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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE REL.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8167/2024 avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 429 cc promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Dario Poto presso cui ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
Contro
già inabilitata Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PROF. nella qualità di Curatore della IG.ra con il Controparte_2 Controparte_1 patrocinio dell'avv. Emanuela Rossi
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente voglia revocare l'inabilitazione pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 9700/2001 in data
22 ottobre – 10 dicembre 2001 di nata a [...] il [...], residente in [...]
Corso Regina Margherita n. 119, Torino, presso la Comunità residenziale “Margherita 119” della
Controparte_3
pagina 1 di 4 voglia quindi disporre con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti al Giudice tutelare per la nomina di amministratore di sostegno di sopra generalizzata, che si propone Controparte_1 nella persona dell'Avv. Paolo Ferraris, sopra generalizzato.
Nulla per le spese.
Per il terzo intervenuto
1) quanto alla revoca della Curatela della Inabilitata: nulla ostare e pertanto aderirsi alla domanda;
2) quanto alla apertura di Amministrazione di Sostegno avente come Beneficiaria la attuale Inabilitata: ritenersi la domanda coerente con le attuali condizioni di essa Inabilitata e pertanto aderirsi alla domanda;
3) quanto alla individuazione del soggetto dal nominarsi quale Amministratore di Sostegno: a fronte della domanda di parte ricorrente di volersi nominare l'avvocato Paolo Ferraris, di anni 74, nato a
Torino il 12.09.1950, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino al n. 8148 con prima iscrizione in data
23.07.2018 e con studio in Moncalieri (TO), via Vittime del Vajont n.3, ad oggi procuratore speciale della ricorrente, di anni 86, non aderirsi alla domanda, bensì rimettersi alle migliori decisioni del
Giudice Tutelare.
Ritiene peraltro proprio specifico dovere segnalare che, ove il Giudice Tutelare dovesse ritenere opportuno privilegiare un criterio di continuità personale con l'attuale gestione della Curatela, sia in relazione alle più risalenti attività di amministrazione straordinaria compiute dall'attuale Curatore a far tempo dalla propria nomina, e segnatamente quelle inerenti le vicende che hanno visto l'Inabilitata come parte offesa nel delicato processo penale svoltosi fra il 2019 ed il 2022 avanti codesto Ill.mo
Tribunale (r.g. not. Reato 22522/2019 r.g. 7617/2020, estinto nel 2022), sia in considerazione delle più recenti operazioni già autorizzate da esso Giudice Tutelare ed in parte tuttora in corso conseguentemente alla più recente assunzione da parte della della qualità di erede beneficiata CP_4
del fratello defunto (2022-2024), ivi compresa l'eliminazione di talune indebite cointestazioni di rapporti bancari facenti capo alla ed alla madre ricorrente, esso Curatore si dichiara sin d'ora CP_4
disponibile ad assumere, occorrendo, sia provvisoriamente, sia a tempo indeterminato, la qualità di
Amministratore di Sostegno della Beneficiaria.
Spese compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 la IG.ra chiedeva a questo Tribunale la revoca Parte_1 dell'inabilitazione nei confronti della figlia (disposta con sentenza n. Controparte_1
pagina 2 di 4 9700/2001 del 22/10/2001 del Tribunale di Torino), in quanto strumento di tutela non più adeguato alle eIGenze della IG.ra ed al fine di domandare avanti al GT l'apertura in suo favore CP_1 dell'amministrazione di sostegno.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente, ai prossimi congiunti ed al curatore. Veniva data comunicazione al PM sede.
Avanti al G.O.P., all'udienza del 07/10/2024, si costituiva il curatore dell'inabilitata e veniva dichiarata la contumacia della convenuta, presente personalmente. Il GOP procedeva all'esame della persona inabilitata ed all'esito rimetteva le parti e la causa avanti al Giudice Delegato.
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 cpc c. 4 invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
All'esito del procedimento iscritto al n. 7245/2000 R.G./F., il Tribunale di Torino con sentenza 9700 del
22/10/2001 dichiarava l'inabilitazione di , poiché affetta da grave disturbo Controparte_1
della personalità con connotati psicotici.
