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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2734 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri contratti atipici
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ma- Parte_1 C.F._1
rio Iuzzolino (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sena- Controparte_1 P.IVA_1
tore (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 201 pubblicata il 04/01/2024, il Giudice di Pace di Casoria, pronunciando sulla domande di dichiarava la nullità della clausola Parte_1
contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata del contratto, condannava la a restituire all'attore 2.079,50 euro oltre interessi dalla do- Controparte_1
manda fino al soddisfo e condannava altresì la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che venivano liquidate 450,00 euro, di cui 68,00 euro per la fase di studio, 68,00 euro per la fase introduttiva, 68,00 euro per la fase istruttoria,
142,00 euro per la fase decisoria ed il resto per le spese, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfetario spese generali, nella misura di legge, con attribuzione all'avvocato antistatario, per le seguenti ragioni:
a) in materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento era ricono- sciuto il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale re- siduo maggiorato di un eventuale compenso, nel dettaglio, l'art. 125, comma 2,
T.U.B. imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata;
b) le clausole contrattuali erano nulle per contrasto con l'art. 125 sexies T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile, ovvero prima del 25.07.2021 d.l.
73/2021;
c) parte attrice aveva provato, attraverso il contratto di finanziamento, il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento, l'attestazione dell'avvenuta estinzio- ne anticipata, la fondatezza delle proprie ragioni e da questo discendeva l'obbligo della di restituire all'attore quanto dallo stesso ricevuto e trattenuto CP_1
per effetto della clausola nulla. Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, rapportando l'importo delle commissioni e spese varie al tempo residuo (57 mesi) si ricavava un valore da rimborsare di 2.079,50 euro, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.
2. Con appello tempestivamente proposto, ha impugnato la riferita Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Casoria, limitatamente alla parte di essa ove il
Giudice liquida le spese di lite in favore di parte attrice nei seguenti termini “ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 aggiornato, in complessivi € 450,00, di cui €
68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria
€ 142,00 per la fase decisoria ed il resto per le spese, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfe- tario spese generali, nella misura di legge, con attribuzione all'avvocato antistatario” per le seguenti ragioni:
2
R.g.a.c.c. 2734/2024 a) l'avvenuta liquidazione da parte del Giudice di prime cure di complessivi
450,00 euro per compensi professionali e spese vive sostenute, rappresentava un evidente ed “apprezzabile scostamento dai parametri medi” in ragione del quale lo stesso aveva un preciso obbligo non solo di specificazione dei criteri di liquidazio- ne, ma anche di offrire un'adeguata ed opportuna motivazione, in assenza della quale era palesemente incorsa in violazione di legge, nello specifico del limite pre- visto ex art. 2233, comma 2, c.c. nonché violazione dell'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014 e s.m.i. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23836 del 01/08/2022 aveva affermato che “il giudice è tenuto a specificare i criteri di liqui- dazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminu- zione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o sali- re pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di sco- stamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione”. A fortiori agli atti del giudizio di primo grado si era provveduto al deposito di una dettagliata nota spese (redatta sulla base dei parametri medi) alla quale il Giudice adito, in ragione dell'integrale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto attenersi e, in caso di apprezzabile scostamento, le sarebbe occorso l'obbligo di specificare i criteri di liquidazione
“purché ne dia apposita e specifica motivazione”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito Controparte_1
all'appello e proposto appello incidentale. Ha, in particolare, eccepito:
a) il difetto di rappresentanza in quanto l'appellante aveva provveduto a notificare l'atto di citazione in appello allegando procura valida anche per il secondo grado, ma che era stata rilasciata da esclusivamente in favore dell'avv. Ma- Parte_1
3
R.g.a.c.c. 2734/2024 rio Iuzzolino e non anche dell'avv. Serena De Sio Cesari, la quale non risultava dunque munita del necessario ius postulandi;
b) l'unico motivo su cui si fonda il gravame si rivela inidoneo a scalfire la sentenza appellata e risulta carente dei requisiti dell'atto di appello indicati dall'art. 342, nn. 2-3, c.p.c. in quanto non sono state individuate le violazioni di legge e, soprat- tutto, la loro rilevanza ai fini della decisione.
c) sulla quantificazione delle spese, il Giudice di Pace non aveva derogato le tabel- le dei compensi ma aveva solo deciso di applicare i valori minimi e questo non necessita di apposita motivazione. Sul punto, la Corte di Cassazione, con le recen- ti sentenze n. 10466 del 2023 e n. 9815 del 2023, aveva affermato che “la quantifi- cazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riser- vato al giudice e che la liquidazione entro i minimi e i massimi tabellari non richiede appo- sita motivazione, né un sindacato di legittimità, dovendo il giudice invece giustificare solo in caso di aumenti o diminuzioni ulteriori”. A fortiori vi era la recente sentenza n.
19025 pubblicata in data 11/7/2024, con la quale la Suprema Corte ha rilevato che “la riduzione del 70% delle spettanze decisa dai giudici di merito, non dà luogo ad al- cuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (…) evidenziando all'uopo la ridotta difficoltà delle cause, la similitudine tra esse”.
Ha poi impugnato la decisione del Giudice di Pace di Casoria censurando la con- danna alle spese e sostenendo che il Giudice non ha tenuto conto del rilevante mutamento giurisprudenziale intervenuto in materia solo grazie all'intervento del- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022 e della Corte di Cassazio- ne con la sentenza n. 25977 del 2023, le quali hanno chiuso definitivamente l'ampio dibattito che vedeva opporsi due diversi orientamenti. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare quantomeno la compensazione integrale delle spese processuali.
4
R.g.a.c.c. 2734/2024 5. Occorre esaminare in via prioritaria l'appello incidentale per evidenti ragioni di antecedenza logico – giuridica.
6. L'appello incidentale è fondato.
Costituisce orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rien- tra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introdu- zione della causa” (cfr. Cass. 6901 del 15/03/2025).
È stato inoltre affermato che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costitui- sce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del me- rito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridi- che. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante solu- zione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sinto- mo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con rife- rimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effetti- vamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
Non v'è dubbio che nella vicenda in esame ricorresse, al tempo dell'introduzione della causa innanzi al Giudice di primo grado, la descritta incertezza, operante pe- raltro non solo sul piano giurisprudenziale, ma prima ancora su quello normativo, derivando il diritto azionato dall'appellante principale da una pronuncia della
Corte di Giustizia, c.d. sentenza Lexitor, la cui immediata applicabilità al diritto interno non è stata di diretta evidenza, essendosi sviluppato un ampio e prolunga-
5
R.g.a.c.c. 2734/2024 to dibattito dottrinario e giurisprudenziale cui si è poi sovrapposta l'emanazione del D.L. n. 73 del 2021, in seguito dichiarato illegittimo dalla Corte Costituziona- le con sentenza n. 263 del 2022 nella parte in cui escludeva per i contratti già sti- pulati l'eliminazione del diritto del finanziatore al trattenimento dei costi una tan- tum in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Da quanto sin qui illustra- to emerge una situazione di obbiettiva incertezza sulla normativa applicabile alla vicenda per cui è causa, sicché il primo Giudice avrebbe dovuto compensare le spese processuali ex art. 92 c.p.c.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'appello principale.
Anche le spese del giudizio di appello, per le medesime ragioni sin qui esposte, devono essere compensate.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza, nei confronti del di un caso di infondatezza, inammissi- Pt_1
bilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbli- go di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del
2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto te- nuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti di Controparte_1
a) accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di primo grado;
b) rigetta l'appello principale;
c) compensa le spese del processo di appello;
6
R.g.a.c.c. 2734/2024 d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Aversa, il 27/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 2734/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2734 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri contratti atipici
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ma- Parte_1 C.F._1
rio Iuzzolino (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Sena- Controparte_1 P.IVA_1
tore (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 201 pubblicata il 04/01/2024, il Giudice di Pace di Casoria, pronunciando sulla domande di dichiarava la nullità della clausola Parte_1
contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata del contratto, condannava la a restituire all'attore 2.079,50 euro oltre interessi dalla do- Controparte_1
manda fino al soddisfo e condannava altresì la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che venivano liquidate 450,00 euro, di cui 68,00 euro per la fase di studio, 68,00 euro per la fase introduttiva, 68,00 euro per la fase istruttoria,
142,00 euro per la fase decisoria ed il resto per le spese, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfetario spese generali, nella misura di legge, con attribuzione all'avvocato antistatario, per le seguenti ragioni:
a) in materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento era ricono- sciuto il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale re- siduo maggiorato di un eventuale compenso, nel dettaglio, l'art. 125, comma 2,
T.U.B. imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata;
b) le clausole contrattuali erano nulle per contrasto con l'art. 125 sexies T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile, ovvero prima del 25.07.2021 d.l.
73/2021;
c) parte attrice aveva provato, attraverso il contratto di finanziamento, il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento, l'attestazione dell'avvenuta estinzio- ne anticipata, la fondatezza delle proprie ragioni e da questo discendeva l'obbligo della di restituire all'attore quanto dallo stesso ricevuto e trattenuto CP_1
per effetto della clausola nulla. Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, rapportando l'importo delle commissioni e spese varie al tempo residuo (57 mesi) si ricavava un valore da rimborsare di 2.079,50 euro, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.
2. Con appello tempestivamente proposto, ha impugnato la riferita Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Casoria, limitatamente alla parte di essa ove il
Giudice liquida le spese di lite in favore di parte attrice nei seguenti termini “ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 aggiornato, in complessivi € 450,00, di cui €
68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria
€ 142,00 per la fase decisoria ed il resto per le spese, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfe- tario spese generali, nella misura di legge, con attribuzione all'avvocato antistatario” per le seguenti ragioni:
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R.g.a.c.c. 2734/2024 a) l'avvenuta liquidazione da parte del Giudice di prime cure di complessivi
450,00 euro per compensi professionali e spese vive sostenute, rappresentava un evidente ed “apprezzabile scostamento dai parametri medi” in ragione del quale lo stesso aveva un preciso obbligo non solo di specificazione dei criteri di liquidazio- ne, ma anche di offrire un'adeguata ed opportuna motivazione, in assenza della quale era palesemente incorsa in violazione di legge, nello specifico del limite pre- visto ex art. 2233, comma 2, c.c. nonché violazione dell'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014 e s.m.i. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23836 del 01/08/2022 aveva affermato che “il giudice è tenuto a specificare i criteri di liqui- dazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminu- zione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o sali- re pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di sco- stamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione”. A fortiori agli atti del giudizio di primo grado si era provveduto al deposito di una dettagliata nota spese (redatta sulla base dei parametri medi) alla quale il Giudice adito, in ragione dell'integrale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto attenersi e, in caso di apprezzabile scostamento, le sarebbe occorso l'obbligo di specificare i criteri di liquidazione
“purché ne dia apposita e specifica motivazione”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito Controparte_1
all'appello e proposto appello incidentale. Ha, in particolare, eccepito:
a) il difetto di rappresentanza in quanto l'appellante aveva provveduto a notificare l'atto di citazione in appello allegando procura valida anche per il secondo grado, ma che era stata rilasciata da esclusivamente in favore dell'avv. Ma- Parte_1
3
R.g.a.c.c. 2734/2024 rio Iuzzolino e non anche dell'avv. Serena De Sio Cesari, la quale non risultava dunque munita del necessario ius postulandi;
b) l'unico motivo su cui si fonda il gravame si rivela inidoneo a scalfire la sentenza appellata e risulta carente dei requisiti dell'atto di appello indicati dall'art. 342, nn. 2-3, c.p.c. in quanto non sono state individuate le violazioni di legge e, soprat- tutto, la loro rilevanza ai fini della decisione.
