CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2023, n. 14762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14762 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7884/2019 R.G. proposto da: IC LF, IC ET, IC UC, GR LA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato EUGENIO COLELLA;
-ricorrenti- contro SS ONOFRIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO FREDA;
IT GI, IT RE, IT FELICIA, IT ANTONIA, IT ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, Civile Sent. Sez. 3 Num. 14762 Anno 2023 Presidente: VINCENTI ENZO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 26/05/2023 2 di 19 rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA ANTONIETTA BARRA e VI AN;
-controricorrenti- nonchè contro IT ROSALIA, IT ROSA, IT FRANCESCO, IMPRESA CUOMO CANDIDO COSTRUZIONI EDILI, ROZZA SIMONE, PETRILLO CARMINE, MASCOLO GAETANO, RE AR;
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 866/2018 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione della causa – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso affidato a sei motivi, FO CC, ET CC, UC CC e RM EC hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica in data 21 febbraio 2018, che (per quanto ancora rileva in questa sede) ne accoglieva solo in parte il gravame principale avverso la decisione del Tribunale di Avellino – resa nella causa da esse promossa contro gli eredi di CE AN e PA Venezia ai fini dell’accertamento e della declaratoria “di imputabilità ai lavori eseguiti nell’adiacente fabbricato, di proprietà dei convenuti, dei dissesti statici e strutturali verificatisi nel proprio 3 di 19 fabbricato, dapprima sgomberato e poi demolito in corso di causa” -, condannando i terzi chiamati in causa CA UO, AN OL, NE PE e NA AN (rispettivamente, il primo titolare dell’omonima impresa edile che aveva eseguito i lavori e gli altri i tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori stessi), in solido tra loro, al pagamento, in favore delle predette appellanti già attrici in primo grado, della somma ulteriore (rispetto a quella di euro 46.600,00, oltre accessori) di euro 24.000,00, oltre accessori, “per il mancato godimento dell’immobile di cui è lite”, con compensazione delle spese di primo grado tra le appellanti principali e gli eredi AN-Venezia e compensazione delle spese del grado di appello tra tutte le parti. 2. – Resistono con congiunto controricorso ES AN, AN AN, LI AN, NT AN e EP AN;
resiste, altresì, con controricorso OF SO. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati OS AN, Rosa AN, ES AN, CA UO, MO RO, NE PE, AN OL e NA AN. Il pubblico ministero ha depositato, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (e successive proroghe), le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso venga rigettato. AN depositato memoria i controricorrenti ES AN, AN AN, LI AN, NT AN e EP AN. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo mezzo è articolato in due sub-motivi, a loro volta suddivisi in più censure. 1.1. - Con il primo sub-motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 100, 112, 115 4 di 19 c.p.c., 840, 2043, 2051 e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile il motivo relativo all’estensione della responsabilità ai AN ex artt. 840, 2043 e 2051 c.c., pur riconoscendo che tale estensione “amplia, in fase esecutiva, le prerogative risarcitorie” di esse attrici, le quali sono titolari dell’interesse, processuale e sostanziale, a veder condannati i convenuti al ristoro del danno patito, avendo, quindi, il giudice di appello omesso la decisione sul punto;
b) per aver la Corte territoriale ritenuto necessario l’accertamento sul caso fortuito in ipotesi di affidamento da parte dei committenti di lavori a terzi nonostante i AN non l’abbiano mai addotto;
c) per aver la Corte ritenuto infondato il motivo di appello “in modo del tutto incomprensibile”, poiché, per un verso, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito e, per altro verso, ha reputato insussistente il caso fortuito in relazione ai lavori commissionati dai AN;
d) per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine alla domanda di danni proposta per la responsabilità dei “AN quale confinanti ex art. 840, … per fatto illecito ex art. 2043 e … quali custodi ex art. 2051 c.c.”; e) per aver la Corte territoriale, nell’escludere la responsabilità dei AN, violato gli artt. 840, 2043 e 2051 c.c. e il principio per cui secondo il proprietario del fondo risponde comunque dei danni cagionati dalle opere di escavazione ivi eseguite, anche se i lavori siano dati in appalto. 1.2. - Con il secondo sub-motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 5 di 19 pronunciato e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale affermato che in caso di affidamento dei lavori non occorre verificare se il committente sia incorso in culpa in eligendo nell’individuazione dell’appaltatore, mancando così di tenere conto che il primo giudice aveva escluso la responsabilità dei committenti in ragione della mancata prova da parte esse attrici sulla sussistenza di detta colpa;
b) per aver la Corte territoriale omesso di decidere sul motivo di gravame che denunciava il vizio di motivazione generica e insufficiente, affermando che la colpa del committente non era provata;
c) per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo la quale era ingiusta la decisione del Tribunale che aveva addossato ad esse attrici la prova sul totale affidamento dell’immobile all’appaltatore; d) per aver la Corte territoriale “ome(sso) di decidere il fatto essenziale dell’appello” concernente la dedotta ingiustizia della decisione del Tribunale sull’esclusione della culpa in eligendo dei AN sia rispetto all’impresa UO, che all’impresa SO, ciò essendo provato dall’ordinanza sindacale di sgombero del fabbricato attoreo in data 23 febbraio 1999, dopo tre mesi dall’inizio dei lavori, e dalla rescissione del contratto avvenuta solo nel novembre 1999 con l’impresa UO, alla quale è poi subentrata l’impresa SO, che ha continuato ad edificare per ulteriori tre piani. 1.3. – Il motivo è fondato solo per quanto di ragione. Lo è, fondato, in riferimento alle censure del primo sub- motivo (§ 1.1.) sopra rubricate sub a) e sub c). 1.3.1 - Quanto alla censura sub a), è erronea l’affermazione della Corte territoriale circa il difetto di interesse della parte attrice ad estendere la platea dei corresponsabili del danno patito, posto che l’accoglimento della domanda di condanna in solido di più convenuti può assicurare al creditore, coerentemente con la struttura dell’obbligazione solidale, più compiute prospettive di 6 di 19 effettiva realizzazione delle proprie aspettative (Cass. n. 680/1993). 1.3.2. - Quanto alla censura sub c), la motivazione adottata dalla Corte territoriale è, anzitutto, affetta da insanabile contraddittorietà, quale anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, risultando il vizio dal testo stesso della sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto che la vicenda controversa potesse essere inquadrata, non solo sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 840 e 2043 c.c., ma anche “sub specie di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (senza, peraltro, porsi il quesito in ordine alla compatibilità tra le due anzidette ipotesi di responsabilità, essendo la prima connotata dall’elemento soggettivo della colpa, affatto escluso nella seconda), per giungere comunque alla conclusione dell’assenza di responsabilità del custode (i convenuti AN-Venezia). Ciò posto, la Corte territoriale ha poi fatto applicazione del principio per cui, nell’ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una culpa in eligendo nell’individuazione dell’appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l’esecuzione dei lavori commissionati 7 di 19 a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito (tra le altre, la citata Cass. n. 20619/2014). Tuttavia, il giudice di appello, invece di verificare, alla luce del richiamato principio di diritto, la sussistenza o meno il caso fortuito quale fattore esimente la responsabilità del custode, ha comunque negato che vi fosse tale responsabilità pur affermando che, nel caso in esame, “va senz’altro escluso il caso fortuito in relazione ai lavori commissionati dagli eredi AN-Venezia, avuto riguardo alla necessità alle necessità di adeguamento sismico del fabbricato”, ossia in assenza di un fatto del terzo rivestente i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento di danno. E’ evidente, dunque, l’insanabile contraddizione tra le premesse in diritto e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello con il relativo accertamento in fatto;
contraddizione che racchiude in sé anche un evidente vizio di falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. 1.4. – Nel resto, il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.4.1. – In riferimento, ancora, al primo sub-motivo si osserva quanto segue. - E’ infondata la censura sub b), alla luce del principio secondo cui l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale dell’evento naturale, del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati (circostanza nella specie non contestata) gli elementi di fatto sui 8 di 19 quali si fonda l’allegazione del fortuito (tra le altre, la citata Cass. n. 20619/2014 e Cass. n. 2480/2018). - Sono infondate le censure sub d) ed e), avendo la Corte territoriale pronunciato espressamente sulla domanda di responsabilità dei convenuti confinanti e custodi del fabbricato finitimo e a tal riguardo, rispetto alla responsabilità ex artt. 840 e 2043 c.c., applicato il principio, più volte enunciato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7027/2021), per cui la responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. 1.4.2. – In riferimento al secondo sub-motivo (§ 1.2) si osserva quanto segue. - La censura sub a) è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riferisce la non necessità di accertamento della culpa in eligendo soltanto al profilo di responsabilità del custode e non già del committente. - La censura sub b) è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione 9 di 19 dei fatti storici (accertamento della colpa del committente) operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019), il quale ha adottato una consentita motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., S.U., n. 642/2015; Cass. n. 22562/2016). - Le censure sub c) e sub d) sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale pronunciato su tutta la domanda di responsabilità dei “committenti” - sia nei confronti dell’impresa UO, che dell’impresa SO - non solo con motivazione per relationem a quella del Tribunale, ma anche (rispetto all’impresa SO) con ulteriori specifiche argomentazioni (pp. 6 e 7 della sentenza di appello), altresì evidenziando la natura della responsabilità su cui era fondata la condanna dell’impresa che aveva eseguito i lavori e dei tecnici incaricati di progettazione e direzione dei lavori, ossia la responsabilità aquiliana, che postula, dunque, che spetti proprio all’attore danneggiato la prova sulla sussistenza della condotta illecita, sul nesso causale tra questa e l’evento dannoso e sull’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) del danneggiante. Per il resto la censura sub d) mira ad una rivalutazione dei fatti storici (accertamento della colpa del committente) operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019, citata). 2. – Con il secondo mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione e motivazione “contrastante rispetto a condotte identiche”, nonché “contrastante” esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale affermato, in base alla c.t.u. espletata in primo grado e depositata nel 2011 (consulente Iandolo), che la causa dei dissesti del fabbricato delle attrici era da 10 di 19 addebitare agli scavi di realizzazione dei cordoli di sottofondazione del fabbricato dei AN, omettendo di considerare la lenta evoluzione di quel dissesto a partire dal 1999 e accertata da precedenti c.t.u. espletate in sede cautelare (ante causam e in corso di causa: rispettivamente consulenti Musto e Cimmino), così da non rispondere al motivo di appello che lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità in capo alla subentrata impresa SO, che continuava ad edificare per ulteriori tre piani;
b) per aver la Corte territoriale, nell’affermare che le modalità di realizzazione delle fondazioni sono frutto di errore di progettazione e in difformità alle previsioni del grafico depositato presso il genio civile, negato la responsabilità dell’impresa SO “con la stessa motivazione con la quale il Tribunale ha affermato la responsabilità [dell’impresa] UO”; c) per aver la Corte territoriale, nell’escludere efficienza causale all’attività costruttiva dell’impresa SO, mancato di specificare “l’ordinanza che tiene presente nella decisione” e di spiegare l’incidenza causale di un’ordinanza di sospensione dei lavori “a fronte di fatti accertati” in giudizio. 2. – Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Lo è anzitutto in quanto deduce al contempo, e senza dar modo di distinguerle tra loro, censure tra loro incompatibili, ossia quella di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. – la quale, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado -, di vizio di omessa motivazione e di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità), in quanto siffatte ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia comunque preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta senza giustificare la decisione al riguardo ovvero mancando di esaminare “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento 11 di 19 o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico dedotti in giudizio (tra le altre, Cass. n. 29952/2022). In ogni caso, va rammentato che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non già manca di prendere in considerazione le argomentazioni delle parti, ma quando non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (tra le altre, Cass. n. 5730/2020). Nella specie, le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale (cfr. § 2 della sentenza di appello) si è espressamente pronunciata sul secondo motivo di appello delle attutali ricorrenti, le cui censure svolte in questa sede mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito al quale un tale apprezzamento è riservato (Cass., S.U., n. 34476/2019). 3. – Con il terzo mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, per mancanza di motivazione e motivazione “contraria alle consulenze di ufficio”, nonché “esame contrario alle consulenze di ufficio” di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) la Corte territoriale, nell’affermare che “il petitum attoreo, come circoscritto in citazione, non contemplava la ricostruzione del fabbricato e i relativi costi”, ha fatto affermazioni prive di motivazione e non ha tenuto conto che: quella domanda era ricompresa nella pretesa di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato;
la relativa scelta dipendeva solo da un “calcolo di convenienza economica”; la 12 di 19 necessità della ricostruzione è “maturata nel corso del giudizio”; la domanda di ricostruzione è stata formulata in sede di precisione delle conclusioni e con le note conclusionali;
b) per aver la Corte territoriale riconosciuto l’impossibilità della messa in sicurezza del fabbricato emersa solo nel corso del giudizio e poi parametrato il danno al valore di vendita dello stesso, sebbene esse attrici non avessero mai chiesto il valore di mercato;
c) per aver la Corte territoriale, nel ravvisare la causa del notevole dissesto del fabbricato di esse attrici nel fatto che lo stesso “non era conforme alle prescrizioni dettate dalla normativa in zone sismiche”, contraddetto le posizioni delle parti e quanto emergente dalle consulenze tecniche, che indicavano nello scavo nelle fondazioni dello stabile dei AN la causa del dissesto del fabbricato delle CC;
d) per aver la Corte territoriale errato a non ritenere la nullità della c.t.u. del consulente Cimmino, che aveva effettuato una stima senza incarico da parte del Tribunale;
e) per aver la Corte territoriale, nell’affermare che l’unico danno risarcibile era quello “corrispondente al valore assai modesto del fabbricato CC”, omesso rispondere al motivo di appello che evidenziava il diverso maggior valore dello stesso fabbricato in ragione della relativa ubicazione e struttura;
f) per aver la Corte territoriale omesso di considerare l’ordinanza pronunciata all’udienza dell’11 febbraio 2002 dal giudice del procedimento cautelare ante causam (in cui si affermava che “i diritti proprietari e di godimento del bene sono economicamente risarcibili”) e l’ordinanza pronunciata dal collegio il 10 giugno 2004 (in cui si affermava “il costo delle opere a farsi va considerata solo al fine di quantificare il ristoro dei danni nell’ipotesi in cui venga accertato che di questi debbano rispondere i convenuti”). 3.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato (anche alla luce delle condivisibili conclusioni scritte del pubblico ministero). 13 di 19 - La censura sub a) è inammissibile, giacché – posta la non consentita sollecitazione ad una diversa interpretazione della domanda di parte siccome operata dal giudice di merito tenuto conto della sostanza delle pretese (risultando, peraltro, implausibile che, come opinato in ricorso, la ricostruzione dell’immobile sia ricompresa o corrisponda alla ristrutturazione e al consolidamento dello stesso) – sono le stesse ricorrenti ad evidenziare che la domanda di ricostruzione dell’immobile è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, come tale integrando una inammissibile mutatio libelli rispetto alle pretese originariamente svolte (ristrutturazione/consolidamento dell’immobile o risarcimento del danno per equivalente danno). - Le censure sub b) e sub e), per un verso, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (p. 8 della sentenza di appello) che, nel ravvisare (con accertamento di fatto ad essa riservato) che l’unica parametrazione praticabile, non essendo possibile la “messa in sicurezza del bene”, era quella “del danno al valore dell’immobile ed ai costi di demolizione” (valore dell’immobile peraltro “assai modesto”), ha correttamente disposto – pronunciando sul motivo di appello - il risarcimento per equivalente in ragione della reputata impossibilità di addivenire ad una risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. Per il resto, le medesime censure mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito al quale un tale apprezzamento è riservato (Cass., S.U., n. 34476/2019). - La censura sub c) è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di contraddittorietà della motivazione e di “esame contrario alle consulenze d’ufficio”, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019). - La censura sub d) – che è circoscritta al dedotto vizio di mancata corrispondenza dell’operato del c.t.u. all’incarico 14 di 19 affidatogli – è infondata, giacché (come rilevato in modo affatto condivisibile dal pubblico ministero con le proprie conclusioni scritte: p. 6) la “lamentata esondazione del consulente tecnico di ufficio dall’incarico ricevuto non sussiste posto che i costi che egli era stato chiesto di indicare nel quesito (ricorso pag. 27) ben potevano essere parametrati al valore dell’edificio, sul quale egli ebbe ad esprimersi”. - La censura sub e) è inammissibile poiché pone in discussione l’accertamento di fatto sul valore modesto dell’immobile effettuato dal giudice di merito (e ad esso riservato), il quale ha dato conto, anche attraverso il richiamo alla c.t.u., delle caratteristiche del fabbricato (p. 8 della sentenza di appello), là dove le ricorrenti intendono sostituire, in modo non consentito, la propria valutazione a quella della Corte territoriale. - La censura sub f) è inammissibile, giacché quanto posto in rilievo dalle ricorrenti in ordine alle affermazioni in diritto delle citate ordinanze, pronunciate ante causam e poi nel corso del giudizio di primo grado, non costituisce vincolo alcuno (tantomeno di giudicato) ai fini della delibazione piena e autonoma rimessa al giudice di appello in sede di decisione del gravame. 4. – Con il quarto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2056, 1223 e 1227 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo o di punti decisivi per il giudizio che è stato o sono stati oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale, nel calcolare il mancato godimento in euro 200,00 mensili, omesso di considerare che i beni non goduti dalle attrici sono due e non uno soltanto, “che si trovano ambedue nel fabbricato danneggiato”; b) per non aver la Corte territoriale considerato che il corrispettivo d’uso quantificato da esse attrici (euro 300,00 mensili per ciascun 15 di 19 livello di piano e, quindi, complessivamente euro 600,00 mensili) non era stato contestato dai convenuti;
c) per aver la Corte territoriale preso a parametro quanto indicato nella c.t.u. “Cimmino” affetta da nullità e, comunque, mancato di tenere conto dell’effettivo valore di mercato del fabbricato e di quanto affermato nelle predette ordinanze dell’11 febbraio 2002 e del 10 giugno 2004; d) per aver la Corte territoriale, nel fare riferimento alla sola descrizione del bene e al suo stato d’uso effettuata dalla c.t.u. “Cimmino” per poi presumere il valore locativo dell’immobile con identiche caratteristiche, calcolato il danno da mancato godimento del fabbricato in base ad una doppia presunzione;
e) per aver la Corte territoriale limitato l’arco temporale del danno da mancato godimento dell’immobile ad un solo decennio, coincidente con la sentenza di primo grado (che, peraltro, aveva negato l’esistenza di detto danno), mentre avrebbe dovuto considerare anche il lasso temporale trascorso sino alla sentenza di appello. 4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. - Le censure da sub a) sino a sub d) sono inammissibili sotto plurimi profili. In primo luogo, lo sono per le ragioni in precedenza evidenziate (cfr. § 2, che precede), poiché sono dedotti al contempo vizi tra loro incompatibili (violazione art. 112 c.p.c., vizio di omessa motivazione, vizio di omesso esame), là dove, peraltro, la Corte territoriale ha esaminato e deciso il motivo di appello che lamentava il rigetto del risarcimento del danno da mancato godimento del fabbricato (cfr. pp.
8-10 della sentenza di appello). In ogni caso, lo sono, inammissibili poiché - a fronte dell’accertamento della Corte territoriale in ordine alla liquidazione del danno da mancato godimento del fabbricato in ragione di un canone annuo di euro 200,00 mensili, “da ritenersi congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche similari a quello per cui è lite” (p. 10 della sentenza di appello) - mirano, in realtà, sotto l’apparente 16 di 19 deduzione dei vizi rubricati, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019). Ed ancora lo sono, inammissibili [e, segnatamente, i profili di censura sub c) che riguardano l’incarico del c.t.u. e il tenore delle ordinanze del 2002 e del 2004] per le stesse ragioni indicate nel § 3.1., che precede. - La censura sub e) è infondata, dovendosi al riguardo condividere le argomentazioni spese dal pubblico ministero nelle depositate conclusioni scritte. Infatti, risulta corretta la motivazione della Corte territoriale che ha parametrato la liquidazione del danno al dato temporale del mancato godimento del fabbricato “dall’ordinanza di sgombero alla sentenza di primo grado”, posto che con tale sentenza le attrici “sono state reintegrate nel valore di mercato del fabbricato perduto” (p. 10 della sentenza di appello). Con il riconoscimento del valore di mercato di un immobile non più utilizzabile (“perduto”), i proprietari dello stesso non possono “più lamentare un ulteriore danno da mancato godimento di un bene del quale gli è stato riconosciuto integralmente il tantundem” (p. 7 delle conclusioni del p.m.). 5. - Con il quinto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91, 106, 112, 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per mancanza motivazione e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale, nonostante abbia riconosciuto la soccombenza dei AN, mancato di condannarli al pagamento delle spese di primo grado;
b) per aver la Corte territoriale erroneamente fatto “merito ai convenuti AN di aver individuato i chiamati [in causa] a vantaggio delle CC”, pur avendo gli stessi convenuti operato la chiamata dei terzi “nel loro esclusivo interesse” e soltanto nel giudizio di merito, dopo il deposito della c.t.u. 17 di 19 espletata nella fase cautelare;
c) per aver la Corte territoriale errato nel compensare anche le spese della fase cautelare, che dovevano essere poste a carico dei convenuti soccombenti. 5.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (p. 10 della sentenza di appello), che - nel disporre, in base all’“esito sostanziale della lite”, la compensazione delle spese di primo grado e della fase cautelare - non ha affatto riconosciuto la soccombenza dei AN (che, dunque, non avrebbero mai potuto essere condannati alle spese: tra le molte, Cass. n. 12963/2007), ma soltanto dei chiamati in causa, la cui partecipazione al giudizio ha, invero, giovato alle attrici, attuali ricorrenti, per il principio di automatica estensione della domanda attorea al terzo indicato come responsabile (tra le altre, Cass. n. 516/2020). 6. - Con il sesto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per mancanza motivazione e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello nei confronti dei AN, essendo esse appellanti soltanto parzialmente soccombenti;
b) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello nei confronti di tutte le parti, pur avendo condannato i terzi chiamati al risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile e pur avendo rigettato gli appelli incidentali del PE e del UO;
c) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello senza tenere distinte le posizioni delle varie parti presenti in giudizio. 6.1. – Il motivo è infondato. 18 di 19 La Corte territoriale ha correttamente applicato la norma vigente ratione temporis, ossia l’art. 92 c.p.c. nel testo antecedente alla novella di cui alla legge n. 263/2005 (entrata in vigore il 1° marzo 2006), essendo il giudizio di primo grado stato introdotto con citazione del luglio 2002 (cfr. p. 3 del ricorso). A tal riguardo, giova rammentare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito (tra le altre, Cass., S.U., 20598/2008). Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione intelligibile e coerente con lo svolgimento dell’intero giudizio – dunque, insindacabile in questa sede -, facendo riferimento non solo alla parziale soccombenza delle appellanti principali, ma anche alla “complessità della vicenda storica analizzata” e alla “molteplicità ed eterogeneità dei profili di responsabilità accertati”. 7. – Va, dunque, accolto per quanto di ragione il primo motivo, nella sua articolazione di “primo sub-motivo” in relazione alle censure di cui sub a) e sub c); per il resto, il ricorso deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto nei termini anzidetti e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il medesimo ricorso;
19 di 19 cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
-ricorrenti- contro SS ONOFRIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO FREDA;
IT GI, IT RE, IT FELICIA, IT ANTONIA, IT ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, Civile Sent. Sez. 3 Num. 14762 Anno 2023 Presidente: VINCENTI ENZO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 26/05/2023 2 di 19 rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA ANTONIETTA BARRA e VI AN;
-controricorrenti- nonchè contro IT ROSALIA, IT ROSA, IT FRANCESCO, IMPRESA CUOMO CANDIDO COSTRUZIONI EDILI, ROZZA SIMONE, PETRILLO CARMINE, MASCOLO GAETANO, RE AR;
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 866/2018 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione della causa – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso affidato a sei motivi, FO CC, ET CC, UC CC e RM EC hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica in data 21 febbraio 2018, che (per quanto ancora rileva in questa sede) ne accoglieva solo in parte il gravame principale avverso la decisione del Tribunale di Avellino – resa nella causa da esse promossa contro gli eredi di CE AN e PA Venezia ai fini dell’accertamento e della declaratoria “di imputabilità ai lavori eseguiti nell’adiacente fabbricato, di proprietà dei convenuti, dei dissesti statici e strutturali verificatisi nel proprio 3 di 19 fabbricato, dapprima sgomberato e poi demolito in corso di causa” -, condannando i terzi chiamati in causa CA UO, AN OL, NE PE e NA AN (rispettivamente, il primo titolare dell’omonima impresa edile che aveva eseguito i lavori e gli altri i tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori stessi), in solido tra loro, al pagamento, in favore delle predette appellanti già attrici in primo grado, della somma ulteriore (rispetto a quella di euro 46.600,00, oltre accessori) di euro 24.000,00, oltre accessori, “per il mancato godimento dell’immobile di cui è lite”, con compensazione delle spese di primo grado tra le appellanti principali e gli eredi AN-Venezia e compensazione delle spese del grado di appello tra tutte le parti. 2. – Resistono con congiunto controricorso ES AN, AN AN, LI AN, NT AN e EP AN;
resiste, altresì, con controricorso OF SO. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati OS AN, Rosa AN, ES AN, CA UO, MO RO, NE PE, AN OL e NA AN. Il pubblico ministero ha depositato, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (e successive proroghe), le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso venga rigettato. AN depositato memoria i controricorrenti ES AN, AN AN, LI AN, NT AN e EP AN. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo mezzo è articolato in due sub-motivi, a loro volta suddivisi in più censure. 1.1. - Con il primo sub-motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 100, 112, 115 4 di 19 c.p.c., 840, 2043, 2051 e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile il motivo relativo all’estensione della responsabilità ai AN ex artt. 840, 2043 e 2051 c.c., pur riconoscendo che tale estensione “amplia, in fase esecutiva, le prerogative risarcitorie” di esse attrici, le quali sono titolari dell’interesse, processuale e sostanziale, a veder condannati i convenuti al ristoro del danno patito, avendo, quindi, il giudice di appello omesso la decisione sul punto;
b) per aver la Corte territoriale ritenuto necessario l’accertamento sul caso fortuito in ipotesi di affidamento da parte dei committenti di lavori a terzi nonostante i AN non l’abbiano mai addotto;
c) per aver la Corte ritenuto infondato il motivo di appello “in modo del tutto incomprensibile”, poiché, per un verso, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito e, per altro verso, ha reputato insussistente il caso fortuito in relazione ai lavori commissionati dai AN;
d) per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine alla domanda di danni proposta per la responsabilità dei “AN quale confinanti ex art. 840, … per fatto illecito ex art. 2043 e … quali custodi ex art. 2051 c.c.”; e) per aver la Corte territoriale, nell’escludere la responsabilità dei AN, violato gli artt. 840, 2043 e 2051 c.c. e il principio per cui secondo il proprietario del fondo risponde comunque dei danni cagionati dalle opere di escavazione ivi eseguite, anche se i lavori siano dati in appalto. 1.2. - Con il secondo sub-motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 5 di 19 pronunciato e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale affermato che in caso di affidamento dei lavori non occorre verificare se il committente sia incorso in culpa in eligendo nell’individuazione dell’appaltatore, mancando così di tenere conto che il primo giudice aveva escluso la responsabilità dei committenti in ragione della mancata prova da parte esse attrici sulla sussistenza di detta colpa;
b) per aver la Corte territoriale omesso di decidere sul motivo di gravame che denunciava il vizio di motivazione generica e insufficiente, affermando che la colpa del committente non era provata;
c) per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo la quale era ingiusta la decisione del Tribunale che aveva addossato ad esse attrici la prova sul totale affidamento dell’immobile all’appaltatore; d) per aver la Corte territoriale “ome(sso) di decidere il fatto essenziale dell’appello” concernente la dedotta ingiustizia della decisione del Tribunale sull’esclusione della culpa in eligendo dei AN sia rispetto all’impresa UO, che all’impresa SO, ciò essendo provato dall’ordinanza sindacale di sgombero del fabbricato attoreo in data 23 febbraio 1999, dopo tre mesi dall’inizio dei lavori, e dalla rescissione del contratto avvenuta solo nel novembre 1999 con l’impresa UO, alla quale è poi subentrata l’impresa SO, che ha continuato ad edificare per ulteriori tre piani. 1.3. – Il motivo è fondato solo per quanto di ragione. Lo è, fondato, in riferimento alle censure del primo sub- motivo (§ 1.1.) sopra rubricate sub a) e sub c). 1.3.1 - Quanto alla censura sub a), è erronea l’affermazione della Corte territoriale circa il difetto di interesse della parte attrice ad estendere la platea dei corresponsabili del danno patito, posto che l’accoglimento della domanda di condanna in solido di più convenuti può assicurare al creditore, coerentemente con la struttura dell’obbligazione solidale, più compiute prospettive di 6 di 19 effettiva realizzazione delle proprie aspettative (Cass. n. 680/1993). 1.3.2. - Quanto alla censura sub c), la motivazione adottata dalla Corte territoriale è, anzitutto, affetta da insanabile contraddittorietà, quale anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, risultando il vizio dal testo stesso della sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto che la vicenda controversa potesse essere inquadrata, non solo sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 840 e 2043 c.c., ma anche “sub specie di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (senza, peraltro, porsi il quesito in ordine alla compatibilità tra le due anzidette ipotesi di responsabilità, essendo la prima connotata dall’elemento soggettivo della colpa, affatto escluso nella seconda), per giungere comunque alla conclusione dell’assenza di responsabilità del custode (i convenuti AN-Venezia). Ciò posto, la Corte territoriale ha poi fatto applicazione del principio per cui, nell’ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una culpa in eligendo nell’individuazione dell’appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l’esecuzione dei lavori commissionati 7 di 19 a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito (tra le altre, la citata Cass. n. 20619/2014). Tuttavia, il giudice di appello, invece di verificare, alla luce del richiamato principio di diritto, la sussistenza o meno il caso fortuito quale fattore esimente la responsabilità del custode, ha comunque negato che vi fosse tale responsabilità pur affermando che, nel caso in esame, “va senz’altro escluso il caso fortuito in relazione ai lavori commissionati dagli eredi AN-Venezia, avuto riguardo alla necessità alle necessità di adeguamento sismico del fabbricato”, ossia in assenza di un fatto del terzo rivestente i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento di danno. E’ evidente, dunque, l’insanabile contraddizione tra le premesse in diritto e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello con il relativo accertamento in fatto;
contraddizione che racchiude in sé anche un evidente vizio di falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. 1.4. – Nel resto, il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.4.1. – In riferimento, ancora, al primo sub-motivo si osserva quanto segue. - E’ infondata la censura sub b), alla luce del principio secondo cui l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale dell’evento naturale, del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati (circostanza nella specie non contestata) gli elementi di fatto sui 8 di 19 quali si fonda l’allegazione del fortuito (tra le altre, la citata Cass. n. 20619/2014 e Cass. n. 2480/2018). - Sono infondate le censure sub d) ed e), avendo la Corte territoriale pronunciato espressamente sulla domanda di responsabilità dei convenuti confinanti e custodi del fabbricato finitimo e a tal riguardo, rispetto alla responsabilità ex artt. 840 e 2043 c.c., applicato il principio, più volte enunciato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7027/2021), per cui la responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. 1.4.2. – In riferimento al secondo sub-motivo (§ 1.2) si osserva quanto segue. - La censura sub a) è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riferisce la non necessità di accertamento della culpa in eligendo soltanto al profilo di responsabilità del custode e non già del committente. - La censura sub b) è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione 9 di 19 dei fatti storici (accertamento della colpa del committente) operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019), il quale ha adottato una consentita motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., S.U., n. 642/2015; Cass. n. 22562/2016). - Le censure sub c) e sub d) sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale pronunciato su tutta la domanda di responsabilità dei “committenti” - sia nei confronti dell’impresa UO, che dell’impresa SO - non solo con motivazione per relationem a quella del Tribunale, ma anche (rispetto all’impresa SO) con ulteriori specifiche argomentazioni (pp. 6 e 7 della sentenza di appello), altresì evidenziando la natura della responsabilità su cui era fondata la condanna dell’impresa che aveva eseguito i lavori e dei tecnici incaricati di progettazione e direzione dei lavori, ossia la responsabilità aquiliana, che postula, dunque, che spetti proprio all’attore danneggiato la prova sulla sussistenza della condotta illecita, sul nesso causale tra questa e l’evento dannoso e sull’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) del danneggiante. Per il resto la censura sub d) mira ad una rivalutazione dei fatti storici (accertamento della colpa del committente) operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019, citata). 2. – Con il secondo mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione e motivazione “contrastante rispetto a condotte identiche”, nonché “contrastante” esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale affermato, in base alla c.t.u. espletata in primo grado e depositata nel 2011 (consulente Iandolo), che la causa dei dissesti del fabbricato delle attrici era da 10 di 19 addebitare agli scavi di realizzazione dei cordoli di sottofondazione del fabbricato dei AN, omettendo di considerare la lenta evoluzione di quel dissesto a partire dal 1999 e accertata da precedenti c.t.u. espletate in sede cautelare (ante causam e in corso di causa: rispettivamente consulenti Musto e Cimmino), così da non rispondere al motivo di appello che lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità in capo alla subentrata impresa SO, che continuava ad edificare per ulteriori tre piani;
b) per aver la Corte territoriale, nell’affermare che le modalità di realizzazione delle fondazioni sono frutto di errore di progettazione e in difformità alle previsioni del grafico depositato presso il genio civile, negato la responsabilità dell’impresa SO “con la stessa motivazione con la quale il Tribunale ha affermato la responsabilità [dell’impresa] UO”; c) per aver la Corte territoriale, nell’escludere efficienza causale all’attività costruttiva dell’impresa SO, mancato di specificare “l’ordinanza che tiene presente nella decisione” e di spiegare l’incidenza causale di un’ordinanza di sospensione dei lavori “a fronte di fatti accertati” in giudizio. 2. – Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Lo è anzitutto in quanto deduce al contempo, e senza dar modo di distinguerle tra loro, censure tra loro incompatibili, ossia quella di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. – la quale, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado -, di vizio di omessa motivazione e di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità), in quanto siffatte ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia comunque preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta senza giustificare la decisione al riguardo ovvero mancando di esaminare “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento 11 di 19 o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico dedotti in giudizio (tra le altre, Cass. n. 29952/2022). In ogni caso, va rammentato che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non già manca di prendere in considerazione le argomentazioni delle parti, ma quando non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (tra le altre, Cass. n. 5730/2020). Nella specie, le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale (cfr. § 2 della sentenza di appello) si è espressamente pronunciata sul secondo motivo di appello delle attutali ricorrenti, le cui censure svolte in questa sede mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito al quale un tale apprezzamento è riservato (Cass., S.U., n. 34476/2019). 3. – Con il terzo mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, per mancanza di motivazione e motivazione “contraria alle consulenze di ufficio”, nonché “esame contrario alle consulenze di ufficio” di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) la Corte territoriale, nell’affermare che “il petitum attoreo, come circoscritto in citazione, non contemplava la ricostruzione del fabbricato e i relativi costi”, ha fatto affermazioni prive di motivazione e non ha tenuto conto che: quella domanda era ricompresa nella pretesa di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato;
la relativa scelta dipendeva solo da un “calcolo di convenienza economica”; la 12 di 19 necessità della ricostruzione è “maturata nel corso del giudizio”; la domanda di ricostruzione è stata formulata in sede di precisione delle conclusioni e con le note conclusionali;
b) per aver la Corte territoriale riconosciuto l’impossibilità della messa in sicurezza del fabbricato emersa solo nel corso del giudizio e poi parametrato il danno al valore di vendita dello stesso, sebbene esse attrici non avessero mai chiesto il valore di mercato;
c) per aver la Corte territoriale, nel ravvisare la causa del notevole dissesto del fabbricato di esse attrici nel fatto che lo stesso “non era conforme alle prescrizioni dettate dalla normativa in zone sismiche”, contraddetto le posizioni delle parti e quanto emergente dalle consulenze tecniche, che indicavano nello scavo nelle fondazioni dello stabile dei AN la causa del dissesto del fabbricato delle CC;
d) per aver la Corte territoriale errato a non ritenere la nullità della c.t.u. del consulente Cimmino, che aveva effettuato una stima senza incarico da parte del Tribunale;
e) per aver la Corte territoriale, nell’affermare che l’unico danno risarcibile era quello “corrispondente al valore assai modesto del fabbricato CC”, omesso rispondere al motivo di appello che evidenziava il diverso maggior valore dello stesso fabbricato in ragione della relativa ubicazione e struttura;
f) per aver la Corte territoriale omesso di considerare l’ordinanza pronunciata all’udienza dell’11 febbraio 2002 dal giudice del procedimento cautelare ante causam (in cui si affermava che “i diritti proprietari e di godimento del bene sono economicamente risarcibili”) e l’ordinanza pronunciata dal collegio il 10 giugno 2004 (in cui si affermava “il costo delle opere a farsi va considerata solo al fine di quantificare il ristoro dei danni nell’ipotesi in cui venga accertato che di questi debbano rispondere i convenuti”). 3.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato (anche alla luce delle condivisibili conclusioni scritte del pubblico ministero). 13 di 19 - La censura sub a) è inammissibile, giacché – posta la non consentita sollecitazione ad una diversa interpretazione della domanda di parte siccome operata dal giudice di merito tenuto conto della sostanza delle pretese (risultando, peraltro, implausibile che, come opinato in ricorso, la ricostruzione dell’immobile sia ricompresa o corrisponda alla ristrutturazione e al consolidamento dello stesso) – sono le stesse ricorrenti ad evidenziare che la domanda di ricostruzione dell’immobile è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, come tale integrando una inammissibile mutatio libelli rispetto alle pretese originariamente svolte (ristrutturazione/consolidamento dell’immobile o risarcimento del danno per equivalente danno). - Le censure sub b) e sub e), per un verso, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (p. 8 della sentenza di appello) che, nel ravvisare (con accertamento di fatto ad essa riservato) che l’unica parametrazione praticabile, non essendo possibile la “messa in sicurezza del bene”, era quella “del danno al valore dell’immobile ed ai costi di demolizione” (valore dell’immobile peraltro “assai modesto”), ha correttamente disposto – pronunciando sul motivo di appello - il risarcimento per equivalente in ragione della reputata impossibilità di addivenire ad una risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. Per il resto, le medesime censure mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito al quale un tale apprezzamento è riservato (Cass., S.U., n. 34476/2019). - La censura sub c) è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di contraddittorietà della motivazione e di “esame contrario alle consulenze d’ufficio”, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019). - La censura sub d) – che è circoscritta al dedotto vizio di mancata corrispondenza dell’operato del c.t.u. all’incarico 14 di 19 affidatogli – è infondata, giacché (come rilevato in modo affatto condivisibile dal pubblico ministero con le proprie conclusioni scritte: p. 6) la “lamentata esondazione del consulente tecnico di ufficio dall’incarico ricevuto non sussiste posto che i costi che egli era stato chiesto di indicare nel quesito (ricorso pag. 27) ben potevano essere parametrati al valore dell’edificio, sul quale egli ebbe ad esprimersi”. - La censura sub e) è inammissibile poiché pone in discussione l’accertamento di fatto sul valore modesto dell’immobile effettuato dal giudice di merito (e ad esso riservato), il quale ha dato conto, anche attraverso il richiamo alla c.t.u., delle caratteristiche del fabbricato (p. 8 della sentenza di appello), là dove le ricorrenti intendono sostituire, in modo non consentito, la propria valutazione a quella della Corte territoriale. - La censura sub f) è inammissibile, giacché quanto posto in rilievo dalle ricorrenti in ordine alle affermazioni in diritto delle citate ordinanze, pronunciate ante causam e poi nel corso del giudizio di primo grado, non costituisce vincolo alcuno (tantomeno di giudicato) ai fini della delibazione piena e autonoma rimessa al giudice di appello in sede di decisione del gravame. 4. – Con il quarto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2056, 1223 e 1227 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo o di punti decisivi per il giudizio che è stato o sono stati oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale, nel calcolare il mancato godimento in euro 200,00 mensili, omesso di considerare che i beni non goduti dalle attrici sono due e non uno soltanto, “che si trovano ambedue nel fabbricato danneggiato”; b) per non aver la Corte territoriale considerato che il corrispettivo d’uso quantificato da esse attrici (euro 300,00 mensili per ciascun 15 di 19 livello di piano e, quindi, complessivamente euro 600,00 mensili) non era stato contestato dai convenuti;
c) per aver la Corte territoriale preso a parametro quanto indicato nella c.t.u. “Cimmino” affetta da nullità e, comunque, mancato di tenere conto dell’effettivo valore di mercato del fabbricato e di quanto affermato nelle predette ordinanze dell’11 febbraio 2002 e del 10 giugno 2004; d) per aver la Corte territoriale, nel fare riferimento alla sola descrizione del bene e al suo stato d’uso effettuata dalla c.t.u. “Cimmino” per poi presumere il valore locativo dell’immobile con identiche caratteristiche, calcolato il danno da mancato godimento del fabbricato in base ad una doppia presunzione;
e) per aver la Corte territoriale limitato l’arco temporale del danno da mancato godimento dell’immobile ad un solo decennio, coincidente con la sentenza di primo grado (che, peraltro, aveva negato l’esistenza di detto danno), mentre avrebbe dovuto considerare anche il lasso temporale trascorso sino alla sentenza di appello. 4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. - Le censure da sub a) sino a sub d) sono inammissibili sotto plurimi profili. In primo luogo, lo sono per le ragioni in precedenza evidenziate (cfr. § 2, che precede), poiché sono dedotti al contempo vizi tra loro incompatibili (violazione art. 112 c.p.c., vizio di omessa motivazione, vizio di omesso esame), là dove, peraltro, la Corte territoriale ha esaminato e deciso il motivo di appello che lamentava il rigetto del risarcimento del danno da mancato godimento del fabbricato (cfr. pp.
