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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. IN MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI BI (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
TI BI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso e da note in sostituzione di udienza del
17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.11.2018 in AV (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AV (SO), atto n. 18, p. I, anno 2018).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 29.08.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione tra gli stessi nonché, decorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, il tutto alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 31/2025 del 29.01.2025, l'intestato
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.2 Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in pari data e decorso il termine di cui alla l. 898/1970, all'udienza del 17.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
3. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla prima udienza di comparizione delle parti, avvenuta il
04.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come richiesto dalle stesse.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale conferma, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 4 4. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento tra nata a [...] il [...] e … Parte_1
nato a nato a [...] il [...], celebrato il 24.11.2018 a CP_1
AV (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 18, p. I, anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AV (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento.
- Il signor provvederà a trasferire la sua residenza entro il CP_1
30.11.2024.
- I coniugi convengono che il cane viene assegnato alla signora e il signor Pt_1
si impegna a trasferirne la proprietà, sottoscrivendo i documenti necessari, CP_1
entro il 30.9.2024. Eventuali costi di trasferimento della proprietà del cane saranno a carico della signora Pt_1
- Fermo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni e qualsiasi altra questione patrimoniale ed economica tra loro intercorrente e intercorsa, e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
IN MI
Il Presidente
AR RA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. IN MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI BI (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
TI BI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso e da note in sostituzione di udienza del
17.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.11.2018 in AV (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AV (SO), atto n. 18, p. I, anno 2018).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 29.08.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione tra gli stessi nonché, decorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, il tutto alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Pertanto, con sentenza non definitiva n. 31/2025 del 29.01.2025, l'intestato
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
2.2 Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza in pari data e decorso il termine di cui alla l. 898/1970, all'udienza del 17.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
3. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla prima udienza di comparizione delle parti, avvenuta il
04.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come richiesto dalle stesse.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale conferma, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 4 4. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento tra nata a [...] il [...] e … Parte_1
nato a nato a [...] il [...], celebrato il 24.11.2018 a CP_1
AV (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 18, p. I, anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AV (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento.
- Il signor provvederà a trasferire la sua residenza entro il CP_1
30.11.2024.
- I coniugi convengono che il cane viene assegnato alla signora e il signor Pt_1
si impegna a trasferirne la proprietà, sottoscrivendo i documenti necessari, CP_1
entro il 30.9.2024. Eventuali costi di trasferimento della proprietà del cane saranno a carico della signora Pt_1
- Fermo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni e qualsiasi altra questione patrimoniale ed economica tra loro intercorrente e intercorsa, e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
IN MI
Il Presidente
AR RA
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