La madre dell'inabilitata, odierna ricorrente, colpita da due ictus, con atto del notaio del 26/10/2023 ha provveduto a nominare proprio procuratore generale l'Avv. Paolo FERRARIS.
Stante le condizioni di salute della ricorrente e la limitata competenza del curatore alle sole attività di straordinaria amministrazione, la gestione del quotidiano della IG.ra (come la cura delle CP_1
relazioni con la direzione della Comunità ospitante e dei rapporti con le strutture sanitarie per visite ed esami diagnostici;
far predisporre dal notaio la dichiarazione integrativa di successione del IGnor
competono all'avv. Ferraris. Persona_1
La relazione versata in atti del dipartimento di salute mentale (13/02/2024), a firma della dott.ssa
, conferma quanto in ricorso: evidenzia, infatti, la necessità dell'apertura dell'amministrazione Per_2
di sostegno in favore della IG.ra , visto che la madre della stessa, ormai anziana, non è più CP_1
in grado di far fronte alle necessità della figlia.
La ricorrente, quindi, con il ricorso in oggetto chiede la revoca dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno, strumento introdotto successivamente (l 6/2004) ed in grado di garantire maggiore flessibilità, completezza ed efficacia.
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 473 bis 54 cpc., la convenuta ha risposto in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e di conoscere pagina 3 di 4 sufficientemente il valore del denaro, la propria condizione di vita ed in maniera parziale la propria situazione patrimoniale.
La resistente, per il quadro clinico che presenta, è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere che la tutela degli interessi della medesima possa essere maggiormente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto che consente di garantire adeguata protezione agli interessi della resistente, pur con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, atteso lo stato di incapacità solo parziale.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali della stessa, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che il beneficiario potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza dell'interessato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'inabilitazione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura necessaria della causa e la non opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Corso Regina Margherita n. 119, Torino, presso la Comunità residenziale “Margherita 119”;
DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale per i provvedimenti di competenza;
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE REL.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8167/2024 avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione ex art. 429 cc promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Dario Poto presso cui ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
Contro
già inabilitata Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PROF. nella qualità di Curatore della IG.ra con il Controparte_2 Controparte_1 patrocinio dell'avv. Emanuela Rossi
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente voglia revocare l'inabilitazione pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 9700/2001 in data
22 ottobre – 10 dicembre 2001 di nata a [...] il [...], residente in [...]
Corso Regina Margherita n. 119, Torino, presso la Comunità residenziale “Margherita 119” della
Controparte_3
pagina 1 di 4 voglia quindi disporre con separata ordinanza la trasmissione di copia degli atti al Giudice tutelare per la nomina di amministratore di sostegno di sopra generalizzata, che si propone Controparte_1 nella persona dell'Avv. Paolo Ferraris, sopra generalizzato.
Nulla per le spese.
Per il terzo intervenuto
1) quanto alla revoca della Curatela della Inabilitata: nulla ostare e pertanto aderirsi alla domanda;
2) quanto alla apertura di Amministrazione di Sostegno avente come Beneficiaria la attuale Inabilitata: ritenersi la domanda coerente con le attuali condizioni di essa Inabilitata e pertanto aderirsi alla domanda;
3) quanto alla individuazione del soggetto dal nominarsi quale Amministratore di Sostegno: a fronte della domanda di parte ricorrente di volersi nominare l'avvocato Paolo Ferraris, di anni 74, nato a
Torino il 12.09.1950, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino al n. 8148 con prima iscrizione in data
23.07.2018 e con studio in Moncalieri (TO), via Vittime del Vajont n.3, ad oggi procuratore speciale della ricorrente, di anni 86, non aderirsi alla domanda, bensì rimettersi alle migliori decisioni del
Giudice Tutelare.
Ritiene peraltro proprio specifico dovere segnalare che, ove il Giudice Tutelare dovesse ritenere opportuno privilegiare un criterio di continuità personale con l'attuale gestione della Curatela, sia in relazione alle più risalenti attività di amministrazione straordinaria compiute dall'attuale Curatore a far tempo dalla propria nomina, e segnatamente quelle inerenti le vicende che hanno visto l'Inabilitata come parte offesa nel delicato processo penale svoltosi fra il 2019 ed il 2022 avanti codesto Ill.mo
Tribunale (r.g. not. Reato 22522/2019 r.g. 7617/2020, estinto nel 2022), sia in considerazione delle più recenti operazioni già autorizzate da esso Giudice Tutelare ed in parte tuttora in corso conseguentemente alla più recente assunzione da parte della della qualità di erede beneficiata CP_4
del fratello defunto (2022-2024), ivi compresa l'eliminazione di talune indebite cointestazioni di rapporti bancari facenti capo alla ed alla madre ricorrente, esso Curatore si dichiara sin d'ora CP_4
disponibile ad assumere, occorrendo, sia provvisoriamente, sia a tempo indeterminato, la qualità di
Amministratore di Sostegno della Beneficiaria.
Spese compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 la IG.ra chiedeva a questo Tribunale la revoca Parte_1 dell'inabilitazione nei confronti della figlia (disposta con sentenza n. Controparte_1
pagina 2 di 4 9700/2001 del 22/10/2001 del Tribunale di Torino), in quanto strumento di tutela non più adeguato alle eIGenze della IG.ra ed al fine di domandare avanti al GT l'apertura in suo favore CP_1 dell'amministrazione di sostegno.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente, ai prossimi congiunti ed al curatore. Veniva data comunicazione al PM sede.
Avanti al G.O.P., all'udienza del 07/10/2024, si costituiva il curatore dell'inabilitata e veniva dichiarata la contumacia della convenuta, presente personalmente. Il GOP procedeva all'esame della persona inabilitata ed all'esito rimetteva le parti e la causa avanti al Giudice Delegato.
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 cpc c. 4 invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
All'esito del procedimento iscritto al n. 7245/2000 R.G./F., il Tribunale di Torino con sentenza 9700 del
22/10/2001 dichiarava l'inabilitazione di , poiché affetta da grave disturbo Controparte_1
della personalità con connotati psicotici.
La madre dell'inabilitata, odierna ricorrente, colpita da due ictus, con atto del notaio del 26/10/2023 ha provveduto a nominare proprio procuratore generale l'Avv. Paolo FERRARIS.
Stante le condizioni di salute della ricorrente e la limitata competenza del curatore alle sole attività di straordinaria amministrazione, la gestione del quotidiano della IG.ra (come la cura delle CP_1
relazioni con la direzione della Comunità ospitante e dei rapporti con le strutture sanitarie per visite ed esami diagnostici;
far predisporre dal notaio la dichiarazione integrativa di successione del IGnor
competono all'avv. Ferraris. Persona_1
La relazione versata in atti del dipartimento di salute mentale (13/02/2024), a firma della dott.ssa
, conferma quanto in ricorso: evidenzia, infatti, la necessità dell'apertura dell'amministrazione Per_2
di sostegno in favore della IG.ra , visto che la madre della stessa, ormai anziana, non è più CP_1
in grado di far fronte alle necessità della figlia.
La ricorrente, quindi, con il ricorso in oggetto chiede la revoca dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno, strumento introdotto successivamente (l 6/2004) ed in grado di garantire maggiore flessibilità, completezza ed efficacia.
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 473 bis 54 cpc., la convenuta ha risposto in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e di conoscere pagina 3 di 4 sufficientemente il valore del denaro, la propria condizione di vita ed in maniera parziale la propria situazione patrimoniale.
La resistente, per il quadro clinico che presenta, è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere che la tutela degli interessi della medesima possa essere maggiormente assicurata dalla misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto che consente di garantire adeguata protezione agli interessi della resistente, pur con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, atteso lo stato di incapacità solo parziale.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali della stessa, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà, difatti, specificare gli atti che il beneficiario potrà compiere autonomamente, quelli che potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che potranno, se del caso, essere compiuti dall'amministratore di sostegno in rappresentanza dell'interessato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'inabilitazione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura necessaria della causa e la non opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Corso Regina Margherita n. 119, Torino, presso la Comunità residenziale “Margherita 119”;
DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale per i provvedimenti di competenza;
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
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