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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Cassì;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
APPELLATA CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
1 pro tempore, e per essa la AR (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 959/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4 maggio 2018, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussore, dell'importo di €. 7.961,31, oltre ad interessi e spese, in favore di dovuto in forza del contratto di finanziamento Controparte_1 stipulato in data 11/12/2012 con ed oggetto di cessione pro soluto. CP_4
Assumeva l'opponente che il credito non poteva definirsi certo, liquido ed esigibile per la mancata allegazione della certificazione di cui all'art. 50 t.u.b.; che non vi era prova della traditio della somma data a mutuo;
che l'opposta non aveva dato prova delle
“condizioni economiche applicate nel tempo”; che, infine, gli interessi di mora, pari al
19,25186%, erano usurari.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le avversarie deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 1356/2024 del 29 agosto 2024 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza e hanno interposto appello sulla Parte_1 Parte_2 base di tre ragioni di censura.
È intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., (e per essa la Controparte_2 AR , successore a titolo particolare di Controparte_3 CP_1
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_1 giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Con il primo mezzo l'appellante ribadisce l'eccezione afferente la mancata prova del credito. Innanzitutto, sotto il profilo della mancata allegazione in atti della certificazione di cui all'art. 50 t.u.b.; in secondo luogo, in ordine alla mancata prova della effettiva traditio della somma data a mutuo;
per ultimo, siccome “non sono state prodotte le singole contabili relative alle rate pagate con distinzione di quanto corrisposto a titolo di sorte capitale e quanto a titolo di interessi, pertanto, nulla è dato sapere in ordine alle condizioni economiche applicate nel tempo”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla certificazione di cui all'art. 50 D.lgs. 385/1993, la disposizione in questione prevede che “la AN d'TA e le HE possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Dalla semplice lettura della norma si trae, dunque, non soltanto che tale facoltà è concessa alla AN d'TA e agli istituti bancari (ipotesi, questa, estranea al caso di specie, ove il mutuante non rivestiva siffatta qualità), ma altresì che il decreto CP_4 ingiuntivo possa essere chiesto “anche” in base al detto certificato, e che la prova del credito ben possa essere fornita diversamente.
Ebbene, eccessivamente generico si rivela il motivo di appello ove si consideri che nulla viene dedotto in relazione alla valenza probatoria dei documenti prodotti dall'ingiungente nella fase monitoria (il contratto di finanziamento;
l'estratto conto alla data del 31/11/2017, riepilogativo dei pagamenti effettuati a far data dal 15/1/2013; il piano di ammortamento), peraltro affatto sufficienti a provare il titolo e l'andamento del rapporto in relazione al credito restante.
Sotto il secondo profilo va osservato che indizio sufficiente dell'avvenuta traditio della somma mutuata è costituito dal pagamento, da parte del debitore, di ben 38 rate del finanziamento. Circostanza, questa, giammai contestata.
Infine, quanto alle condizioni economiche applicate nel tempo, va precisato che, se per un verso nulla è dedotto circa la legittimità delle condizioni economiche indicate nel contratto, per altro verso è eccessivamente generica l'eccezione, incombendo propriamente sul debitore l'onere di allegare specificamente l'inadempimento della controparte circa l'applicazione delle condizioni pattuite. Onere, questo, all'evidenza non
3 assolto.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese ed in particolare, in relazione alle spese di consulenza, assume che “in seno al giudizio di primo grado parte opponente ha eccepito che le condizioni economiche pattuite nel contratto dello
11.12.2012 violano i limiti della soglia di cui alla L. n. 108/1996.
Gli odierni appellanti, già in sede conclusionale del giudizio di primo grado (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente), preso atto dell'intervenuto orientamento delle SS.UU., in tema di usurarietà degli interessi moratori, hanno rilevato che l'eccezione in parola era stata formulata ben prima della emanazione del detto arresto e, per l'effetto, si fondava su precedenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, sul punto.
Per l'effetto, tenuto conto, medio tempore, del nuovo orientamento occorso, gli odierni opponenti, hanno rinunziato espressamente alla detta eccezione.
Sul punto, quindi, attesa la rinunzia successiva alla sentenza delle SSUU, il
Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese, quantomeno parzialmente, e ripartire tra le parti le spese di CTU”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la nomina del consulente tecnico d'ufficio risale al 16/12/2020, e dunque ad epoca successiva alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19597/2020, pubblicata il
18/9/2020, cui l'appellante fa riferimento;
e nemmeno all'udienza del 5/7/2021, di conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio, l'opponente ha rinunciato alla eccezione in parola, avendovi rinunciato solamente nella comparsa conclusionale depositata il 20 maggio 2024.
Non può dirsi, inoltre, che l'eccezione in parola “si fondava su precedenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto”, atteso che essa, afferente l'usurarietà degli interessi moratori per effetto del cd. cumulo con gli interessi corrispettivi (questione, questa, che invero non era oggetto della rimessione alle sezioni unite, si veda Cass.
26946/2019), riguardava questione relativamente alla quale l'orientamento prevalente della giurisprudenza era di segno opposto a quello auspicato dall'opponente.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese relativamente alla posizione dell'appellata contumace vittoriosa.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1356/2024 in data 29/8/2024 del Tribunale di Ragusa, Parte_2 ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'interveniente, le spese del grado, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
12 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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