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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28/01/2025 avverso la sentenza n. 11170/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 30.12.2024 e notificata in pari data,
DA
C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti DARIO ARDIZZONE (C.F.
) e RC ER (C.F. ), con studio in C.F._2 C.F._3
Milano, Via Giacomo Leopardi N. 31, presso cui è elettivamente domiciliato;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_3
) tutti rappresentati e difesi, come da delega allegata alla comparsa di C.F._6 costituzione e risposta in appello, dall'Avv. PIERANGELO PANTE' (C.F. ( , C.F._7 con studio in Milano, Via Victor Hugo N. 3, presso cui sono elettivamente domiciliati;
- APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione all'esecuzione art. 615 c.p.c.”
1 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna statuizione, respinta ogni contraria domanda, anche incidentale, e istanza, in totale riforma della sentenza impugnata: Nel merito:
- Riformare la sentenza impugnata e, dato atto della corretta quantificazione degli interessi dovuti all'Ing. per l'effetto, Parte_1
- Dichiarare tenuti e condannare gli Opponenti odierni Appellati al pagamento dell'importo di cui all'atto di precetto (Euro 160.766,14), maggiorato degli ulteriori interessi moratori, ex art. 1284 IV comma c.c., decorrenti dalla data della notifica dell'atto di precetto al saldo effettivo,
- nonché dichiarare tenuti gli Appellati alla restituzione di quanto corrisposto spontaneamente – con riserva di ripetizione – dall'Ing. a titolo di spese legali e oneri in virtù della sentenza Parte_1 impugnata per Euro 8.811,16; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di Avvocati del doppio grado di giudizio.
Per , Controparte_1 Controparte_4
Controparte_3
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, poiché privo della individuazione degli specifici capi della decisione di primo grado impugnati;
- In via principale, respingere tutti i motivi d'appello proposti dall'Ing. in Parte_1 quanto infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Terza, n. 11170/2024 del 30 dicembre 2024, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
- In ogni caso, si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede l'integrale accoglimento, ovvero:
“
1. preliminarmente, ove ancora necessario, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 22 dicembre 2023 ad istanza dell'Ing.
Parte_1
2. nel merito, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, dichiarare che gli opponenti nulla devono all'Ing. per i titoli e le causali di cui all'atto di precetto opposto e Parte_1 conseguentemente accertarne l'illegittimità ed inefficacia, dichiarando che l'Ing. Parte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
[...]
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I sigg. , e con atto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di citazione ritualmente notificato, chiedevano al Tribunale di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, di dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto con cui il sig. aveva intimato alla sig,ra Parte_1 CP_1
e ai due figli sigg. il pagamento della somma di € 160.766,14, per interessi asseritamente CP_3
2 non corrisposti in forza della sentenza n. 5383/23 del Tribunale di Milano, passata in giudicato;
sostenevano gli opponenti che il non avesse diritto di procedere con l'esecuzione forzata Parte_1 contro gli stessi sulla base del precetto opposto, deducendo che:
- la sentenza posta a base del precetto, che gli opponenti avevano integralmente eseguito, condannava le “parti convenute (i sigg. e , in solido tra loro, a pagare a parte attrice (il CP_1 CP_3 sig. , in adempimento dell'accordo tra loro stipulato il 2 novembre 2013 e per i titoli meglio Parte_1 indicati in parte motiva, la somma di € 465.000,00, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2014 al saldo effettivo”;
- la natura degli interessi doveva ritenersi quella di cui all'art. 1284 1° co c.c., con applicazione del saggio legale;
- in data 26.07.2023 gli opponenti avevano pagato spontaneamente al la somma di € Parte_1
517.056,44, composta da € 465.000,00, quale sorte capitale, € 32.051,88 per interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 20.02.2014 al 25.07.2023, € 18.968,56 per spese legali al lordo di spese generali, cassa e iva ed € 1.036,00 per rimborso contributo unificato;
- il richiedeva con il precetto gli interessi legali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 Parte_1
c.c., con decorrenza dal 30.10.2018 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo, risultando a suo avviso ancora dovuto l'importo di € 160.385,50.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo che gli interessi dovevano essere Parte_1 calcolati secondo il disposto dell'art. 1284 c.c., complessivamente considerato, nonostante la sentenza operasse un mero riferimento agli “interessi legali”, senza specificare se gli stessi dovessero intendersi quali interessi ai sensi del primo comma o del quarto comma del citato articolo, la cui unica corretta interpretazione, ad avviso dell'opposto, era quella secondo cui l'applicazione del quarto comma fosse “automatica”, anche in assenza di una previsione espressa da parte del giudice del merito in tal senso.
3. Con sentenza n. 11170/2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inefficacia del precetto e accertava che non aveva diritto di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme portate nel precetto, somme non dovute in forza del titolo esecutivo posto a base del precetto stesso, condannando il sig. alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva
e c.p.a.
In particolare, il Tribunale basava la sua decisione su tre ordini di considerazioni:
- in primo luogo, rilevava come la sentenza posta a base del precetto, avuto riguardo sia al tenore del dispositivo che della parte motiva, non risultasse ambigua in punto di applicazione degli interessi legali, ma anzi disponesse espressamente la debenza degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., escludendo gli interessi di cui ai restanti commi del citato articolo;
3 - peraltro, il Giudice di primo grado evidenziava come, anche laddove la sentenza posta a base del precetto non avesse contenuto alcuna ulteriore specificazione in punto di interessi legali, comunque gli interessi di cui al quarto comma non sarebbero dovuti, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di Cassazione, che in una recente pronuncia a Sezioni Unite (n. 12449/24) aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte della disposizione del pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione da parte del Giudice, la misura degli stessi è pari al saggio previsto dall'art. 1284 comma I c.c., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- Infine, il Tribunale sottolineava, in accordo con i più recenti arresti della Cassazione (sent. n.
19015/24), come non spetti al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di un'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo. Trattasi, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione, come quello dell'opposizione esecutiva, non può che prendere atto del contenuto della sentenza e darne applicazione.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo due motivi di Parte_1 gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituivano in data 14.05.2025 i sigg. , Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello poiché Controparte_3 privo dell'individuazione degli specifici capi della decisione di primo grado impugnati e, in via principale, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Fissata per la decisione l'udienza dell'8/07/2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la Corte, lette le note conclusionali depositate dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio dello stesso 08.07.2025.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di appello indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che intende contestare, e gli appellati hanno potuto esercitare pienamente il loro diritto di difesa.
Passando al merito, con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale errato nella valutazione dei fatti di causa, sia sotto il profilo del convincimento circa la non ambiguità della sentenza posta alla base del precetto in punto di applicazione degli
4 interessi legali, sia riguardo alla mancata valutazione del comportamento del nella Parte_1 determinazione degli interessi richiesti.
Sotto il primo profilo, parte appellante deduce l'errata lettura da parte del Tribunale della sentenza posta a base del precetto in funzione della pretesa creditoria del sig. avendo il Giudice di Parte_1 primo grado ritenuto che la sentenza fosse chiara ed avesse riconosciuto al creditore esclusivamente gli interessi legali di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c., escludendo gli interessi di cui ai restanti commi del citato articolo. La sentenza n. 5383/2023, a dire di parte appellante, si limitava invece a statuire che non erano dovuti gli interessi (richiesti dal di cui al 3° comma dell'art. 1284 Parte_1
c.c. e aggiungeva che non risultano svolte diverse e ulteriori domande in punto di interessi, da qui la condanna al pagamento degli interessi “legali” individuando il dies a quo (dal 20 febbraio 2014) e richiamando il 1° comma.
In relazione all'errata valutazione delle proprie richieste svolte in primo grado, l'odierno appellante sostiene che il Tribunale non abbia dato la dovuta importanza alla circostanza, pacifica e mai contestata, che il avesse tenuto separate le voci degli interessi legali “semplici” come Parte_1 riconosciuti dovuti dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5383/2023 (il titolo esecutivo) per il periodo che va dal dies a quo indicato dal Tribunale al 20 febbraio 2014 fino alla data della notifica dell'atto di citazione, dalle voci degli interessi legali “maggiorati ai sensi del 4° comma” solo dalla data di citazione (30.10.2018) al saldo, ricostruendo dunque erroneamente le pretese creditorie dell'opposto.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni del sig. in punto di interpretazione dell'art. 1284 c.c., non essendosi il Parte_1
Giudice di primo grado confrontato con la tesi secondo cui il solo fatto di aver introdotto un'azione giudiziale comporti l'applicazione del 4° comma, anche se non sia specificatamente indicato nel titolo esecutivo. Il giudice, quindi, secondo la prospettazione di parte appellante, non avrebbe dovuto interpretare o integrare il titolo esecutivo, ma avrebbe dovuto “limitarsi ad interpretare, secondo i canoni ermeneutici imposti dalla legge (all'uopo si era richiamato l'art. 12 delle preleggi), la norma di diritto che disciplina il saggio di interessi, come modificata dal Legislatore quando ha introdotto il 4° comma dell'art. 1284 c.c.”
6. Le prospettazioni che parte appellante illustra nei due motivi di censura, che saranno esaminati congiuntamente per comunanza di questioni, non sono condivisibili e i relativi motivi di appello vanno rigettati in quanto privi di pregio.
È utile, preliminarmente, richiamare il dispositivo del titolo esecutivo giudiziale (sent. n. 5383/23) posto alla base del precetto notificato dal agli odierni appellati, che così statuiva: Parte_1
“CONDANNA parti convenute, in solido tra loro, a pagare a parte attrice, in adempimento dell'Accordo tra loro stipulato il 2 novembre 2013 e per i titoli meglio indicati in parte motiva, la somma di € 465.000,00, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2014 al saldo effettivo”. Nella parte motiva della sentenza, il Tribunale di Milano chiariva, in punto di interessi, che “In conclusione, a
5 titolo di rimborso di quanto versato dal a titolo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Parte_1 in ragione della riconosciuta non diluibilità della sua partecipazione, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore la somma di € 465.00,00. Trattandosi di debito di valuta spettano soltanto gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 20 febbraio 2014, data della liberazione dell'aumento di capitale, all'effettivo pagamento. Con riferimento a questa somma non risultano pattuiti interessi, sicché non trova applicazione il disposto dell'art. 1284 comma 3 c.c. Non risultano proposte, in punto di interessi, diverse od ulteriori domande”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il Tribunale, nella sentenza in questa sede impugnata, ha dato ampia e dettagliata contezza del ruolo e dei limiti del giudizio devoluto al giudice dell'esecuzione (e al giudice adito in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.), il quale non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 22457 del 27.09.2017). E ancora “Il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 8128 del 23.04.2020).
Nel caso di specie, il Tribunale si è correttamente limitato ad interpretare ed attuare un titolo esecutivo giudiziale che prevedeva testualmente, come riportato supra, la debenza esclusiva degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.2.2014 (data che precede di alcuni anni la data di proposizione della domanda giudiziale, considerato che l'atto di citazione è stato notificato ad ottobre 2018) al saldo, chiarendo inoltre che non trovava applicazione neppure il terzo comma della norma citata. Ciò, peraltro, a fronte di una domanda in punto di interessi del sig. che recitava “In ogni caso Parte_1
Con interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, primo e terzo comma codice civile, rivalutazione monetaria”.
6 Il Giudice di primo grado ha dunque correttamente agito nel perimetro a lui riservato in quanto giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendogli preclusa ogni tipo di interpretazione delle norme di diritto
(quale attività riservata al giudice della cognizione) ed ogni integrazione o correzione della decisione di merito in sede esecutiva;
sarebbe stato onere del qualora avesse ritenuto di non corretta Parte_1
o carente la statuizione, impugnare la sentenza di merito – passata invece in giudicato – per ottenerne l'integrazione e il chiarimento sulla domanda svolta, non potendo invece pretendere un'integrazione ex post da parte del giudice dell'esecuzione, che si tradurrebbe in un aggiramento della sentenza n.
5383/2023 per ottenere ciò che il giudice della cognizione non ha riconosciuto.
Il riparto di poteri tra giudice del merito e giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) è assolutamente indiscutibile e in merito all'interpretazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. si è più volte espressa la Corte di Cassazione chiarendo da ultimo con l'Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 che, contrariamente all'assunto di parte appellante, “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”.
Inoltre, deve per mero scrupolo precisarsi che, quand'anche la sentenza posta a base del precetto non avesse operato – come invece ha fatto – alcuna specifica ulteriore in punto di interessi legali, secondo il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12449/24), cui questo Collegio ritiene di dar seguito, in opposizione alla tesi interpretativa dell'art. 1284 c.c. sostenuta dall'odierno appellante, “Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma I c.c., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 ha quindi ribadito: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per
l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata
l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
7 7. In conclusione, l'appello proposto da è totalmente contrario ai principi di Parte_1 diritto regolanti la materia, come interpretati dalla giurisprudenza maggioritaria, e va rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11170/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 160.766,00, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione delle fasi di trattazione e di decisione liquidate nei minimi poiché contenute entrambe nella sola partecipazione e discussione in udienza– in complessivi € 9.603,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552 00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 11170/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in Parte_1 data 30.12.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 9.603,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552 00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano l'8.07.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28/01/2025 avverso la sentenza n. 11170/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 30.12.2024 e notificata in pari data,
DA
C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti DARIO ARDIZZONE (C.F.
) e RC ER (C.F. ), con studio in C.F._2 C.F._3
Milano, Via Giacomo Leopardi N. 31, presso cui è elettivamente domiciliato;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_3
) tutti rappresentati e difesi, come da delega allegata alla comparsa di C.F._6 costituzione e risposta in appello, dall'Avv. PIERANGELO PANTE' (C.F. ( , C.F._7 con studio in Milano, Via Victor Hugo N. 3, presso cui sono elettivamente domiciliati;
- APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione all'esecuzione art. 615 c.p.c.”
1 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna statuizione, respinta ogni contraria domanda, anche incidentale, e istanza, in totale riforma della sentenza impugnata: Nel merito:
- Riformare la sentenza impugnata e, dato atto della corretta quantificazione degli interessi dovuti all'Ing. per l'effetto, Parte_1
- Dichiarare tenuti e condannare gli Opponenti odierni Appellati al pagamento dell'importo di cui all'atto di precetto (Euro 160.766,14), maggiorato degli ulteriori interessi moratori, ex art. 1284 IV comma c.c., decorrenti dalla data della notifica dell'atto di precetto al saldo effettivo,
- nonché dichiarare tenuti gli Appellati alla restituzione di quanto corrisposto spontaneamente – con riserva di ripetizione – dall'Ing. a titolo di spese legali e oneri in virtù della sentenza Parte_1 impugnata per Euro 8.811,16; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di Avvocati del doppio grado di giudizio.
Per , Controparte_1 Controparte_4
Controparte_3
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, poiché privo della individuazione degli specifici capi della decisione di primo grado impugnati;
- In via principale, respingere tutti i motivi d'appello proposti dall'Ing. in Parte_1 quanto infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Terza, n. 11170/2024 del 30 dicembre 2024, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
- In ogni caso, si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede l'integrale accoglimento, ovvero:
“
1. preliminarmente, ove ancora necessario, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 22 dicembre 2023 ad istanza dell'Ing.
Parte_1
2. nel merito, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, dichiarare che gli opponenti nulla devono all'Ing. per i titoli e le causali di cui all'atto di precetto opposto e Parte_1 conseguentemente accertarne l'illegittimità ed inefficacia, dichiarando che l'Ing. Parte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
[...]
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I sigg. , e con atto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di citazione ritualmente notificato, chiedevano al Tribunale di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, di dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto con cui il sig. aveva intimato alla sig,ra Parte_1 CP_1
e ai due figli sigg. il pagamento della somma di € 160.766,14, per interessi asseritamente CP_3
2 non corrisposti in forza della sentenza n. 5383/23 del Tribunale di Milano, passata in giudicato;
sostenevano gli opponenti che il non avesse diritto di procedere con l'esecuzione forzata Parte_1 contro gli stessi sulla base del precetto opposto, deducendo che:
- la sentenza posta a base del precetto, che gli opponenti avevano integralmente eseguito, condannava le “parti convenute (i sigg. e , in solido tra loro, a pagare a parte attrice (il CP_1 CP_3 sig. , in adempimento dell'accordo tra loro stipulato il 2 novembre 2013 e per i titoli meglio Parte_1 indicati in parte motiva, la somma di € 465.000,00, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2014 al saldo effettivo”;
- la natura degli interessi doveva ritenersi quella di cui all'art. 1284 1° co c.c., con applicazione del saggio legale;
- in data 26.07.2023 gli opponenti avevano pagato spontaneamente al la somma di € Parte_1
517.056,44, composta da € 465.000,00, quale sorte capitale, € 32.051,88 per interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 20.02.2014 al 25.07.2023, € 18.968,56 per spese legali al lordo di spese generali, cassa e iva ed € 1.036,00 per rimborso contributo unificato;
- il richiedeva con il precetto gli interessi legali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 Parte_1
c.c., con decorrenza dal 30.10.2018 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo, risultando a suo avviso ancora dovuto l'importo di € 160.385,50.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo che gli interessi dovevano essere Parte_1 calcolati secondo il disposto dell'art. 1284 c.c., complessivamente considerato, nonostante la sentenza operasse un mero riferimento agli “interessi legali”, senza specificare se gli stessi dovessero intendersi quali interessi ai sensi del primo comma o del quarto comma del citato articolo, la cui unica corretta interpretazione, ad avviso dell'opposto, era quella secondo cui l'applicazione del quarto comma fosse “automatica”, anche in assenza di una previsione espressa da parte del giudice del merito in tal senso.
3. Con sentenza n. 11170/2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inefficacia del precetto e accertava che non aveva diritto di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme portate nel precetto, somme non dovute in forza del titolo esecutivo posto a base del precetto stesso, condannando il sig. alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva
e c.p.a.
In particolare, il Tribunale basava la sua decisione su tre ordini di considerazioni:
- in primo luogo, rilevava come la sentenza posta a base del precetto, avuto riguardo sia al tenore del dispositivo che della parte motiva, non risultasse ambigua in punto di applicazione degli interessi legali, ma anzi disponesse espressamente la debenza degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., escludendo gli interessi di cui ai restanti commi del citato articolo;
3 - peraltro, il Giudice di primo grado evidenziava come, anche laddove la sentenza posta a base del precetto non avesse contenuto alcuna ulteriore specificazione in punto di interessi legali, comunque gli interessi di cui al quarto comma non sarebbero dovuti, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di Cassazione, che in una recente pronuncia a Sezioni Unite (n. 12449/24) aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte della disposizione del pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione da parte del Giudice, la misura degli stessi è pari al saggio previsto dall'art. 1284 comma I c.c., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- Infine, il Tribunale sottolineava, in accordo con i più recenti arresti della Cassazione (sent. n.
19015/24), come non spetti al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di un'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo. Trattasi, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione, come quello dell'opposizione esecutiva, non può che prendere atto del contenuto della sentenza e darne applicazione.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo due motivi di Parte_1 gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituivano in data 14.05.2025 i sigg. , Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello poiché Controparte_3 privo dell'individuazione degli specifici capi della decisione di primo grado impugnati e, in via principale, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Fissata per la decisione l'udienza dell'8/07/2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la Corte, lette le note conclusionali depositate dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio dello stesso 08.07.2025.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di appello indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza che intende contestare, e gli appellati hanno potuto esercitare pienamente il loro diritto di difesa.
Passando al merito, con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale errato nella valutazione dei fatti di causa, sia sotto il profilo del convincimento circa la non ambiguità della sentenza posta alla base del precetto in punto di applicazione degli
4 interessi legali, sia riguardo alla mancata valutazione del comportamento del nella Parte_1 determinazione degli interessi richiesti.
Sotto il primo profilo, parte appellante deduce l'errata lettura da parte del Tribunale della sentenza posta a base del precetto in funzione della pretesa creditoria del sig. avendo il Giudice di Parte_1 primo grado ritenuto che la sentenza fosse chiara ed avesse riconosciuto al creditore esclusivamente gli interessi legali di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c., escludendo gli interessi di cui ai restanti commi del citato articolo. La sentenza n. 5383/2023, a dire di parte appellante, si limitava invece a statuire che non erano dovuti gli interessi (richiesti dal di cui al 3° comma dell'art. 1284 Parte_1
c.c. e aggiungeva che non risultano svolte diverse e ulteriori domande in punto di interessi, da qui la condanna al pagamento degli interessi “legali” individuando il dies a quo (dal 20 febbraio 2014) e richiamando il 1° comma.
In relazione all'errata valutazione delle proprie richieste svolte in primo grado, l'odierno appellante sostiene che il Tribunale non abbia dato la dovuta importanza alla circostanza, pacifica e mai contestata, che il avesse tenuto separate le voci degli interessi legali “semplici” come Parte_1 riconosciuti dovuti dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5383/2023 (il titolo esecutivo) per il periodo che va dal dies a quo indicato dal Tribunale al 20 febbraio 2014 fino alla data della notifica dell'atto di citazione, dalle voci degli interessi legali “maggiorati ai sensi del 4° comma” solo dalla data di citazione (30.10.2018) al saldo, ricostruendo dunque erroneamente le pretese creditorie dell'opposto.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni del sig. in punto di interpretazione dell'art. 1284 c.c., non essendosi il Parte_1
Giudice di primo grado confrontato con la tesi secondo cui il solo fatto di aver introdotto un'azione giudiziale comporti l'applicazione del 4° comma, anche se non sia specificatamente indicato nel titolo esecutivo. Il giudice, quindi, secondo la prospettazione di parte appellante, non avrebbe dovuto interpretare o integrare il titolo esecutivo, ma avrebbe dovuto “limitarsi ad interpretare, secondo i canoni ermeneutici imposti dalla legge (all'uopo si era richiamato l'art. 12 delle preleggi), la norma di diritto che disciplina il saggio di interessi, come modificata dal Legislatore quando ha introdotto il 4° comma dell'art. 1284 c.c.”
6. Le prospettazioni che parte appellante illustra nei due motivi di censura, che saranno esaminati congiuntamente per comunanza di questioni, non sono condivisibili e i relativi motivi di appello vanno rigettati in quanto privi di pregio.
È utile, preliminarmente, richiamare il dispositivo del titolo esecutivo giudiziale (sent. n. 5383/23) posto alla base del precetto notificato dal agli odierni appellati, che così statuiva: Parte_1
“CONDANNA parti convenute, in solido tra loro, a pagare a parte attrice, in adempimento dell'Accordo tra loro stipulato il 2 novembre 2013 e per i titoli meglio indicati in parte motiva, la somma di € 465.000,00, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2014 al saldo effettivo”. Nella parte motiva della sentenza, il Tribunale di Milano chiariva, in punto di interessi, che “In conclusione, a
5 titolo di rimborso di quanto versato dal a titolo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Parte_1 in ragione della riconosciuta non diluibilità della sua partecipazione, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore la somma di € 465.00,00. Trattandosi di debito di valuta spettano soltanto gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 20 febbraio 2014, data della liberazione dell'aumento di capitale, all'effettivo pagamento. Con riferimento a questa somma non risultano pattuiti interessi, sicché non trova applicazione il disposto dell'art. 1284 comma 3 c.c. Non risultano proposte, in punto di interessi, diverse od ulteriori domande”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il Tribunale, nella sentenza in questa sede impugnata, ha dato ampia e dettagliata contezza del ruolo e dei limiti del giudizio devoluto al giudice dell'esecuzione (e al giudice adito in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.), il quale non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale;
né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. n. 22457 del 27.09.2017). E ancora “Il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 8128 del 23.04.2020).
Nel caso di specie, il Tribunale si è correttamente limitato ad interpretare ed attuare un titolo esecutivo giudiziale che prevedeva testualmente, come riportato supra, la debenza esclusiva degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 20.2.2014 (data che precede di alcuni anni la data di proposizione della domanda giudiziale, considerato che l'atto di citazione è stato notificato ad ottobre 2018) al saldo, chiarendo inoltre che non trovava applicazione neppure il terzo comma della norma citata. Ciò, peraltro, a fronte di una domanda in punto di interessi del sig. che recitava “In ogni caso Parte_1
Con interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, primo e terzo comma codice civile, rivalutazione monetaria”.
6 Il Giudice di primo grado ha dunque correttamente agito nel perimetro a lui riservato in quanto giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendogli preclusa ogni tipo di interpretazione delle norme di diritto
(quale attività riservata al giudice della cognizione) ed ogni integrazione o correzione della decisione di merito in sede esecutiva;
sarebbe stato onere del qualora avesse ritenuto di non corretta Parte_1
o carente la statuizione, impugnare la sentenza di merito – passata invece in giudicato – per ottenerne l'integrazione e il chiarimento sulla domanda svolta, non potendo invece pretendere un'integrazione ex post da parte del giudice dell'esecuzione, che si tradurrebbe in un aggiramento della sentenza n.
5383/2023 per ottenere ciò che il giudice della cognizione non ha riconosciuto.
Il riparto di poteri tra giudice del merito e giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) è assolutamente indiscutibile e in merito all'interpretazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. si è più volte espressa la Corte di Cassazione chiarendo da ultimo con l'Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 che, contrariamente all'assunto di parte appellante, “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”.
Inoltre, deve per mero scrupolo precisarsi che, quand'anche la sentenza posta a base del precetto non avesse operato – come invece ha fatto – alcuna specifica ulteriore in punto di interessi legali, secondo il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12449/24), cui questo Collegio ritiene di dar seguito, in opposizione alla tesi interpretativa dell'art. 1284 c.c. sostenuta dall'odierno appellante, “Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma I c.c., se manca nel titolo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 ha quindi ribadito: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per
l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata
l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
7 7. In conclusione, l'appello proposto da è totalmente contrario ai principi di Parte_1 diritto regolanti la materia, come interpretati dalla giurisprudenza maggioritaria, e va rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11170/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 160.766,00, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione delle fasi di trattazione e di decisione liquidate nei minimi poiché contenute entrambe nella sola partecipazione e discussione in udienza– in complessivi € 9.603,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552 00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 11170/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in Parte_1 data 30.12.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 9.603,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552 00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano l'8.07.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
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