Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.494/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino.
APPELLANTE Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano.
APPELLATO Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 22.05.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con sentenza n.1801/2023, pubblicata il 23.05.2023, il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dal , ha annullato Controparte_1
l'avviso di addebito n.596201900090011753, a mezzo del quale l aveva chiesto il Pt_1 pagamento della complessiva somma di €45.403,62 a titolo di omissioni contributive e relative sanzioni.
Riteneva il decidente che l non avesse provato l'imputazione a diverso debito Pt_1 dell'importo di € 56.683,48 versato dal convenuto, non assurgendo a valido CP_1 supporto le dichiarazioni del funzionario incaricato (escusso a teste all'udienza del 1.12.2022) per essersi egli riportato “ad un prospetto dallo stesso istituto predisposto, senza tuttavia precisare a quali diversi debiti sarebbero state attribuite le somme versate”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 26.05.2023, l dolendosi degli errori del primo giudice per avere egli omesso di Pt_1 valutare “tutta la documentazione versata agli atti del giudizio sia dall' che dal Pt_1
anche alla luce di quanto poi esposto dal Funzionario dell ” e CP_1 CP_1 Pt_1
Deduce in proposito che:
- pur rivestendo l' nei giudizi in opposizione ad avviso di addebito la parte di attore Pt_1 sostanziale, l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione resta, comunque, a carico della parte ricorrente;
- il , a fronte delle specifiche argomentazioni dell' illustrate Controparte_1 Pt_1 nella memoria di costituzione di prime cure e confermate dal teste escusso, nulla ha dedotto o provato in ordine all'effettiva estinzione delle pretese creditorie rivendicate in giudizio (limitandosi a esporre errori dell nell'elaborazione dell'avviso opposto Pt_1 ovvero l'inconferenza del prospetto allegato alla produzione dell'appellante perché di unilaterale redazione creditoria).
Ha resistito in giudizio, con memoria del 12.05.2025, il , chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza oggetto di gravame per non avere controparte provato il “tipo di contribuzione richiesta” e “la differenza pretesa”, risultando a tal fine inconferente l'elaborato “ ECA” in quanto “si tratta di un mero prospetto (elaborato dallo stesso Istituto) che l'Amministrazione comunale contesta e che non ha fede privilegiata”.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 22.05.2025, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo in calce alla presente.
IN DIRITTO L'appello merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito.
Nell'avviso di addebito opposto il risulta inadempiente al versamento Controparte_1 dei seguenti importi, tutti relativi ad omissioni perfezionatesi nel mese di dicembre 2015:
1) C.P.I DMA contributi obbligatori pensionistici per l'importo di €35.142,81 oltre sanzioni;
2) recupero benefici in sede di pensioni per l'importo di €610,08 oltre sanzioni;
CP_2
3) per l'importo di €365,09, oltre Controparte_3 sanzioni.
Con riferimento alla prima posta debitoria nel ricorso introduttivo del giudizio ex art.414 c.p.c. parte ricorrente affermava che l'importo di €35.142,81 non fosse dovuto in quanto già compreso nella maggiore somma di €56.683,48 versata dal il Controparte_1
15.01.2016, come da modello F24 (allegato 3 della produzione del ricorrente).
Tale assunto non può essere condiviso.
Avvalendosi, infatti, delle “causali contributo Inpdap” (come elencate nella “Risoluzione del 28/10/2010 n. 114 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti” relativa alla “Istituzione, ridenominazione e soppressione delle causali contributo, per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Pubblici”), è agevole rilevare come non vi sia corrispondenza fra il codice di riferimento per il versamento alla Cassa C.P.I. dei Contributi Obbligatori (“P301”) e quello (“P306”, corrispondente alla diversa voce “Cassa C.P.I. – Contribuzione 10% L. 166/91”) indicato nell'allegato modello F24 quale causale giustificativa del versamento di €56.683,48.
Egualmente per la seconda posta contributiva rivendicata nell'avviso opposto non vi è corrispondenza fra il codice legittimante la pretesa (“Cassa C.P.I. Recupero benefici in sede di pensioni” codice P322) e quello (codice P217, corrispondente alla causale “Cassa C.P.D.E.L. – note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali”) trascritto quale codice tributo nel modello F24 del 15.12.2015 (all.5 produzione di prime cure dell'appellato) giustificativo del versamento da parte del del Controparte_1 complessivo importo di €7.002,83.
Se è, dunque, è vero che, vertendosi in tema di opposizione ad avviso di addebito, era onere dell'ente creditore ( ) dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivi, è Pt_1 altrettanto evidente che nella fattispecie era, comunque, onere del , il Controparte_1 quale non ha mai negato la preesistenza delle avverse pretese creditorie, provare di avere estinto queste ultime.
L'ente appellato non ha, invece, dimostrato di avere corrisposto all' i suddetti Pt_1 importi, riferendosi i documentati versamenti a distinte voci debitorie rispetto a quelle riportate ai n. progressivi da 001 a 004 dell'avviso di addebito impugnato.
A fronte di tale inequivocabile dato documentale, non oggetto di specifica disamina ad iniziativa dell'adito Tribunale, ogni questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio in tema di imputazione dei pagamenti è evidentemente assorbita dall'assenza di prova circa l'estinzione dei predetti debiti ingiunti nell'avviso di addebito.
E' anzi lo stesso ente convenuto a documentare (cfr. all.3 e 5) di aver corrisposto i summenzionati importi (pari, rispettivamente, ad €56.683,48 e ad €7.002,83) a tacitazione di differenti esposizioni debitorie (contributo di solidarietà ex lege 166/91 e note di debito per benefici L.336/70).
Ad opposta conclusione conduce l'esame dell'ultima posta creditoria (n. progressivi 005 e 006) riportata nell'avviso di addebito de quo (“C.P.T.S. DMA - Contributi obbligatori pensionistici”).
Deduce in proposito l (pag. 3, primo capoverso, dell'atto di appello) “che la somma Pt_1 richiesta derivava dalla differenza tra l'importo dei contributi dichiarati dal Comune pari a €2.990,77 e quanto inferiormente pagato €2.652,68 come si evinceva (pagina 6) dell'avviso bonario (ECA)”.
Assunto che non può essere condiviso perché, a differenza delle due precedenti ipotesi nelle quali la fonte impositiva ha trovato conforto anche nei modelli F24 prodotti dall'ente debitore, si tratta di argomento difensivo fondato esclusivamente su un documento di unilaterale produzione dell'Istituto creditore e carente di ulteriori riscontri istruttori.
Per quanto suesposto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere dichiarata non dovuta la somma di euro 365,09 (causale C.T.P.S. Controparte_3
oltre sanzioni di cui all'avviso di addebito n.59620190009011753.
[...] Pt_1
L'esito complessivo della lite induce a compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1801/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 23 maggio 2023, dichiara non dovuta la somma di euro 365,09 (causale C.T.P.S. obbligatori CP_3 pensionistici) oltre sanzioni di cui all'avviso di addebito n.59620190009011753. Pt_1
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo