Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Sentenza 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/11/2022, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 01782/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, via Maria Montessori, n. 55;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento/comunicazione emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 03.01.2018, avente ad oggetto: "Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- - Dispensa dal Servizio per fisica inabilità, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 339/1982", con il quale il ricorrente è notiziato del <...mancato superamento della prova di idoneità prevista per il transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione Civile dell'Interno. I1 dipendente deve, quindi, essere informato che la procedura di passaggio, ai sensi del D.P.R. 339/1982, si è conclusa negativamente>;
- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II - Reclutamento, Progressione e Mobilità, recante prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2017, avente per Oggetto: "Sig. -OMISSIS- - Personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno ai sensi del DPR 339/82 - Consiglio d'Amministrazione del 5 ottobre 2017", unitamente all'allegato "Scrutinio d'Esame" - Seduta del 12 Dicembre 2017, notificati al ricorrente tramite la Questura di Lecce in data 17.01.2018.
Per quanto concerne i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente il 24/04/2018 e depositati in giudizio il 3/05/2018, per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:
- Foglio di Congedo per "cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 129 del T.U. 10.1.1957 n. 3", datato 12.02.2018 e consegnato in data 22.03.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - già Assistente Capo della Polizia di Stato, che, dichiarato, con verbale del 5 luglio 2016 della C.M.O. di Taranto, permanentemente e totalmente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, non idoneo al transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, ed idoneo al transito nei ruoli civili delle Amministrazioni Statali purché non comportino l’uso delle armi, con istanza del 6 luglio 2016 ha chiesto di transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno - impugna, con ricorso notificato il 09/03/2018 e depositato in giudizio il 19/03/2018, il provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti n. -OMISSIS- del 03.01.2018, recante notizia del mancato superamento della prova di idoneità prevista per il transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e dell’esito negativo della procedura di transito ex D.P.R. n. 339/1982, la nota del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II - Reclutamento, Progressione e Mobilità) del 28.12.2017, notificata il 17/01/2018, recante comunicazione che il ricorrente non ha superato la prova di idoneità prevista dal D.M. 24/11/1989 espletata il 12/12/2017 e quindi non può essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell’Interno e l'allegato "Scrutinio d'Esame" - Seduta del 12 Dicembre 2017, notificati al ricorrente tramite la Questura di Lecce in data 17.01.2018.
A sostengo del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. «Violazione di Legge e del diritto di Difesa e, in particolare, dell'art. 24, della Costituzione», in quanto l'istante ad oggi non ha ricevuto alcun Decreto di Dispensa dal Servizio, ma solo il provvedimento di conclusione negativa della procedura di passaggio nei Ruoli Civili dell'Amministrazione ex art. 8 del DPR n. 339/1982, per inidoneità fisica e mancato superamento della prova di idoneità prevista dalla detta norma, senza alcuna giustificazione, giudizio e valutazione
2. «Violazione di Legge, e in particolare, della legge 07.08.1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa», in quanto al ricorrente non sono stati comunicati tempestivamente gli esiti della prova di idoneità, ma solo il giudizio finale di mancato Superamento della stessa;
3. «Violazione di Legge, e, in particolare, dell'art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 (mancata o insufficienza della motivazione)», in quanto nella Comunicazione di mancato superamento della Prova di Idoneità datata 03.01.2018, pur essendo specificato il provvedimento finale di dispensa dal servizio per "Inidoneità Fisica e mancato Superamento della prova di idoneità", non sono indicati i motivi del mancato superamento della prova di idoneità, in conseguenza del colloquio, senza considerare che, in precedenza, era stato, invece, comunicato il Provvedimento di superamento della stessa prova d'idoneità con diritto al passaggio nei Ruoli Civili dell'Amministrazione dell'Interno, asserendo che non vi è alcuna corrispondenza tra il giudizio emanato con i precedenti provvedimenti e la documentazione notificata alla parte in data 17.01.2018 su richiamata;
4. «Eccesso di potere da parte dell'Autorità emanante» per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti in relazione ai requisiti normativi richiesti per "il passaggio del personale inidoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" ex art. 8 D.P.R. n. 339/1982. Difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti nella determinazione di sottoporre anche a prova d'idoneità il ricorrente, dopo aver comunicato allo stesso il superamento della predetta prova e quando era ormai trascorso il termine previsto dalla norma per il completamento della procedura di transito del personale nei Ruoli Civili;
5. «Vizio di merito e, in particolare, dell'invito al colloquio con Prova d 'Idoneità su materie stabilite», in quanto non conforme al dettato normativo su richiamato (D.P.R. n. 339/1982) e frutto di mera discrezionalità e falsa interpretazione della stessa, poiché, già in data 05.10.2017, il Consiglio d'Amministrazione aveva emesso Parere favorevole al Passaggio del dipendente nei Ruoli Civili dell'Amministrazione dell'Interno e concluso la procedura intrapresa ex art. 8 del D.P.R. n. 339/1982;
6. <Eccesso di Potere da parte dell'Autorità emanante. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24.04.1982 n. 339, per carenza di istruttoria nonché manifesta illegittimità, ingiustizia e irragionevolezza del Provvedimento di Dispensa dal Servizio, per mancata osservanza del termine di 150 gg. previsto per il completamento della procedura di passaggio del personale in altri Ruoli Civili dell'Amministrazione>.
Il 22/03/2018, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Lecce, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per esistere al ricorso.
Il 12/04/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, di rigettarlo, anche in sede cautelare, con la conferma dei provvedimenti impugnati.
Nella Camera di Consiglio del 17/04/2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, la difesa del ricorrente ha chiesto un rinvio, avendo intenzione di proporre motivi aggiunti al ricorso, quindi la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2018.
Con motivi aggiunti proposti il 24/04/2018 e depositati in giudizio il 3/05/2018, parte ricorrente impugna i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, il Foglio di Congedo per "cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 129 del T.U. 10.1.1957 n. 3", datato 12.02.2018 e consegnato in data 22.03.2018.
A sostengo dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
A) Mancata sospensione dell'avviato procedimento di "Dispensa dal servizio per inidoneità fisica e mancato superamento della prova di idoneità", in via cautelare e di autotutela, in seguito alla notifica del ricorso principale con il quale venivano impugnati gli atti prodromici all'emissione del Foglio di Congedo per Cessazione dal Servizio.
B) Nullità ed illegittimità anche dell'atto finale e definitivo di Dispensa dal Servizio, per i motivi già innanzi richiamati.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/06/2018, con ordinanza cautelare n. 266 del 06/06/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione:
“ Rilevato che il ricorrente, già assistente capo della Polizia di Stato, giudicato, con provvedimento del 5 luglio 2016 della CMO di Taranto, permanentemente e totalmente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, non idoneo al transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, ed idoneo al transito nei ruoli civili delle Amministrazioni Statali purché non comportino l’uso delle armi, con istanza del 6 luglio 2016 ha chiesto di transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno.
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso integrato dai motivi aggiunti, risultando prima facie infondate le censure articolate in ordine ai provvedimenti impugnati, atteso che:
- ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 “Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.”;
- il D.M. 24/11/1989 (attuativo dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339), non impugnato da parte ricorrente, prevede come obbligatoria la prova teorica consistente in un colloquio finalizzato alla verifica della idoneità allo svolgimento di compiti e mansioni connesse alla qualifica del ruolo civile richiesto;
- conseguentemente, il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione del personale della Polizia di Stato, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma di legge, come attuata dalla menzionata disposizione regolamentare, ossia in assenza, come nel caso di specie, del requisito obbligatorio dell’accertamento dell’idoneità del richiedente, a mezzo di prova teorica, ad esercitare i compiti amministrativi rientranti nel profilo professionale prescelto;
- peraltro, l’eventuale formazione del silenzio assenso sulla domanda di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione presuppone che il decorso del termine di legge avvenga senza che né l’Amministrazione di provenienza e né quella di destinazione compiano alcun atto a riguardo, mentre nel caso di specie sia l’Amministrazione a quo che l’Amministrazione ad quem hanno posto in essere diversi atti interruttivi del termine di 150 giorni, a cui, peraltro, parte ricorrente ha prestato acquiescenza;
- in ogni caso, in particolare, l’odierno ricorrente ha prestato acquiescenza alla comunicazione prot. -OMISSIS- notificatagli in data 24 novembre 2017, con cui il Ministero dell’Interno lo ha convocato per il 12 dicembre 2017 per sostenere il colloquio previsto dal D.M. 24/11/1989, per cui il ricorrente medesimo, anche in applicazione del principio che vieta di “venire contra factum proprium”, non può invocare la formazione di un pregresso provvedimento tacito di accoglimento al quale ha, di fatto, rinunziato presentandosi al colloquio;
- infine, al provvedimento impugnato notificato all’odierno ricorrente, è stato correttamente allegato lo scrutinio d’esame contenente l’esito negativo della prova di idoneità, che, in base al D.M. 24/11/1989, non può che concludersi con un giudizio di idoneità o di non idoneità (come da verbale della seduta del 12.12.2017, completo dell’elenco dei pertinenti argomenti oggetto di colloquio del ricorrente, esibito in atti, doc. 24 dell’Amministrazione Resistente).
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare non meriti accoglimento.
Ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate, tenuto conto della novità di alcuni profili della questione trattata e della natura solo cautelare della decisione ”.
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. 266 del 06/06/2018 di questa Sezione, le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Prefettura di Lecce.
Nella pubblica udienza del 12/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
1. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 266 del 06/06/2018, avverso la quale non risulta interposto appello (cautelare) e a seguito della quale parte ricorrente non ha prodotto ulteriori scritti difensivi.
2. - Giova, anzitutto, ricordare la normativa applicabile nel caso di specie e, in particolare, che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 “ Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. ”, nel mentre il D.M. 24/11/1989 (attuativo dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339), non impugnato da parte ricorrente, prevede come obbligatoria la prova teorica consistente in un colloquio finalizzato alla verifica della idoneità allo svolgimento di compiti e mansioni connesse alla qualifica del ruolo civile richiesto.
3. - Ciò premesso, vengono di seguito scrutinati i sei sopra riportati motivi di gravame, secondo la graduazione indicata da parte ricorrente.
3.1. - Il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si duole di non aver ricevuto alcun decreto di dispensa dal servizio, è diventato improcedibile a seguito dell’adozione dell’atto finale del procedimento de quo , ossia del Foglio di Congedo per "cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 129 del T.U. 10.1.1957 n. 3", datato 12.02.2018 e consegnato in data 22.03.2018, impugnato da parte ricorrente - sostanzialmente per illegittimità derivata - con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
3.2. - Il secondo ed il terzo motivo di gravame, con i quali parte ricorrente lamenta la violazione della Legge 07.08.1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa per asserita mancata comunicazione degli esiti della prova di idoneità, ma solo del giudizio finale di mancato Superamento della stessa, nonché il difetto di motivazione della Comunicazione di mancato superamento della Prova di Idoneità datata 03.01.2018, per asserita mancata indicazione dei motivi del mancato superamento della prova di idoneità, in conseguenza del colloquio, vanno disattesi, in quanto al provvedimento impugnato, notificato all’odierno ricorrente il 17/01/2018, è stato correttamente allegato lo scrutinio d’esame contenente l’esito negativo della prova di idoneità, che, in base al D.M. 24/11/1989, non può che concludersi con un giudizio di idoneità o di non idoneità (come da verbale della seduta del 12.12.2017, completo dell’elenco dei pertinenti argomenti oggetto di colloquio del ricorrente, esibito in atti, doc. 24 dell’Amministrazione Resistente).