c) sulla quantificazione delle spese, il Giudice di Pace non aveva derogato le tabel- le dei compensi ma aveva solo deciso di applicare i valori minimi e questo non necessita di apposita motivazione. Sul punto, la Corte di Cassazione, con le recen- ti sentenze n. 10466 del 2023 e n. 9815 del 2023, aveva affermato che “la quantifi- cazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riser- vato al giudice e che la liquidazione entro i minimi e i massimi tabellari non richiede appo- sita motivazione, né un sindacato di legittimità, dovendo il giudice invece giustificare solo in caso di aumenti o diminuzioni ulteriori”. A fortiori vi era la recente sentenza n.
19025 pubblicata in data 11/7/2024, con la quale la Suprema Corte ha rilevato che “la riduzione del 70% delle spettanze decisa dai giudici di merito, non dà luogo ad al- cuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (…) evidenziando all'uopo la ridotta difficoltà delle cause, la similitudine tra esse”.
Ha poi impugnato la decisione del Giudice di Pace di Casoria censurando la con- danna alle spese e sostenendo che il Giudice non ha tenuto conto del rilevante mutamento giurisprudenziale intervenuto in materia solo grazie all'intervento del- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022 e della Corte di Cassazio- ne con la sentenza n. 25977 del 2023, le quali hanno chiuso definitivamente l'ampio dibattito che vedeva opporsi due diversi orientamenti. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare quantomeno la compensazione integrale delle spese processuali.
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R.g.a.c.c. 2734/2024 5. Occorre esaminare in via prioritaria l'appello incidentale per evidenti ragioni di antecedenza logico – giuridica.
6. L'appello incidentale è fondato.
Costituisce orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rien- tra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introdu- zione della causa” (cfr. Cass. 6901 del 15/03/2025).
È stato inoltre affermato che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costitui- sce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del me- rito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridi- che. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante solu- zione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sinto- mo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con rife- rimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effetti- vamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
Non v'è dubbio che nella vicenda in esame ricorresse, al tempo dell'introduzione della causa innanzi al Giudice di primo grado, la descritta incertezza, operante pe- raltro non solo sul piano giurisprudenziale, ma prima ancora su quello normativo, derivando il diritto azionato dall'appellante principale da una pronuncia della
Corte di Giustizia, c.d. sentenza Lexitor, la cui immediata applicabilità al diritto interno non è stata di diretta evidenza, essendosi sviluppato un ampio e prolunga-
5
R.g.a.c.c. 2734/2024 to dibattito dottrinario e giurisprudenziale cui si è poi sovrapposta l'emanazione del D.L. n. 73 del 2021, in seguito dichiarato illegittimo dalla Corte Costituziona- le con sentenza n. 263 del 2022 nella parte in cui escludeva per i contratti già sti- pulati l'eliminazione del diritto del finanziatore al trattenimento dei costi una tan- tum in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Da quanto sin qui illustra- to emerge una situazione di obbiettiva incertezza sulla normativa applicabile alla vicenda per cui è causa, sicché il primo Giudice avrebbe dovuto compensare le spese processuali ex art. 92 c.p.c.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'appello principale.
Anche le spese del giudizio di appello, per le medesime ragioni sin qui esposte, devono essere compensate.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza, nei confronti del di un caso di infondatezza, inammissi- Pt_1
bilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbli- go di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del
2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto te- nuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti di Controparte_1
a) accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di primo grado;
b) rigetta l'appello principale;
c) compensa le spese del processo di appello;
6
R.g.a.c.c. 2734/2024 d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Aversa, il 27/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 2734/2024