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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. RI Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1819/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 28/10/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1
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Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dagli avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE e CP_1
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Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 194 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso proposto da – che aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della CP_1 malattia professionale già riconosciuta dall' in data 18.6.2011 ed a far CP_1 data della relativa domanda del 4.9.2020 – ha così statuito, ponendo a base del proprio convincimento le risultanze della CTU espletata:
-Accerta e dichiara che la patologia denunciata in data 18/06/2011 dal ricorrente presenta un aggravamento dei postumi valutati nella misura del
20% far data dalla domanda di aggravamento.
-Condanna l' al pagamento dell'indennizzo /rendita corrispondenti in CP_1 favore della ricorrente a far data domanda di aggravamento oltre interessi e rivalutazione sulle somme da versare a conguaglio;
-Condanna al pagamento delle spese di lite che, parzialmente CP_1 compensate, liquida in euro 1.000,00 oltre rimb. forf cassa ed iva, da distrarsi;
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
2. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando la grave lacuna nell'inquadramento delle patologie riscontrate nei codici di menomazione delle tabelle di legge svolto dal CTU, risultando più idonea per le patologie rilevate - “ipoastenia a carico degli arti inferiori con quadro ENG/EMG a carico degli arti inferiori consistente in lesione neurogena periferica nel territorio muscolare ad innervazione L4-L5 ed L5-S1 di sx con segni anche a dx” - l'assegnazione del codice 146 delle tabelle di legge e non del codice 213.
2.1 Ha, poi, lamentato l'appellante l'incompletezza della risposta offerta dal
CTU al quesito posto dal Tribunale, stante la mancata indicazione della singola percentuale di danno riconosciuta per ogni singolo postumo permanente accertato, nonché l'omessa esplicitazione del calcolo matematico della concorrenza delle singole percentuali di danno.
2 2.2 Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata e previo espletamento di nuova consulenza tecnica di ufficio, l'accoglimento integrale della domanda svolta in primo grado, con riconoscimento dei postumi derivanti a titolo di aggravamento della malattia professionale già accertata dall' in CP_1 data 18.6.2011 nella misura del 28%.
3. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
°°°°°°
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Si premette che il CTU nominato in primo grado dottor , Persona_1 previa visita del periziando ed esame della documentazione sanitaria di causa, ha accertato nel proprio elaborato peritale che il periziando signor
[...]
, in relazione alla tecnopatia già denunciata all' il Parte_1 CP_1
18.6.2011 e riconosciuta pari al 18% di D.B., “… presenta un peggioramento del quadro clinico e strumentale consistente soprattutto in una ipostenia a carico degli arti inferiori con quadro ENG/EMG a carico degli arti inferiori consistente in lesione neurogena periferica nel territorio muscolare ad innervazione L4-L5 ed L5-S1 di sx con segni anche a dx”.
6.1 Al riguardo lamenta l'appellante l'erroneo inquadramento delle patologie riscontrate dal consulente nei codici di menomazione delle tabelle di legge
(voci 213 e 204 delle tabelle delle menomazioni prese come riferimento dal
CTU), in quanto alla patologia riscontrata quale “ipostenia a carico degli arti inferiori con quadro ENG/EMG a carico degli arti inferiori consistente in lesione neurogena periferica nel territorio muscolare ad innervazione L4-L5 ed L5-S1 di sx con segni anche a dx” sarebbe più idonea l'assegnazione del codice 146
(che prevede un danno biologico non inferiore al 30%), in luogo di quella 213
(che prevede, invece, una percentuale di danno biologico fino al 12%).
3 6.2. Trattasi di censura, osserva il Collegio, priva di pregio tenuto conto che la voce 146 della tabella delle menomazioni del danno biologico permanente approvate con DM 12.7.2000, è relativa alla seguente patologia: CP_1
“Paraparesi con deficit di lieve entità, deambulazione deficitaria ma possibile senza appoggio”, non riscontrata a carico dell'odierno appellante dal consulente nominato in primo grado, che ha verificato, invece, a carico dello stesso una ipostenia a carico degli arti inferiori, senza peraltro rilevare una situazione di deficitaria deambulazione, ma possibile senza appoggio.
Deve altresì evidenziarsi – a conferma dell'infondatezza della doglianza - come lo stesso consulente medico-legale dottor nelle relazioni di parte CP_2 prodotte dall'odierno appellante in primo grado a fondamento della domanda, ha ivi utilizzato ai fini della quantificazione del danno biologico permanente a carico dello stesso le voci 204 e 213 delle tabelle delle menomazioni (v. all. 5 e
12 del ricorso introduttivo).
6.3 Neanche può ritenersi, poi, che il CTU dottor abbia risposto in Per_1 maniera incompleta al quesito posto dal primo giudice, per aver formulato una valutazione complessiva del 20% come danno biologico da riconoscere al signor senza indicare la quantificazione che ha inteso riconoscere a Pt_1 ciascuna delle menomazioni di cui ai parametri normativi dei punti 213 e 204, non essendo tale singola quantificazione stata richiesta dal Tribunale nel quesito posto (“Esaminati gli atti di causa e visitata la parte ricorrente accerti se le infermità siano di origine professionale o se derivino da malattie o infortunio lavorativo;
quale sia il grado di invalidità per postumi permanenti eventualmente riscontrati quantificandoli e la decorrenza;
espliciti, qualora richiesta, la I.T.A. ed indichi i codici di menomazione secondo le tabelle allegate al DM 38/2000. Anche con l'unificazione ex art 80, se richiesta” – v. verbale di udienza del 20.6.2023).
6.4 Ai sensi del DM 12.7.2000 (recante Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dei relativi criteri applicativi, in ogni caso, in caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più
4 menomazioni, ai fini della valutazione del danno biologico, la valutazione deve necessariamente essere svolta in maniera complessiva (“Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”).
6.5 Né il consulente, infine, è tenuto ad esplicitare il calcolo matematico della concorrenza delle singole percentuali di danno, secondo l'assunto dell'appellante, avendo il dottor nel proprio elaborato dato Per_1 adeguatamente conto dei criteri utilizzati per la quantificazione dei postumi permanenti accertati, con riferimento valutativo alle voci 204 e 213 delle tabelle e graduandone la percentuale in base all'entità dell'impegno CP_1 anatomo-funzionale.
7. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
8. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 delle disp. di att. al cpc, alla luce dell'autocertificazione in atti relativa ai redditi familiari dell'appellante nell'anno 2023.
9. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del
5 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 28/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. RI Vittoria Valente Il Presidente
Dott. RI Pia Di Stefano
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