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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.VOL. 6686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 6686/2025 avente ad oggetto: modifica concordata delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDIOTA ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDIOTA ANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEORSOLA FABIO Parte_2 C.F._2 e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEORSOLA FABIO
ricorrenti atti comunicati al PM il 13.5.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 26/10/1991, a Napoli (Atto n. 201,
Parte II, Serie A). Dall'unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , il 10/07/1992; , il 26/09/1998; il Persona_1 Persona_2 Persona_3
16/05/2000. - A seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Pubblico Ministero il
30/10/2017 sono cessati gli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti;
tale convenzione prevedeva, fra l'altro, l'obbligo a carico del padre di versare alla madre somme per il mantenimento ordinario dei figli e di contribuire alle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre. Modificatesi le circostanze di fatto, in particolare con il raggiungimento dell'indipendenza economica ci tutti i figli, le parti concordemente chiedono di modificare come da ricorso congiunto le condizioni di divorzio. Le modifiche concordate si ritengono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dà atto che per accordo fra le parti, a parziale modifica della convenzione di negoziazione assistita di divorzio, autorizzata dal Pubblico Ministero il 30/10/2017:
1.Dato atto della maggiore età dei figli , e e del Persona_1 Persona_2 Persona_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, si conferma la revoca del contributo al mantenimento dei figli in capo al sig. , secondo gli accordi già intercorsi fra le parti al Pt_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ogni singolo figlio;
2.si revoca di conseguenza l'assegnazione della casa già coniugale - sita in Bologna, Vicolo Santa
Chiara n.
2 - dando atto che le parti hanno già conferito incarico all'agenzia immobiliare Bologna Casa per la vendita della stessa e con impegno della signora a liberarla nei termini sopra indicati;
Pt_1
3.si dà altresì atto che le parti hanno raggiunto un accordo per la suddivisione degli arredi dell'immobile già famigliare, come da allegati sub 2 e 3 e da specifiche precisate in parte narrativa del ricorso che qui si riportano: “ Il 21/01/2025 le parti hanno altresì proceduto a inventariare gli arredi dell'immobile in comproprietà al 50% e quelli di esclusiva proprietà del SI , come da Pt_2
inventari allegati (docc. nn. 3 e 4), salvo quanto infra specificato: a precisazione degli inventari sopra indicati ed allegati, le parti hanno convenuto che: tutto quanto non fotografato nei già menzionati inventari è da considerarsi di proprietà esclusiva della SIa , fatto salvo per un quadro di Pt_1
pagina 2 di 3 modesto valore, che si trova nella cantina dell'immobile, di esclusiva proprietà del SI;
gli Pt_2
elettrodomestici (frigorifero e lavastoviglie) e le vetrinette pensili grigie della cucina rimarranno in esclusiva proprietà alla SIa , così come i regali di nozze;
gli armadi del corridoio Pt_1
rimarranno in proprietà, uno per ciascuno, delle parti;
con riferimento ai beni comuni le parti decideranno quanto più opportuno in ordine alla loro divisione e/o vendita e/o cessione, nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare di vendita dell'immobile già coniugale e l'atto notarile di compravendita.
4. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 6686/2025 avente ad oggetto: modifica concordata delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDIOTA ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDIOTA ANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEORSOLA FABIO Parte_2 C.F._2 e dell'avv. DIONISIO GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEORSOLA FABIO
ricorrenti atti comunicati al PM il 13.5.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 26/10/1991, a Napoli (Atto n. 201,
Parte II, Serie A). Dall'unione nascevano tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , il 10/07/1992; , il 26/09/1998; il Persona_1 Persona_2 Persona_3
16/05/2000. - A seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Pubblico Ministero il
30/10/2017 sono cessati gli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti;
tale convenzione prevedeva, fra l'altro, l'obbligo a carico del padre di versare alla madre somme per il mantenimento ordinario dei figli e di contribuire alle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre. Modificatesi le circostanze di fatto, in particolare con il raggiungimento dell'indipendenza economica ci tutti i figli, le parti concordemente chiedono di modificare come da ricorso congiunto le condizioni di divorzio. Le modifiche concordate si ritengono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dà atto che per accordo fra le parti, a parziale modifica della convenzione di negoziazione assistita di divorzio, autorizzata dal Pubblico Ministero il 30/10/2017:
1.Dato atto della maggiore età dei figli , e e del Persona_1 Persona_2 Persona_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, si conferma la revoca del contributo al mantenimento dei figli in capo al sig. , secondo gli accordi già intercorsi fra le parti al Pt_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ogni singolo figlio;
2.si revoca di conseguenza l'assegnazione della casa già coniugale - sita in Bologna, Vicolo Santa
Chiara n.
2 - dando atto che le parti hanno già conferito incarico all'agenzia immobiliare Bologna Casa per la vendita della stessa e con impegno della signora a liberarla nei termini sopra indicati;
Pt_1
3.si dà altresì atto che le parti hanno raggiunto un accordo per la suddivisione degli arredi dell'immobile già famigliare, come da allegati sub 2 e 3 e da specifiche precisate in parte narrativa del ricorso che qui si riportano: “ Il 21/01/2025 le parti hanno altresì proceduto a inventariare gli arredi dell'immobile in comproprietà al 50% e quelli di esclusiva proprietà del SI , come da Pt_2
inventari allegati (docc. nn. 3 e 4), salvo quanto infra specificato: a precisazione degli inventari sopra indicati ed allegati, le parti hanno convenuto che: tutto quanto non fotografato nei già menzionati inventari è da considerarsi di proprietà esclusiva della SIa , fatto salvo per un quadro di Pt_1
pagina 2 di 3 modesto valore, che si trova nella cantina dell'immobile, di esclusiva proprietà del SI;
gli Pt_2
elettrodomestici (frigorifero e lavastoviglie) e le vetrinette pensili grigie della cucina rimarranno in esclusiva proprietà alla SIa , così come i regali di nozze;
gli armadi del corridoio Pt_1
rimarranno in proprietà, uno per ciascuno, delle parti;
con riferimento ai beni comuni le parti decideranno quanto più opportuno in ordine alla loro divisione e/o vendita e/o cessione, nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare di vendita dell'immobile già coniugale e l'atto notarile di compravendita.
4. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3