Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio, con i consiglieri: Dott. Diego Rosario Antonio PINTO Presidente
Dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere Consigliere relatore Dott. ssa Giovanna GIANI'
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 50910/2024 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi civili, trattenuta in decisione all'udienza del 7.02.2025 e vertente
TRA con sede legale in Roma, Via Ascanio Parte_1
Vitozzi n. 50, cod. fisc. P.IVA 1 in persona del procuratore speciale
,
sig. Americo Coni, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio eletto in Roma alla Via Giuseppe Zanardelli n. 34, presso lo studio dell'avv. Paola Cianfrocca, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente, con l'Avv. Fabio Pisani,
RECLAMANTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 corrente in 36042 Breganze (VI), Via della CP_2tempore Sig. rappresentato e difeso in giudizioP.IVA_2 Meccanica, n. 1, P. I.V.A.
,
dall'Avv. Nicola Maragna
RECLAMATA
Controparte_3
[...]
[...] in persona del Curatore Avv. Francesco Rombolà
RECLAMATA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: reclamo ex art 51 CCII avverso la sentenza del
Tribunale di Roma, Sez Fallimentare n. 278/24, pubblicata il 9.05.2024
CONCLUSIONI:
Per la RECLAMANTE:
nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, la nullità della sentenza reclamata e, quindi, emettere nuova decisione nel merito, con il conseguente rigetto dell'istanza di dichiarazione della liquidazione giudiziale per difetto dei suoi presupposti.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione agli atti dell'odierno giudizio di reclamo, sia del verbale di udienza del 2 aprile 2024, sia della lettera del curatore avv. Francesco Rombolà del 13 maggio 2024, contenente l'avviso dell'inizio delle operazioni di inventario e di acquisizione di informazioni e di documentazione della società.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per la società RECLAMATA: rigettare il reclamo e tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in premessa, con conferma della sentenza reclamata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della società istante.
La domanda era stata proposta dalla società in forza Controparte_1 di un credito, ritenuto provato dal Tribunale, di € 41.960 oltre ad interessi e spese da cui andavano detratti € 11.000 versati dalla debitrice in parziale esecuzione di un accordo transattivo concluso in occasione della presentazione di una precedente istanza di apertura di liquidazione giudiziale da parte della stessa ricorrente che aveva poi rinunciato alla domanda.
Inoltre, lo stato di insolvenza era emerso: dal protratto inadempimento della obbligazione restitutoria, nonostante la lunga dilazione concessa, dall'omesso deposito dei bilanci dal 2018; dalla mancata allegazione da parte della reclamante di qualsiasi elemento dal quale emergesse l'esistenza di liquidità sufficiente a far fronte all'indebitamento; dall'esito negativo delle procedure esecutive espletate.
Con l'odierno reclamo, la parte chiede la riforma della prima decisione, affidando l'impugnativa a due motivi.
Con la prima censura, la parte eccepisce la nullità della sentenza per avere il Tribunale dichiarato la apertura della procedura senza attendere la scadenza del termine per le note di replica assegnato alle parti, e quindi in violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, del diritto di difesa della Parte_1
In concreto, osserva la parte il procedimento è stato assunto in decisione dal Tribunale all'udienza del 2 aprile 2024, in cui, nel riservare la decisione al collegio, il Giudice Delegato aveva assegnato termini alle parti, fino al
30 aprile 2024 per il deposito di note e documenti, e fino al 15 maggio
2024 per repliche. Tuttavia, il Tribunale aveva provveduto ad emettere la sentenza in data 8 maggio 2024, dunque prima della scadenza del secondo termine assegnato per le repliche, con conseguente pretermissione possibilità della di depositare lo scritto Parte_1 difensivo finale, con il quale avrebbe "compiutamente svolto le proprie considerazioni sulle deduzioni e produzioni della Controparte_1
e contrastato le relative istanze e difese avversarie".
Il motivo è fondato.
Ritiene il Collegio di rifarsi in via analogica al principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte in relazione al procedimento ordinario di cognizione, che ravvisa la nullità della sentenza in dipendenza della mancata concessione o della violazione, da parte del giudice, dei termini accordati ex art. 190 cpc (v. ex pluribus Cass SSUU 25.11.2021 n. 36596 e, da ultimo, Cass.23.08.2024 n. 23056), ciò costituendo un impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, “non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo".
E' irrilevante che il caso di specie sia governato dall'art. 41 CCII, non prevede la concessione di termini per conclusionali e repliche (alla stregua di quanto previsto dall'art. 190 c.p.c., e oggi dall'art. 189 c.p.c.), poiché, una volta concessi gli stessi, il pregiudizio per il contraddittorio insorge ex se, senza necessità ulteriori accertamenti, trattandosi di termini previsti per legge che, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di concedere.
Alla nullità della sentenza non consegue, tuttavia, la rimessione al primo giudice, esulando tale ipotesi dalle previsioni ex artt. 353 e 354 cpc, ma occorre procedere all'esame ab imis del merito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 50 comma 5 CCII. Dalla disamina degli atti della fase prefallimentare, possono essere tratte le seguenti conclusioni.
In primo luogo, dalla informativa della Camera di Commercio, può desumersi che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata.
Inoltre, il resistente non ha formulato, come pure era suo onere, alcuna eccezione in ordine alla sua assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 121
CCII, alla procedura, dimostrando cioè il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
Quanto alla esistenza di un credito superiore alla soglia di legge, partendo dall'importo oggetto di precetto, pari ad € € 45.695,78 - pari alla sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 1257/2020 del Tribunale di Vicenza oer €. 41.960,00 oltre interessi e spese ne deriva, previa detrazione dell'importo- di € 11.000,00 corrisposto dalla parte, un credito residuo di € 34.695,78, e dunque ad un importo superiore alla soglia di legge. Né è inoltre revocabile in dubbio la ricorrenza dello stato di insolvenza evincibile dai seguenti dati: a) protratto inadempimento della Parte_1 dell'obbligazione restitutoria verso la Controparte_1 derivante da un decreto ingiuntivo, nonostante la lunga dilazione che sarebbe stata concessa dalla società creditrice in forza di un atto di transazione rimasto inadempiuto;
b) mancato deposito dei bilanci dal 2018 e la dichiarata omessa allegazione di elementi da cui desumere l'esistenza di liquidità sufficiente a fare fronte al debito nei confronti della Controparte_1
c) esito negativo delle procedure esecutive instaurate dalla stessa creditrice. Va dunque dichiarata la apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante e provvedere alla rimessione ex art. 50 comma 5 CCII degli atti al Tribunale Fallimentare per i seguiti di competenza. Le spese del doppio grado si possono compensare in ragione della reciproca soccombenza nelle due fasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo: annulla la sentenza del Tribunale di Roma n. 278/24 pubblicata il
9.05.2024; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
con sede in Roma via Ascanio Vitozzi n. 50 (C.F.
[...] P.IVA 1 ); manda al Tribunale Fallimentare di Roma per i seguiti di competenza;
- dichiara compensate le spese del doppio grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.04.2025 Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto