TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2671/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Pelosio, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, al viale Comola Ricci n. 10
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Martino, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Villa di Briano, alla via Lucio Apuleio n. 21
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023, e con i successivi atti di causa, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio (in Trentola Ducenta, il 25.8.2007) con , dalla CP_1
cui unione nascevano i figli (in data 24.7.2008) e (in data 28.8.2012), e che Per_1 Persona_2
tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Persona_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (euro 300,00 ciascuno), oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale CP_1
contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (150,00 euro ciascuno), oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 12.6.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 5.3.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 5.7.2022), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 18.11.2024), va disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Tale soluzione risulta Persona_2
certamente la più idonea a garantire ai minori il loro fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori
(cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009). In ogni caso, considerata la lontananza geografica tra il domicilio del padre (Cesano Maderno) e quello dei minori ( e la Persona_3
circostanza, come emerge dai documenti e dagli atti depositati in giudizio, che il resistente in più occasioni non ha prontamente rilasciato le autorizzazioni richieste in favore dei minori, va stabilito che la madre potrà rilasciare da sola tutte le autorizzazioni relative alle attività ordinarie dei minori nell'ambito scolastico, extrascolastico, ludico/sportivo e delle visite mediche ordinarie.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, vista la lontananza geografica nei termini prima descritti, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, potrà vedere e tenere con sé i minori un fine-settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con onere a carico del padre di raggiungere il domicilio dei minori, vista tra l'altro la disponibilità in questo senso manifestata all'udienza del 18.11.2024; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa come insegnante di ruolo, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
vive presso un abitazione in fitto con un nuovo compagno, dalla cui unione è nata una figlia in data 16.12.2022, che paga il relativo canone di locazione pari a
650,00 mensili;
parte resistente ha sempre prestato attività lavorativa come operaio edile, ad oggi lavora fuori regione come manovale edile, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
convive con altri operai in un immobile messo a disposizione dalla società senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della , l'assegno pari ad euro CP_1 Pt_1
500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei minori e (euro 250,00 ciascuno), oltre al pagamento del Per_1 Persona_2
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 4672/2025. Nulla va stabilito in ordine al mantenimento dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trentola Ducenta, il
25.8.2007, tra (nato in [...], il [...]) e (nata in CP_1 Parte_1
Napoli, il 19.8.1983) - atto n. 34, parte II, serie A, anno 2007;
- dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e (250,00 euro ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 Persona_2
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 2.7.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2671/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Pelosio, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, al viale Comola Ricci n. 10
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Martino, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Villa di Briano, alla via Lucio Apuleio n. 21
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023, e con i successivi atti di causa, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio (in Trentola Ducenta, il 25.8.2007) con , dalla CP_1
cui unione nascevano i figli (in data 24.7.2008) e (in data 28.8.2012), e che Per_1 Persona_2
tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori e alla madre, con residenza privilegiata Per_1 Persona_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (euro 300,00 ciascuno), oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale CP_1
contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (150,00 euro ciascuno), oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 12.6.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 5.3.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 5.7.2022), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 18.11.2024), va disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Tale soluzione risulta Persona_2
certamente la più idonea a garantire ai minori il loro fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori
(cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009). In ogni caso, considerata la lontananza geografica tra il domicilio del padre (Cesano Maderno) e quello dei minori ( e la Persona_3
circostanza, come emerge dai documenti e dagli atti depositati in giudizio, che il resistente in più occasioni non ha prontamente rilasciato le autorizzazioni richieste in favore dei minori, va stabilito che la madre potrà rilasciare da sola tutte le autorizzazioni relative alle attività ordinarie dei minori nell'ambito scolastico, extrascolastico, ludico/sportivo e delle visite mediche ordinarie.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, vista la lontananza geografica nei termini prima descritti, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole, potrà vedere e tenere con sé i minori un fine-settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con onere a carico del padre di raggiungere il domicilio dei minori, vista tra l'altro la disponibilità in questo senso manifestata all'udienza del 18.11.2024; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per venti giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa come insegnante di ruolo, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
vive presso un abitazione in fitto con un nuovo compagno, dalla cui unione è nata una figlia in data 16.12.2022, che paga il relativo canone di locazione pari a
650,00 mensili;
parte resistente ha sempre prestato attività lavorativa come operaio edile, ad oggi lavora fuori regione come manovale edile, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
convive con altri operai in un immobile messo a disposizione dalla società senza sopportare costi di fitto;
si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della , l'assegno pari ad euro CP_1 Pt_1
500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei minori e (euro 250,00 ciascuno), oltre al pagamento del Per_1 Persona_2
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 4672/2025. Nulla va stabilito in ordine al mantenimento dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trentola Ducenta, il
25.8.2007, tra (nato in [...], il [...]) e (nata in CP_1 Parte_1
Napoli, il 19.8.1983) - atto n. 34, parte II, serie A, anno 2007;
- dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e (250,00 euro ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 Persona_2
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 2.7.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro