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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bommino - Ricorrente- contro
Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. Donvito - Convenuta –
CP_2
Rappr e dif dall'Avv. Battiato - terzo chiamato-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 2.3.23 la parte opponente ha proposto opposizione al Tribunale di
Taranto quale giudice del lavoro avverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma indicata in ricorso per TFR e mensilità non corrisposto alla lavoratrice. In particolare assumeva l'opponente che i conteggi fossero generici e che non vi fossero in atti tutte le buste paga, oltre ad eccepire che per il periodo sino al gennaio 2021 le somme non siano dovute stante l'art.2560 cc.
Si costituiva l'opposto negando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, a mezzo di testimoni e tramite ctu contabile, veniva infine decisa ex art.429 cpc. L'opposizione è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta limitatamente a quanto di ragione.
Orbene la prova testimoniale ha consentito di accertare che la lavoratrice ha prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità per tutto il periodo dedotto, prima per la Dott.ssa e poi per la odierna resistente. Per_1
Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui "La disciplina posta dal comma 2 dell'articolo 2112 c.c., che prevede la solidarieta' tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilita' degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e comma 3 della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non e' applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilita' dell'articolo 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilita' dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori" (Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n.
4598 del 2015; n. 4622 del 2019; n. 10858 del 2019; n. 8039 del 2022).
Pertanto non può essere accolto il motivo di opposizione relativo alla non debenza del credito per il periodo dall'agosto 2017 al gennaio 2021.
Orbene quanto al pagamento delle somme spettanti alla lavoratrice va detto che in presenza di un rapporto di lavoro regolarizzato e disciplinato pacificamente dal
CCNL è onere del datore di lavoro provare di aver versato tutto il dovuto.
L'opponente invece contesta gli importi ma non prova di aver versato tutto il dovuto.
Si è allora proceduto ad espletare ctu contabile al fine di verificare gli importi spettanti e quelli che risultano realmente versati, nonché eventuali importi già versati anche a titolo contributivo. Il ctu ha concluso che è ancora dovuta alla ricorrente la somma di € 21.888,60 al netto dei contributi , ma al lordo delle imposte, considerati altresì gli importi già CP_2
versati dai terzi pignorati.
Null'altra somma può essere considerata, non essendo stata oggetto di domanda né di accertamento giudiziale. Il lavoro straordinario o in giornata festiva in particolare deve essere provato in maniera molto rigorosa e il relativo onere probatorio grava sul lavoratore, sicchè la mera richiesta dello stesso non è evidentemente sufficiente.
Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e la opponente va condannata al pagamento in favore della opposta della somma di € 21.888,60, oltre accessori come per legge.
Le spese stante la reciproca soccombenza possono essere compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore dell'opposto della somma di € 21.888,60, oltre accessori di legge;
3. Spese compensate.
Taranto, 6.10.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Bommino - Ricorrente- contro
Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. Donvito - Convenuta –
CP_2
Rappr e dif dall'Avv. Battiato - terzo chiamato-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 2.3.23 la parte opponente ha proposto opposizione al Tribunale di
Taranto quale giudice del lavoro avverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma indicata in ricorso per TFR e mensilità non corrisposto alla lavoratrice. In particolare assumeva l'opponente che i conteggi fossero generici e che non vi fossero in atti tutte le buste paga, oltre ad eccepire che per il periodo sino al gennaio 2021 le somme non siano dovute stante l'art.2560 cc.
Si costituiva l'opposto negando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente, a mezzo di testimoni e tramite ctu contabile, veniva infine decisa ex art.429 cpc. L'opposizione è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta limitatamente a quanto di ragione.
Orbene la prova testimoniale ha consentito di accertare che la lavoratrice ha prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità per tutto il periodo dedotto, prima per la Dott.ssa e poi per la odierna resistente. Per_1
Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui "La disciplina posta dal comma 2 dell'articolo 2112 c.c., che prevede la solidarieta' tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilita' degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e comma 3 della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non e' applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilita' dell'articolo 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilita' dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori" (Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n.
4598 del 2015; n. 4622 del 2019; n. 10858 del 2019; n. 8039 del 2022).
Pertanto non può essere accolto il motivo di opposizione relativo alla non debenza del credito per il periodo dall'agosto 2017 al gennaio 2021.
Orbene quanto al pagamento delle somme spettanti alla lavoratrice va detto che in presenza di un rapporto di lavoro regolarizzato e disciplinato pacificamente dal
CCNL è onere del datore di lavoro provare di aver versato tutto il dovuto.
L'opponente invece contesta gli importi ma non prova di aver versato tutto il dovuto.
Si è allora proceduto ad espletare ctu contabile al fine di verificare gli importi spettanti e quelli che risultano realmente versati, nonché eventuali importi già versati anche a titolo contributivo. Il ctu ha concluso che è ancora dovuta alla ricorrente la somma di € 21.888,60 al netto dei contributi , ma al lordo delle imposte, considerati altresì gli importi già CP_2
versati dai terzi pignorati.
Null'altra somma può essere considerata, non essendo stata oggetto di domanda né di accertamento giudiziale. Il lavoro straordinario o in giornata festiva in particolare deve essere provato in maniera molto rigorosa e il relativo onere probatorio grava sul lavoratore, sicchè la mera richiesta dello stesso non è evidentemente sufficiente.
Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e la opponente va condannata al pagamento in favore della opposta della somma di € 21.888,60, oltre accessori come per legge.
Le spese stante la reciproca soccombenza possono essere compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore dell'opposto della somma di € 21.888,60, oltre accessori di legge;
3. Spese compensate.
Taranto, 6.10.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)