Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1973, n. 697
CASS
Sentenza 12 marzo 1973

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L'Obbligo della motivazione stabilito dall'art 132 n 4, cod proc civ deve intendersi contenuto nei limiti delle domande ed eccezioni ritualmente proposte dalle parti a meno che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum o quando pur restando fermo il petitum si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. ( nella specie, il SC ha rilevato che esattamente, alla stregua del suddetto principio, i giudici di merito avevano ritenuto che, essendo stata proposta in primo grado domanda di accertamento dell'esistenza di una servitu di passaggio, costituiva domanda nuova, improponibile in appello, la richiesta di Costituzione coattiva della servitu di uguale contenuto nel presupposto della interclusione del fondo dell'appellante). ( V 3528/69, mass n 343690; 239/51).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/1973, n. 697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 697
    Data del deposito : 12 marzo 1973

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