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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2024, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 101/2024 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento dell'unione civile”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. PIZZULLI VANNI C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...]Ù) il 16/03/1981 Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza dell'08/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/01/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento dell'unione civile costituita in data 20/5/2019 in Matera con Controparte_1
, allegando di aver reso presso la Casa Comunale di Matera, in data
[...]
5/9/2023, manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile, preventivamente comunicata al resistente con raccomandata a/r del 27/6/2023.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza dell'08/10/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
Con nota dell'11/10/2024, il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e va accolta, essendo ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 76 del
2016 (“L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”), avendo il espresso la sua volontà di Parte_1
sciogliere l'unione civile costituita con il mediante Controparte_1
dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Matera in data 05/09/2023; pertanto tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (05/09/2023) e la data di deposito del ricorso (24/01/2024) è decorso il richiesto termine di tre mesi per la procedibilità della domanda.
Risulta altresì rispettata l'ulteriore formalità richiesta dalla legge (art. 63, comma 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000) quando la dichiarazione di scioglimento sia resa da una sola parte, ovvero la previa comunicazione all'altra parte, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea, della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile, avendo il ricorrente inviato presso la residenza anagrafica del resistente lettera raccomandata del 27/06/2023, ritornata al mittente per compiuta giacenza in data 11/08/2023.
La contumacia del resistente ha impedito il tentativo di conciliazione.
In assenza di ulteriori richieste nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite, stante la contumacia di parte resistente e la mancata opposizione alla domanda di scioglimento dell'unione civile, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/01/2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in data
20/05/2019 in Matera da e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro delle Unioni
Civili dell'anno 2019, Parte I, numero 2;
3) spese di lite compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 6/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco