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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4508/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4508/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 31/07/2024 da:
(CF ) Controparte_1 C.F._1 con l'avv. STOLFI MARINA
e:
(CF ) Email_1 CP_2 C.F._2 con l'avv. STOLFI MARINA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 24/09/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate l'8/04/2025, in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 7, L. 898/1970 che l'assegno una tantum previsto risulta equo in considerazione degli elementi in atti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 4508/2024 V.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/05/2023 da (n. a Controparte_1
UN (TV) il 24.5.1989) e (n. a Treviso (TV), l'11.5.1986), Parte_1 atto trascritto al n. 23, parte 2, Serie C, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
TREVIGNANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi ed anche a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8 L.989/70 corrisponde la somma di € 3.500,00 a Controparte_1
che accetta detta somma a titolo di assegno una tantum. Parte_1
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TREVIGNANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera