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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/11/2022, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Avviso di intimazione n° -OMISSIS- emesso per la somma di € 19.449,05 da Agenzia Entrate - Riscossione il 14 gennaio 2022, asseritamente non notificato, ma conosciuto dal ricorrente a seguito di Atto di pignoramento presso terzi notificato al deducente il 25.08.2022;
nonché, quale atto presupposto,
dell'eventuale provvedimento emesso da AG.E.A. ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2020, di “individuazione delle partire creditorie”, in quanto reso omettendo di escludere “i crediti non più esigibili”;
nonché, quali ulteriori atti presupposti,
- della cartella di pagamento AG.E.A. o Agenzia Entrate - Riscossione n° -OMISSIS-, riferita nel predetto avviso, presuntivamente notificata l'11.12.2018;
- del Ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento, avente ad oggetto, secondo quanto desumibile dal predetto Avviso di pagamento Prelievo Latte, Ente Impositore AG.E.A. per anno 1996;
- degli atti dell'AG.E.A. di determinazione degli importi per tale annualità;
- di ogni ulteriore atto prodromico o successivo e consequenziale;
nonché
per la dichiarazione di estinzione del credito per compensazione con gli importi dovuti alla cessata società “-OMISSIS-” e, per essa, ai soci e quindi all'odierno ricorrente, per contributi pubblici all'agricoltura (PAC, ecc.), ovvero di provvidenze ed aiuti agricoli comunitari e nazionali connessi e cofinanziati erogati da organismi pagatori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to M. Santoro;
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti/intimate, ordinando ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , l’esibizione di una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, nonché della Cartella di pagamento AG.E.A. o Agenzia Entrate Riscossione n° -OMISSIS-, presuntivamente notificata l’11.12.2018, per Prelievo Latte (“quote latte” ) per anno 1996, del Ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento e di tutti gli altri atti adottati (quali atti presupposti altresì impugnati nel presente giudizio) dalle medesime Amministrazioni nei confronti dell’odierno ricorrente (con relative relate di notifica), prima dell’Avviso di intimazione n° -OMISSIS- (impugnato nel presente giudizio) emesso da Agenzia Entrate - Riscossione, asseritamente non notificato (ma conosciuto a seguito di Atto di pignoramento presso terzi notificato al deducente in data 25.08.2022), con cui è stato richiesto al predetto il pagamento dell'importo di complessivi € 19.449,05.
Al predetto adempimento le Amministrazioni resistenti/intimate dovranno provvedere entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’incidente cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ordina all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 10/01/2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO