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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi difesi dell'avv. Silvia Sanesi, presso il Parte_1 Parte_2
cui indirizzo telematico sono dimiciliati;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI l-) Preliminarmente i coniugi SI e SI.ra Parte_1 [...]
, entrambi di nazionalità cinese, dichiarano di avere, di comune accordo, ai Pt_2
sensi dell'art. 31 2° comma L. 218/1995 art. 5 Reg. n. 2010/1259 /UE, designato con scrittura privata da essi sottoscritta, che si allega, (doc.5), la legge della Repubblica
pagina 1 di 4 Popolare Cinese, art. 1076 e segg. Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020 (cfr. doc.4), quale legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e che intendono divorziare alle condizioni che seguono. 1)- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
4)- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi svolgono attività lavorativa come si rileva dalla documentazione allegata (docc. 6-13), e, pertanto, ciascuno provvederà a sé stesso. In virtù di ciò, i ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad esigere assegni di divorzio e/o di mantenimento, di assistenza, od altre somme a qualsiasi titolo e di non avere fra loro più nulla da pretendere in relazione al celebrato matrimonio e a tutti i doveri dallo stesso conseguenti, né a nessun ulteriore titolo.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio celebrato in Milano in data 25 settembre 2006, secondo le condizioni concordate sopra trascritte. Hanno dato atto che il loro figli, e Persona_1
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 2° comma della legge n.218/1995, in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, mediante scrittura privata. L'art. 5 di detto regolamento prevede la possibilità per i coniugi di designare, tra le altre, la legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (art. 5 comma 1° lettera c. regolamento UE
2010/1259).
pagina 2 di 4 Il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020, diversamente dall'ordinamento giuridico italiano, da un lato non prevede l'istituto della separazione dei coniugi;
dall'altro prevede espressamente il divorzio
“consensuale”, cioè che si basa sul mero accordo dei coniugi, senza la necessità dell'esistenza di alcun presupposto di legge e senza alcun accertamento giudiziale degli stessi. Infatti l'art. 1076 recita espressamente: - “I coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione del matrimoni. L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti”. L'art. 1078 , a sua volta, prevede che: - “Dopo aver verificato che il divorzio si fonda sulla reciproca volontà delle parti e che le stesse abbiano raggiunto un accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti, l'autorità di registrazione del matrimonio concede la registrazione del divorzio e rilascia un certificato di divorzio”. La normativa cinese non contrasta in alcun modo con l'ordine pubblico italiano, non incorrendo quindi nel divieto di cui all'art.16 L.218/95. Difatti
è la stessa normativa italiana a prevedere, accanto alla separazione personale dei coniugi perdurante da 6 mesi (o 1 anno), numerose altre ipotesi in cui si perviene allo scioglimento del matrimonio prescindendo dalla separazione stessa (art. 3 L.
898/1970). Ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1111/2019 (UE), che ha sostituito il Reg.
2201/2003, nonché ai sensi dell'art. 32 e 12 L.281/95 sussiste la giurisdizione italiana Part Pt_ a decidere sul ricorso presentato dai SIg.ri e , che deve essere deciso mediante l'applicazione della legge processuale italiana, ossia la procedura contemplata dall'art. 473- bis 51 c.p.c. i)- Ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c. sussiste la competenza del Tribunale di Prato, atteso che il SI è residente a [...]e Parte_1
la SI.ra ha qui il suo domicilio, trovandosi a Prato il luogo dove lavora. Parte_2
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , sposati a Milano il 25 settembre 2006 con atto trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1631, parte I, anno
2006;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere alle consequenziali annotazioni di legge.
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi difesi dell'avv. Silvia Sanesi, presso il Parte_1 Parte_2
cui indirizzo telematico sono dimiciliati;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI l-) Preliminarmente i coniugi SI e SI.ra Parte_1 [...]
, entrambi di nazionalità cinese, dichiarano di avere, di comune accordo, ai Pt_2
sensi dell'art. 31 2° comma L. 218/1995 art. 5 Reg. n. 2010/1259 /UE, designato con scrittura privata da essi sottoscritta, che si allega, (doc.5), la legge della Repubblica
pagina 1 di 4 Popolare Cinese, art. 1076 e segg. Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020 (cfr. doc.4), quale legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e che intendono divorziare alle condizioni che seguono. 1)- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
4)- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi svolgono attività lavorativa come si rileva dalla documentazione allegata (docc. 6-13), e, pertanto, ciascuno provvederà a sé stesso. In virtù di ciò, i ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad esigere assegni di divorzio e/o di mantenimento, di assistenza, od altre somme a qualsiasi titolo e di non avere fra loro più nulla da pretendere in relazione al celebrato matrimonio e a tutti i doveri dallo stesso conseguenti, né a nessun ulteriore titolo.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio celebrato in Milano in data 25 settembre 2006, secondo le condizioni concordate sopra trascritte. Hanno dato atto che il loro figli, e Persona_1
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 2° comma della legge n.218/1995, in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, mediante scrittura privata. L'art. 5 di detto regolamento prevede la possibilità per i coniugi di designare, tra le altre, la legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (art. 5 comma 1° lettera c. regolamento UE
2010/1259).
pagina 2 di 4 Il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020, diversamente dall'ordinamento giuridico italiano, da un lato non prevede l'istituto della separazione dei coniugi;
dall'altro prevede espressamente il divorzio
“consensuale”, cioè che si basa sul mero accordo dei coniugi, senza la necessità dell'esistenza di alcun presupposto di legge e senza alcun accertamento giudiziale degli stessi. Infatti l'art. 1076 recita espressamente: - “I coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione del matrimoni. L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti”. L'art. 1078 , a sua volta, prevede che: - “Dopo aver verificato che il divorzio si fonda sulla reciproca volontà delle parti e che le stesse abbiano raggiunto un accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti, l'autorità di registrazione del matrimonio concede la registrazione del divorzio e rilascia un certificato di divorzio”. La normativa cinese non contrasta in alcun modo con l'ordine pubblico italiano, non incorrendo quindi nel divieto di cui all'art.16 L.218/95. Difatti
è la stessa normativa italiana a prevedere, accanto alla separazione personale dei coniugi perdurante da 6 mesi (o 1 anno), numerose altre ipotesi in cui si perviene allo scioglimento del matrimonio prescindendo dalla separazione stessa (art. 3 L.
898/1970). Ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1111/2019 (UE), che ha sostituito il Reg.
2201/2003, nonché ai sensi dell'art. 32 e 12 L.281/95 sussiste la giurisdizione italiana Part Pt_ a decidere sul ricorso presentato dai SIg.ri e , che deve essere deciso mediante l'applicazione della legge processuale italiana, ossia la procedura contemplata dall'art. 473- bis 51 c.p.c. i)- Ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c. sussiste la competenza del Tribunale di Prato, atteso che il SI è residente a [...]e Parte_1
la SI.ra ha qui il suo domicilio, trovandosi a Prato il luogo dove lavora. Parte_2
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , sposati a Milano il 25 settembre 2006 con atto trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1631, parte I, anno
2006;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di provvedere alle consequenziali annotazioni di legge.
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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