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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 20/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13362 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 – avente ad oggetto: azione revocatoria tra in persona del Parte_1 gone Parte_2 Attrice Contro
, , _1 Controparte_2 CP_3 if l
[...] Controparte_4 Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con atto di citazione, notificato il 02.11.2022, la EL del Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ba
[...] _1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 a . ma dell'atto di donazione del 13.11.2017 a rogito Notar rep. n. 61368 racc. n. 18729 con cui dettagliatamente: Per_1
1. donava al coniuge i seguenti beni _1 Controparte_2 im «A – abitazione sita in Putignano, alla via Nino Bixio n. 68, composta di sei vani ed accessori al piano sesto, della scala “B”, distinta con il numero interno undici (int. 11), (...) nonché l'annesso ripostiglio (...). Il tutto risulta identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 35, p.lla 319 sub 37, via Nino Bixio n. 68, piano 6, scala B, Cat. A/2, cl. 3, vani 10, superficie catastale mq. 231, totale escluse aree scoperte mq. 223, rendita euro 1.394,43. Valore fiscale Euro 175.698,18» «B – porzione del complesso residenziale a prevalente destinazione abitativa non di lusso, sito nel Comune di Fasano (Selva di Fasano), al Viale della Quercia, composto di quattro “Blocchi” numerati progressivamente dal “1” al “4” e sviluppante:
- il Blocco” “1” un bar, ristorante, piscina, sala riunioni e casa custode;
- il “Blocco” “2” numero 15 (quindici) mini alloggi posti su tre livelli;
- i “Blocchi “3” e “4” numero 18 (diciotto) mini alloggi su tre livelli ciascuno;
e precisamente dona: - del “Blocco” “2”, “3” livello: l'alloggio identificato con la sigla “A/1”, composto di tre vani ed accessori, con annesso terrazzo a livello, cortile e piccolo giardino. (...)
- nonché quale accessorio e pertinenza del sopradescritto alloggio, il posto macchina individuato con il numero “25” nella zona scoperta vincolata a parcheggio (...). Identificati nel catasto fabbricati del Comune di Fasano al foglio 35, p.lla 65 - sub 19, strada panoramica per Castellana, piano S1, int. 1, scala A, Cat. A/4, cl. 5, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 86, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 199,87;
- sub 50, viale Panoramica, piano T, Cat. C/6, cl. 3, cons. 12, superficie catastale totale mq. 12, rendita euro 14,25 Valore fiscale Euro 26.979,12»;
2. donava alla figlia i seguenti beni _1 Controparte_3 im «C – abitazione sita in Putignano, alla via Bengasi n. 20, composta da cinque vani ed accessori al primo piano, un vano ed annesso terrazzo al secondo piano e sottostante vano accessorio;
(...) Identificata al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 35, p.lla 386 sub 3, via Bengasi n. 20, piano 1-2-S1, Cat. A/2, cl. 3, cons. vani 8,5, superficie catastale totale mq. 266, totale escluse aree scoperte mq. 249, rendita euro 1.185,27; Valore fiscale Euro 149.344,10»;
3. donava al figlio i seguenti beni immobili: _1 Controparte_4 « , o piano attico el fabbricato condominiale in Putignano, denominato “Palazzina A” (...) (int. 15), composto di tre vani ed accessori e terrazzino a livello;
Identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 36, p.lla 2170 sub 61, Corso Umberto I n. 134, piano 8, interno 15, Cat. A/3, cl. 5, cons. vani 5,5, superficie catastale totale mq. 120, totale escluse aree scoperte mq. 110, rendita euro 783,53. Valore fiscale Euro 98.724,78»; E – appartamento sito settimo piano, sul piano terra del fabbricato condominiale in Putignano, denominato “Palazzina A”, (...) (int. 13), composto di tre vani ed accessori;
Identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 36, p.lla 2170 sub 59, Corso Umberto I n. 122, piano 7, interno 13, scala A, Cat. A/2, cl. 4, cons. vani 6,5, superficie catastale totale mq. 141, totale escluse aree scoperte mq. 138, rendita euro 1.057,45. Valore fiscale Euro 122.135,48». A sostegno della propria domanda evidenziava che:
- la società era stata dichiarata fallita il 16.12.2019, su istanza della società;
- dallo stato passivo, risultavano ammessi crediti in sede di verifica tempestiva per complessivi € 26.568.927,49 e in sede di verifica tardiva crediti per complessivi € 9.268.673,84;
- gli amministratori si erano resi responsabili di azioni di mala gestio che avevano inevitabilmente contribuito a determinare il dissesto finanziario della società, tanto che la EL aveva proposto in loro danno ricorso per sequestro conservativo, accolto dal Tribunale di Bari, che aveva concesso il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili o immobili, nonché sui crediti di cui erano titolari
, , _1 Parte_3 Parte_4 d i,
[...]
, sino alla concorrenza di € 5.000.000,00; _1
, con gli atti di disposizione impugnati, affetti da dolosa _1 p i suoi beni immobili utilmente aggredibili, in quanto non gravati da ipoteca, al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. Sostenendo, quindi, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., chiedeva dichiararsi l'inefficacia dei descritti atti dispositivi nei confronti della massa dei creditori. Con comparsa del 09.02.2023 si costituivano in giudizio , _1
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Sostenevano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta, attesa l'incertezza del credito e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Evidenziavano che la situazione di deficit patrimoniale e finanziario della società era emersa solo in epoca successiva al compimento dell'atto impugnato e che la EL attrice non aveva fornito prova della consapevolezza, da parte di , dell'irreversibilità _1 della crisi societaria. Asserivano, di contro, che gli amministratori si erano diligentemente adoperati per affrontare la crisi, ritenuta temporanea e reversibile. A sostegno della tesi difensiva, riferivano che la società in bonis aveva concesso in locazione con contratto del 06.04.2018, successivamente modificato e integrato, con atto del 17.04.2019, alla My s.r.l. (già Mafrat s.r.l.) il ramo di azienda “retail-commercio al dettaglio” al fine di preservare la continuità aziendale nell'interesse dei creditori. Inoltre, a seguito della dichiarazione di fallimento, la stessa EL, nell'ambito di un complessivo accordo transattivo, il 29/06/2020, previa consensuale risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda citato, aveva stipulato con la medesima My s.r.l. contratti di comodato precario oneroso del ramo d'azienda e dello stabile di proprietà della fallita. Precisavano che nell'ambito della suddetta transazione, _1
, allo scopo di garantirne l'esecuzione, aveva concesso ipotec
[...] nio immobiliare. Istruito il giudizio con la produzione di documenti, la causa chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. La domanda è fondata e deve essere accolta. Deve ribadirsi che la ratio sottesa all'azione revocatoria è la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c. Secondo il disposto di cui all'art. 2901 c.c. requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d. eventus damni); c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (c.d. scientia damni o consilium fraudis). In considerazione della funzione conservativa dell'azione è ritenuta sufficiente per agire in revocatoria anche una ragione di credito sottoposta a termine, o anche solo eventuale, in quanto sottoposta a condizione, non occorrendo un credito certo, liquido o esigibile, poiché l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'ammettere l'esperimento dell'azione anche per il titolare di una mera aspettativa di credito. In particolare, l'elemento oggettivo dell'esistenza di un credito nei confronti del disponente deve avere i caratteri della certezza, esigibilità e liquidità; tuttavia, aderendo a una nozione ampia di credito, lo stesso può avere natura elastica ricomprendendo anche la semplice aspettativa o eventualità del diritto. Dunque, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. In tal senso, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che anche il titolare di un credito eventuale, o sottoposto ad accertamento giudiziale o contestato giudizialmente, è legittimato a proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio del creditore" (ex multis, Cass. n. 18321/2015). Tuttavia, è requisito necessario la prova della esistenza di un credito (sia pure condizionato, sottoposto a termine, eventuale o litigioso) che deve essere fornita come requisito indispensabile al fine della revocazione dell'atto dispositivo.
Considerato che
il credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di fornire elementi probatori e a tal fine potranno essere utilizzati tutti i mezzi di prova utili secondo le regole che li disciplinano. Va, altresì precisato, che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie donazione a favore di stretti congiunti), il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15257). Ciò posto, possono ritenersi sufficienti a fondare l'azione revocatoria le argomentazioni già esposte nella ordinanza che concedeva il sequestro conservativo sui beni di _1
, avendo riconosciuto il fumus boni iuris sussistendo evidenti i
[...] ierno convenuto, il quale aveva ricoperto la carica di presidente e di amministratore delegato dal 20.05.2014 al 16.04.2019 e successivamente la carica di amministratore unico. Non essendo, nelle more e nel corso del presente giudizi, elementi di prova contrari e/o idonei a elidere quelle conclusioni. La ctu svolta in sede cautelare e versata in atti (all. n. 27 fasc. attrice) ha evidenziato che: “Al 31.12.2016, il capitale sociale di € 6.000.000, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate nell'esercizio 2016, risulta diminuito di oltre un terzo. Dai documenti in atti, non risulta tuttavia che siano state adempiute le prescrizioni dell'art. 2446 c.c. Al 31.12.2017, in conseguenza delle perdite effettivamente maturate negli esercizi 2016/2017, il patrimonio netto risulta negativo per € 697.041. Il bilancio al 31.12.2017 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2018. Argomentando dall'art. 2631 c.c., si può ritenere che la convocazione dell'assemblea ex art. 2447 c.c. dovesse avvenire entro trenta giorni dal momento in cui gli amministratori erano venuti a conoscenza del presupposto di legge e quindi entro la fine di giugno 2018. Pertanto, in risposta al secondo quesito, si evidenzia che, quantomeno dalla fine del mese di giugno 2018, gli Amministratori avrebbero dovuto dare corso alle iniziative previste dall'art. 2485 c.c. La società, tuttavia, non è mai stata posta in liquidazione. Solo in data 19.04.2019, la Pt_1 ha depositato presso il Tribunale di Bari domanda per l'ammissione concordato pre
[...]
161, comma 6, l.f., successivamente dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta concordataria con contestuale dichiarazione di fallimento in data 16.12.2019” (pag. 87 e 88 elaborato peritale). Il perito nominato ha, inoltre, accertato che le difficoltà finanziarie della società in bonis si erano manifestate già nel 2016 con rilevanti omissioni di pagamenti di debiti tributari per IVA e ritenute fiscali;
nel 2017, la situazione finanziaria era ulteriormente peggiorata, tanto che, già nel luglio 2017, come riferito dall'Amministratore Unico nella relazione del 18.02.2020, si valutava la fattibilità di una transazione fiscale a norma dell'art. 182 ter Legge Fallimentare, benché poi si sia deciso di fare ricorso ad un piano di riorganizzazione. Secondo il ctu, già al 31.12.2016, tuttavia, era ragionevolmente prevedibile che la società non sarebbe stata in grado di ripianare il debito tributario pregresso con lo strumento del ravvedimento operoso. Dopo attenta e scrupolosa analisi, il perito nominato ha quantificato il danno subito dalla società, pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il patrimonio netto alla data della richiesta della società di ammissione al concordato preventivo, in
€.4.755.746,00 imputabile anche a . _1 L'atto impugnato risale a novemb alle condotte causatrici di danno, imputabili al convenuto. Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748). Inoltre, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Sul punto va sottolineato che ha ricoperto la carica di _1 presidente e di amministratore delegato dal 20.05.2014 al 16.04.2019 e successivamente la carica di amministratore unico, circostanza questa, in ragione della posizione apicale e di principale gestore dell'azienda, utile a dimostrare la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie. Tale consapevolezza è, altresì, evincibile dalla relazione del 18.02.2020 redatta dall'amministratore unico, e richiamata nella ctu, nella quale emerge che già nel luglio 2017, si valutava la fattibilità di una transazione fiscale a norma dell'art. 182 ter Legge Fallimentare.
era, dunque, pienamente a conoscenza della reale situazione _1
Ciò posto, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15257). Nella specie, l'atto dispositivo ha certamente compromesso le ragioni creditorie, avendo riguardato più immobili e, peraltro, quelli più facilmente aggredibili, in quanto non gravati da ispezioni ipotecarie, né è stata offerta alcuna prova a sostegno della residua capacità patrimoniale del convenuto. Significativa è, poi, la circostanza dedotta dalla EL attrice che anche i restanti componenti dell'organo di amministrazione abbiano posto in essere altrettanti atti dispositivi, oggetto di analoghe azioni revocatorie esperite dalla EL attrice. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è fondata e va accolta. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 02.11.2022 dalla
[...] così provvede: Parte_1 l'effetto DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della EL attrice dell'atto di donazione del 13.11.2017 a rogito Notar rep. n. Per_1 61368 racc. n. 18729 con cui dettagliatamente:
- donava al coniuge i seguenti beni _1 Controparte_2 i «A – abitazione sita in Putignano, alla via Nino Bixio n. 68, composta di sei vani ed accessori al piano sesto, della scala “B”, distinta con il numero interno undici (int. 11), (...) nonché l'annesso ripostiglio (...). Il tutto risulta identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 35, p.lla 319 sub 37, via Nino Bixio n. 68, piano 6, scala B, Cat. A/2, cl. 3, vani 10, superficie catastale mq. 231, totale escluse aree scoperte mq. 223, rendita euro 1.394,43. Valore fiscale Euro 175.698,18» «B – porzione del complesso residenziale a prevalente destinazione abitativa non di lusso, sito nel Comune di Fasano (Selva di Fasano), al Viale della Quercia, composto di quattro “Blocchi” numerati progressivamente dal “1” al “4” e sviluppante:
- il Blocco” “1” un bar, ristorante, piscina, sala riunioni e casa custode;
- il “Blocco” “2” numero 15 (quindici) mini alloggi posti su tre livelli;
- i “Blocchi “3” e “4” numero 18 (diciotto) mini alloggi su tre livelli ciascuno;
e precisamente dona:
- del “Blocco” “2”, “3” livello: l'alloggio identificato con la sigla “A/1”, composto di tre vani ed accessori, con annesso terrazzo a livello, cortile e piccolo giardino. (...) - nonché quale accessorio e pertinenza del sopradescritto alloggio, il posto macchina individuato con il numero “25” nella zona scoperta vincolata a parcheggio (...). Identificati nel catasto fabbricati del Comune di Fasano al foglio 35, p.lla 65 - sub 19, strada panoramica per Castellana, piano S1, int. 1, scala A, Cat. A/4, cl. 5, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 86, totale escluse aree scoperte mq. 70, rendita euro 199,87;
- sub 50, viale Panoramica, piano T, Cat. C/6, cl. 3, cons. 12, superficie catastale totale mq. 12, rendita euro 14,25 Valore fiscale Euro 26.979,12»;
- donava alla figlia i seguenti beni _1 Controparte_3 i «C – abitazione sita in Putignano, alla via Bengasi n. 20, composta da cinque vani ed accessori al primo piano, un vano ed annesso terrazzo al secondo piano e sottostante vano accessorio;
(...) Identificata al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 35, p.lla 386 sub 3, via Bengasi n. 20, piano 1-2-S1, Cat. A/2, cl. 3, cons. vani 8,5, superficie catastale totale mq. 266, totale escluse aree scoperte mq. 249, rendita euro 1.185,27; Valore fiscale Euro 149.344,10»;
- donava al figlio i seguenti beni immobili: _1 Controparte_4 « o, o piano attic del fabbricato condominiale in Putignano, denominato “Palazzina A” (...) (int. 15), composto di tre vani ed accessori e terrazzino a livello;
Identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 36, p.lla 2170 sub 61, Corso Umberto I n. 134, piano 8, interno 15, Cat. A/3, cl. 5, cons. vani 5,5, superficie catastale totale mq. 120, totale escluse aree scoperte mq. 110, rendita euro 783,53. Valore fiscale Euro 98.724,78»; E – appartamento sito settimo piano, sul piano terra del fabbricato condominiale in Putignano, denominato “Palazzina A”, (...) (int. 13), composto di tre vani ed accessori;
Identificato al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 36, p.lla 2170 sub 59, Corso Umberto I n. 122, piano 7, interno 13, scala A, Cat. A/2, cl. 4, cons. vani 6,5, superficie catastale totale mq. 141, totale escluse aree scoperte mq. 138, rendita euro 1.057,45. Valore fiscale Euro 122.135,48»;
2. DA , , e _1 _1 Controparte_2 Controparte_3 v Controparte_4 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e
[...] al 15%;
3. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione sopra descritto. Bari, 20/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello