Art. 2.
La spesa, di cui all'art. precedente, gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La spesa, di cui all'art. precedente, gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.