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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 564 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. GABRIELLI SILVIO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. , , Controparte_2
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 04/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2024, emesso dal Tribunale di Massa, con cui – ad istanza di (già , e per essa quale mandataria, giusta Controparte_1 Controparte_1 procura speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, – era Controparte_3 stata ingiunto alla stessa parte opponente il pagamento della somma di € 22.565,24, oltre interessi e spese di procedura, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opponente ingiunta debitrice nei confronti della società opposta. Deduceva, in particolare, a fondamento della domanda di non aver mai stipulato alcun contratto con parte opposta, né con le altre società indicate dalla stessa opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23/01/2024 (cfr. pag. 3 citazione). Evidenziava che la “documentazione prodotta da controparte nel procedimento monitorio, non risulta[va] essere correlabile a parte opponente poiché tra i documenti prodotti da parte opposta, [era] presente un estratto conto del 09/03/2022 riferito ad una persona di nome ma con Parte_1 residenza a Calolziocorte (LC), Corso Dante, 24, ovvero diversa da quella della SI.ra , parte Parte_1 opponente” (cfr. pag. 4 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio non in Controparte_3 proprio ma quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo, “Nel merito, In via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, […] e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro Controparte_1
22.565,24, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via di estremo subordine nella denegata ipotesi in cui il disconoscimento avversario fosse ritenuto ammissibile e fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, […] di voler condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, pari ad euro 18.016,39, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”. Successivamente, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., la società opposta affermava: “Letta la prima memoria integrativa di controparte e visionati i documenti depositati con la stessa dalla difesa di parte opponente, la deducente società intende rinunciare al credito portato dal decreto ingiuntivo in tal sede opposto ed anche al relativo decreto ingiuntivo. […] Preso atto della rinuncia, in punto di spese legali si chiede all'Ill.mo Giudice di procedere con la C compensazione delle stesse, essendo mera cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo ma che subito si è attivata per appurare la fondatezza dell'avversa opposizione, rinunciando al credito non appena ha riscontrato la fondatezza dell'avverse eccezioni” (cfr. pagg.
2-3 memoria). In conseguenza di ciò, l'opposta nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., dichiarava Pt_1
“di accettare la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto n. 81/2024 del 09/02/2024 del Tribunale di Massa - R.G. 137/2024 ed al relativo credito, formulata da parte opposta, e per essa Controparte_1 [...]
, insistendo, però, “per la declaratoria della soccombenza virtuale dell'opposta”. Controparte_3
La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso solamente l'acquisizione delle produzioni documentali. All'udienza del 04/02/2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. RINUNCIA ALL'AZIONE E DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
2 Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti in parola. La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Difatti, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. II Sent., 17/12/2013, n. 28146). Mentre, la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. può essere compiuta dalla parte personalmente o dal procuratore munito procura speciale (Sez. L, Sentenza n. 20191 del 2011). In particolare, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, in quanto la volontà della parte rinunziante da sola determina il sopravvenire della carenza di interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). In altri termini, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno, oggettivamente e soggettivamente, l'interesse delle controparti, che in giudizio resistono rispetto alla domanda azionata e rinunciata, alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Sez. III Sent., 14/11/2011, n. 23749). Siffatta conclusione, peraltro, non significa che il processo si estingue automaticamente ma, constatata la cessazione della materia del contendere, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa dal ruolo seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, il processo deve essere definito con sentenza. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Quanto ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere
3 allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi, all'ulteriore risarcimento dei danni, ecc.), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Secondo il Supremo Consesso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in caso di allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. Civ., sez. III, n. 16150/10). Si ricorda, difatti, che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
1.1. CONCLUSIONI. Nella vicenda che ci occupa, parte opposta, creditrice ingiungente, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti dell'opposta, e quindi all'integrale pretesa creditoria, con dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale, avendo riconosciuto di avere formulato il ricorso per ingiunzione nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, in conseguenza di un errore derivante da omonimia. Quindi, così definito tra dette parti l'oggetto della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, essendo venuto meno l'interesse delle parti medesime alla naturale conclusione del giudizio. Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020). S'impone di conseguenza la dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tali circostanze, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non incidono sul regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza delle domande al momento della instaurazione della controversia. Pertanto, emerge come su tale domanda relativa al diritto di procedere esecutivamente, l'unica residua ragione di contrasto (dotata di giuridica rilevanza) tra le parti abbia per oggetto le spese del
4 presente giudizio.
2. SPESE DI LITE E SOCCOMBENZA VIRTUALE. Le spese processuali seguono la soccombenza (virtuale) e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37), preso lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, per le quattro fasi svolte, essendo state depositate le memorie integrative. Difatti, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775). Ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale delle parti, deve ritenersi dimostrato – esaminate le produzioni documentali di parte opponente e le allegazioni dalla stessa dedotte negli scritti difensivi – che il ricorso proposto da non in proprio ma quale Controparte_3 mandataria di è stato proposto contro un soggetto estraneo al rapporto Controparte_1 contrattuale fondante la richiesta creditoria (circostanza riconosciuta e ammessa dalla stessa parte opposta con la memoria ex art. 171-bis n. 2 c.p.c.). Di conseguenza, l'opposizione avrebbe trovato pieno accoglimento. Dunque, alla luce delle produzioni documentali acquisite agli atti del giudizio, è stato dimostrato dalla parte opponente la estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Alla luce di tali elementi di valutazione, sarebbe risultata, quindi, meritevole di accoglimento la domanda articolata dalla Pt_1
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 564 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di non in proprio ma quale mandataria di
[...] Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere, per rinuncia all'azione da parte di non in proprio, ma quale mandataria di Controparte_3 [...] per l'effetto, Controparte_1
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 81/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa;
e per l'effetto,
3. CONDANNA non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Controparte_1 favore di , le spese di lite che liquida in complessivi € 4.087,68, di cui € Parte_1
919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
5 1.008,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 850,50 per la fase decisionale, € 533,18 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 18.02.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 564 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. GABRIELLI SILVIO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. , , Controparte_2
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 04/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2024, emesso dal Tribunale di Massa, con cui – ad istanza di (già , e per essa quale mandataria, giusta Controparte_1 Controparte_1 procura speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, – era Controparte_3 stata ingiunto alla stessa parte opponente il pagamento della somma di € 22.565,24, oltre interessi e spese di procedura, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opponente ingiunta debitrice nei confronti della società opposta. Deduceva, in particolare, a fondamento della domanda di non aver mai stipulato alcun contratto con parte opposta, né con le altre società indicate dalla stessa opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo del 23/01/2024 (cfr. pag. 3 citazione). Evidenziava che la “documentazione prodotta da controparte nel procedimento monitorio, non risulta[va] essere correlabile a parte opponente poiché tra i documenti prodotti da parte opposta, [era] presente un estratto conto del 09/03/2022 riferito ad una persona di nome ma con Parte_1 residenza a Calolziocorte (LC), Corso Dante, 24, ovvero diversa da quella della SI.ra , parte Parte_1 opponente” (cfr. pag. 4 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio non in Controparte_3 proprio ma quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo, “Nel merito, In via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, […] e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro Controparte_1
22.565,24, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via di estremo subordine nella denegata ipotesi in cui il disconoscimento avversario fosse ritenuto ammissibile e fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, […] di voler condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, pari ad euro 18.016,39, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”. Successivamente, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., la società opposta affermava: “Letta la prima memoria integrativa di controparte e visionati i documenti depositati con la stessa dalla difesa di parte opponente, la deducente società intende rinunciare al credito portato dal decreto ingiuntivo in tal sede opposto ed anche al relativo decreto ingiuntivo. […] Preso atto della rinuncia, in punto di spese legali si chiede all'Ill.mo Giudice di procedere con la C compensazione delle stesse, essendo mera cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo ma che subito si è attivata per appurare la fondatezza dell'avversa opposizione, rinunciando al credito non appena ha riscontrato la fondatezza dell'avverse eccezioni” (cfr. pagg.
2-3 memoria). In conseguenza di ciò, l'opposta nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., dichiarava Pt_1
“di accettare la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto n. 81/2024 del 09/02/2024 del Tribunale di Massa - R.G. 137/2024 ed al relativo credito, formulata da parte opposta, e per essa Controparte_1 [...]
, insistendo, però, “per la declaratoria della soccombenza virtuale dell'opposta”. Controparte_3
La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso solamente l'acquisizione delle produzioni documentali. All'udienza del 04/02/2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. RINUNCIA ALL'AZIONE E DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
2 Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti in parola. La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Difatti, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Sez. II Sent., 17/12/2013, n. 28146). Mentre, la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. può essere compiuta dalla parte personalmente o dal procuratore munito procura speciale (Sez. L, Sentenza n. 20191 del 2011). In particolare, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, in quanto la volontà della parte rinunziante da sola determina il sopravvenire della carenza di interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). In altri termini, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno, oggettivamente e soggettivamente, l'interesse delle controparti, che in giudizio resistono rispetto alla domanda azionata e rinunciata, alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Sez. III Sent., 14/11/2011, n. 23749). Siffatta conclusione, peraltro, non significa che il processo si estingue automaticamente ma, constatata la cessazione della materia del contendere, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa dal ruolo seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, il processo deve essere definito con sentenza. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Quanto ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere
3 allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi, all'ulteriore risarcimento dei danni, ecc.), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Secondo il Supremo Consesso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in caso di allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. Civ., sez. III, n. 16150/10). Si ricorda, difatti, che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
1.1. CONCLUSIONI. Nella vicenda che ci occupa, parte opposta, creditrice ingiungente, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti dell'opposta, e quindi all'integrale pretesa creditoria, con dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale, avendo riconosciuto di avere formulato il ricorso per ingiunzione nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, in conseguenza di un errore derivante da omonimia. Quindi, così definito tra dette parti l'oggetto della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, essendo venuto meno l'interesse delle parti medesime alla naturale conclusione del giudizio. Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020). S'impone di conseguenza la dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Tali circostanze, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non incidono sul regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza delle domande al momento della instaurazione della controversia. Pertanto, emerge come su tale domanda relativa al diritto di procedere esecutivamente, l'unica residua ragione di contrasto (dotata di giuridica rilevanza) tra le parti abbia per oggetto le spese del
4 presente giudizio.
2. SPESE DI LITE E SOCCOMBENZA VIRTUALE. Le spese processuali seguono la soccombenza (virtuale) e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37), preso lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, per le quattro fasi svolte, essendo state depositate le memorie integrative. Difatti, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775). Ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale delle parti, deve ritenersi dimostrato – esaminate le produzioni documentali di parte opponente e le allegazioni dalla stessa dedotte negli scritti difensivi – che il ricorso proposto da non in proprio ma quale Controparte_3 mandataria di è stato proposto contro un soggetto estraneo al rapporto Controparte_1 contrattuale fondante la richiesta creditoria (circostanza riconosciuta e ammessa dalla stessa parte opposta con la memoria ex art. 171-bis n. 2 c.p.c.). Di conseguenza, l'opposizione avrebbe trovato pieno accoglimento. Dunque, alla luce delle produzioni documentali acquisite agli atti del giudizio, è stato dimostrato dalla parte opponente la estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Alla luce di tali elementi di valutazione, sarebbe risultata, quindi, meritevole di accoglimento la domanda articolata dalla Pt_1
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 564 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di non in proprio ma quale mandataria di
[...] Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere, per rinuncia all'azione da parte di non in proprio, ma quale mandataria di Controparte_3 [...] per l'effetto, Controparte_1
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 81/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa;
e per l'effetto,
3. CONDANNA non in proprio ma quale mandataria di Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Controparte_1 favore di , le spese di lite che liquida in complessivi € 4.087,68, di cui € Parte_1
919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
5 1.008,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 850,50 per la fase decisionale, € 533,18 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 18.02.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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