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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3663/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F.: ), CP_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SARA CADONATI e dell'abogado LELIO LUIGI DI
BLASIO;
ATTORI
contro
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. SERGIO BACCAGLINI;
CONVENUTA
e contro pagina 1 di 8 P.I.: ), Controparte_4 P.IVA_2
e il signor (C.F.: ) con il patrocinio degli P_ C.F._3 avvocati MARTA SAVONA e GABRIELE GOLDANIGA;
e contro
, ( , residente in [...]
Corso Italia n. 15,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, datato 15 marzo 2022, i signori e odierni CP_2 CP_1 attori, in qualità di terzi trasportati, a fronte delle consulenza depositata nell'ambito del precedente giudizio di ATP ex art. 696 bis e L. 24/2017, n. 3667/2021 RG, convenivano in giudizio i signori e in qualità di eredi del de CP_6 P_ cuius purtroppo successivamente deceduto, e che era, il giorno del Persona_1 sinistro, vale a dire il 14 maggio 2017, alla guida del veicolo Audi A3, tg FH903LA, nonché la e la per sentirli Controparte_3 Controparte_4 condannare, tutti i solido tra loro, al risarcimento dei danni dagli attori stessi patiti, in seguito del sopra citato sinistro. Nello specifico, veniva richiesto:
“l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo del sig. quale Persona_1 conducente del veicolo Audi A3, tg FH903LA e responsabile del sinistro in oggetto, di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2054, comma I, C.C; pagina 2 di 8 l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di quale Controparte_4 cessionaria del ramo d'azienda di proprietaria del veicolo Controparte_4
FH903LA al momento del sinistro, nonché contraente della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2054, comma III, C.C.; l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di , quale Controparte_3 compagnia assicuratrice garante per la responsabilità civile del veicolo FH903LA condotto dal sig. di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli Persona_1 attori, ex artt. 144 Cod. Ass.ni e 1, comma 1, lett. d), DPR 254/06; la condanna dei sig.ri e , in qualità di eredi del de cuius P_ RO
la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. della somma di € 44.089,25, e CP_1 in favore della sig.ra della somma di € 91.139,04, ovvero della diversa CP_2 somma che sarà ritenuta di giustizia”. Si costituiva la convenuta, contestando, le richieste Controparte_3 risarcitorie avanzate dagli attori, chiedendo in particolare:
“in via pregiudiziale l'accertamento e la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita;
in via preliminare dichiararsi l'improponibilità dell'azione di risarcimento promossa ex art. 145 del D.Lgs 7 settembre 2011, n. 209 e per l'effetto respingersi le domande attoree;
in via principale di merito, qualora venissero accolte, anche in parte, le domande attoree, e previo accertamento dello stato di alterazione psico fisica del de cuius Persona_1
e del mancato uso dei presidi di protezione (cinture di sicurezza) determinarsi il grado di concorso nell'accadimento dell'evento ex art. 1227 cod. civ. in capo a e CP_1 [...]
, determinando, entro tale grado, l'entità dei danni spettanti agli attori, nei limiti CP_2 del provato, dell'equo o comunque secondo giustizia e previa decurtazione dell'ammontare di quanto già percepito ante causam da a Controparte_3 titolo di risarcimento per i danni tutti subiti nel sinistro per cui è causa (€. 10.800,00 a favore di ed €. 14.150,00 a favore di ), dell'indennizzo in ambito CP_1 CP_2 polizza infortuni privata corrisposto all'attore da Generali Italia s.p.a. in CP_1 ordine al sinistro 760600452000100026T352017 del 14/5/2017 e del risarcimento a titolo di danno psichico corrisposto da in ordine al sinistro n. 740255596 CP_7 del 23/10/2018 “. Si costituivano il signor nonché di i quali P_ Controparte_4 chiedevano in via principale e nel merito:
“accertare e dichiarare che ha già provveduto a Controparte_3 corrispondere acconti per almeno € 10.800,00= al sig. ed € 14.150,00 alla CP_1 sig.ra ; CP_2 accertare e dichiarare che sia per la sig.ra sia per il sig. per i CP_2 CP_1 motivi di cui in narrativa, non ricorrono i presupposti né per l'applicazione della pagina 3 di 8 personalizzazione del danno eventualmente dovuto né per l'applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva previsti dalle Tabelle di Milano 2021; accertare e dichiarare l'assenza di congruità delle spese mediche con riferimento agli importi di cui alle fatture del dott. per complessivi € 4.309,50= per ogni attore e, Per_2 conseguentemente, rigettare la richiesta di rimborso delle stesse. In subordine accertare l'effettivo pagamento delle predette fatture e, in ogni caso, dichiarare che tali esborsi nono sono stati sostenuti dagli odierni attori e, conseguentemente, rigettare la richiesta di rimborso;
accertare e dichiarare che, la richiesta di rimborso relativa alle spese mediche per complessivi € 178,68= non può essere accolta poiché dette spese non sono tate sostenute dagli odierni attori;
- Accertare e dichiarare che il danno psicologico lamentato dagli odierni attori ha origine in situazioni pregresse allo stesso e conseguentemente rideterminare la quantificazione dei punti percentuali di danno biologico permanente eventualmente riconosciuti in forza di tale danno di una percentuale che sarà ritenuta equa dal giudice;
accertare che il sig. ha già ricevuto il ristoro dei danni psicologici a seguito di CP_1 un successivo sinistro e che con tale risarcimento ha già ottenuto il ristoro dei danni psicologici lamentati;
accertare e dichiarare che i punti percentuali di danno biologico permanente riconosciuti in favore di entrambi gli attori per il “danno ortopedico”, secondo i principi sottesi alla redazione delle Tabelle di Milano, ricomprendono al loro interno sia i danni più prettamente fisici sia i danni psicologici connessi alle lesioni accertate e, conseguentemente, accertare e dichiarare che i danni psicologici lamentati rientrano nel novero dei danni psicologici tipici delle lesioni lamentate da entrambi gli attori con conseguente rigetto delle ulteriori richieste di risarcimento danni formulate con l'atto di citazione;
in caso di mancato accoglimento di quanto al punto precedente, contenere le domande svolte dagli attori nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto che il sig. ha CP_1 già incassato l'importo di almeno € 10.800= e la sig.ra ha già incassato CP_2
l'importo di almeno € 14.150= condannando la a Controparte_3 manlevare e tenere indenni gli ulteriori convenuti per tutte le somme che verranno eventualmente riconosciute come dovute agli odierni attori;
- In ogni caso accertare l'esistenza, al momento del sinistro, di polizze danni e/o infortuni a tutela dei sig.ri CP_1
e e, conseguentemente, dedurre da quanto dovuto a titolo di risarcimento
[...] CP_2 danni le somme eventualmente percepite dagli stessi a titolo di indennizzi riconosciuti in virtù di tali polizze;
in ogni caso accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., il concorso di colpa nella causazione dei danni lamentati dei sig. e e, conseguentemente, CP_1 CP_2 ridurre il risarcimento eventualmente dovuto ad entrambi gli attori” Nel sopra citato giudizio di ATP, veniva nominato quale CTU il dottor Persona_3 che si avvaleva dell'ausilio del dottor , per le indagini di natura Persona_4
pagina 4 di 8 psicologica e psichiatrica relative agli odierni attori, e del dottor per Persona_5 la valutazione dei danni di natura odontoiatrica, patiti dalla signora CP_2
Dalla già citata consulenza, si evince che veniva stabilito “il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le lesioni accertate” e che al signor veniva quantificato il CP_1 danno biologico temporaneo in 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 250 giorni al 20%, quello permanente era stimato nella misura del 10-11%, compreso il danno psichico permanente valutato dal dottor al 9% (danno ortopedico del 2-4% e danno Per_4 psichico del 9%). Venivano ritenute documentate e congrue spese mediche per euro 4.869,50 Alla signora veniva quantificato il danno biologico temporaneo in 30 CP_2 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 220 giorni al 25%, quello permanente era stimato nella misura dell' 11 - 12%, compreso il danno psichico valutato dal dottor al 9% Per_4
Riguardo al danno di natura odontoiatrica, venivano ritenute congrue le spese sostenute e preventivate alla signora stessa, di 26.359,83, di cui euro 8.259,83, per CP_1 spese già sostenute, e di cui euro 18.100,00, per spese per emendare al danno odontoiatrico. Per quanto concerne l'eventuale concorso di colpa degli attori, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sostenuto dai convenuti, occorre considerare che dalla consulenza medico legale, depositata nel corso della presente procedura, in data 29 febbraio 2024, dal nominato CTU dottor lo stesso “ sulla base della Persona_6 letteratura scientifica e in base agli elementi disponibili dalla documentazione clinico-anamnestica” riteneva che non vi fossero elementi per poter esprimersi in maniera perentoria sul fatto che i passeggeri dell'autoveicolo avessero o meno le cinture di sicurezza”. Riteneva altresì che parte di tale lesività “si sarebbe probabilmente prodotta sia nel primo che nel secondo caso “. La lesività facciale su sempre secondo il CTU, avrebbe potuto anche CP_2 essersi prodotta “ con il dovuto ancoraggio alla cintura di sicurezza”. Non si poteva, infatti, escludere che le lesioni riportate potessero essere state causate “per esempio, dalla presenza di oggetti liberi all'interno dell'abitacolo o mantenuti in mano dalla passeggera stessa o dall'urto contro l'altra passeggera oppure, da un movimento e urto contro il sedile anteriore, per un non corretto funzionamento della cintura” Da quanto sopra esposto è ragionevole ritenere che l'evento si sarebbe comunque realizzato anche con l'uso delle cinture di sicurezza, senza essere né minore né maggiore nelle sue conseguenze. Parimenti dicasi per la condotta colposa, addebitata agli attori dai convenuti riguardo alla loro consapevolezza del superamento, da parte del conducente, del tasso alcolemico consentito, poiché, a prescindere da ulteriori considerazioni a tal riguardo, alcuna idonea prova veniva allegata a fondamento di tale consapevolezza. Per contro, riguardo alla personalizzazione del danno, essendo già compreso nelle percentuali di danno permanente sopra citate, quello psichico, il convincimento è che non ve ne siano i presupposti. pagina 5 di 8 Non può ritenersi, infatti, soddisfatto l'onere di allegazione in modo “specifico e provato” richiesto al fine di poter riconoscere tale ulteriore risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (Cass. Civ. 28988/2019). Per giurisprudenza ormai consolidata il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane, con le percentuali inserite nelle tabelle
“milanesi” che esprimono la sintesi di tutte le conseguenze abituali che presumibilmente derivano da una determinata menomazione e che si riflettono sulle attività comuni a ciascuno. Quando però a causa della specificità del caso, il danno ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività particolari si deve tenerne conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7513/2018, affermava in tal senso che: “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”. È giustificata, quindi, una maggiorazione in termini percentuali del risarcimento del danno solo ove le ulteriori conseguenze siano “straordinarie” e perciò non ricomprese nella valutazione percentuale delle tabelle, con la conseguenza che i danni normali e indefettibili che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Per come dichiarato dagli stessi attori, riguardo alle indennità assicurative già riscosse, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, il signor aveva CP_1 percepito euro 10.800,00 dalla a titolo di risarcimento, Controparte_3 oltre ad euro 6.000,00, per polizze private. Alla signora venivano già CP_2 corrisposti, a titolo di risarcimento, dalla euro 14.150,00. Controparte_3
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2021 al signor andrà CP_1 riconosciuto, l'importo di euro 41.463,75 per il danno non patrimoniale, oltre ad euro 4.869,50 per le spese anticipate e ritenute congrue dal CTU. A tale importo andranno detratti euro 16.800,00 già percepiti. Alla signora andrà riconosciuto l'importo di euro 68.918,81, a titolo di CP_2 danno non patrimoniale, di euro 8.259,83 per le spese anticipate ritenute congrue dal CTU, oltre ad euro 18.100,00 pari alle spese che dovrà sostenere per il danno odontoiatrico, come stimato nella consulenza d'ufficio. A tali importi andranno detratti euro 14.150,00, già percepiti.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, condanna i signori e in qualità di eredi del de cuius P_ RO
, la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del signor della somma di euro CP_1
41.463,75 per il danno non patrimoniale, oltre ad euro 4.869,50 per le spese mediche, somma da devalutare al dì del sinistro, alla quale andrà detratto l'importo di euro 16.800,00, anch'esso da devalutare al dì del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo pagamento;
condanna i signori e , in qualità di eredi del de cuius P_ RO
, la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore della signora della somma di euro CP_2
68.918,81, a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad euro 8.259,83 per le spese anticipate ritenute congrue dal CTU, oltre ad euro 18.100,00 pari alle spese che dovrà sostenere per il danno odontoiatrico, sempre per come stimato nella consulenza d'ufficio, somma da devalutare al dì del sinistro, alla quale andrà detratto l'importo di euro 14.150,00, già percepito, anch'esso da devalutare al dì del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo pagamento;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese liquidate per la CTU espletata nella procedura di ATP e nella presente procedura;
condanna altresì i convenuti in solido fra loro, a rimborsare agli attori, le spese della procedura di ATP, che si liquidano in euro 3.827,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 992,00 per la fase introduttiva, euro 1.701,00 per la fase istruttoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni;
condanna altresì i convenuti in solido fra loro a rimborsare agli attori le spese della presente procedura, che si liquidano in euro14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628.00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00per la fase istruttoria euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni;
pagina 7 di 8 condanna la a manlevare e tenere indenni gli ulteriori Controparte_3 convenuti per tutte le somme riconosciute, come dovute agli odierni attori, dalla presente sentenza.
Così deciso in data 8 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3663/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F.: ), CP_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SARA CADONATI e dell'abogado LELIO LUIGI DI
BLASIO;
ATTORI
contro
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. SERGIO BACCAGLINI;
CONVENUTA
e contro pagina 1 di 8 P.I.: ), Controparte_4 P.IVA_2
e il signor (C.F.: ) con il patrocinio degli P_ C.F._3 avvocati MARTA SAVONA e GABRIELE GOLDANIGA;
e contro
, ( , residente in [...]
Corso Italia n. 15,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, datato 15 marzo 2022, i signori e odierni CP_2 CP_1 attori, in qualità di terzi trasportati, a fronte delle consulenza depositata nell'ambito del precedente giudizio di ATP ex art. 696 bis e L. 24/2017, n. 3667/2021 RG, convenivano in giudizio i signori e in qualità di eredi del de CP_6 P_ cuius purtroppo successivamente deceduto, e che era, il giorno del Persona_1 sinistro, vale a dire il 14 maggio 2017, alla guida del veicolo Audi A3, tg FH903LA, nonché la e la per sentirli Controparte_3 Controparte_4 condannare, tutti i solido tra loro, al risarcimento dei danni dagli attori stessi patiti, in seguito del sopra citato sinistro. Nello specifico, veniva richiesto:
“l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo del sig. quale Persona_1 conducente del veicolo Audi A3, tg FH903LA e responsabile del sinistro in oggetto, di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2054, comma I, C.C; pagina 2 di 8 l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di quale Controparte_4 cessionaria del ramo d'azienda di proprietaria del veicolo Controparte_4
FH903LA al momento del sinistro, nonché contraente della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli attori, ai sensi dell'art. 2054, comma III, C.C.; l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di , quale Controparte_3 compagnia assicuratrice garante per la responsabilità civile del veicolo FH903LA condotto dal sig. di provvedere al risarcimento dei danni patiti dagli Persona_1 attori, ex artt. 144 Cod. Ass.ni e 1, comma 1, lett. d), DPR 254/06; la condanna dei sig.ri e , in qualità di eredi del de cuius P_ RO
la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. della somma di € 44.089,25, e CP_1 in favore della sig.ra della somma di € 91.139,04, ovvero della diversa CP_2 somma che sarà ritenuta di giustizia”. Si costituiva la convenuta, contestando, le richieste Controparte_3 risarcitorie avanzate dagli attori, chiedendo in particolare:
“in via pregiudiziale l'accertamento e la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita;
in via preliminare dichiararsi l'improponibilità dell'azione di risarcimento promossa ex art. 145 del D.Lgs 7 settembre 2011, n. 209 e per l'effetto respingersi le domande attoree;
in via principale di merito, qualora venissero accolte, anche in parte, le domande attoree, e previo accertamento dello stato di alterazione psico fisica del de cuius Persona_1
e del mancato uso dei presidi di protezione (cinture di sicurezza) determinarsi il grado di concorso nell'accadimento dell'evento ex art. 1227 cod. civ. in capo a e CP_1 [...]
, determinando, entro tale grado, l'entità dei danni spettanti agli attori, nei limiti CP_2 del provato, dell'equo o comunque secondo giustizia e previa decurtazione dell'ammontare di quanto già percepito ante causam da a Controparte_3 titolo di risarcimento per i danni tutti subiti nel sinistro per cui è causa (€. 10.800,00 a favore di ed €. 14.150,00 a favore di ), dell'indennizzo in ambito CP_1 CP_2 polizza infortuni privata corrisposto all'attore da Generali Italia s.p.a. in CP_1 ordine al sinistro 760600452000100026T352017 del 14/5/2017 e del risarcimento a titolo di danno psichico corrisposto da in ordine al sinistro n. 740255596 CP_7 del 23/10/2018 “. Si costituivano il signor nonché di i quali P_ Controparte_4 chiedevano in via principale e nel merito:
“accertare e dichiarare che ha già provveduto a Controparte_3 corrispondere acconti per almeno € 10.800,00= al sig. ed € 14.150,00 alla CP_1 sig.ra ; CP_2 accertare e dichiarare che sia per la sig.ra sia per il sig. per i CP_2 CP_1 motivi di cui in narrativa, non ricorrono i presupposti né per l'applicazione della pagina 3 di 8 personalizzazione del danno eventualmente dovuto né per l'applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva previsti dalle Tabelle di Milano 2021; accertare e dichiarare l'assenza di congruità delle spese mediche con riferimento agli importi di cui alle fatture del dott. per complessivi € 4.309,50= per ogni attore e, Per_2 conseguentemente, rigettare la richiesta di rimborso delle stesse. In subordine accertare l'effettivo pagamento delle predette fatture e, in ogni caso, dichiarare che tali esborsi nono sono stati sostenuti dagli odierni attori e, conseguentemente, rigettare la richiesta di rimborso;
accertare e dichiarare che, la richiesta di rimborso relativa alle spese mediche per complessivi € 178,68= non può essere accolta poiché dette spese non sono tate sostenute dagli odierni attori;
- Accertare e dichiarare che il danno psicologico lamentato dagli odierni attori ha origine in situazioni pregresse allo stesso e conseguentemente rideterminare la quantificazione dei punti percentuali di danno biologico permanente eventualmente riconosciuti in forza di tale danno di una percentuale che sarà ritenuta equa dal giudice;
accertare che il sig. ha già ricevuto il ristoro dei danni psicologici a seguito di CP_1 un successivo sinistro e che con tale risarcimento ha già ottenuto il ristoro dei danni psicologici lamentati;
accertare e dichiarare che i punti percentuali di danno biologico permanente riconosciuti in favore di entrambi gli attori per il “danno ortopedico”, secondo i principi sottesi alla redazione delle Tabelle di Milano, ricomprendono al loro interno sia i danni più prettamente fisici sia i danni psicologici connessi alle lesioni accertate e, conseguentemente, accertare e dichiarare che i danni psicologici lamentati rientrano nel novero dei danni psicologici tipici delle lesioni lamentate da entrambi gli attori con conseguente rigetto delle ulteriori richieste di risarcimento danni formulate con l'atto di citazione;
in caso di mancato accoglimento di quanto al punto precedente, contenere le domande svolte dagli attori nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto che il sig. ha CP_1 già incassato l'importo di almeno € 10.800= e la sig.ra ha già incassato CP_2
l'importo di almeno € 14.150= condannando la a Controparte_3 manlevare e tenere indenni gli ulteriori convenuti per tutte le somme che verranno eventualmente riconosciute come dovute agli odierni attori;
- In ogni caso accertare l'esistenza, al momento del sinistro, di polizze danni e/o infortuni a tutela dei sig.ri CP_1
e e, conseguentemente, dedurre da quanto dovuto a titolo di risarcimento
[...] CP_2 danni le somme eventualmente percepite dagli stessi a titolo di indennizzi riconosciuti in virtù di tali polizze;
in ogni caso accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., il concorso di colpa nella causazione dei danni lamentati dei sig. e e, conseguentemente, CP_1 CP_2 ridurre il risarcimento eventualmente dovuto ad entrambi gli attori” Nel sopra citato giudizio di ATP, veniva nominato quale CTU il dottor Persona_3 che si avvaleva dell'ausilio del dottor , per le indagini di natura Persona_4
pagina 4 di 8 psicologica e psichiatrica relative agli odierni attori, e del dottor per Persona_5 la valutazione dei danni di natura odontoiatrica, patiti dalla signora CP_2
Dalla già citata consulenza, si evince che veniva stabilito “il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le lesioni accertate” e che al signor veniva quantificato il CP_1 danno biologico temporaneo in 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 250 giorni al 20%, quello permanente era stimato nella misura del 10-11%, compreso il danno psichico permanente valutato dal dottor al 9% (danno ortopedico del 2-4% e danno Per_4 psichico del 9%). Venivano ritenute documentate e congrue spese mediche per euro 4.869,50 Alla signora veniva quantificato il danno biologico temporaneo in 30 CP_2 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 220 giorni al 25%, quello permanente era stimato nella misura dell' 11 - 12%, compreso il danno psichico valutato dal dottor al 9% Per_4
Riguardo al danno di natura odontoiatrica, venivano ritenute congrue le spese sostenute e preventivate alla signora stessa, di 26.359,83, di cui euro 8.259,83, per CP_1 spese già sostenute, e di cui euro 18.100,00, per spese per emendare al danno odontoiatrico. Per quanto concerne l'eventuale concorso di colpa degli attori, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sostenuto dai convenuti, occorre considerare che dalla consulenza medico legale, depositata nel corso della presente procedura, in data 29 febbraio 2024, dal nominato CTU dottor lo stesso “ sulla base della Persona_6 letteratura scientifica e in base agli elementi disponibili dalla documentazione clinico-anamnestica” riteneva che non vi fossero elementi per poter esprimersi in maniera perentoria sul fatto che i passeggeri dell'autoveicolo avessero o meno le cinture di sicurezza”. Riteneva altresì che parte di tale lesività “si sarebbe probabilmente prodotta sia nel primo che nel secondo caso “. La lesività facciale su sempre secondo il CTU, avrebbe potuto anche CP_2 essersi prodotta “ con il dovuto ancoraggio alla cintura di sicurezza”. Non si poteva, infatti, escludere che le lesioni riportate potessero essere state causate “per esempio, dalla presenza di oggetti liberi all'interno dell'abitacolo o mantenuti in mano dalla passeggera stessa o dall'urto contro l'altra passeggera oppure, da un movimento e urto contro il sedile anteriore, per un non corretto funzionamento della cintura” Da quanto sopra esposto è ragionevole ritenere che l'evento si sarebbe comunque realizzato anche con l'uso delle cinture di sicurezza, senza essere né minore né maggiore nelle sue conseguenze. Parimenti dicasi per la condotta colposa, addebitata agli attori dai convenuti riguardo alla loro consapevolezza del superamento, da parte del conducente, del tasso alcolemico consentito, poiché, a prescindere da ulteriori considerazioni a tal riguardo, alcuna idonea prova veniva allegata a fondamento di tale consapevolezza. Per contro, riguardo alla personalizzazione del danno, essendo già compreso nelle percentuali di danno permanente sopra citate, quello psichico, il convincimento è che non ve ne siano i presupposti. pagina 5 di 8 Non può ritenersi, infatti, soddisfatto l'onere di allegazione in modo “specifico e provato” richiesto al fine di poter riconoscere tale ulteriore risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (Cass. Civ. 28988/2019). Per giurisprudenza ormai consolidata il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane, con le percentuali inserite nelle tabelle
“milanesi” che esprimono la sintesi di tutte le conseguenze abituali che presumibilmente derivano da una determinata menomazione e che si riflettono sulle attività comuni a ciascuno. Quando però a causa della specificità del caso, il danno ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività particolari si deve tenerne conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7513/2018, affermava in tal senso che: “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”. È giustificata, quindi, una maggiorazione in termini percentuali del risarcimento del danno solo ove le ulteriori conseguenze siano “straordinarie” e perciò non ricomprese nella valutazione percentuale delle tabelle, con la conseguenza che i danni normali e indefettibili che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Per come dichiarato dagli stessi attori, riguardo alle indennità assicurative già riscosse, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, il signor aveva CP_1 percepito euro 10.800,00 dalla a titolo di risarcimento, Controparte_3 oltre ad euro 6.000,00, per polizze private. Alla signora venivano già CP_2 corrisposti, a titolo di risarcimento, dalla euro 14.150,00. Controparte_3
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2021 al signor andrà CP_1 riconosciuto, l'importo di euro 41.463,75 per il danno non patrimoniale, oltre ad euro 4.869,50 per le spese anticipate e ritenute congrue dal CTU. A tale importo andranno detratti euro 16.800,00 già percepiti. Alla signora andrà riconosciuto l'importo di euro 68.918,81, a titolo di CP_2 danno non patrimoniale, di euro 8.259,83 per le spese anticipate ritenute congrue dal CTU, oltre ad euro 18.100,00 pari alle spese che dovrà sostenere per il danno odontoiatrico, come stimato nella consulenza d'ufficio. A tali importi andranno detratti euro 14.150,00, già percepiti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, condanna i signori e in qualità di eredi del de cuius P_ RO
, la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del signor della somma di euro CP_1
41.463,75 per il danno non patrimoniale, oltre ad euro 4.869,50 per le spese mediche, somma da devalutare al dì del sinistro, alla quale andrà detratto l'importo di euro 16.800,00, anch'esso da devalutare al dì del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo pagamento;
condanna i signori e , in qualità di eredi del de cuius P_ RO
, la e la , tutti i Persona_1 Controparte_4 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore della signora della somma di euro CP_2
68.918,81, a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad euro 8.259,83 per le spese anticipate ritenute congrue dal CTU, oltre ad euro 18.100,00 pari alle spese che dovrà sostenere per il danno odontoiatrico, sempre per come stimato nella consulenza d'ufficio, somma da devalutare al dì del sinistro, alla quale andrà detratto l'importo di euro 14.150,00, già percepito, anch'esso da devalutare al dì del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo pagamento;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese liquidate per la CTU espletata nella procedura di ATP e nella presente procedura;
condanna altresì i convenuti in solido fra loro, a rimborsare agli attori, le spese della procedura di ATP, che si liquidano in euro 3.827,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 992,00 per la fase introduttiva, euro 1.701,00 per la fase istruttoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni;
condanna altresì i convenuti in solido fra loro a rimborsare agli attori le spese della presente procedura, che si liquidano in euro14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628.00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00per la fase istruttoria euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni;
pagina 7 di 8 condanna la a manlevare e tenere indenni gli ulteriori Controparte_3 convenuti per tutte le somme riconosciute, come dovute agli odierni attori, dalla presente sentenza.
Così deciso in data 8 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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