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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1863 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Malvezzi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della C.F._1
Previdenza Sociale n. 7 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Anania (c.f. ) e C.F._2
Marianna Fallace ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in P.zza Aldrovandi n. 2/2
a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 839/2022 dell'8.7.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“1. Respingere le opposizioni svolte da in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, e confermare, in ogni sua parte, i decreti ingiuntivi n. 1167/2020 e n. 504/2021,
pagina 1 di 14 emessi dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente in data 11.06.2020 e 12.03.2021.
Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società , al pagamento, in CP_1 favore di della somma di € 20.600,00 e di € 6.344,00, e così della Parte_1 complessiva somma di € 26.944,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
2. Respingere la domanda riconvenzionale svolta da nell'atto di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo del 24.07.2020, nei confronti di e reiterata nel Parte_1 presente giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : CP_1
“a) In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite;
b) In via principale:
- rigettare, l'appello proposto da (C.F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 839/2022 del 8.07.2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia (R.G. 3245/2020) poiché infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi già esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, revocare i decreti ingiuntivi n. 1167/2020 e n. 504/2021 emessi dal
Tribunale di Reggio Emilia rispettivamente in data 11.06.2020 e 12.03.2021 ovvero dichiararli nulli e\o inesistenti e\o inefficaci per i motivi indicati in narrativa e già provati nell'ambito del giudizio di I grado;
in via riconvenzionale accertare l'inadempimento imputabile a accertare che le somme già corrisposte dalla Parte_1 CP_1
[... sono totalmente satisfattive del credito vantato da e/o financo Parte_1 eccedenti l'effettivo compenso dovuto per le prestazioni svolte;
per l'effetto, in ipotesi di somme corrisposte in eccesso, condannare la alla restituzione delle Parte_1 somme indebitamente pagate da secondo quanto accertato in corso di CP_1 causa, o che parrà equo e/o giusto, con interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
accertare il danno patrimoniale causato da e conseguentemente condannare la stessa Parte_1 Parte_1 al risarcimento, in favore di della somma di euro 28.424,55, ovvero
[...] CP_1 della diversa somma che sarà provata in corso di causa, o che parrà equa o di giustizia;
accertare il danno non patrimoniale da lesione della immagine professionale subito dalla
e conseguentemente condannare la al risarcimento, in CP_1 Parte_1 favore della della somma che sarà provata in corso di causa, o che parrà CP_1 equa o di giustizia. Il tutto comunque entro il limite risarcitorio di euro 52.000.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o subappaltatore) Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 14 otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1167/2020 del 16.6.2020 con il quale veniva ingiunto alla società (da qui o Controparte_1 CP_1 subappaltante) di pagare € 20.600,00 oltre interessi moratori, quale somma dovuta a saldo delle fatture emesse per prestazioni in esecuzione del contratto di subappalto del 13.9.2019.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la società CP_1
esponendo:
[...]
- di aver stipulato il 13.9.2009 con la un contratto di subappalto Parte_1
relativo ad intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'immobile sito in via Matteotti, n. 6, Pieve di Cento (BO) per il corrispettivo di € 145.000,00, oltre IVA;
- la subappaltatrice si era resa inadempiente in quanto nel mese di marzo 2020,
l'immobile era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua piovana imputabili ad errori di realizzazione commessi dall'impresa nel posizionamento della guaina del terrazzo;
- la , nonostante reiterate richieste, non si era attivata per eliminare i difetti e Parte_1
le opere erano state eseguite direttamente dalla proprietà con un costo e danni quantificati in € 28.424,45 richiesti all'opponente;
- il contratto prevedeva una clausola compromissoria e quindi il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo con remissione della controversia innanzi alla
Camera di Commercio;
- il Tribunale di Reggio Emilia era territorialmente incompetente a favore del Foro di
Bologna ove la società aveva la sede legale o comunque ex art. 20 c.p.c. Controparte_1
(luogo di esecuzione della prestazione);
- il credito era privo di certezza, liquidità ed esigibilità dato che il prezzo doveva essere corrisposto in base ai SAL che non erano mai stati rilasciati dal D.L.;
- a fronte del grave inadempimento della subappaltatrice, l'opponente aveva diritto alla restituzione delle somme già versate (€ 135.000,00).
La società concludeva chiedendo in via pregiudiziale l'accoglimento CP_1 dell'opposizione per effetto della clausola compromissoria e dell'incompetenza territoriale del tribunale adito;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento di € 28.424,55.
3. Si costituiva in giudizio la società sponendo: Parte_1
- la clausola compromissoria non era stata sottoscritta espressamente dalle parti e comunque non indicava la Camera di Commercio competente;
pagina 3 di 14 - il Tribunale di Reggio Emilia era territorialmente competente avendo la società la sede nel circondario;
- i danni arrecati all'immobile non erano imputabili alla società opposta;
- in fase esecutiva il progetto era stato modificato e il proprietario, in accordo con il D.L.
e l'appaltatore, avevano deciso di realizzare ulteriori opere extra-capitolato;
- le opere erano state regolarmente eseguite come attestato dagli stati di avanzamento lavori emessi dal D.L.;
- sebbene avesse dimostrato la disponibilità a verificare la situazione ed a intervenire tempestivamente, alla subappaltatrice era stato impedito di intervenire;
- il terrazzo interessato dai vizi era stato oggetto di successivo intervento da parte della proprietà senza possibilità per la società opposta di visionare i vizi;
- la società aveva versato la minor somma di € 124.600,00 e quindi era CP_1 debitrice di € 20.600,00 per opere eseguite sulla base del contratto di subappalto e di €
6.334,00 per opere extra capitolato.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1
domanda riconvenzionale avversaria.
4. Espletata l'istruttoria orale, nelle more del giudizio, la otteneva Parte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia un secondo decreto ingiuntivo (n. 504/2021 del 12.3.2021) con il quale veniva ingiunto sempre alla società il pagamento di € Controparte_1
6.344,00 oltre interessi moratori, a saldo della fattura n. 24 del 9.10.2020 emessa per lavori extra-capitolato.
5. Avverso tale secondo decreto ingiuntivo, la soc. proponeva Controparte_1
opposizione il 27.4.2021 (RG. 1883/2021); l'opponente eccepiva la litispendenza con il procedimento RG. n. 3254/2020 davanti allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione ad altro decreto ingiuntivo per il medesimo rapporto obbligatorio. L'opponente eccepiva quindi l'improcedibilità della domanda per abuso del processo in quanto il credito unitario era stato frazionato in plurime domande giudiziali. Nel merito reiterava le difese già avanzate nel procedimento già pendente, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
6. In tale secondo giudizio, si costituiva la società contestando la Parte_1
litispendenza, in quanto – trattandosi di lavori extra-capitolato – petitum e causa petendi dovevano considerarsi diversi rispetto all'oggetto del giudizio precedentemente incardinato
(RG. 3245/2020). Nel merito, l'opposta sosteneva che le opere aggiuntive e realizzate non pagina 4 di 14 erano state contestate, ribadendo le proprie argomentazioni in punto di clausola compromissoria e di competenza territoriale, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
7. Con decreto del 9.11.2021, il Tribunale, rilevata l'identità di personae, petitum e causa petendi dei due giudizi, disponeva la riunione dei due giudizi.
8. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 839/2022, dichiarava l'improcedibilità delle domande proposte da , revocava entrambi i decreti Parte_1
ingiuntivi e condannava l'opposta al pagamento di € 5.319,00 in favore di CP_1
ex art. 96 co. 3 c.p.c..
9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società Parte_1
10. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
11. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'atto di appello non rispetterebbe il canone di specificità CP_1
richiesto dalla disciplina processualistica, in quanto difetterebbe sia di indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, sia dei motivi specifici di censura alla sentenza di primo grado, sia delle modifiche da apportarvi.
13. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza (v. Cass. n. 40560/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di pagina 5 di 14 gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
14. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto improcedibili le domande della per abuso del Parte_1
processo, in quanto il credito è stato indebitamente frazionato con le due richieste giudiziarie, contestuali o scaglionate nel tempo, in forza del medesimo rapporto obbligatorio inter partes.
15. L'appellante sostiene, invece, che il frazionamento sarebbe legittimo. In primo luogo, il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto “improcedibili” le domande, anziché
“improponibili”, non trattandosi di sinonimi per le diverse implicazioni procedurali evidenziate dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 8241/2020). In secondo luogo, al di là della suddetta distinzione terminologica, l'appellante ritiene che secondo Cass. SS.UU. n.
4090/2017, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto, possono essere formulate in giudizi separati se queste non rientrano nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ovvero sono fondate sul medesimo fatto costitutivo e l'attività istruttoria non potrebbe coincidere. Nella fattispecie, si tratterebbe di crediti afferenti a rapporti obbligatori distinti: il primo decreto ingiuntivo riguardava una somma per prestazioni in esecuzione del contratto di subappalto, mentre il secondo decreto riguardava il corrispettivo per le prestazioni estranee al contratto stesso. Inoltre, l'improponibilità della domanda per parcellizzazione del processuale del credito, che dovrebbe comunque essere limitata alle domande successive alla prima, non sarebbe ammissibile trattandosi di una sanzione priva di riscontro normativo processuale. In ogni caso, anche ipotizzando la unitarietà del rapporto da cui traggono le pretese, l'improponibilità della domanda sarebbe da escludere a seguito dell'intervenuta riunione delle cause e comunque potrebbe essere sanzionata sul piano della liquida delle spese di lite.
16. Il motivo è infondato.
17. La prima questione da esaminare attiene alla verifica della sussistenza di un credito suscettibile o meno di parcellizzazione attraverso due o più azioni giudiziarie afferenti o meno a rapporti obbligatori distinti. Sul punto l'appellante, pur non negando la sussistenza di un rapporto con la , sostiene il legittimo frazionamento del credito in ragione CP_1
della diversità delle prestazioni rese (opere secondo contratto e opera extra-contratto).
18. Orbene, è principio consolidato quello per cui il divieto di abuso del diritto si converte in sede contenziosa, in divieto di “abuso del processo” quale esercizio improprio del potere pagina 6 di 14 discrezionale della parte, di scegliere le proprie strategie di difesa processuale sì da determinare un aggravio della posizione della controparte, non giustificato dal perseguimento di un oggettivo interesse legittimo e degno di tutela. Come insegna la Suprema Corte, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale -, possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (v. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, n. 337/2020, n.
17893/2018). In sintesi, le pretese creditorie vanno formulate in un unico giudizio se: a) fanno capo ad un medesimo rapporto di durata fra le parti o b) sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o c) sono fondate sul medesimo fatto costitutivo in modo da non poter essere giudicate separatamente, salvo che non risulti uno specifico oggettivo interesse del creditore al frazionamento del credito.
19. La stessa Corte è poi intervenuta a chiarire il significato di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo”: “l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del
09/09/2021, Rv. 662163 - 02; Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020;
Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili: Cass.
4282/2012; Cass. 9317/2013) Pertanto, configura frazionamento abusivo il caso "in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno)
pagina 7 di 14 tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali” (così in motivazione
Cass. n. 26493/2023). In sintesi, le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia,
20. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il Tribunale ne abbia fatto corretta applicazione.
21. Non può condividersi l'affermazione secondo la quale l'abuso del processo dovrebbe essere escluso in quanto i crediti azionati afferivano a rapporti obbligatori aventi prestazioni differenti ed autonome (il primo in forza del contratto di subappalto e il secondo per opere ad esso estranee). Non v'è dubbio, e non è contestato, che l'esecuzione delle opere extra capitolato sono da inserirsi nell'ambito del “medesimo rapporto” nel senso indicato dalla
Cassazione, ovvero in relazione “di fatto” con il contratto di subappalto, essendo pacifico che sono state realizzate nel medesimo cantiere e in continuità con il contratto di subappalto.
22. Allo stesso modo le domande sono fondate sul “medesimo fatto costitutivo”. Ciascuna pretesa della società è fondata su fatti che sono tra loro simili ed i fatti Parte_1
costitutivi sono in una relazione unitaria rispetto al rapporto intercorso sia da lato oggettivo sia dal lato soggettivo;
non può revocarsi in dubbio che si sia in presenza di diritti di credito
“analoghi” per oggetto e titolo in quanto riferiti a fatti, che seppur distinti, sono tra loro
“simili”, come appunto l'esecuzione di distinte opere ma in stretta relazione di fatto fra di loro ed aventi la stessa natura del rapporto originario. La stessa , a ben vedere, ha Parte_1
sempre considerato il rapporto unitario;
lo certifica l'e-mail inviata all'appellata dell'8.4.2020
(doc. 3 fasc. RG. 1883/2021) nella quale quantifica sia la somma dovuta CP_1
“come da contratto”, sia quella “fuori capitolato”.
23. Pertanto, i crediti azionati devono ritenersi nascenti da un unico rapporto obbligatorio.
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la parcellizzazione del credito può considerarsi legittima se il creditore ha un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di azioni separate: “le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo
a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente
pagina 8 di 14 valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. n. 25480/2023); le domande giudiziali non possono essere proposte separatamente, a meno che – ed è questo un dato imprescindibile
– risulti agli atti di causa che il creditore abbia un “interesse oggettivamente valutabile” alla loro tutela processuale frazionata (v. Cass. n. 28847/2021; v. anche C. App. Bologna Sez. III
n. 88/2024 – Est. Morlini).
24. La non ha allegato né dato prova della sussistenza di un interesse Parte_1
oggettivamente apprezzabile al frazionamento del credito, come condivisibilmente affermato dal Tribunale. Non soddisfa tale requisito il fatto che la fattura n. 24 del 9.10.2020, azionata con il secondo procedimento monitorio, sia stata emessa successivamente all'introduzione del primo ricorso per decreto ingiuntivo (4.6.2020). Il credito era già perfezionato prima del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che nella e-mail del 8.4.2020, la aveva quantificato l'importo dovuto per le opere extra-capitolato. La Parte_1
conferma si riscontra nella comparsa di risposta del 16.11.2020 (pag. 10, RG. 3245/2020), ove testualmente si legge: “…la società risulta, a tutt'oggi, debitrice, nei CP_1
confronti dell'esponente, della somma di € 20.600,00, relativi alle opere eseguite sulla base del contratto di subappalto stipulato in data 13.09.2019 e di € 6.334,00, quali opere extra capitolato.”
25. Peraltro, a seguito dell'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per abuso del processo formulata da in atto di citazione in opposizione (giudizio CP_1
RG. 1883/2021) e reiterata all'udienza del 23.9.2021, la , era onerata di Parte_1
allegare e dimostrare il suo interesse all'iniziativa giudiziaria frazionata, ma si è limitata a ribadire la diversità di petitum e causa petendi delle due azioni senza null'altro aggiungere.
Detto onere non è stato assolto neppure successivamente alla riunione delle cause (v. verb. del
14.4.2022). L'eccezione è stata sollevata dall'opponente e quindi il giudice non era neppure tenuto a segnalare alle parti la questione (ex art. 183 c.p.c.), essendo garantito il principio del contraddittorio.
26. Accertato l'illegittimo frazionamento del credito in plurime azioni giudiziarie, restano da esaminare le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto.
27. L'appellante sostiene che il rimedio all'effetto distorsivo della proliferazione delle cause sarebbe da individuarsi nella loro riunione o nella liquidazione delle spese, non essendo prevista a livello normativo la specifica sanzione dell'improponibilità/improcedibilità delle domande. Essendo stati riuniti i procedimenti con decreto del 9.11.2021, si sarebbero pagina 9 di 14 scongiurati i rischi connessi alla parcellizzazione del credito, garantendo comunque il rispetto del giusto processo ed evitando una duplicazione dell'attività processuale.
28. Il tema degli effetti derivanti dall'accertamento di abusivo frazionamento del credito è oggetto tuttora di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In ragione del contrasto esistente, la questione relativa agli effetti è stata rimessa alle Sezioni Unite (ord.
8.2.2024 n. 3643), al fine di stabilire se da esso derivi l'improponibilità della domanda o solo conseguenze sul governo delle spese processuali, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato.
29. Un primo orientamento (v. Cass. n. 8184/2023) esclude l'improponibilità delle domande ritenendo che l'abusivo frazionamento del credito non sia sanzionabile con l'inammissibilità, essendo illegittimo non tanto lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione, imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano incidendo sulla regolazione delle spese di lite come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine (v.
Cass. n. 22798/2022 e Cass. n. 22797/2022 Cass. n. 20834/2017; n. 9488/2014).
30. Contrapposto a tale orientamento (v. Cass. n. 2278/2023, n. 19054/2023), vi è l'indirizzo che sanziona il comportamento (contrario al principio di correttezza e buona fede) con l'improponibilità della domanda, che rientra all'interno di quell'orientamento che non consente di ritenere più sussistente la potestas agendi in capo a chi sia autore di una condotta processuale abusiva, facendone discendere l'improponibilità della domanda sul piano processuale. Tale indirizzo trae origine da quanto affermato dalle Sezioni Unite (n.
23726/2007) secondo le quali, l'abuso del processo è "ostativo all'esame della domanda" e, dunque, tale da determinarne l'improcedibilità. Come precisato nella predetta ordinanza di rimessione alle SS.UU. del 8.2.2024, riferendosi a SS.UU. n. 23726/2007, “tuttavia dal complesso della motivazione (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile;
e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente
l'intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale e dunque proponibile) – cfr. Cass. n.15476/2008, idem, Cass. n. 24539 del 2009 -. Ed anche Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017, pur occupandosi prioritariamente del versante dei presupposti e non del piano sanzionatorio, ebbero ad usare ripetutamente la locuzione "non può proporre", in linea con la precedente Cass. S.U. n.23726, cit. Ragion per cui, a fronte di un modus procedendi idoneo a recare offesa a valori costituzionalmente protetti, come il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso, la relativa repressione
pagina 10 di 14 non potrebbe estrinsecarsi, secondo questo orientamento, solo sul piano della disciplina delle spese di giudizio, dovendo spingersi oltre, sino al diniego, con la pronuncia dell'inammissibilità o improponibilità della domanda, della tutela giurisdizionale richiesta, senza alcun esame nel merito della stessa”.
31. La Corte ritiene di aderire a tale secondo orientamento più rigoroso, condividendo le ragioni che giustificano l'improponibilità delle domande: l'elemento distorsivo del frazionamento del credito attraverso plurime domande giudiziali, determina un aggravamento della posizione del debitore, costringendolo a sopportare un sacrificio per spese ed oneri processuali che – ripetesi in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata delle relative pretese – è sproporzionato rispetto a quello connaturato alle necessità di tutela delle ragioni del creditore. Per tale ragione, il giudice deve definire il giudizio con pronuncia declinatoria di rito, senza neppure porsi il problema se il diritto azionato in quel modo sia, o meno, effettivamente esistente (v. Cass. n. 19898/2018; n.
35980/2022, anche da numerose altre decisioni di analogo tenore rese dalla medesima sezione seconda civile il 7.12.2022, richiamando appunto Cass. SS.UU. n. 4090/2017; Cass. n.
17893/2018; n. 769/2021) (1).
32. L'improponibilità delle domande separatamente proposte, relative a diritti di credito distinti maturati nell'ambito di un medesimo rapporto di durata, deve essere dichiarata anche all'esito della riunione dei plurimi giudizi inizialmente instaurati dal creditore, come mera sanzione dell'iniziale abuso. Non v'è dubbio che la proporzionalità delle misure che l'ordinamento appresta per contrastare l'abuso del processo, nel silenzio del legislatore, non può prescindere da un corretto bilanciamento fra i diritti delle parti;
tale bilanciamento non è leso dalla pronuncia di improponibilità delle domande considerato che – trattandosi di pronuncia di rito - la soluzione dell'improponibilità non esplica autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c. e quindi non preclude al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti (v. Cass. nn.
(1) Secondo la Cassazione, “in questa direzione, potrebbe altresì militare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha, di recente, avuto modo di dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi proposti da alcuni difensori, promotori sul piano interno di diverse procedure ex lege n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. legge Pinto) relative ai medesimi procedimenti…. In tali casi la Corte EDU, 8 giugno 2023, Ferrara e a. c. Italia (ric. n.
2394/22 e 18 altri - nel richiamare espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema del frazionamento dei crediti in distinte iniziative processuali - Cass. S.U. n.23726/2007 – e altra pronunzia di questa Corte (Cass. n. 15077/2021) ha ritenuto abusiva la condotta dei difensori ed ha ritenuto che il frazionamento indebito dei procedimenti dai medesimi posti in essere avesse dato luogo, in ambito interno, ad un abuso dei mezzi processuali nazionali, minandone il valore di mezzo primario di protezione dei diritti umani”.
pagina 11 di 14 24371/2021 e 26493/2023).
33. Pertanto sotto tale profilo la sentenza impugnata va confermata.
34. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole, sia della condanna alle spese di lite, ritenuta sproporzionata rispetto al valore della causa, sia della condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
35. Per quanto concerne l'importo dei compensi liquidati per le spese di giudizio (€
9.023,00), secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i parametri di cui al DM n. 55/2014 in ragione del valore della causa per le obbligazioni pecuniarie;
in caso di soccombenza dell'attore, lo scaglione di riferimento è quello riferibile al disputandum ovvero alla somma richiesta dall'attore. Poiché il valore delle cause è compreso nello scaglione € 5.000,00-€ 26.000,00, i compensi (medi) dovevano essere liquidati in complessivi
€ 4.835,00 anziché in € 9.023,00.
36. La censura è fondata.
37. Secondo il principio giurisprudenziale (v. Cass. n. 13276/2021; n. 1793/2022), i compensi per l'attività svolta prima della riunione delle cause devono essere liquidati separatamente per ciascuna vertenza in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, va liquidato un compenso unico.
38. In primo luogo, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento per il valore della causa, va ricordato che il parametro di riferimento è determinato, in caso di plurime domande contro la medesima parte, dal loro cumulo (art. 10 c.p.c.) secondo il valore per ciascuna indicato dall'attore (art. 14 c.p.c.). Tuttavia il principio del cumulo delle domande, stabilito dall'art. 10 c.p.c., è applicabile soltanto quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo e non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi, successivamente riuniti, perché in questo secondo caso ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità nonostante l'intervenuta riunione ed il valore deve essere stabilito con riferimento a ciascuna domanda (v. Cass. n. 2760/1982; n.
6214/1992; n. 4325/2000; n. 4960/2003).
39. Ciò posto, le cause hanno valore rispettivamente di € 20.600,00 e di € 6.344,00 e quindi rientrano nello scaglione € 5.200,01 - € 26.000,00 del DM. n. 55/2014. Applicando i parametri medi, per ciascuna causa debbano riconoscersi, fino alla loro riunione, € 875,00
(per la fase di studio) ed € 740,00 (per la fase introduttiva); per la parte successiva alla riunione delle cause, va liquidato un compenso unico di € 1.600,00 per la fase di trattazione pagina 12 di 14 ed € 1.620,00 per la fase di decisione. Ne consegue che i compensi complessivi vanno liquidati in € 6.450,00 (875 + 875 + 740 + 740 + 1.600 + 1.600=6.450), oltre spese come liquidati dal Tribunale e oneri di legge.
40. Per quanto concerne l'ulteriore censura relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c., la norma sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato o comunque vi sia la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
41. La Corte ritiene che nella fattispecie il Tribunale abbia correttamente applicato la norma, in quanto rileva una condotta imputabile soggettivamente all'appellante, considerato che i criteri alla base dell'abuso del processo in caso di frazionamento del credito, erano già stati definiti dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2017; la non ha allegato Parte_1
elementi a sostegno di un interesse oggettivamente apprezzabile all'introduzione delle diverse domande che avrebbe potuto giustificare il proprio comportamento (la questione attualmente all'esame della Suprema Corte attiene invece alle sole conseguenze), a seguito dell'eccezione sollevata da . CP_1
42. La sentenza, quindi, va parzialmente riformata in punto di liquidazione delle spese di lite a carico della che vanno rideterminate in complessivi € 6.450,00 per Controparte_2
compensi oltre spese anticipate come già liquidate dal Tribunale, 15% di spese forfettarie IVA
e CAP come per legge. La sentenza va invece confermata per il resto.
43. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite del primo grado poste a carico della vanno liquidate in complessivi € Parte_1
6.450,00 per compensi, € 431,50 per spese anticipate (€ 286,00+€ 118,50), oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge.
44. Le spese di lite del presente grado, in ragione del contrasto giurisprudenziale ancora in essere a seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite e valutato il giudizio nel suo complesso, vanno compensate tra le parti in misura di un quinto, con condanna di
[...]
a rifondere a i restanti quattro delle dette spese Parte_1 Controparte_1
liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n.
pagina 13 di 14 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 839/2022, condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in Controparte_1 complessivi € 6.450,00 per compensi, € 431,50 per spese anticipate, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta per il resto l'appello;
- compensa per un quinto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna al rimborso dei restanti quattro quinti a favore Parte_1
che liquida, per l'intero in € 6.900,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1863 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Malvezzi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della C.F._1
Previdenza Sociale n. 7 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Anania (c.f. ) e C.F._2
Marianna Fallace ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in P.zza Aldrovandi n. 2/2
a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 839/2022 dell'8.7.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“1. Respingere le opposizioni svolte da in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, e confermare, in ogni sua parte, i decreti ingiuntivi n. 1167/2020 e n. 504/2021,
pagina 1 di 14 emessi dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente in data 11.06.2020 e 12.03.2021.
Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società , al pagamento, in CP_1 favore di della somma di € 20.600,00 e di € 6.344,00, e così della Parte_1 complessiva somma di € 26.944,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
2. Respingere la domanda riconvenzionale svolta da nell'atto di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo del 24.07.2020, nei confronti di e reiterata nel Parte_1 presente giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata : CP_1
“a) In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite;
b) In via principale:
- rigettare, l'appello proposto da (C.F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 839/2022 del 8.07.2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia (R.G. 3245/2020) poiché infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi già esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, revocare i decreti ingiuntivi n. 1167/2020 e n. 504/2021 emessi dal
Tribunale di Reggio Emilia rispettivamente in data 11.06.2020 e 12.03.2021 ovvero dichiararli nulli e\o inesistenti e\o inefficaci per i motivi indicati in narrativa e già provati nell'ambito del giudizio di I grado;
in via riconvenzionale accertare l'inadempimento imputabile a accertare che le somme già corrisposte dalla Parte_1 CP_1
[... sono totalmente satisfattive del credito vantato da e/o financo Parte_1 eccedenti l'effettivo compenso dovuto per le prestazioni svolte;
per l'effetto, in ipotesi di somme corrisposte in eccesso, condannare la alla restituzione delle Parte_1 somme indebitamente pagate da secondo quanto accertato in corso di CP_1 causa, o che parrà equo e/o giusto, con interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
accertare il danno patrimoniale causato da e conseguentemente condannare la stessa Parte_1 Parte_1 al risarcimento, in favore di della somma di euro 28.424,55, ovvero
[...] CP_1 della diversa somma che sarà provata in corso di causa, o che parrà equa o di giustizia;
accertare il danno non patrimoniale da lesione della immagine professionale subito dalla
e conseguentemente condannare la al risarcimento, in CP_1 Parte_1 favore della della somma che sarà provata in corso di causa, o che parrà CP_1 equa o di giustizia. Il tutto comunque entro il limite risarcitorio di euro 52.000.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o subappaltatore) Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 14 otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1167/2020 del 16.6.2020 con il quale veniva ingiunto alla società (da qui o Controparte_1 CP_1 subappaltante) di pagare € 20.600,00 oltre interessi moratori, quale somma dovuta a saldo delle fatture emesse per prestazioni in esecuzione del contratto di subappalto del 13.9.2019.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la società CP_1
esponendo:
[...]
- di aver stipulato il 13.9.2009 con la un contratto di subappalto Parte_1
relativo ad intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'immobile sito in via Matteotti, n. 6, Pieve di Cento (BO) per il corrispettivo di € 145.000,00, oltre IVA;
- la subappaltatrice si era resa inadempiente in quanto nel mese di marzo 2020,
l'immobile era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua piovana imputabili ad errori di realizzazione commessi dall'impresa nel posizionamento della guaina del terrazzo;
- la , nonostante reiterate richieste, non si era attivata per eliminare i difetti e Parte_1
le opere erano state eseguite direttamente dalla proprietà con un costo e danni quantificati in € 28.424,45 richiesti all'opponente;
- il contratto prevedeva una clausola compromissoria e quindi il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo con remissione della controversia innanzi alla
Camera di Commercio;
- il Tribunale di Reggio Emilia era territorialmente incompetente a favore del Foro di
Bologna ove la società aveva la sede legale o comunque ex art. 20 c.p.c. Controparte_1
(luogo di esecuzione della prestazione);
- il credito era privo di certezza, liquidità ed esigibilità dato che il prezzo doveva essere corrisposto in base ai SAL che non erano mai stati rilasciati dal D.L.;
- a fronte del grave inadempimento della subappaltatrice, l'opponente aveva diritto alla restituzione delle somme già versate (€ 135.000,00).
La società concludeva chiedendo in via pregiudiziale l'accoglimento CP_1 dell'opposizione per effetto della clausola compromissoria e dell'incompetenza territoriale del tribunale adito;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento di € 28.424,55.
3. Si costituiva in giudizio la società sponendo: Parte_1
- la clausola compromissoria non era stata sottoscritta espressamente dalle parti e comunque non indicava la Camera di Commercio competente;
pagina 3 di 14 - il Tribunale di Reggio Emilia era territorialmente competente avendo la società la sede nel circondario;
- i danni arrecati all'immobile non erano imputabili alla società opposta;
- in fase esecutiva il progetto era stato modificato e il proprietario, in accordo con il D.L.
e l'appaltatore, avevano deciso di realizzare ulteriori opere extra-capitolato;
- le opere erano state regolarmente eseguite come attestato dagli stati di avanzamento lavori emessi dal D.L.;
- sebbene avesse dimostrato la disponibilità a verificare la situazione ed a intervenire tempestivamente, alla subappaltatrice era stato impedito di intervenire;
- il terrazzo interessato dai vizi era stato oggetto di successivo intervento da parte della proprietà senza possibilità per la società opposta di visionare i vizi;
- la società aveva versato la minor somma di € 124.600,00 e quindi era CP_1 debitrice di € 20.600,00 per opere eseguite sulla base del contratto di subappalto e di €
6.334,00 per opere extra capitolato.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1
domanda riconvenzionale avversaria.
4. Espletata l'istruttoria orale, nelle more del giudizio, la otteneva Parte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia un secondo decreto ingiuntivo (n. 504/2021 del 12.3.2021) con il quale veniva ingiunto sempre alla società il pagamento di € Controparte_1
6.344,00 oltre interessi moratori, a saldo della fattura n. 24 del 9.10.2020 emessa per lavori extra-capitolato.
5. Avverso tale secondo decreto ingiuntivo, la soc. proponeva Controparte_1
opposizione il 27.4.2021 (RG. 1883/2021); l'opponente eccepiva la litispendenza con il procedimento RG. n. 3254/2020 davanti allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione ad altro decreto ingiuntivo per il medesimo rapporto obbligatorio. L'opponente eccepiva quindi l'improcedibilità della domanda per abuso del processo in quanto il credito unitario era stato frazionato in plurime domande giudiziali. Nel merito reiterava le difese già avanzate nel procedimento già pendente, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
6. In tale secondo giudizio, si costituiva la società contestando la Parte_1
litispendenza, in quanto – trattandosi di lavori extra-capitolato – petitum e causa petendi dovevano considerarsi diversi rispetto all'oggetto del giudizio precedentemente incardinato
(RG. 3245/2020). Nel merito, l'opposta sosteneva che le opere aggiuntive e realizzate non pagina 4 di 14 erano state contestate, ribadendo le proprie argomentazioni in punto di clausola compromissoria e di competenza territoriale, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
7. Con decreto del 9.11.2021, il Tribunale, rilevata l'identità di personae, petitum e causa petendi dei due giudizi, disponeva la riunione dei due giudizi.
8. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 839/2022, dichiarava l'improcedibilità delle domande proposte da , revocava entrambi i decreti Parte_1
ingiuntivi e condannava l'opposta al pagamento di € 5.319,00 in favore di CP_1
ex art. 96 co. 3 c.p.c..
9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società Parte_1
10. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
11. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'atto di appello non rispetterebbe il canone di specificità CP_1
richiesto dalla disciplina processualistica, in quanto difetterebbe sia di indicazione delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, sia dei motivi specifici di censura alla sentenza di primo grado, sia delle modifiche da apportarvi.
13. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza (v. Cass. n. 40560/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di pagina 5 di 14 gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
14. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto improcedibili le domande della per abuso del Parte_1
processo, in quanto il credito è stato indebitamente frazionato con le due richieste giudiziarie, contestuali o scaglionate nel tempo, in forza del medesimo rapporto obbligatorio inter partes.
15. L'appellante sostiene, invece, che il frazionamento sarebbe legittimo. In primo luogo, il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto “improcedibili” le domande, anziché
“improponibili”, non trattandosi di sinonimi per le diverse implicazioni procedurali evidenziate dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 8241/2020). In secondo luogo, al di là della suddetta distinzione terminologica, l'appellante ritiene che secondo Cass. SS.UU. n.
4090/2017, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto, possono essere formulate in giudizi separati se queste non rientrano nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ovvero sono fondate sul medesimo fatto costitutivo e l'attività istruttoria non potrebbe coincidere. Nella fattispecie, si tratterebbe di crediti afferenti a rapporti obbligatori distinti: il primo decreto ingiuntivo riguardava una somma per prestazioni in esecuzione del contratto di subappalto, mentre il secondo decreto riguardava il corrispettivo per le prestazioni estranee al contratto stesso. Inoltre, l'improponibilità della domanda per parcellizzazione del processuale del credito, che dovrebbe comunque essere limitata alle domande successive alla prima, non sarebbe ammissibile trattandosi di una sanzione priva di riscontro normativo processuale. In ogni caso, anche ipotizzando la unitarietà del rapporto da cui traggono le pretese, l'improponibilità della domanda sarebbe da escludere a seguito dell'intervenuta riunione delle cause e comunque potrebbe essere sanzionata sul piano della liquida delle spese di lite.
16. Il motivo è infondato.
17. La prima questione da esaminare attiene alla verifica della sussistenza di un credito suscettibile o meno di parcellizzazione attraverso due o più azioni giudiziarie afferenti o meno a rapporti obbligatori distinti. Sul punto l'appellante, pur non negando la sussistenza di un rapporto con la , sostiene il legittimo frazionamento del credito in ragione CP_1
della diversità delle prestazioni rese (opere secondo contratto e opera extra-contratto).
18. Orbene, è principio consolidato quello per cui il divieto di abuso del diritto si converte in sede contenziosa, in divieto di “abuso del processo” quale esercizio improprio del potere pagina 6 di 14 discrezionale della parte, di scegliere le proprie strategie di difesa processuale sì da determinare un aggravio della posizione della controparte, non giustificato dal perseguimento di un oggettivo interesse legittimo e degno di tutela. Come insegna la Suprema Corte, le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale -, possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (v. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, n. 337/2020, n.
17893/2018). In sintesi, le pretese creditorie vanno formulate in un unico giudizio se: a) fanno capo ad un medesimo rapporto di durata fra le parti o b) sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o c) sono fondate sul medesimo fatto costitutivo in modo da non poter essere giudicate separatamente, salvo che non risulti uno specifico oggettivo interesse del creditore al frazionamento del credito.
19. La stessa Corte è poi intervenuta a chiarire il significato di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo”: “l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del
09/09/2021, Rv. 662163 - 02; Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020;
Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili: Cass.
4282/2012; Cass. 9317/2013) Pertanto, configura frazionamento abusivo il caso "in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno)
pagina 7 di 14 tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali” (così in motivazione
Cass. n. 26493/2023). In sintesi, le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia,
20. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il Tribunale ne abbia fatto corretta applicazione.
21. Non può condividersi l'affermazione secondo la quale l'abuso del processo dovrebbe essere escluso in quanto i crediti azionati afferivano a rapporti obbligatori aventi prestazioni differenti ed autonome (il primo in forza del contratto di subappalto e il secondo per opere ad esso estranee). Non v'è dubbio, e non è contestato, che l'esecuzione delle opere extra capitolato sono da inserirsi nell'ambito del “medesimo rapporto” nel senso indicato dalla
Cassazione, ovvero in relazione “di fatto” con il contratto di subappalto, essendo pacifico che sono state realizzate nel medesimo cantiere e in continuità con il contratto di subappalto.
22. Allo stesso modo le domande sono fondate sul “medesimo fatto costitutivo”. Ciascuna pretesa della società è fondata su fatti che sono tra loro simili ed i fatti Parte_1
costitutivi sono in una relazione unitaria rispetto al rapporto intercorso sia da lato oggettivo sia dal lato soggettivo;
non può revocarsi in dubbio che si sia in presenza di diritti di credito
“analoghi” per oggetto e titolo in quanto riferiti a fatti, che seppur distinti, sono tra loro
“simili”, come appunto l'esecuzione di distinte opere ma in stretta relazione di fatto fra di loro ed aventi la stessa natura del rapporto originario. La stessa , a ben vedere, ha Parte_1
sempre considerato il rapporto unitario;
lo certifica l'e-mail inviata all'appellata dell'8.4.2020
(doc. 3 fasc. RG. 1883/2021) nella quale quantifica sia la somma dovuta CP_1
“come da contratto”, sia quella “fuori capitolato”.
23. Pertanto, i crediti azionati devono ritenersi nascenti da un unico rapporto obbligatorio.
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la parcellizzazione del credito può considerarsi legittima se il creditore ha un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di azioni separate: “le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo
a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente
pagina 8 di 14 valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. n. 25480/2023); le domande giudiziali non possono essere proposte separatamente, a meno che – ed è questo un dato imprescindibile
– risulti agli atti di causa che il creditore abbia un “interesse oggettivamente valutabile” alla loro tutela processuale frazionata (v. Cass. n. 28847/2021; v. anche C. App. Bologna Sez. III
n. 88/2024 – Est. Morlini).
24. La non ha allegato né dato prova della sussistenza di un interesse Parte_1
oggettivamente apprezzabile al frazionamento del credito, come condivisibilmente affermato dal Tribunale. Non soddisfa tale requisito il fatto che la fattura n. 24 del 9.10.2020, azionata con il secondo procedimento monitorio, sia stata emessa successivamente all'introduzione del primo ricorso per decreto ingiuntivo (4.6.2020). Il credito era già perfezionato prima del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, tanto che nella e-mail del 8.4.2020, la aveva quantificato l'importo dovuto per le opere extra-capitolato. La Parte_1
conferma si riscontra nella comparsa di risposta del 16.11.2020 (pag. 10, RG. 3245/2020), ove testualmente si legge: “…la società risulta, a tutt'oggi, debitrice, nei CP_1
confronti dell'esponente, della somma di € 20.600,00, relativi alle opere eseguite sulla base del contratto di subappalto stipulato in data 13.09.2019 e di € 6.334,00, quali opere extra capitolato.”
25. Peraltro, a seguito dell'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per abuso del processo formulata da in atto di citazione in opposizione (giudizio CP_1
RG. 1883/2021) e reiterata all'udienza del 23.9.2021, la , era onerata di Parte_1
allegare e dimostrare il suo interesse all'iniziativa giudiziaria frazionata, ma si è limitata a ribadire la diversità di petitum e causa petendi delle due azioni senza null'altro aggiungere.
Detto onere non è stato assolto neppure successivamente alla riunione delle cause (v. verb. del
14.4.2022). L'eccezione è stata sollevata dall'opponente e quindi il giudice non era neppure tenuto a segnalare alle parti la questione (ex art. 183 c.p.c.), essendo garantito il principio del contraddittorio.
26. Accertato l'illegittimo frazionamento del credito in plurime azioni giudiziarie, restano da esaminare le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto.
27. L'appellante sostiene che il rimedio all'effetto distorsivo della proliferazione delle cause sarebbe da individuarsi nella loro riunione o nella liquidazione delle spese, non essendo prevista a livello normativo la specifica sanzione dell'improponibilità/improcedibilità delle domande. Essendo stati riuniti i procedimenti con decreto del 9.11.2021, si sarebbero pagina 9 di 14 scongiurati i rischi connessi alla parcellizzazione del credito, garantendo comunque il rispetto del giusto processo ed evitando una duplicazione dell'attività processuale.
28. Il tema degli effetti derivanti dall'accertamento di abusivo frazionamento del credito è oggetto tuttora di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. In ragione del contrasto esistente, la questione relativa agli effetti è stata rimessa alle Sezioni Unite (ord.
8.2.2024 n. 3643), al fine di stabilire se da esso derivi l'improponibilità della domanda o solo conseguenze sul governo delle spese processuali, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato.
29. Un primo orientamento (v. Cass. n. 8184/2023) esclude l'improponibilità delle domande ritenendo che l'abusivo frazionamento del credito non sia sanzionabile con l'inammissibilità, essendo illegittimo non tanto lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione, imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano incidendo sulla regolazione delle spese di lite come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine (v.
Cass. n. 22798/2022 e Cass. n. 22797/2022 Cass. n. 20834/2017; n. 9488/2014).
30. Contrapposto a tale orientamento (v. Cass. n. 2278/2023, n. 19054/2023), vi è l'indirizzo che sanziona il comportamento (contrario al principio di correttezza e buona fede) con l'improponibilità della domanda, che rientra all'interno di quell'orientamento che non consente di ritenere più sussistente la potestas agendi in capo a chi sia autore di una condotta processuale abusiva, facendone discendere l'improponibilità della domanda sul piano processuale. Tale indirizzo trae origine da quanto affermato dalle Sezioni Unite (n.
23726/2007) secondo le quali, l'abuso del processo è "ostativo all'esame della domanda" e, dunque, tale da determinarne l'improcedibilità. Come precisato nella predetta ordinanza di rimessione alle SS.UU. del 8.2.2024, riferendosi a SS.UU. n. 23726/2007, “tuttavia dal complesso della motivazione (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile;
e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente
l'intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale e dunque proponibile) – cfr. Cass. n.15476/2008, idem, Cass. n. 24539 del 2009 -. Ed anche Cass. S.U. nn. 4090 e 4091 del 2017, pur occupandosi prioritariamente del versante dei presupposti e non del piano sanzionatorio, ebbero ad usare ripetutamente la locuzione "non può proporre", in linea con la precedente Cass. S.U. n.23726, cit. Ragion per cui, a fronte di un modus procedendi idoneo a recare offesa a valori costituzionalmente protetti, come il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso, la relativa repressione
pagina 10 di 14 non potrebbe estrinsecarsi, secondo questo orientamento, solo sul piano della disciplina delle spese di giudizio, dovendo spingersi oltre, sino al diniego, con la pronuncia dell'inammissibilità o improponibilità della domanda, della tutela giurisdizionale richiesta, senza alcun esame nel merito della stessa”.
31. La Corte ritiene di aderire a tale secondo orientamento più rigoroso, condividendo le ragioni che giustificano l'improponibilità delle domande: l'elemento distorsivo del frazionamento del credito attraverso plurime domande giudiziali, determina un aggravamento della posizione del debitore, costringendolo a sopportare un sacrificio per spese ed oneri processuali che – ripetesi in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata delle relative pretese – è sproporzionato rispetto a quello connaturato alle necessità di tutela delle ragioni del creditore. Per tale ragione, il giudice deve definire il giudizio con pronuncia declinatoria di rito, senza neppure porsi il problema se il diritto azionato in quel modo sia, o meno, effettivamente esistente (v. Cass. n. 19898/2018; n.
35980/2022, anche da numerose altre decisioni di analogo tenore rese dalla medesima sezione seconda civile il 7.12.2022, richiamando appunto Cass. SS.UU. n. 4090/2017; Cass. n.
17893/2018; n. 769/2021) (1).
32. L'improponibilità delle domande separatamente proposte, relative a diritti di credito distinti maturati nell'ambito di un medesimo rapporto di durata, deve essere dichiarata anche all'esito della riunione dei plurimi giudizi inizialmente instaurati dal creditore, come mera sanzione dell'iniziale abuso. Non v'è dubbio che la proporzionalità delle misure che l'ordinamento appresta per contrastare l'abuso del processo, nel silenzio del legislatore, non può prescindere da un corretto bilanciamento fra i diritti delle parti;
tale bilanciamento non è leso dalla pronuncia di improponibilità delle domande considerato che – trattandosi di pronuncia di rito - la soluzione dell'improponibilità non esplica autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c. e quindi non preclude al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti (v. Cass. nn.
(1) Secondo la Cassazione, “in questa direzione, potrebbe altresì militare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha, di recente, avuto modo di dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi proposti da alcuni difensori, promotori sul piano interno di diverse procedure ex lege n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. legge Pinto) relative ai medesimi procedimenti…. In tali casi la Corte EDU, 8 giugno 2023, Ferrara e a. c. Italia (ric. n.
2394/22 e 18 altri - nel richiamare espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema del frazionamento dei crediti in distinte iniziative processuali - Cass. S.U. n.23726/2007 – e altra pronunzia di questa Corte (Cass. n. 15077/2021) ha ritenuto abusiva la condotta dei difensori ed ha ritenuto che il frazionamento indebito dei procedimenti dai medesimi posti in essere avesse dato luogo, in ambito interno, ad un abuso dei mezzi processuali nazionali, minandone il valore di mezzo primario di protezione dei diritti umani”.
pagina 11 di 14 24371/2021 e 26493/2023).
33. Pertanto sotto tale profilo la sentenza impugnata va confermata.
34. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole, sia della condanna alle spese di lite, ritenuta sproporzionata rispetto al valore della causa, sia della condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
35. Per quanto concerne l'importo dei compensi liquidati per le spese di giudizio (€
9.023,00), secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i parametri di cui al DM n. 55/2014 in ragione del valore della causa per le obbligazioni pecuniarie;
in caso di soccombenza dell'attore, lo scaglione di riferimento è quello riferibile al disputandum ovvero alla somma richiesta dall'attore. Poiché il valore delle cause è compreso nello scaglione € 5.000,00-€ 26.000,00, i compensi (medi) dovevano essere liquidati in complessivi
€ 4.835,00 anziché in € 9.023,00.
36. La censura è fondata.
37. Secondo il principio giurisprudenziale (v. Cass. n. 13276/2021; n. 1793/2022), i compensi per l'attività svolta prima della riunione delle cause devono essere liquidati separatamente per ciascuna vertenza in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, va liquidato un compenso unico.
38. In primo luogo, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento per il valore della causa, va ricordato che il parametro di riferimento è determinato, in caso di plurime domande contro la medesima parte, dal loro cumulo (art. 10 c.p.c.) secondo il valore per ciascuna indicato dall'attore (art. 14 c.p.c.). Tuttavia il principio del cumulo delle domande, stabilito dall'art. 10 c.p.c., è applicabile soltanto quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo e non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi, successivamente riuniti, perché in questo secondo caso ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità nonostante l'intervenuta riunione ed il valore deve essere stabilito con riferimento a ciascuna domanda (v. Cass. n. 2760/1982; n.
6214/1992; n. 4325/2000; n. 4960/2003).
39. Ciò posto, le cause hanno valore rispettivamente di € 20.600,00 e di € 6.344,00 e quindi rientrano nello scaglione € 5.200,01 - € 26.000,00 del DM. n. 55/2014. Applicando i parametri medi, per ciascuna causa debbano riconoscersi, fino alla loro riunione, € 875,00
(per la fase di studio) ed € 740,00 (per la fase introduttiva); per la parte successiva alla riunione delle cause, va liquidato un compenso unico di € 1.600,00 per la fase di trattazione pagina 12 di 14 ed € 1.620,00 per la fase di decisione. Ne consegue che i compensi complessivi vanno liquidati in € 6.450,00 (875 + 875 + 740 + 740 + 1.600 + 1.600=6.450), oltre spese come liquidati dal Tribunale e oneri di legge.
40. Per quanto concerne l'ulteriore censura relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c., la norma sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato o comunque vi sia la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
41. La Corte ritiene che nella fattispecie il Tribunale abbia correttamente applicato la norma, in quanto rileva una condotta imputabile soggettivamente all'appellante, considerato che i criteri alla base dell'abuso del processo in caso di frazionamento del credito, erano già stati definiti dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2017; la non ha allegato Parte_1
elementi a sostegno di un interesse oggettivamente apprezzabile all'introduzione delle diverse domande che avrebbe potuto giustificare il proprio comportamento (la questione attualmente all'esame della Suprema Corte attiene invece alle sole conseguenze), a seguito dell'eccezione sollevata da . CP_1
42. La sentenza, quindi, va parzialmente riformata in punto di liquidazione delle spese di lite a carico della che vanno rideterminate in complessivi € 6.450,00 per Controparte_2
compensi oltre spese anticipate come già liquidate dal Tribunale, 15% di spese forfettarie IVA
e CAP come per legge. La sentenza va invece confermata per il resto.
43. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite del primo grado poste a carico della vanno liquidate in complessivi € Parte_1
6.450,00 per compensi, € 431,50 per spese anticipate (€ 286,00+€ 118,50), oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge.
44. Le spese di lite del presente grado, in ragione del contrasto giurisprudenziale ancora in essere a seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite e valutato il giudizio nel suo complesso, vanno compensate tra le parti in misura di un quinto, con condanna di
[...]
a rifondere a i restanti quattro delle dette spese Parte_1 Controparte_1
liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n.
pagina 13 di 14 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 839/2022, condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in Controparte_1 complessivi € 6.450,00 per compensi, € 431,50 per spese anticipate, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta per il resto l'appello;
- compensa per un quinto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna al rimborso dei restanti quattro quinti a favore Parte_1
che liquida, per l'intero in € 6.900,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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