8-10 della sentenza di appello). In ogni caso, lo sono, inammissibili poiché - a fronte dell’accertamento della Corte territoriale in ordine alla liquidazione del danno da mancato godimento del fabbricato in ragione di un canone annuo di euro 200,00 mensili, “da ritenersi congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche similari a quello per cui è lite” (p. 10 della sentenza di appello) - mirano, in realtà, sotto l’apparente 16 di 19 deduzione dei vizi rubricati, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019). Ed ancora lo sono, inammissibili [e, segnatamente, i profili di censura sub c) che riguardano l’incarico del c.t.u. e il tenore delle ordinanze del 2002 e del 2004] per le stesse ragioni indicate nel § 3.1., che precede. - La censura sub e) è infondata, dovendosi al riguardo condividere le argomentazioni spese dal pubblico ministero nelle depositate conclusioni scritte. Infatti, risulta corretta la motivazione della Corte territoriale che ha parametrato la liquidazione del danno al dato temporale del mancato godimento del fabbricato “dall’ordinanza di sgombero alla sentenza di primo grado”, posto che con tale sentenza le attrici “sono state reintegrate nel valore di mercato del fabbricato perduto” (p. 10 della sentenza di appello). Con il riconoscimento del valore di mercato di un immobile non più utilizzabile (“perduto”), i proprietari dello stesso non possono “più lamentare un ulteriore danno da mancato godimento di un bene del quale gli è stato riconosciuto integralmente il tantundem” (p. 7 delle conclusioni del p.m.). 5. - Con il quinto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91, 106, 112, 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per mancanza motivazione e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale, nonostante abbia riconosciuto la soccombenza dei AN, mancato di condannarli al pagamento delle spese di primo grado;
b) per aver la Corte territoriale erroneamente fatto “merito ai convenuti AN di aver individuato i chiamati [in causa] a vantaggio delle CC”, pur avendo gli stessi convenuti operato la chiamata dei terzi “nel loro esclusivo interesse” e soltanto nel giudizio di merito, dopo il deposito della c.t.u. 17 di 19 espletata nella fase cautelare;
c) per aver la Corte territoriale errato nel compensare anche le spese della fase cautelare, che dovevano essere poste a carico dei convenuti soccombenti. 5.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (p. 10 della sentenza di appello), che - nel disporre, in base all’“esito sostanziale della lite”, la compensazione delle spese di primo grado e della fase cautelare - non ha affatto riconosciuto la soccombenza dei AN (che, dunque, non avrebbero mai potuto essere condannati alle spese: tra le molte, Cass. n. 12963/2007), ma soltanto dei chiamati in causa, la cui partecipazione al giudizio ha, invero, giovato alle attrici, attuali ricorrenti, per il principio di automatica estensione della domanda attorea al terzo indicato come responsabile (tra le altre, Cass. n. 516/2020). 6. - Con il sesto mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per mancanza motivazione e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: a) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello nei confronti dei AN, essendo esse appellanti soltanto parzialmente soccombenti;
b) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello nei confronti di tutte le parti, pur avendo condannato i terzi chiamati al risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile e pur avendo rigettato gli appelli incidentali del PE e del UO;
c) per aver la Corte territoriale errato nella compensazione delle spese del grado di appello senza tenere distinte le posizioni delle varie parti presenti in giudizio. 6.1. – Il motivo è infondato. 18 di 19 La Corte territoriale ha correttamente applicato la norma vigente ratione temporis, ossia l’art. 92 c.p.c. nel testo antecedente alla novella di cui alla legge n. 263/2005 (entrata in vigore il 1° marzo 2006), essendo il giudizio di primo grado stato introdotto con citazione del luglio 2002 (cfr. p. 3 del ricorso). A tal riguardo, giova rammentare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito (tra le altre, Cass., S.U., 20598/2008). Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione intelligibile e coerente con lo svolgimento dell’intero giudizio – dunque, insindacabile in questa sede -, facendo riferimento non solo alla parziale soccombenza delle appellanti principali, ma anche alla “complessità della vicenda storica analizzata” e alla “molteplicità ed eterogeneità dei profili di responsabilità accertati”. 7. – Va, dunque, accolto per quanto di ragione il primo motivo, nella sua articolazione di “primo sub-motivo” in relazione alle censure di cui sub a) e sub c); per il resto, il ricorso deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto nei termini anzidetti e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il medesimo ricorso;
19 di 19 cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza