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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMORE PELLEGRINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TR6C00200192 IRES-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Campobasso per l'annullamento dell'atto di contestazione n. TR6C00200192 relativo ad IRES 2024, notificato in data 31 marzo 2025.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 471/1997 per la mancata presentazione della documentazione a seguito di invito n.100220/2024, prot. 52948/2024, con il quale la parte era stata invitata a presentarsi in Ufficio il giorno 5.9.2024 – ore 12.00.
A seguito di una prima richiesta di proroga da parte della società l'Ufficio rispondeva con nota n.60247 del
4.9.2024, con la quale posticipava l'incontro al 1° ottobre 2024. In data 26.9.2024 la società Ricorrente_1 comunicava che la presenza dell'amministratore era necessaria per gli obblighi di riservatezza nei confronti di eventuali potenziali acquirenti dei brevetti frutto della ricerca, trattandosi di innovazioni destinate, nel caso di esito positivo, ad un largo utilizzo sui mercati.
Nella fattispecie la società ha risposto all'invito, facendo presente che, per motivi gestionali, non era in grado di produrre, nei tempi richiesti dall'Ufficio, la documentazione. Non vi è stato pertanto alcun rifiuto, anzi la contribuente, appena ricevuto l'atto impositivo, ha messo a disposizione la documentazione richiesta, collaborando in tale modo all'attività di accertamento.
Ricorrente_1 s.r.l. afferma di aver operato, relativamente alla ponderosa richiesta documentale dall'Ufficio in modo estremamente corretto, chiedendo il differimento del termine per l'esibizione e, in presenza dell'atto impositivo, si è adoperata affinché, ancora prima della fase contenziosa, l'Ufficio potesse verificare la documentazione.
Infatti, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n.TR6CR0200059/2024, avvenuta in data 22 ottobre 2024, la società ha presentato istanza di accertamento con adesione e, in data 16 gennaio 2025, ha prodotto la richiesta documentazione.
Ritiene che non è dato comprendere come l'Agenzia possa affermare nell'atto di contestazione del 31 marzo
2025, oggetto del presente ricorso: “…A detto invito, alla data di redazione del presenta atto, non è stato dato alcun seguito da parte della società…”.
L'assunto è a suo giudizio evidentemente erroneo e viene smentito da quanto innanzi esposto: documentazione esibita il 16 gennaio 2025, atto di contestazione redatto il 31 marzo 2025.
La richiesta di un ulteriore termine per la produzione dei documenti non può essere assolutamente equiparata alla mancata produzione o addirittura ad un rifiuto.
La documentazione è stata consegnata all'Amministrazione prima della fase contenziosa e, pertanto, nel caso di specie non esiste alcuna preclusione all'inutilizzabilità della predetta documentazione, né può essere sanzionato la contribuente per una violazione non commessa.
L'Agenzia intimata si è costituita in giudizio.
In via preliminare e assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs
n. 546/1992 il quale sancisce che: «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
Così come si evince dall'analisi degli allegati depositati al fascicolo, l'atto di contestazione n.
TR6CO0200192/2024 è stato notificato alla ricorrente, a mezzo pec, in data 7 ottobre 2024, mentre il ricorso
è stato notificato all'Ufficio l'8 aprile 2025.
Ne deriva che il ricorso deve considerarsi tardivo, con conseguente definitività dell'atto di contestazione impugnato.
Senza voler rinunciare alla suddetta questione preliminare, l'Ufficio, per mero tuziorismo, fa rilevare l'assoluta legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e contesta tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo, ritenendo che le censure sollevate da controparte sono destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, per le ragioni di seguito addotte.
L'atto di contestazione, come da prova documentale depositata in atti, è stato notificato in data 7 ottobre
2024 e non invece, come sostenuto dalla ricorrente, in data 31 marzo 2025.
Conseguentemente la tesi di parte secondo la quale la documentazione è stata esibita il 16 gennaio 2025 e l'atto di contestazione è stato redatto il 31 marzo 2025 non produce altro effetto che quello di confermare la legittimità dell'atto impugnato in quanto dimostra che alla data di notifica dell'atto di contestazione
(7/10/2024), la società non aveva presentato quanto richiesto con l'invito n. I00220/2024.
Dopo l'iniziale notifica, nei confronti della Società, degli inviti n. I00245/2021 e n. I00246/2021, in data
29/07/2024 l'Ufficio notificava l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021 chiedeva di presentare, entro la data del 05/09/2024, la
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. N. 59096/2024, la Società comunicava la necessità di una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
A questo punto, l'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024 del 04/09/2024, prorogava il termine per la consegna dei documenti, fissando l'appuntamento al 01/10/2024, così come richiesto dalla stessa Società.
Tale proroga veniva effettuata al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento.
Il successivo 26/09/2024, quattro giorni prima del termine accordato, la Società chiedeva una nuova proroga, a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché.
Pertanto, l'Ufficio legittimamente emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024, oggetto del presente giudizioSi rappresenta inoltre che in data 22/10/2024, veniva notificato alla società Ricorrente_1 SRL, l'atto di recupero crediti n. TR6CR0200059/2024. Soltanto successivamente la società produceva:
• in data 23/10/2024, istanza di annullamento in autotutela dell'atto di recupero prot. n. 74011/2024;
• in data 21/11/2024, istanza di accertamento con adesione in relazione al medesimo atto prot. n. 83882/2024.
Nel contenzioso relativo all'atto di recupero, essendo l'invito n. I00220/2024 stato emesso ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, l' Ufficio ha chiesto l'inutilizzabilità degli elementi di prova non prodotti in risposta al detto invito n. I00220/2024; omissione che ha determinato proprio la notifica dell'atto di contestazione n.
TR6CO0200192/2024 oggetto dell'odierna controversia.
Come ammesso dalla stessa ricorrente nel proprio ricorso, la documentazione richiesta è stata depositata soltanto in una fase amministrativa successiva.
Tale circostanza evidenzia come la Società non possa non essere consapevole di essere incorsa nella violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
Alla data di redazione dell'atto di contestazione prima e dell'atto di recupero poi, nonostante l'Ufficio avesse concesso ulteriore proroga alla Società, nessun documento era pervenuto in risposta all'invito.
Tale omissione è tanto più evidente se si considera che in tema di credito d'imposta R&S (materia per la quale l'invito era stato predisposto) – in base all'art. 7, prima parte del comma 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015 – «le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi»: la documentazione, pertanto, deve risultare disponibile per i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La Società comunicava, invece, che la documentazione, per ragioni di riservatezza, potesse essere consegnata esclusivamente dall'Amministratore e che lo stesso, a ridosso del 01/10/2024 (data ultima per la consegna dei documenti), fosse affetto da covid.
Trattandosi di documentazione da tenere necessariamente a disposizione per eventuali controlli dell'Amministrazione, non è possibile rinvenire, nel caso di specie, ragioni che consentissero alla Società di esimersi dall'incombente istruttorio.
Tali precisazioni rendono quindi prive di pregio le giustificazioni fornite dalla parte in sede amministrativa per motivare l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e legittimano conseguentemente l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024. In via generale è sicuramente vero che il comma 5 dell'art. 32 citato consente al contribuente di superare le preclusioni, conseguenti alla mancata ottemperanza all'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, attraverso il deposito in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado delle notizie, dati, documenti, libri e registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Tuttavia, appare opportuno precisare che detta dichiarazione, quantunque necessaria, non è da sola sufficiente a superare la preclusione in parola ma occorre naturalmente che la parte fornisca la specifica prova che l'inadempimento all'invito della Amministrazione finanziaria sia avvenuto per causa a lei non imputabile (Cass. Ordinanza n. 16757, del 14 giugno 2021).
Per meglio comprendere il contenuto della locuzione “per causa a lui non imputabile” appare opportuno, a parere della scrivente, mutuare la giurisprudenza formatasi intorno all'istituto della rimessione in termini disciplinata in via generale dal codice di rito, che, in via speculare, richiede appunto la dimostrazione ad opera della parte della causa ad essa non imputabile ovvero, come precisato dalla stessa giurisprudenza, della prova del fatto impeditivo, del tutto estraneo alla sua volontà, caratterizzato dalla assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. Ordinanza
n. 24631/2023; Cass. Ordinanza n. 5804/2018).
Non ha, inoltre, alcun rilievo l'intenzionalità o meno dell'inerzia, perché il rifiuto, nel caso di specie, è integrato, sic et simpliciter, dal solo fatto del mancato invio, a differenza delle ipotesi disciplinate dal successivo art. 33 del citato d.P.R. n. 600/1973, che richiedono invece un sostanziale rifiuto del contribuente di rendere disponibile la documentazione (cfr., ex multis, Cassazione, pronunce nn. 28049/2009, 5734/2016;
16106/2018, 16548/2018, 8405/2020 e 3442/2021).
A questo punto, non si può non rilevare come, dalla data dell'primo invito, notificato il 29/07/2024, fino al termine ultimo concesso a seguito di proroga per la consegna dei documenti, ovvero la data del 01/10/2024, risulti trascorso un considerevole lasso di tempo, che porterebbe verosimilmente a escludere il perdurare di un impedimento scusabile, determinato da forza maggiore o caso fortuito, in capo al rappresentante legale della Società ricorrente;
e ciò, appare ancor più vero, ove si consideri la possibilità concessa alla parte di presentare quanto richiesto avvalendosi di terzi appositamente delegati oppure a mezzo dell'apposito servizio web di consegna documenti/istanze.
Appare, poi, quantomeno singolare la condotta del rappresentante legale, che in data 26 settembre 2024, da un lato, rappresentava l'impossibilità di trasmettere la richiesta documentazione allo scrivente Ufficio, adducendo un impedimento derivante da forza maggiore (sua presenza all'estero e influenza da Covid-19)
e, dall'altro, negli stessi giorni – relativamente al contenzioso instaurato sull'atto di recupero crediti e pendente all'R.G. 158/2025 riusciva a predisporre e trasmettere, senza particolari impedimenti, la medesima documentazione all'ente certificatore per il successivo inoltro al MIMIT.
Appare allora evidente la finalità meramente dilatoria della Società e l'assenza di un perdurante impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Inoltre, si fa rilevare come anche la recente Circolare n. 21 del 7 novembre 2024, nel fornire istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, abbia evidenziato che “in nessun caso, agli Uffici è possibile prendere in considerazione elementi presentati dal contribuente in violazione dell'articolo 32, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tenore del quale «le notizie ed i dati non addotti e gli atti,
i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa»).
All'Udienza del 19 dicembre 2025 questo Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente.
Dalla documentazione allegata alle controdeduzioni risulta che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 7 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato notificato all'Ufficio, sempre a mezzo pec, in data 8 aprile 2025.
In via generale alla tardività del ricorso consegue l'inammissibilità per decadenza dal potere di impugnazione, essendo trascorso il termine utile di sessanta giorni ex art. artt. da 18 a 22 D. Lgs. n. 546/1992 e l'accoglimento dell'eccezione preclude l'esame del merito del ricorso, in quanto la tardività è un vizio processuale insanabile anche rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che il ricorso è "tamquam non esset".
Nel caso di specie, per converso, va evidenziato che l'atto impugnato è conseguenziale all'avviso di recupero di credito d'imposta n. TR6CR0200059/2024 relativo agli anni 2018/2019, oggetto di ricorso discusso contestualmente al primo all'Udienza del 19 dicembre 2025 ed accolto con sentenza di questa Corte n. 9, depositata in data 12 gennaio 2026.
E' d'uopo, dunque, osservare che in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, emanati nei confronti degli stessi soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023) (Cass. Sez. 5 Num. 16267/2024).
Se tra l'atto presupposto (annullato) e l'atto conseguente esiste un legame di stretta e necessaria dipendenza
(l'atto successivo è l'unica conseguenza possibile del primo), si verifica l'invalidità caducante.
L'atto di irrogazione sanzioni impugnato non ha vita autonoma, ma dipende strettamente dalla validità dell'atto che accerta il tributo. Se tale atto viene meno, il provvedimento conseguente perde il suo fondamento giuridico e non può più produrre alcun effetto.
L'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento presupposto determina, pertanto, la nullità derivata successiva dell'atto sanzionatorio ontologicamente conseguente ad esso.
La nullità, generata dall'annullamento giurisdizionale con efficacia "ex tunc", azionabile "sine die" in quanto non soggetta a prescrizione, priva di rilievo il vizio processuale di tardività eccepito.
D'altronde, anche sotto il profilo logico ed in base al principio di tutela dell'affidamento, risulterebbe privo di senso sanzionare una condotta del contribuente ritenuta conforme a diritto.
Tali principi sono consacrati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, secondo cui “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria” (Cass. sentenza n. 33318 del il 17 dicembre 2019); ed ancora “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass.
n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento
(anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio”.
Le spese del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto sono state integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo sia alla novità delle questioni di fondo esaminate nel contesto di un quadro (mobile) di sviluppo (interno ed eurounitario) delle fonti di disciplina del credito di imposta in contestazione, sia alla ricorrenza di antinomiche ricostruzioni nella giurisprudenza di merito (anche di questa Corte). Per le medesime ragioni vanno compensate anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, sciogliendo la riserva, così dispone: dichiara la nullità dell'atto di irrogazione sanzioni impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMORE PELLEGRINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TR6C00200192 IRES-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Campobasso per l'annullamento dell'atto di contestazione n. TR6C00200192 relativo ad IRES 2024, notificato in data 31 marzo 2025.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 471/1997 per la mancata presentazione della documentazione a seguito di invito n.100220/2024, prot. 52948/2024, con il quale la parte era stata invitata a presentarsi in Ufficio il giorno 5.9.2024 – ore 12.00.
A seguito di una prima richiesta di proroga da parte della società l'Ufficio rispondeva con nota n.60247 del
4.9.2024, con la quale posticipava l'incontro al 1° ottobre 2024. In data 26.9.2024 la società Ricorrente_1 comunicava che la presenza dell'amministratore era necessaria per gli obblighi di riservatezza nei confronti di eventuali potenziali acquirenti dei brevetti frutto della ricerca, trattandosi di innovazioni destinate, nel caso di esito positivo, ad un largo utilizzo sui mercati.
Nella fattispecie la società ha risposto all'invito, facendo presente che, per motivi gestionali, non era in grado di produrre, nei tempi richiesti dall'Ufficio, la documentazione. Non vi è stato pertanto alcun rifiuto, anzi la contribuente, appena ricevuto l'atto impositivo, ha messo a disposizione la documentazione richiesta, collaborando in tale modo all'attività di accertamento.
Ricorrente_1 s.r.l. afferma di aver operato, relativamente alla ponderosa richiesta documentale dall'Ufficio in modo estremamente corretto, chiedendo il differimento del termine per l'esibizione e, in presenza dell'atto impositivo, si è adoperata affinché, ancora prima della fase contenziosa, l'Ufficio potesse verificare la documentazione.
Infatti, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n.TR6CR0200059/2024, avvenuta in data 22 ottobre 2024, la società ha presentato istanza di accertamento con adesione e, in data 16 gennaio 2025, ha prodotto la richiesta documentazione.
Ritiene che non è dato comprendere come l'Agenzia possa affermare nell'atto di contestazione del 31 marzo
2025, oggetto del presente ricorso: “…A detto invito, alla data di redazione del presenta atto, non è stato dato alcun seguito da parte della società…”.
L'assunto è a suo giudizio evidentemente erroneo e viene smentito da quanto innanzi esposto: documentazione esibita il 16 gennaio 2025, atto di contestazione redatto il 31 marzo 2025.
La richiesta di un ulteriore termine per la produzione dei documenti non può essere assolutamente equiparata alla mancata produzione o addirittura ad un rifiuto.
La documentazione è stata consegnata all'Amministrazione prima della fase contenziosa e, pertanto, nel caso di specie non esiste alcuna preclusione all'inutilizzabilità della predetta documentazione, né può essere sanzionato la contribuente per una violazione non commessa.
L'Agenzia intimata si è costituita in giudizio.
In via preliminare e assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs
n. 546/1992 il quale sancisce che: «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
Così come si evince dall'analisi degli allegati depositati al fascicolo, l'atto di contestazione n.
TR6CO0200192/2024 è stato notificato alla ricorrente, a mezzo pec, in data 7 ottobre 2024, mentre il ricorso
è stato notificato all'Ufficio l'8 aprile 2025.
Ne deriva che il ricorso deve considerarsi tardivo, con conseguente definitività dell'atto di contestazione impugnato.
Senza voler rinunciare alla suddetta questione preliminare, l'Ufficio, per mero tuziorismo, fa rilevare l'assoluta legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e contesta tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo, ritenendo che le censure sollevate da controparte sono destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, per le ragioni di seguito addotte.
L'atto di contestazione, come da prova documentale depositata in atti, è stato notificato in data 7 ottobre
2024 e non invece, come sostenuto dalla ricorrente, in data 31 marzo 2025.
Conseguentemente la tesi di parte secondo la quale la documentazione è stata esibita il 16 gennaio 2025 e l'atto di contestazione è stato redatto il 31 marzo 2025 non produce altro effetto che quello di confermare la legittimità dell'atto impugnato in quanto dimostra che alla data di notifica dell'atto di contestazione
(7/10/2024), la società non aveva presentato quanto richiesto con l'invito n. I00220/2024.
Dopo l'iniziale notifica, nei confronti della Società, degli inviti n. I00245/2021 e n. I00246/2021, in data
29/07/2024 l'Ufficio notificava l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021 chiedeva di presentare, entro la data del 05/09/2024, la
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. N. 59096/2024, la Società comunicava la necessità di una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
A questo punto, l'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024 del 04/09/2024, prorogava il termine per la consegna dei documenti, fissando l'appuntamento al 01/10/2024, così come richiesto dalla stessa Società.
Tale proroga veniva effettuata al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento.
Il successivo 26/09/2024, quattro giorni prima del termine accordato, la Società chiedeva una nuova proroga, a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché.
Pertanto, l'Ufficio legittimamente emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024, oggetto del presente giudizioSi rappresenta inoltre che in data 22/10/2024, veniva notificato alla società Ricorrente_1 SRL, l'atto di recupero crediti n. TR6CR0200059/2024. Soltanto successivamente la società produceva:
• in data 23/10/2024, istanza di annullamento in autotutela dell'atto di recupero prot. n. 74011/2024;
• in data 21/11/2024, istanza di accertamento con adesione in relazione al medesimo atto prot. n. 83882/2024.
Nel contenzioso relativo all'atto di recupero, essendo l'invito n. I00220/2024 stato emesso ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, l' Ufficio ha chiesto l'inutilizzabilità degli elementi di prova non prodotti in risposta al detto invito n. I00220/2024; omissione che ha determinato proprio la notifica dell'atto di contestazione n.
TR6CO0200192/2024 oggetto dell'odierna controversia.
Come ammesso dalla stessa ricorrente nel proprio ricorso, la documentazione richiesta è stata depositata soltanto in una fase amministrativa successiva.
Tale circostanza evidenzia come la Società non possa non essere consapevole di essere incorsa nella violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
Alla data di redazione dell'atto di contestazione prima e dell'atto di recupero poi, nonostante l'Ufficio avesse concesso ulteriore proroga alla Società, nessun documento era pervenuto in risposta all'invito.
Tale omissione è tanto più evidente se si considera che in tema di credito d'imposta R&S (materia per la quale l'invito era stato predisposto) – in base all'art. 7, prima parte del comma 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015 – «le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi»: la documentazione, pertanto, deve risultare disponibile per i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La Società comunicava, invece, che la documentazione, per ragioni di riservatezza, potesse essere consegnata esclusivamente dall'Amministratore e che lo stesso, a ridosso del 01/10/2024 (data ultima per la consegna dei documenti), fosse affetto da covid.
Trattandosi di documentazione da tenere necessariamente a disposizione per eventuali controlli dell'Amministrazione, non è possibile rinvenire, nel caso di specie, ragioni che consentissero alla Società di esimersi dall'incombente istruttorio.
Tali precisazioni rendono quindi prive di pregio le giustificazioni fornite dalla parte in sede amministrativa per motivare l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e legittimano conseguentemente l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024. In via generale è sicuramente vero che il comma 5 dell'art. 32 citato consente al contribuente di superare le preclusioni, conseguenti alla mancata ottemperanza all'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, attraverso il deposito in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado delle notizie, dati, documenti, libri e registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Tuttavia, appare opportuno precisare che detta dichiarazione, quantunque necessaria, non è da sola sufficiente a superare la preclusione in parola ma occorre naturalmente che la parte fornisca la specifica prova che l'inadempimento all'invito della Amministrazione finanziaria sia avvenuto per causa a lei non imputabile (Cass. Ordinanza n. 16757, del 14 giugno 2021).
Per meglio comprendere il contenuto della locuzione “per causa a lui non imputabile” appare opportuno, a parere della scrivente, mutuare la giurisprudenza formatasi intorno all'istituto della rimessione in termini disciplinata in via generale dal codice di rito, che, in via speculare, richiede appunto la dimostrazione ad opera della parte della causa ad essa non imputabile ovvero, come precisato dalla stessa giurisprudenza, della prova del fatto impeditivo, del tutto estraneo alla sua volontà, caratterizzato dalla assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. Ordinanza
n. 24631/2023; Cass. Ordinanza n. 5804/2018).
Non ha, inoltre, alcun rilievo l'intenzionalità o meno dell'inerzia, perché il rifiuto, nel caso di specie, è integrato, sic et simpliciter, dal solo fatto del mancato invio, a differenza delle ipotesi disciplinate dal successivo art. 33 del citato d.P.R. n. 600/1973, che richiedono invece un sostanziale rifiuto del contribuente di rendere disponibile la documentazione (cfr., ex multis, Cassazione, pronunce nn. 28049/2009, 5734/2016;
16106/2018, 16548/2018, 8405/2020 e 3442/2021).
A questo punto, non si può non rilevare come, dalla data dell'primo invito, notificato il 29/07/2024, fino al termine ultimo concesso a seguito di proroga per la consegna dei documenti, ovvero la data del 01/10/2024, risulti trascorso un considerevole lasso di tempo, che porterebbe verosimilmente a escludere il perdurare di un impedimento scusabile, determinato da forza maggiore o caso fortuito, in capo al rappresentante legale della Società ricorrente;
e ciò, appare ancor più vero, ove si consideri la possibilità concessa alla parte di presentare quanto richiesto avvalendosi di terzi appositamente delegati oppure a mezzo dell'apposito servizio web di consegna documenti/istanze.
Appare, poi, quantomeno singolare la condotta del rappresentante legale, che in data 26 settembre 2024, da un lato, rappresentava l'impossibilità di trasmettere la richiesta documentazione allo scrivente Ufficio, adducendo un impedimento derivante da forza maggiore (sua presenza all'estero e influenza da Covid-19)
e, dall'altro, negli stessi giorni – relativamente al contenzioso instaurato sull'atto di recupero crediti e pendente all'R.G. 158/2025 riusciva a predisporre e trasmettere, senza particolari impedimenti, la medesima documentazione all'ente certificatore per il successivo inoltro al MIMIT.
Appare allora evidente la finalità meramente dilatoria della Società e l'assenza di un perdurante impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Inoltre, si fa rilevare come anche la recente Circolare n. 21 del 7 novembre 2024, nel fornire istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, abbia evidenziato che “in nessun caso, agli Uffici è possibile prendere in considerazione elementi presentati dal contribuente in violazione dell'articolo 32, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tenore del quale «le notizie ed i dati non addotti e gli atti,
i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa»).
All'Udienza del 19 dicembre 2025 questo Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall'Ufficio resistente.
Dalla documentazione allegata alle controdeduzioni risulta che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 7 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato notificato all'Ufficio, sempre a mezzo pec, in data 8 aprile 2025.
In via generale alla tardività del ricorso consegue l'inammissibilità per decadenza dal potere di impugnazione, essendo trascorso il termine utile di sessanta giorni ex art. artt. da 18 a 22 D. Lgs. n. 546/1992 e l'accoglimento dell'eccezione preclude l'esame del merito del ricorso, in quanto la tardività è un vizio processuale insanabile anche rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che il ricorso è "tamquam non esset".
Nel caso di specie, per converso, va evidenziato che l'atto impugnato è conseguenziale all'avviso di recupero di credito d'imposta n. TR6CR0200059/2024 relativo agli anni 2018/2019, oggetto di ricorso discusso contestualmente al primo all'Udienza del 19 dicembre 2025 ed accolto con sentenza di questa Corte n. 9, depositata in data 12 gennaio 2026.
E' d'uopo, dunque, osservare che in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, emanati nei confronti degli stessi soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023) (Cass. Sez. 5 Num. 16267/2024).
Se tra l'atto presupposto (annullato) e l'atto conseguente esiste un legame di stretta e necessaria dipendenza
(l'atto successivo è l'unica conseguenza possibile del primo), si verifica l'invalidità caducante.
L'atto di irrogazione sanzioni impugnato non ha vita autonoma, ma dipende strettamente dalla validità dell'atto che accerta il tributo. Se tale atto viene meno, il provvedimento conseguente perde il suo fondamento giuridico e non può più produrre alcun effetto.
L'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento presupposto determina, pertanto, la nullità derivata successiva dell'atto sanzionatorio ontologicamente conseguente ad esso.
La nullità, generata dall'annullamento giurisdizionale con efficacia "ex tunc", azionabile "sine die" in quanto non soggetta a prescrizione, priva di rilievo il vizio processuale di tardività eccepito.
D'altronde, anche sotto il profilo logico ed in base al principio di tutela dell'affidamento, risulterebbe privo di senso sanzionare una condotta del contribuente ritenuta conforme a diritto.
Tali principi sono consacrati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, secondo cui “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria” (Cass. sentenza n. 33318 del il 17 dicembre 2019); ed ancora “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass.
n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento
(anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio”.
Le spese del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto sono state integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo sia alla novità delle questioni di fondo esaminate nel contesto di un quadro (mobile) di sviluppo (interno ed eurounitario) delle fonti di disciplina del credito di imposta in contestazione, sia alla ricorrenza di antinomiche ricostruzioni nella giurisprudenza di merito (anche di questa Corte). Per le medesime ragioni vanno compensate anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, sciogliendo la riserva, così dispone: dichiara la nullità dell'atto di irrogazione sanzioni impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.