Né sussiste l’asserito contrasto tra il provvedimento del 28.12.2017, notificato al ricorrente il 17/01/2018, e il parere del Consiglio d'Amministrazione del 05.10.2017 favorevole al passaggio del dipendente nei Ruoli Civili, in quanto adottato sulla base del (mero) giudizio di idoneità espresso in sede di visita medica collegiale e che, da solo, non avrebbe potuto legittimare il transito richiesto, proprio perché l’intero procedimento amministrativo in questione - al tempo in itinere - si sarebbe concluso solo una volta espletata (con esito positivo) la prova teorica prevista dal D.M. 24/11/1989 (attuativo dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339), non impugnato da parte ricorrente.
3.3. - Il quarto e il quinto motivo di grave, con i quali parte ricorrente, sostanzialmente, lamenta che il ricorrente sia stato sottoposto anche a prova d'idoneità, sono infondati alla stregua dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, in base al quale l'Amministrazione ricevente “ può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente ” e del D.M. 24/11/1989 (attuativo dell’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339), il quale prevede come obbligatoria la prova teorica consistente in un colloquio finalizzato alla verifica della idoneità allo svolgimento di compiti e mansioni connesse alla qualifica del ruolo civile richiesto e che non è stato impugnato da parte ricorrente.
3.4. - Con il sesto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la mancata osservanza del termine di 150 gg. previsto per il completamento della procedura di passaggio del personale in altri Ruoli Civili, previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 339/1982, invocando la formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata in data 6 luglio 2016.
Anche il predetto motivo di gravame va disatteso, in quanto è stato puntualizzato in giurisprudenza che “ La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo l’inutile decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza che sia intervenuta risposta dall’amministrazione, ma la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 10 settembre 2010, n. 17398; T.A.R. Lazio Latina, 23 febbraio 2010, n. 137) ” (T.A.R. Piemonte, Sezione I, 14 gennaio 2011, n. 16), con la conseguenza che il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno del personale della Polizia di Stato non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma di legge (articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 339/1982), come attuata dalla menzionata disposizione regolamentare (D.M. 24/11/1989), ossia in assenza, come nel caso di specie, del requisito obbligatorio dell’accertamento dell’idoneità del richiedente, a mezzo di prova teorica, ad esercitare i compiti amministrativi rientranti nel profilo professionale prescelto.
Peraltro, l’eventuale formazione del silenzio assenso sulla domanda di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione presuppone che il decorso del termine di legge avvenga senza che né l’Amministrazione di provenienza e né quella di destinazione compiano alcun atto a riguardo, mentre, nel caso di specie, sia l’Amministrazione a quo che l’Amministrazione ad quem hanno posto in essere diversi atti interruttivi del termine di 150 giorni, a cui, peraltro, parte ricorrente ha prestato acquiescenza e, in ogni caso, in particolare, l’odierno ricorrente ha prestato acquiescenza alla comunicazione prot. -OMISSIS- notificatagli in data 24 novembre 2017, con cui il Ministero dell’Interno lo ha convocato per il 12 dicembre 2017 per sostenere il colloquio previsto dal D.M. 24/11/1989, per cui il ricorrente medesimo, anche in applicazione del principio che vieta di “ venire contra factum proprium ”, non può invocare la formazione di un pregresso provvedimento tacito di accoglimento al quale ha, di fatto, rinunziato presentandosi al colloquio.
4. - L’infondatezza delle censure formulate con il ricorso introduttivo comporta, altresì, l’infondatezza dei motivi aggiunti proposti in corso di causa, con i quali si impugna, essenzialmente per illegittimità derivata, il Foglio di Congedo per "cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 129 del T.U. 10.1.1957 n. 3", datato 12.02.2018 e consegnato in data 22.03.2018, nel mentre la mancata sospensione dell'avviato procedimento di "Dispensa dal servizio per inidoneità fisica e mancato superamento della prova di idoneità", in via cautelare e di autotutela, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (con il quale venivano impugnati gli atti prodromici all'emissione del Foglio di Congedo per Cessazione dal Servizio), non comporta la illegittimità del predetto provvedimento conclusivo, non essendo in alcun modo tenuta la parte resistente ad arrestare il procedimento amministrativo in questione a seguito della proposizione del ricorso per cui è causa.
5. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
6. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.