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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
335/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 335/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3012/2020 depositata in data 17.06.2020, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] a [...] (c.f. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Domenico Rea n. 4, elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Della Resistenza n. 90 presso lo studio dell'avv. Rosaria Giorgio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, procuratore speciale Dott. con sede in Milano, al Corso Como n. 17, Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Filomena Cinque, presso la quale elettivamente domicilia in Vico Equense (NA) alla Via Raffaele Bosco n. 327
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al Controparte_3 sinistro verificatosi in Torre Annunziata (NA) alla via Roma il giorno 22.03.2017 alle ore 20:30 circa.
1 A tal fine premetteva di essere proprietario del motociclo tg. EB52634, assicurato per la r.c. obbligatoria con la che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il ciclomotore, CP_4 condotto nell'occasione da con a bordo in qualità di trasportata, Controparte_5 Parte_1 procedeva a velocità moderata allorquando veniva tamponato da tergo dal ciclomotore Piaggio tg.
X2KXR7, di proprietà di e condotto da che, a causa Controparte_3 Persona_1 dell'impatto, la moto veniva scaraventata a terra sul lato destro, unitamente agli occupanti e che il sinistro era da imputarsi all'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio, il quale, nel provenire da tergo, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento per i danni riportati dal veicolo.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 15.11.2017, spiegava atto di intervento Controparte_5 volontario ex art. 105 c.p.c. chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento per le lesioni personali patite. A tal fine, allegava che a seguito della caduta,
l'interventore veniva trasportato presso il nosocomio di Boscotrecase, ove gli veniva riscontrata
“distorsione e distrazione della spalla e del braccio dx, distorsione e distrazione del ginocchio e della gamba dx, frattura parziale degli incisivi superiore”, guaribile in giorni 15 s.c.. L'interventore provvedeva a costituire in mora la la quale non forniva alcun riscontro alla richiesta di CP_4 risarcimento dei danni.
Alla medesima udienza di costituiva altresì in qualità di trasportata del motociclo tg. Parte_1
XZKXR7 di proprietà di , instando per il risarcimento delle lesioni personali Controparte_3 riportate in occasione del sinistro. In tale sede, il difensore di parte attrice rilevava che per mero errore materiale, veniva indicata nell'atto introduttivo quale trasportata del motociclo tg. Parte_1
EB52634, atteso che la stessa al momento del sinistro, viaggiava come passeggera a bordo del motociclo tg. X2KXR7, così come emergeva anche dal modello CAI allegato agli atti.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità Controparte_4 della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A. e la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e contestava la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio. Nel merito, la convenuta compagnia contestava la fondatezza della pretesa e la veridicità del fatto storico, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì la quale impresa assicuratrice del motociclo Piaggio tg. Controparte_6
X2KXR7 ed evocato in giudizio dall'interventrice ex art. 141 del d.lgs. n. 209/2005; la Parte_1 eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda risarcitoria, CP_6 la carenza di legittimazione passiva della responsabile civile, la nullità della domanda nonché la violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 5 del c.p.c. Rilevava l'infondatezza della pretesa
2 risarcitoria e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna delle parti avverse al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il responsabile civile, , pur se regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di consulenza tecnico-ricostruttiva e di consulenza medico-legale nei confronti di e , Controparte_5 Parte_1 con sentenza n. 3012/2020 depositata in data 17.06.2020, il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria poiché infondata, atteso che dall'istruttoria espletata non emergevano elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter ritenere raggiunta la piena prova circa il sinistro dedotto in causa;
in particolare, il giudice evidenziava che la testimonianza resa dall'unico teste escusso era estremamente generica e in relazione alla c.t.u. tecnica evidenziava che l'ausiliario non aveva potuto visionare direttamente i veicoli coinvolti nel sinistro, poiché quello attoreo era stato riparato e quello convenuto non veniva presentato all'accesso; che non poteva essere attribuita valenza probatoria alle fotografie e alla perizia prodotte dall'attore poiché redatte in assenza di contraddittorio. Veniva, altresì, rigettata la domanda spiegata dai soggetti intervenuti in giudizio e, con particolare riguardo alla domanda spiegata da , il giudice evidenziava che non era stata fornita la prova della Parte_1 circostanza che ella si trovasse a bordo del motociclo condotto da . Controparte_5
Pertanto, la domanda veniva rigettata con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Parte_1 erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sulle circostanze di fatto emerse Part dall'istruttoria da cui, a dire dell'appellante, poteva ricavarsi sia la prova della presenza della Part quale trasportata sul veicolo della (al riguardo ribadiva che l'indicazione della quale CP_3 trasportata sul veicolo condotto dal era stata frutto di una mera svista del difensore del CP_5 nella redazione dell'atto introduttivo, come rilevato in prima udienza), sia la prova della Parte_2
Part dinamica del sinistro. Dunque, essendo stata offerta la prova che la viaggiava sul motociclo della in qualità di trasportata e che aveva riportato lesioni personali in seguito alla caduta, CP_3 null'altro avrebbe dovuto dimostrare circa le concrete modalità del sinistro e la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro. 2) Carente motivazione della sentenza sulle circostanze di fatto emerse nella c.t.u., non avendo il giudice di prime cure fatto alcun riferimento alla consulenza medica espletata sulla persona dell'appellante, dalla quale era emersa la compatibilità tra le lesioni Part riportate dalla e un trauma da sinistro stradale.
Dunque, concludeva per la riforma della sentenza al fine di sentir accertare la sua qualità di trasportata sul veicolo di proprietà della e sentir condannare la compagnia CP_3 Controparte_1 al risarcimento del danno per il complessivo importo di euro 11.372,46 conformemente a quanto
3 accertato dal c.t.u., oltre danno morale, interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite cin favore del difensore antistatario.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel Controparte_1 merito contestava la fondatezza dell'impugnazione attesa la correttezza della decisione impugnata e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024; in allegato alle note depositate dalla parte appellata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la compagnia allegava sentenza di questo tribunale n. 67/2025 di rigetto dell'appello proposto avverso la medesima sentenza da . Controparte_5
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.05.2025 in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.06.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.01.2021), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(22.01.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_3 evocata in giudizio con notifica perfezionatasi in data 19.01.2021, non ha inteso costituirsi in giudizio.
I motivi di appello vanno analizzati congiuntamente e sono infondati.
4 Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di pace non è incorso in alcun errore circa Part la valutazione del materiale probatorio, non essendo emersa la prova che la viaggiasse sul veicolo di proprietà della in qualità di trasportata. CP_3
Effettivamente, l'unico teste escusso - - ha reso dichiarazioni generiche e lacunose Testimone_1 omettendo dettagli ed informazioni utili per l'accertamento del fatto storico e circa il coinvolgimento Part della quale trasportata.
Più precisamente, il testimone attoreo riferiva che a bordo del veicolo condotto da Controparte_5 viaggiava unicamente il suo conducente, mentre a bordo del veicolo Piaggio vi erano due persone, un uomo quale conducente e una donna quale trasportata, entrambi di giovane età; ma detta dichiarazione Part appare assolutamente generica ed inidonea ad avvalorare la tesi sostenuta dalla ovvero che, al momento del sinistro, ella viaggiasse in qualità di trasportata sul veicolo Piaggio.
Ciò, in primo luogo, alla luce della differente prospettazione offerta inizialmente proprio dall'attore
, il quale riferiva che viaggiava sul veicolo di sua proprietà Parte_2 Parte_1 condotto, nell'occasione, da , salvo poi dichiarare in prima udienza che detta Controparte_5 descrizione era stata il frutto di un errore materiale nella redazione dell'atto, in quanto Parte_1 viaggiava a bordo del veicolo Piaggio di proprietà della . CP_3
In secondo luogo, pur avendo dichiarato che i veicoli coinvolti nello scontro cadevano al suolo unitamente ai rispettivi occupanti, il teste non ha saputo riferire dell'esistenza di danni riportati dal veicolo e nulla ha detto circa le eventuali conseguenze lesive riportate dal conducente del CP_7 motociclo impattante ( . Pertanto, in un sinistro dal quale sarebbero derivate Persona_1 rilevanti lesioni personali per e appare inverosimile l'assenza di Controparte_5 Parte_1 qualsiasi conseguenza lesiva in capo al conducente del veicolo , di cui il teste non fa alcuna CP_7 menzione.
In terzo luogo, il teste non ha saputo neppure riferire se sia stata trasportata o meno in Parte_1 ospedale dopo il sinistro, sebbene risulti dagli atti che ella si recava presso il nosocomio di
Boscotrecase dove veniva trasportato anche , accompagnato proprio dal teste. Controparte_5
Ulteriore elemento che mina la credibilità del teste si rinviene nel modello CAI: infatti, appare alquanto inverosimile che il nominativo del teste non sia stato indicato nel suddetto modulo tra i testimoni presenti al momento del sinistro, pur essendosi questi occupato di raccogliere le generalità degli occupanti del motociclo Piaggio e di accompagnare il in ospedale (in base a quanto CP_5 dichiarato dal medesimo testimone), come già rilevato anche nella menzionata sentenza di questo
Tribunale di rigetto dell'appello proposto dal CP_5
Le dichiarazioni del testimone, inoltre, sono insufficienti proprio a dimostrare la verificazione del fatto storico: il teste, infatti, non è stato in grado indicare la direzione di marcia che stava percorrendo
5 in coda al al momento del sinistro, né ha fornito elementi utili al fine di individuare con CP_5 maggiore precisione il punto della pubblica via ove avveniva l'impatto, né è stato in grado di riferire se la propria auto veniva sorpassata dal motorino Piaggio al lato destro oppure al lato sinistro.
Dette lacune probatorie non possono essere colmate neppure dalla c.t.u., in quanto a fronte di carenze Part così evidenti circa il coinvolgimento della in qualità di trasportata nel sinistro per cui è causa e circa l'effettiva verificazione del fatto storico, il giudizio positivo espresso dall'ausiliario sulla Part sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla e un trauma da incidente della strada non è certo elemento sufficiente per accogliere la domanda.
Pertanto, devono condividersi le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda perché non provata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi per ciascuna fase processuale effettivamente celebrata attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3012/2020 depositata in data 17.06.2020;
3) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 335/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3012/2020 depositata in data 17.06.2020, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] a [...] (c.f. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Domenico Rea n. 4, elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Della Resistenza n. 90 presso lo studio dell'avv. Rosaria Giorgio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, procuratore speciale Dott. con sede in Milano, al Corso Como n. 17, Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Filomena Cinque, presso la quale elettivamente domicilia in Vico Equense (NA) alla Via Raffaele Bosco n. 327
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al Controparte_3 sinistro verificatosi in Torre Annunziata (NA) alla via Roma il giorno 22.03.2017 alle ore 20:30 circa.
1 A tal fine premetteva di essere proprietario del motociclo tg. EB52634, assicurato per la r.c. obbligatoria con la che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il ciclomotore, CP_4 condotto nell'occasione da con a bordo in qualità di trasportata, Controparte_5 Parte_1 procedeva a velocità moderata allorquando veniva tamponato da tergo dal ciclomotore Piaggio tg.
X2KXR7, di proprietà di e condotto da che, a causa Controparte_3 Persona_1 dell'impatto, la moto veniva scaraventata a terra sul lato destro, unitamente agli occupanti e che il sinistro era da imputarsi all'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio, il quale, nel provenire da tergo, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento per i danni riportati dal veicolo.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 15.11.2017, spiegava atto di intervento Controparte_5 volontario ex art. 105 c.p.c. chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa e di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento per le lesioni personali patite. A tal fine, allegava che a seguito della caduta,
l'interventore veniva trasportato presso il nosocomio di Boscotrecase, ove gli veniva riscontrata
“distorsione e distrazione della spalla e del braccio dx, distorsione e distrazione del ginocchio e della gamba dx, frattura parziale degli incisivi superiore”, guaribile in giorni 15 s.c.. L'interventore provvedeva a costituire in mora la la quale non forniva alcun riscontro alla richiesta di CP_4 risarcimento dei danni.
Alla medesima udienza di costituiva altresì in qualità di trasportata del motociclo tg. Parte_1
XZKXR7 di proprietà di , instando per il risarcimento delle lesioni personali Controparte_3 riportate in occasione del sinistro. In tale sede, il difensore di parte attrice rilevava che per mero errore materiale, veniva indicata nell'atto introduttivo quale trasportata del motociclo tg. Parte_1
EB52634, atteso che la stessa al momento del sinistro, viaggiava come passeggera a bordo del motociclo tg. X2KXR7, così come emergeva anche dal modello CAI allegato agli atti.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità Controparte_4 della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A. e la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e contestava la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio. Nel merito, la convenuta compagnia contestava la fondatezza della pretesa e la veridicità del fatto storico, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì la quale impresa assicuratrice del motociclo Piaggio tg. Controparte_6
X2KXR7 ed evocato in giudizio dall'interventrice ex art. 141 del d.lgs. n. 209/2005; la Parte_1 eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda risarcitoria, CP_6 la carenza di legittimazione passiva della responsabile civile, la nullità della domanda nonché la violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 5 del c.p.c. Rilevava l'infondatezza della pretesa
2 risarcitoria e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna delle parti avverse al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il responsabile civile, , pur se regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di consulenza tecnico-ricostruttiva e di consulenza medico-legale nei confronti di e , Controparte_5 Parte_1 con sentenza n. 3012/2020 depositata in data 17.06.2020, il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria poiché infondata, atteso che dall'istruttoria espletata non emergevano elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter ritenere raggiunta la piena prova circa il sinistro dedotto in causa;
in particolare, il giudice evidenziava che la testimonianza resa dall'unico teste escusso era estremamente generica e in relazione alla c.t.u. tecnica evidenziava che l'ausiliario non aveva potuto visionare direttamente i veicoli coinvolti nel sinistro, poiché quello attoreo era stato riparato e quello convenuto non veniva presentato all'accesso; che non poteva essere attribuita valenza probatoria alle fotografie e alla perizia prodotte dall'attore poiché redatte in assenza di contraddittorio. Veniva, altresì, rigettata la domanda spiegata dai soggetti intervenuti in giudizio e, con particolare riguardo alla domanda spiegata da , il giudice evidenziava che non era stata fornita la prova della Parte_1 circostanza che ella si trovasse a bordo del motociclo condotto da . Controparte_5
Pertanto, la domanda veniva rigettata con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Parte_1 erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sulle circostanze di fatto emerse Part dall'istruttoria da cui, a dire dell'appellante, poteva ricavarsi sia la prova della presenza della Part quale trasportata sul veicolo della (al riguardo ribadiva che l'indicazione della quale CP_3 trasportata sul veicolo condotto dal era stata frutto di una mera svista del difensore del CP_5 nella redazione dell'atto introduttivo, come rilevato in prima udienza), sia la prova della Parte_2
Part dinamica del sinistro. Dunque, essendo stata offerta la prova che la viaggiava sul motociclo della in qualità di trasportata e che aveva riportato lesioni personali in seguito alla caduta, CP_3 null'altro avrebbe dovuto dimostrare circa le concrete modalità del sinistro e la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro. 2) Carente motivazione della sentenza sulle circostanze di fatto emerse nella c.t.u., non avendo il giudice di prime cure fatto alcun riferimento alla consulenza medica espletata sulla persona dell'appellante, dalla quale era emersa la compatibilità tra le lesioni Part riportate dalla e un trauma da sinistro stradale.
Dunque, concludeva per la riforma della sentenza al fine di sentir accertare la sua qualità di trasportata sul veicolo di proprietà della e sentir condannare la compagnia CP_3 Controparte_1 al risarcimento del danno per il complessivo importo di euro 11.372,46 conformemente a quanto
3 accertato dal c.t.u., oltre danno morale, interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite cin favore del difensore antistatario.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel Controparte_1 merito contestava la fondatezza dell'impugnazione attesa la correttezza della decisione impugnata e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024; in allegato alle note depositate dalla parte appellata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la compagnia allegava sentenza di questo tribunale n. 67/2025 di rigetto dell'appello proposto avverso la medesima sentenza da . Controparte_5
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.05.2025 in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.06.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.01.2021), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(22.01.2021).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_3 evocata in giudizio con notifica perfezionatasi in data 19.01.2021, non ha inteso costituirsi in giudizio.
I motivi di appello vanno analizzati congiuntamente e sono infondati.
4 Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di pace non è incorso in alcun errore circa Part la valutazione del materiale probatorio, non essendo emersa la prova che la viaggiasse sul veicolo di proprietà della in qualità di trasportata. CP_3
Effettivamente, l'unico teste escusso - - ha reso dichiarazioni generiche e lacunose Testimone_1 omettendo dettagli ed informazioni utili per l'accertamento del fatto storico e circa il coinvolgimento Part della quale trasportata.
Più precisamente, il testimone attoreo riferiva che a bordo del veicolo condotto da Controparte_5 viaggiava unicamente il suo conducente, mentre a bordo del veicolo Piaggio vi erano due persone, un uomo quale conducente e una donna quale trasportata, entrambi di giovane età; ma detta dichiarazione Part appare assolutamente generica ed inidonea ad avvalorare la tesi sostenuta dalla ovvero che, al momento del sinistro, ella viaggiasse in qualità di trasportata sul veicolo Piaggio.
Ciò, in primo luogo, alla luce della differente prospettazione offerta inizialmente proprio dall'attore
, il quale riferiva che viaggiava sul veicolo di sua proprietà Parte_2 Parte_1 condotto, nell'occasione, da , salvo poi dichiarare in prima udienza che detta Controparte_5 descrizione era stata il frutto di un errore materiale nella redazione dell'atto, in quanto Parte_1 viaggiava a bordo del veicolo Piaggio di proprietà della . CP_3
In secondo luogo, pur avendo dichiarato che i veicoli coinvolti nello scontro cadevano al suolo unitamente ai rispettivi occupanti, il teste non ha saputo riferire dell'esistenza di danni riportati dal veicolo e nulla ha detto circa le eventuali conseguenze lesive riportate dal conducente del CP_7 motociclo impattante ( . Pertanto, in un sinistro dal quale sarebbero derivate Persona_1 rilevanti lesioni personali per e appare inverosimile l'assenza di Controparte_5 Parte_1 qualsiasi conseguenza lesiva in capo al conducente del veicolo , di cui il teste non fa alcuna CP_7 menzione.
In terzo luogo, il teste non ha saputo neppure riferire se sia stata trasportata o meno in Parte_1 ospedale dopo il sinistro, sebbene risulti dagli atti che ella si recava presso il nosocomio di
Boscotrecase dove veniva trasportato anche , accompagnato proprio dal teste. Controparte_5
Ulteriore elemento che mina la credibilità del teste si rinviene nel modello CAI: infatti, appare alquanto inverosimile che il nominativo del teste non sia stato indicato nel suddetto modulo tra i testimoni presenti al momento del sinistro, pur essendosi questi occupato di raccogliere le generalità degli occupanti del motociclo Piaggio e di accompagnare il in ospedale (in base a quanto CP_5 dichiarato dal medesimo testimone), come già rilevato anche nella menzionata sentenza di questo
Tribunale di rigetto dell'appello proposto dal CP_5
Le dichiarazioni del testimone, inoltre, sono insufficienti proprio a dimostrare la verificazione del fatto storico: il teste, infatti, non è stato in grado indicare la direzione di marcia che stava percorrendo
5 in coda al al momento del sinistro, né ha fornito elementi utili al fine di individuare con CP_5 maggiore precisione il punto della pubblica via ove avveniva l'impatto, né è stato in grado di riferire se la propria auto veniva sorpassata dal motorino Piaggio al lato destro oppure al lato sinistro.
Dette lacune probatorie non possono essere colmate neppure dalla c.t.u., in quanto a fronte di carenze Part così evidenti circa il coinvolgimento della in qualità di trasportata nel sinistro per cui è causa e circa l'effettiva verificazione del fatto storico, il giudizio positivo espresso dall'ausiliario sulla Part sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla e un trauma da incidente della strada non è certo elemento sufficiente per accogliere la domanda.
Pertanto, devono condividersi le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda perché non provata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi per ciascuna fase processuale effettivamente celebrata attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3012/2020 depositata in data 17.06.2020;
3) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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