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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dr. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 02/08/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/03/2025 e vertente TRA nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINONI PAOLA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituita;
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione così giudicare: NEL MERITO
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi
2. Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA Riservata la facoltà di chiedere l'ammissione di ogni altro mezzo di prova, oltre ai documenti prodotti con il presente ricorso, nel prosieguo del giudizio nelle forme e nei termini di Legge. Riservata inoltre ogni miglior difesa all'esito della costituzione del resistente e delle eventuali relative domande. Con vittoria di spese e competenze.
*** Con ricorso depositato in data 02.08.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Baranzate in data 16.12.2006, non erano nati figli e che ben presto l'affectio coniugalis, a causa di profonde divergenze caratteriali, era venuta meno, con la precisazione che la moglie aveva fatto rientro in Brasile interrompendo ogni contatto e frequentazione col marito. Invero, in data 18.01.2023 il Tribunale di Milano, con sentenza n. 460/23 – pubbl. in data 23.01.2023, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi nella contumacia di Controparte_1
Essendo la resistente rimasta irreperibile, il ricorrente dava atto che a seguito della separazione l'unione non si era più ricostituita. All'udienza del 25.03.2025 ove di non compariva personalmente e non Controparte_1 risultava neppure costituita, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte convenuta;
il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, in particolare chiedendo unicamente la pronuncia sullo status vista la mancanza di qualsiasi altra questione, anche in punto economico, da disciplinare. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18.01.2023 (sentenza n. 460/23 – pubbl. in data 23.01.2023). Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 02/08/2024, Controparte_1 così provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e , a Baranzate (MI) in data 16.12.2006 (e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Baranzate (MI) atto n. 52, parte II, serie C, anno 2006); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dr. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 02/08/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/03/2025 e vertente TRA nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINONI PAOLA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituita;
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione così giudicare: NEL MERITO
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi
2. Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA Riservata la facoltà di chiedere l'ammissione di ogni altro mezzo di prova, oltre ai documenti prodotti con il presente ricorso, nel prosieguo del giudizio nelle forme e nei termini di Legge. Riservata inoltre ogni miglior difesa all'esito della costituzione del resistente e delle eventuali relative domande. Con vittoria di spese e competenze.
*** Con ricorso depositato in data 02.08.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Baranzate in data 16.12.2006, non erano nati figli e che ben presto l'affectio coniugalis, a causa di profonde divergenze caratteriali, era venuta meno, con la precisazione che la moglie aveva fatto rientro in Brasile interrompendo ogni contatto e frequentazione col marito. Invero, in data 18.01.2023 il Tribunale di Milano, con sentenza n. 460/23 – pubbl. in data 23.01.2023, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi nella contumacia di Controparte_1
Essendo la resistente rimasta irreperibile, il ricorrente dava atto che a seguito della separazione l'unione non si era più ricostituita. All'udienza del 25.03.2025 ove di non compariva personalmente e non Controparte_1 risultava neppure costituita, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte convenuta;
il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, in particolare chiedendo unicamente la pronuncia sullo status vista la mancanza di qualsiasi altra questione, anche in punto economico, da disciplinare. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18.01.2023 (sentenza n. 460/23 – pubbl. in data 23.01.2023). Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 02/08/2024, Controparte_1 così provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e , a Baranzate (MI) in data 16.12.2006 (e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Baranzate (MI) atto n. 52, parte II, serie C, anno 2006); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona