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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2024, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7976 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/07/1958, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiuseppe Farneti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Ciboddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 2 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . CP_1
b) Ordinare al Comune di Quartu Sant'Elena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
c) Determinare in €. 400,00 (quattrocento/00) mensili la somma che la SI.ra
dovrà versare al coniuge SI. a Parte_1 CP_1 titolo di contributo economico per il mantenimento del coniuge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
d) La SI.ra consentirà, così come con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto consente, al coniuge, che conseguentemente accetta, l'utilizzo di una camera, nonché dell'uso cucina e del servizio, all'interno dell'abitazione coniugale, sita in Quartu Sant'Elena alla Via Londra
n. 10, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla omologa dei presenti accordi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7976 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/07/1958, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piergiuseppe Farneti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Ciboddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 2 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . CP_1
b) Ordinare al Comune di Quartu Sant'Elena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
c) Determinare in €. 400,00 (quattrocento/00) mensili la somma che la SI.ra
dovrà versare al coniuge SI. a Parte_1 CP_1 titolo di contributo economico per il mantenimento del coniuge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
d) La SI.ra consentirà, così come con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto consente, al coniuge, che conseguentemente accetta, l'utilizzo di una camera, nonché dell'uso cucina e del servizio, all'interno dell'abitazione coniugale, sita in Quartu Sant'Elena alla Via Londra
n. 10, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla omologa dei presenti accordi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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