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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 611/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato presso
[...]
l'avvocato Antimo Buonamano, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dal funzionario dottor Antonio Cardia, dipendente dello stesso
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso la CP_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4
[...]
Convenuto
E in contraddittorio con
i docenti inseriti nell'elenco delle GPS Seconda Fascia della Provincia di Cagliari, per le classi di concorso: A048 - SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
II GRADO;
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA
pagina 1 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
EEEM - EDUCAZIONE
MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA;
- SOSTEGNO CP_5
SCUOLA SECONDARIA I GRADO;
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA
SECONDARIA II GRADO
Controinteressati
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La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di conferimento degli incarichi di supplenze (bollettini nomine) emanati dall'Ambito Controparte_6
I. accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 Agosto 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS classe di Concorso A048, come indicato nella domanda del
04.08.2022 e in premessa in fatto del presente ricorso e, per l'effetto
II. ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, ad attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 agosto 2023 per il posto A022 con effetto dal 02/12/2022, in relazione alla domanda e al punteggio riconosciuto;
III. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;
IV. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad € 5.042,30, calcolato per il periodo dal 12/09/2022 al
13.01.2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre al punteggio in totale 6 punti per la graduatoria GPS;
V. Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
pagina 2 VI. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Nell'interesse del : “1) rigettare la Controparte_1
domanda del ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata;
2) con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.2.2023 il docente ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di essere un docente della scuola statale, inserito nelle graduatorie della Provincia di Cagliari, e di aver sottoscritto da ultimo, alla data di deposito del ricorso, un contratto di supplenza presso l'I.C. di
TT San IE (CAIC84700T), dal 12.1.2023 al 10.6.2023.
Poiché in data 6.5.2022 il aveva emanato Controparte_1
l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con la quale erano state istituite e disciplinate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito G.P.S.), il ricorrente ha quindi allegato che con atto prot. 7274892 del 24.5.2022 aveva presentato domanda per l'aggiornamento delle G.P.S. per il biennio
2022-2024 per la Provincia di Cagliari, e che l'Ufficio Scolastico
Provinciale (di seguito in data 9.9.2022 aveva pubblicato CP_6 CP_7
le graduatorie, inserendo il ricorrente:
a. per la Graduatoria A048 posizione 7 con punteggio 165.5;
b. per la Graduatoria incrociata posto sostegno A48 posizione 64 con punteggio 166.5.
Con atto prot. n. 8358063 del 4.8.2022 il ricorrente aveva quindi presentato domanda per le supplenze relative all'anno scolastico
2022/2023, esprimendo preferenze nelle G.P.S. degli istituti scolastici, pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali
pagina 3 sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande.
Solo in data 12.09.2022 l' aveva pubblicato la disponibilità per le CP_7
classi di concorso, ben oltre la data di chiusura della domanda di preferenza delle scuole.
Per l'anno scolastico 2022/2023 le operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie G.P.S. e G.P.I. (Graduatorie
Provinciali d'Istituto) erano state effettuate dalla piattaforma informatica in uso per questo tipo di procedura e numerosi candidati avevano segnalato al che il sistema aveva nominato aspiranti collocati in posizione CP_1
inferiore rispetto alla loro nella graduatoria di riferimento.
Tale era la situazione del ricorrente.
Infatti, dal bollettino definitivo di nomine a tempo determinato, contenente gli esiti delle operazioni di conferimento e pubblicato il
12.9.2022, prot. 344, per tutte le classi di concorso risultavano nominati docenti che nelle G.P.S. si trovavano in posizione inferiore rispetto al medesimo, su preferenze da lui scelte.
In particolare, si era trattato dei seguenti docenti e Persona_1 CP_8
[...]
Il ricorrente ha inoltre allegato che l'illegittimità perpetrata ai suoi danni era stata ancor più grave in quanto egli non era risultato assegnatario di alcun incarico, neppure in riferimento al turno di nomina del 12.9.2022, ove, ancora una volta, erano risultati assegnatari docenti con un punteggio inferiore al suo, e ciò sia relativamente a cattedre esterne (COE) che relativamente a cattedre Interne (COI).
Ciò in quanto l' relativamente ai posti residuati dal primo turno di CP_7
nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di cattedre corrispondenti alle preferenze espresse, aveva erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando il ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura
pagina 4 di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lui indicate nella domanda a docenti collocati in posizione deteriore.
In sostanza, al ricorrente era stata applicata la sanzione dell'estromissione dall'intera procedura, in stridente contrasto con quanto previsto dalla citata ordinanza ministeriale, che prevede tale sanzione esclusivamente per l'ipotesi di “rinuncia all'incarico”.
Secondo il ricorrente, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non poteva, di certo, configurarsi un'ipotesi di “rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza”, riferendosi la rinuncia in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.
La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, andava più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del rifiuto, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non era entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.
Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, rifiutato di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico.
Di qui la domanda tesa ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, nonché quella tesa ad ottenere il risarcimento del danno subito, da determinarsi in misura pari alla somma di tutte le retribuzioni maturate e non percepite in seguito alla mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo di euro 5.042,30, calcolato per differenza in relazione al periodo dal 12.9.2022 al 13.1.2023 (data di stipula del contratto presso l'I.C. di TT San IE).
2. Il si è costituto in giudizio, Controparte_1
contestando il fondamento dell'avversa domanda.
pagina 5 In particolare, ha contestato il fatto che, in sede di pubblicazione del bollettino definitivo di nomine a tempo determinato (Prot. 344 del
12.9.2022), contenente gli esiti delle operazioni di conferimento degli incarichi, per tutte le classi di concorso, sarebbero stati nominati docenti i quali nelle G.P.S. si trovavano in posizione inferiore rispetto al ricorrente, su preferenze scelte dal medesimo.
Ha quindi rilevato che le sedi assegnate con decreto dell' n. 344 CP_7
del 12 settembre 2022 in relazione alla classe di concorso A048,
Educazione Fisica, ai docenti e benché in possesso di un Per_1 CP_8
punteggio inferiore a quello del ricorrente, non erano state da lui richieste nella sua domanda di partecipazione alle supplenze, in quanto cattedre orario esterne e, dunque, tipologia di posto non richiesta dal docente medesimo.
Di converso, le cattedre orario esterne risultavano essere state scelte dai docenti e nelle rispettive domande di partecipazione alle Per_1 CP_8
supplenze per l'a.s. 2022/23.
Infatti, nella colonna “cattedre orario” il ricorrente non aveva richiesto cattedre orario esterne né nelle stesso Comune, né in diverso Comune, laddove, invece, il docente , assegnato alla scuola CASL01000N L.A. Per_1
Foiso Fois di Cagliari, da lui indicata come preferenza n. 3, e la docente assegnata alla scuola CARF010003 IIS Pertini di Cagliari, da lei CP_8
indicata nell'ambito della preferenza n. 1, “Comune di Cagliari”, avevano entrambi richiesto anche cattedre orario esterne.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da controparte, nel caso concreto non poteva trovare applicazione il cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'articolo 6 della Legge n. 241/1990, il quale era da escludersi con riferimento alle procedure selettive pubbliche, soggette alla lex specialis, e ciò anche in considerazione della regola della par condicio che governa tali procedure.
3. Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, che sono rimasti contumaci.
pagina 6 4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
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5. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Come ha chiarito il , le sedi assegnate con il decreto CP_1
dell' n. 344 del 12 settembre 2022 in relazione alla classe di concorso CP_7
A048, Educazione Fisica, ai docenti e benché costoro fossero Per_1 CP_8
in possesso di un punteggio inferiore a quello del ricorrente, non erano state da lui richieste nella sua domanda di partecipazione alle supplenze, in quanto cattedre orario esterne.
Ciò è comprovato dalla domanda del 4.8.2022, nella quale non sono state indicate cattedre orario esterne: ed infatti, nella domanda, la colonna
“cattedre orario” risulta in bianco, segno che il ricorrente non ha richiesto cattedre orario esterne né nelle stesso, né in diverso Comune.
Il ricorrente, nonostante fosse a ciò onerato ai sensi dell'art. 2697 primo comma c.c. e nonostante l'espresso invito rivolto dal giudice (v. l'ordinanza del 12.2.2025) non ha indicato, in concreto i posti che, pur da lui richiesti in virtù della citata domanda del 4.8.2022, non sarebbero stati a lui assegnati per effetto della pretermissione che assume esservi stata ai suoi danni.
Nelle note del 18.6.2025 il ricorrente ha fatto innanzitutto riferimento a due docenti , punteggio 87 e punteggio Controparte_9 Persona_2
86) nominati presso l'I.P.I.A. “Ferraris” di Iglesias, istituto scolastico che, tuttavia, non risulta tra quelli indicati nella domanda, come si evince dal fatto che il relativo codice meccanografico (CARI02000L), che identifica univocamente l'istituto nel sistema informativo del
[...]
, non risulta ivi indicato. Controparte_1
Nelle medesime note il ricorrente ha poi fatto riferimento a “molti altri” istituti scolastici, “come si evince dal bollettino depositato”.
Tuttavia, da tale assai generica indicazione, non è possibile desumere a quali posti il ricorrente abbia inteso far riferimento, né è possibile verificare
pagina 7 se tali posti siano stati effettivamente e correttamente richiesti dal ricorrente nella propria domanda.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Considerata l'attività processuale svolta, non si prende in considerazione la fase istruttoria, concretamente non tenutasi (sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M.,
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”), mentre le spese relative alle altre fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale comunque svolta.
Deve essere inoltre disposta la riduzione del compenso nella misura del
20%, ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dei controinteressati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
880,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 9.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 8