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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3199/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3199/2024, promossa con ricorso depositato il 27/07/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina italiana, C.F. , C.F._1
residente in [...],
con l'avv. Raffaella Alessandrello;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...],
cittadino italiano, C.F. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Marcello Lettera;
pagina 1 di 5
Chiaramonte LF (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Chiaramonte LF (RG) (anno 2005, atto n. 8, parte II, serie A), con i seguenti figli;
Per_1
nata il [...] a [...] (maggiorenne) e nata il [...] a
[...] Persona_2
Ragusa (minorenne).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.07.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Le figlie sono affidate a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza - rispettivamente - presso la madre e Per_1 Per_2
presso il padre.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare sita in Chiaramonte LF, via dell'Oleandro n. 1, non è abitata da nessuno dei due coniugi, atteso che la sig.ra vive nella casa di proprietà della figlia Pt_1
, sita in Ragusa (Marina di Ragusa) via Camogli 44, mentre il sig. vive a Per_1 Pt_2
Varese alla Via Bernardo Rucellai n. 14 con la figlia , pertanto la stessa resterà Per_2 nell'esclusiva disponibilità del sig. Pt_2
5) Il genitore non collocatario potrà tenere con sé l'altra figlia nei tempi e con le modalità da stabilirsi con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. In caso di disaccordo e al fine di tutelare il diritto di visita del padre e della madre, nonché il legame di fratria, le parti convengono che - per quanto concerne le festività di Natale e Capodanno – ad anni alterni verranno trascorse una volta in
Sicilia, quindi il sig. e la figlia raggiungeranno in Sicilia la figlia e Pt_2 Per_2 Per_1
l'altro anno verranno trascorse a Varese, quindi la sig.ra e la figlia Pt_1 Per_1
raggiungeranno a Varese. Per quanto concerne le festività di Pasqua le parti Per_2 convengono quanto stabilito per le festività natalizie con inversione dell'onere di pagina 2 di 5 ricongiungimento ossia, se durante le festività natalizie il sig. e la figlia Pt_2 Per_2
hanno raggiunto in Sicilia la figlia , nelle festività pasquali detto onere di Per_1
raggiungimento sarà posto a carico della sig.ra e della figlia che dovranno Pt_1 Per_1
raggiungere a Varese. Durante le vacanze estive le parti convengono che le stesse Per_2
verranno trascorse un anno in Sicilia e un anno a Varese per 15 giorni consecutivi o frammentati in funzione degli impegni lavorativi di entrambe i genitori.
Con riferimento alla figlia minore - collocata presso il padre - la madre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e ad esclusive spese personali.
6) Il genitore collocatario si occuperà interamente del contributo ordinario per il mantenimento della figlia con la quale convive, dunque la sig.ra per e il sig. Pt_1 Per_1
per . Pt_2 Per_2
7) Le spese straordinarie che si rendono necessarie nell'interesse delle figlie, invece, verranno ripartite al 50% per ciascun genitore.
8) All'uopo, si specifica che per spese straordinarie si intendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
si intendono quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e pc per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 5 lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (intrattenimento, servizio fotografico, regalo , parrucchiere). Persona_3
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
10) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e richiesta documentazione integrativa e chiarimenti, la stessa non veniva fornita;
pertanto, con ordinanza collegiale pubblicata il
15/11/2024 veniva assegnato nuovo termine per l'incombente richiesto sin dal 29/07/2024.
Venivano depositate note di trattazione scritta in data 15/100/2024, nonché la documentazione richiesta in data 03/12/2024, con richiamo alle note già in precedenza depositate.
pagina 4 di 5 Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 04/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], Parte_1 Parte_2
il 11.03.1977, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21/05/2005 in
Chiaromonte LF (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chiaromonte LF (RG) (anno 2005, atto n. 8, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i pagina 5 di 5