Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5481 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Daniela Marcucci Pilli e Maria Elisabetta Polvani in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Paola Foti in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 27/02/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
collocazione presso la madre;
- prevedere che la casa coniugale, ubicata in Firenze, via di Scandicci n. 254/b, venga assegnata a;
Controparte_1
- salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri della figlia, prevedere che trascorra con il padre tutto il periodo di tempo in cui egli Per_1
si trova a Firenze, e con la madre il resto del tempo;
inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive Per_1
durante le vacanze estive, in periodi che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, alternerà di anno in anno tra i Per_1
genitori il giorno della Vigilia di Natale con il giorno di Natale, lo stesso per il giorno del 31 dicembre e il giorno di Epifania;
durante le vacanze pasquali, la figlia alternerà di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di agosto 2024 Parte_1 compreso, l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 550,00, Controparte_1
soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro individuazione e regolamentazione;
- le parti si impegnano a conferire a una o più agenzie immobiliari mandato per la vendita della casa coniugale e del posto auto in comproprietà; dal mese successivo a quello della vendita della casa, l'importo dell'assegno di mantenimento aumenterà a €
600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat;
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3244/2018, pubblicata il 28/11/2018.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(09/05/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il [...], la quale continuerà a vivere con la madre, Per_1
mantenendo un rapporto significativo e continuativo anche con il padre, conformemente al principio di bigenitorialità.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagno a Ripoli
(FI) in data 13/09/2008 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Bagno a Ripoli (FI) al n. 62, parte II, serie A, anno 2008;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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