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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15110 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.48165 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Luciano Ojetti e dell'Avv. Stefania Santopietro, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] CP_1 Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.25, il ricorrente.
Nessuno per la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da , Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 10.04.2014 con CP_1
da cui non erano nati figli;
che l'unione era presto naufragata, sì che
[...]
non avevano mai realmente condiviso il domicilio domestico, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, senza alcuna altra pronuncia;
rilevato che la resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citata ex art
149 c.p.c.;
sentito il ricorrente all'udienza del 14.10.25;
letto il provvedimento del G.D. in pari data ex art.473bis. 22 c.p.c.;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, tenuto conto, al riguardo del comportamento processuale della resistente, non costituita;
che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. 48165/24, così provvede;
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 27.10.79 e nata a [...] il [...]; CP_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte I, serie 37, n. 00007);
c) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
d) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.48165 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Luciano Ojetti e dell'Avv. Stefania Santopietro, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] CP_1 Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.25, il ricorrente.
Nessuno per la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da , Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 10.04.2014 con CP_1
da cui non erano nati figli;
che l'unione era presto naufragata, sì che
[...]
non avevano mai realmente condiviso il domicilio domestico, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, senza alcuna altra pronuncia;
rilevato che la resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citata ex art
149 c.p.c.;
sentito il ricorrente all'udienza del 14.10.25;
letto il provvedimento del G.D. in pari data ex art.473bis. 22 c.p.c.;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, tenuto conto, al riguardo del comportamento processuale della resistente, non costituita;
che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. 48165/24, così provvede;
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 27.10.79 e nata a [...] il [...]; CP_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, parte I, serie 37, n. 00007);
c) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
d) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi