Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
4890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di MA, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei IGnori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca MAna Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4890/23 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], (c.f. AR
), rappresentata e difesa dall'avv. avv. Vitaliana Esposito, C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in MA, Via Cola di Rienzo n. 243
APPELLANTE
E
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Basilico e dall'avv. C.F._2
Alessandra Giovannetti, elettivamente domiciliato in MA, Via Piemonte, n. 39
Avv. Guido Mussini, nella qualità di Curatore Speciale della minore Per_1
, nata a [...] in data [...], rappresentato e difeso da se stesso,
[...]
elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in MA, via Eleonora Fonseca
Pimentel n. 2
APPELLATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di MA
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 11773/2023 emessa dal Tribunale di MA – I Sezione Civile il 10/27 luglio 2023, notificata a il 30 AR
agosto 2023, emessa nella causa civile iscritta al n. 25498/2018, di separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 AR
Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MA in riforma dei vigenti provvedimenti:
1. revocare o riformare la sentenza impugnata;
2. revocare la decadenza dalla potestà genitoriale della IG.ra con affidamento esclusivo alla AR
stessa della figlia al fine di educare, istruire e crescere la figlia minore, Per_1
consentendo così alla stessa di assumere le decisioni di ordinaria o straordinaria amministrazione riguardanti la figlia;
3. Rideterminare l'assegno di mantenimento per la minore posto a carico del IG. Per_1 Controparte_1
sia in relazione alle accresciute esigenze di vita della minore, sia in considerazione della modifica del regime di affidamento/collocamento, nella misura non inferiore ad Euro 800,00 mensili ovvero, in estremo subordine, nella diversa misura che stabilirà questa Ecc.ma Corte. Contestualmente, la sig.ra
chiede il rigetto di tutte le istanze ed eccezioni rassegnate da parte Pt_1 appellata e dal Curatore Speciale, l'Avv. Mussini. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'appellato : Controparte_1
Piaccia alla Corte di Appello adita 1) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra perché proposto AR tardivamente in quanto l'iscrizione a ruolo dell'appello, con il deposito del ricorso è stato effettuato oltre i termini previsti dal codice di rito per i procedimenti speciali;
in subordine dichiarare l'appello in ogni caso inammissibile perché privo dei requisiti previsti dagli artt. 473 bis.30 e 342 c.p.c. per la proposizione dell'appello; 2) Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché manifestamente infondato, in fatto e in diritto, stante AR
anche il giudicato formatosi sulla sentenza di divorzio n.15239/2024, passata in giudicato in data 14.11.2024 (di cui infra), confermando così la sentenza di primo grado. 3) Condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'appellato di Pt_1 4890/2023
tutte le spese e compensi professionali del giudizio da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96, 1°,3° e 5° comma c.p.c in via gradata di merito, rispetto alle conclusioni rassegnate in via pregiudiziale
e di merito nelle presenti note, stante appunto il giudicato formatosi sulla sentenza di divorzio, si ritiene definitivamente cessata la materia del contendere, almeno a far data dal 14.11.2024, sulle questioni riguardanti le domande proposte dall'appellante sig.ra nel proprio ricorso in appello volte ad ottenere Pt_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre previa revoca del Per_1
provvedimento ablativo de potestate nei confronti della stessa, la revoca della nomina di un tutore della minore e il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la minore di importo diverso e superiore Persona_1
a quello stabilito nella sentenza di divorzio, domande e questioni tutte superate definitivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ( in tal senso si veda la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che dichiara il venir meno della potestas iudicandi del giudice di merito della separazione con riferimento alle predette domande decise in sede di divorzio con sentenza passata in giudicato – Cass. n. 27205/2019; Cass. n. 7547/2020; ordinanza n.3852 del
15.2.2021 e ordinanza n.9342 del 5.4.2023). per il Curatore Speciale della minore:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto manifestamente tardivo, dovendosi tenere conto della data di iscrizione a ruolo del procedimento (7.10.2023) e a nulla rilevando, come precisato da unanime giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. VI Civile, sentenza n. 18037 del
23.9.2019; Cass. Sez. VI Civile, ordinanza n. 21671 del 19.9.2017; Cass. Sez. III
Civile, sentenza n. 10143 del 18.5.2016; Cass. Sez. V Civile, sentenza n. 14401 del 10.7.2015; Cass. Sez. III Civile, sentenza n. 10643 del 15.5.2014), la precedentemente avvenuta notifica alle parti;
- in via subordinata, rigettare
l'appello proposto in data 7.10.2023 dalla sig.ra in quanto manifestamente Pt_1
infondato in fatto e in diritto, tenendosi altresì conto della sopravvenuta pronuncia definitiva – nel merito delle questioni sollevate – da parte del competente Giudice del divorzio (Tribunale Ordinario di MA, sentenza n.
15239/2024, pubblicata il 9.10.2024, notificata in data 15.10.2024 e passata in giudicato il 14.11.2024); - per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 4890/2023
impugnata, n. cronol. 11773/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di MA in data 10.07.2023 e pubblicata in data 26.07.2023
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023, ha appellato AR
la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di MA, provvedendo sulla domanda di separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, aveva così testualmente disposto: Pt_1
“Rigetta la domanda di addebito;
Dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
AR
Affida la figlia minore delle parti al Servizio Sociale, e ne dispone il Per_1
collocamento in casa-famiglia, affidando al Servizio il compito di individuare la struttura più idonea;
Attribuisce al Servizio Sociale – di concerto con il curatore speciale avv. Guido
Mussini – le facoltà ed i compiti meglio descritti in parte motiva;
Dispone che la frequentazione di con i genitori avvenga in forma Per_1
protetta e sia regolata dai Servizi Sociali di concerto con gli operatori della casa- famiglia ed il curatore, nonché con i sanitari cui sarà affidata la minore;
Dispone che al passaggio in giudicato della sentenza gli atti vengano trasmessi al giudice tutelare per l'apertura della curatela;
Fino al trasferimento di in casa-famiglia conferma i provvedimenti Per_1
economici sin qui vigenti;
Pone a carico dei genitori in pari quota il pagamento delle spese straordinarie e delle altre spese occorrenti per non coperte Per_1 dall'istituzione presso cui sarà accolta;
Dispone che il curatore segnali al PM ogni evoluzione della situazione che suggerisca di procedere ad una modifica dell'assetto vigente;
Compensa le spese di lite tra le parti” .
L'appellante ha formulato i seguenti testuali motivi di gravame:
1) MOTIVAZIONE MANCANTE E NULLITÀ DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO – IN SUBORDINE, MOTIVAZIONE APPARENTE, E/O
INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA – ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. –
2) VIOLAZIONE DI NORMA DI DIRITTO IN RELAZIONE ALLA
COSTITUZIONE, ARTT. 32 E 111; ARTT.
3-6 CONVENZIONE EUROPEA
DI STRASBURGO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO;
ARTT. 6 E 14 CEDU;
4890/2023
ARTT. 155-SEXTIES, 336-BIS, 337-BIS, 337-TER E 337-OCTIES DEL
CODICE CIVILE;
ART. 1, COMMA II, L. 206/2021 – MOTIVAZIONE
OMESSA, ERRONEA, INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE –
OMESSA E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. –
3) VIOLAZIONE DI NORMA DI DIRITTO IN RELAZIONE AGLI
ARTT. 3, 6, 12, 16, 19 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW
YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO;
ARTT.
3-6 DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DI STRASBURGO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO;
ART. 337-
OCTIES CODICE CIVILE;
ARTT. 8 E 14 DELLA CEDU;
COSTITUZIONE,
ART. 32; ART. 4 CONVENZIONE DI ISTANBUL PER AVER DISPOSTO
L'ALLONTANAMENTO DALLA MADRE, IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI
SOPRAINDICATI, DIFETTANDO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
NONCHÉ NON DISPONENDO L'ASCOLTO DELLA VOLONTÀ DEL
MINORE, NÉ CONSULENZA TECNICA ACCERTANTE LA REALE
INCAPACITÀ GENITORIALE DELLA MADRE.
4) RICHIESTA DI SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'IMMEDIATA
ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ARTT. 351 CO.
2 E 283 C.P.C. – LA GRAVISSIMA SITUAZIONE DELLA MINORE
– I MESSAGGI IN CUI ESTERNA Persona_1
L'INTENZIONE DI SUICIDARSI – IL CLIMA APPARENTEMENTE “FUORI
CONTROLLO” DELLA CASA FAMIGLIA DI SANTA MARINELLA (RM). –
5) DISPONIBILITÀ DELLA SO ST AD ESSERE
AFFIDATARIA DI . Per_1
e ha concluso chiedendo:
« in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
« in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di MA
… notificata dal il 30/08/2023, accogliere tutte le conclusioni Controparte_1
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia l'¦Ecc.mo
Collegio, previa delibazione: 4890/2023
- della necessità e/o l'¦opportunità di sospendere il presente procedimento per pregiudiziale penale (procedimento penale a carico del , Controparte_1
R.G.N.R. n. 26608/2022 della Procura della Repubblica di MA);
- dell'istanza di garanzia del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa della
IG.ra , violati dalle Note di replica¨ irritualmente depositate AR dall'avv. Alessandra Giovannetti a ridosso dell'udienza del 22 marzo u.s., senza informare del deposito e senza fornire copia cortesia¨, con ogni consequenziale provvedimento;
- Della necessità/opportunità di ammonire i Servizi sociali e il Centro Fregosi
e/o di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di MA,
così provvedere: IN VIA PRINCIPALE, accogliere l'istanza di modifica ordinanza depositata da questa difesa il 21/02/2023 e/o disporre, con urgenza, un nuovo ascolto della minore , giacché si chiede per la stessa Persona_1
la gravissima misura della nomina di un tutore e contestualmente provvedere, nel più breve tempo possibile, alla ineluttabile sostituzione del Curatore speciale avv.
Guido Mussini, per le causali in narrativa;
IN VIA GRADATA, rigettare qualsivoglia richiesta di nomina di un tutore e/o di provvedimenti sospensivi della responsabilità genitoriale della IG.ra AR
, giacché sfornita di ogni presupposto, non indicata dal Centro Fregosi e
[...]
fonte di possibili gravi traumi psicologici per la minore;
Persona_1
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: disporre idonea C.T.U. psichiatrica/psicologica sull'attuale stato mentale e/o sulla capacità genitoriale del , perché dichiaratosi bisognoso di “percorso Controparte_1 psicoterapico” all'udienza del 22 marzo u.s.;
IN OGNI CASO: in riforma dei vigenti provvedimenti provvisori, revocare
l'affidamento della minore ai Servizi sociali di MA e, per Persona_1
l'effetto, affidarsi la stessa minore in affidamento esclusivo alla IG.ra AR
, con riserva alla sola madre di adottare anche le decisioni di maggiore
[...]
interesse per la figlia, altresì confermando la collocazione esclusiva presso la madre medesima, conformemente alla recentissima sentenza del Trib. MA, Sez.
I, n. 2489 del 14/02/2023; 4890/2023
revocare al più presto la presa in carico della minore da parte del Per_1
“Centro Fregosi”, giacché destabilizzante per la piccola nei termini di Per_1
cui in narrativa;
disporre che il padre IG. potrà vedere la Controparte_1
figlia in modalità protetta o in spazio neutro, con calendario Persona_1 da predisporre a cura dei Servizi sociali di MA;
rideterminare l'assegno di mantenimento per la minore già posto a carico del IG. Per_1 CP
, sia in relazione alle accresciute esigenze di vita della minore, sia in
[...]
considerazione della richiesta modifica regime di affidamento/collocamento della stessa, nella misura non inferiore ad € 800,00=, ovvero, ma in estremo subordine, nella diversa misura che stabilirà il preclaro Collegio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede disporsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione delle
S.I.T. rese dalla minore nel procedimento penale a carico del Persona_1
, R.G.N.R. n. 26608/2022”, e conseguentemente disattendere Controparte_1
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto.
Vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, ovvero da liquidare secondo la normativa del patrocinio
a spese dello Stato, non essendovi incompatibilità tra dette richieste (Cassazione civile sez. II, 12/10/2022, n. 29746).
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con istanza depositata il 9 ottobre 2023 , dopo aver illustrato la AR
situazione di grave disagio psico-fisico in cui si sarebbe trovata la minore in seguito al disposto collocamento in casa-famiglia, ha chiesto l'immediata sospensione, eventualmente anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con decreto del 26 ottobre 2023 questa Corte ha fissato per la trattazione della suddetta istanza l'udienza del 14 dicembre 2023, celebrata in forma “cartolare”.
, costituendosi nel procedimento cautelare con memoria Controparte_1
depositata telematicamente il 29 novembre 2023, in via pregiudiziale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra , AR
nonché la domanda cautelare di sospensione e/o di revoca della provvisoria 4890/2023
esecutorietà della sentenza di primo grado formulata nell'atto di appello, deducendo che entrambe erano state proposte tardivamente, in quanto il deposito dell'atto di appello era stato effettuato oltre i termini previsti dal codice di rito per i procedimenti speciali;
in subordine, ha chiesto di dichiarare l'appello e la domanda cautelare in ogni caso inammissibili, perché privi dei requisiti di cui agli artt. 473 bis 30 e 342 c.p.c. per la proposizione dell'appello nonché dell'art. 283
c.p.c. per la proposizione della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione e/o esecutorietà della sentenza di primo grado;
nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda.
Il Curatore Speciale della minore, avv. Guido Mussini, costituendosi in fase cautelare con memoria depositata il 30 novembre 2023, ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'istanza di sospensiva in quanto generica e proposta mediante atto di appello tardivo e, in via subordinata, di rigettare l'istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo che la apparente fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della relativa proposizione, formulata sia da CP
che dal Curatore Speciale della minore, andava a incidere negativamente
[...]
sulla valutazione prognostica richiesta ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. in merito alla possibilità di accoglimento del gravame e ritenendo, inoltre, quanto alla grave situazione della minore delineata dall'appellante a sostegno dell'istanza cautelare, che in sede di procedimento di divorzio il Tribunale di MA, con ordinanza del
20 novembre 2023, aveva già disposto il trasferimento immediato di Per_1
presso la dimora della sorella , nonché l'immediata presa in carico Parte_2
della ragazza da parte della ASL competente per una valutazione neuropsichiatrica e per l'adozione delle misure ritenute più opportune a salvaguardia della minore e l'avvio urgente di un percorso psicoterapico, il che aveva fatto inevitabilmente venir meno la ricorrenza del pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalla ricorrente a sostegno della domanda di sospensione,.
In data 31 gennaio 2024 ha depositato memoria di Controparte_1
costituzione, con la quale ha ribadito le eccezioni e le difese contenute nella memoria difensiva del 29.11.2023, insistendo nell'eccezione di tardività del gravame. 4890/2023
Sempre in data 31 gennaio 2024 si è costituito anche il Curatore Speciale della minore, avv. Guido Mussini, il quale ha insistito nell'eccezione di inammissibilità per manifesta tardività dell'appello, da lui già formulata in sede cautelare, e, nel merito ha rilevato l'infondatezza del gravame, invocandone il rigetto.
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
Con le note sostitutive dell'udienza tutte le parti, tra l'altro, hanno evidenziato che nelle more del presente giudizio il Tribunale Ordinario di MA - Prima
Sezione Civile, a definizione della causa civile di divorzio tra e AR
iscritta al n. R.G. 14103/2023, aveva emesso la sentenza n. Controparte_1
15239/2024, pubblicata in data 9 ottobre 2024 e passata in giudicato, con la quale aveva: dichiarato definitivamente decaduta dalla responsabilità AR
genitoriale e sospeso dalla responsabilità genitoriale sulla Controparte_1
figlia minore;
escluso i presupposti per il riconoscimento Persona_1 dell'assegno divorzile in favore della;
nominato un Tutore provvisorio in Pt_1
favore della minore, ai fini della individuazione – di concerto con i Servizi Sociali
e Territoriali ed in particolare con il – di un progetto volto a ristabilire CP_2
una condizione di benessere psicofisico della minore stessa e un risanamento delle relative relazioni familiari, con segnalazione al PM di ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore, e per la riattivazione degli incontri protetti padre- figlia;
disposto, in funzione della stabilita collocazione abitativa della minore presso la madre, in assenza di altra possibile e migliore Persona_1
collocazione attuale per la minore, un assegno di mantenimento mensile di €.
250,00 a carico del quale contributo per il mantenimento della figlia, CP
oltre la somma di €. 100,00 a carico di ciascun genitore in favore del Tutore per le spese straordinarie occorrenti per la minore.
In data 9 dicembre 2024 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Ritiene questa Corte che l'appello è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'articolo 325 c.p.c. e, pertanto, in accoglimento delle eccezioni sul punto 4890/2023
specificamente formulate da entrambi gli appellati, deve essere dichiarato inammissibile.
A tal fine, va premesso che per costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema
Corte, In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno
e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403; Cass.,
13/10/2011, n. 21161; Cass. 10/08/2007, n. 17645; Cass., 17/11/2006, n. 24502;
Cass. 22/07/2004, n. 13660).
Nel caso in esame, la sentenza n. 11773/2023 del Tribunale di MA è stata emessa nell'ambito di un giudizio di separazione personale tra coniugi, come tale soggetto al rito camerale anche in grado di appello.
ha provveduto a notificare la suddetta sentenza, come Controparte_1 documentato in atti, all'avv. Giovanni Cicchitelli, all'epoca difensore della , Pt_1
a mezzo pec, in data 30.8.2023 (doc.1 – 1BIS -1 TER della produzione dell'appellato) e al Curatore Speciale della minore , avv. Persona_1
Guido Mussini, in data 4.9.2022 (doc.
2 -2 BIS – 2 TER della produzione dell'appellato).
Tenuto conto del periodo di sospensione feriale, la scadenza del termine per la proposizione dell'appello da parte della , ai sensi dell'articolo 325 c.p.c., Pt_1
deve essere individuata nel giorno 1° ottobre 2023. 4890/2023
Va rilevato che ha proposto appello con atto di citazione notificato AR
il 29 settembre 2023, e ha iscritto a ruolo la causa il successivo 7 ottobre 2023.
L'appello è dunque inammissibile, in quanto il deposito in cancelleria del relativo atto introduttivo, mediante l'iscrizione a ruolo della causa, è avvenuto oltre il termine perentorio di cui all'articolo 325 c.p.c. (nel caso specifico individuato nel
1° ottobre 2023).
Il mutamento del rito disposto dal Presidente di questa Sezione con decreto del
23 ottobre 2023 non può essere considerato (come sembrerebbe sostenere l'appellante nelle sue note sostitutive dell'udienza del 9 gennaio 2025) come una sorta di rimessione in termini del ricorrente per la proposizione del gravame, essendosi ormai irrimediabilmente consumato, con l'impugnazione irritualmente proposta, il termine decadenziale all'uopo fissato dalla legge.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità dell'appello.
Tale pronuncia in rito inibisce inevitabilmente qualsivoglia ulteriore statuizione, sia in ordine alle altre eccezioni formulate in via preliminare dagli appellati, sia relativamente al merito della controversia.
Le spese del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate, limitatamente alla posizione del Curatore Speciale della minore, in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 133 D.P.R. 155/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MA, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di AR
citazione notificato il 30 agosto 2023, avverso la sentenza n. 11773/2023 emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di MA – Prima Sezione Civile, e pubblicata il 26 luglio 2023, nella causa di separazione personale tra i coniugi Controparte_1
e iscritta al n. 25498/2018 R.G., acquisito il parere del P.M., così AR
dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello; 4890/2023
2) Condanna alla rifusione, in favore di AR Controparte_1
e in favore dell'Erario (per il Curatore Speciale di ) delle spese Persona_1 del presente grado del giudizio, che liquida per compensi professionali in €
6.300,00 in favore di ciascuno dei suddetti appellati, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in MA, nella Camera di Consiglio del giorno 9 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)