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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/10/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.437 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4345/2024 R. G. vertente tra
(avv. Alfredo Stefanoni) Parte_1
-APPELLANTE-
e
(avv. Marcello Valenti) Controparte_1
(avv. Stefano Maini e Giacomo Zaccaria) Controparte_2
(contumace) Controparte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di avverso il Parte_2 CP_2 preavviso di fermo amministrativo n.07080202200001942000 del 16.9.2022, notificatogli il 21 novembre 2022 da di correlato al mancato pagamento Controparte_1 CP_2 dell'importo di €.2.111,35 portato nelle cartelle:
- n.07020180024711122000, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del Codice della Strada di spettanza della CP_3 CP_3
- n.07020190033328561000 relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del Codice della Strada di spettanza del Controparte_2 evocando in causa sia l'agente di riscossione, che i due enti emittenti dei ruoli.
Ha poi proposto appello nei loro confronti avverso la sentenza n°93/24, con cui il giudice adito ha rigettato la sua opposizione, chiedendone l'integrale riforma.
L di ed il separatamente costituiti, Controparte_1 CP_2 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto del gravame.
La ritualmente evocata in giudizio a seguito di rinnovazione della iniziale Controparte_3 notifica degli atti introduttivi- è rimasta contumace.
Delle ragioni delle parti costituite si darà conto nella parte motiva.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, ex art.437 cpc., sulle seguenti conclusioni delle parti costituite: della parte costituita
Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso in appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate.
Con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Le conclusioni del ricorso di primo grado sono le seguenti:
“Contrariis reiectis, In via principale e di merito, annullare il preavviso di fermo
07080202200001942000 del 16.9.2022 per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria oggetto delle cartelle di pagamento emesse dalla e dal Controparte_3 CP_2
stante l'applicazione dell'art. 209 CdS;
[...]
- annullare il preavviso di fermo per nullità e/o inesistenza della notifica della cartella n.
07020180024711122000 asseritamente effettuata in data 16.4.2019, stante il certificato di residenza storico del ricorrente allegato alla memoria ex art. 320 cpc del 27.7.2023.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, ridurre la sanzione entro il minimo edittale originario.
di Controparte_1 CP_2
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado ed in ogni caso rigettare le domande ed eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione e per l'effetto, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente;
in ogni caso tenere indenne la Riscossione, anche in punto spese, su ogni eventuale decisione, in merito ad ogni circostanza non di competenza della stessa, ma dell'Ente.
Vinte le spese e compenso di avvocato oltre 15% cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente legale.”
Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge e dichiarato come sopra il difetto di legittimazione a contraddire del dichiarare inammissibile e comunque Controparte_2 rigettare integralmente l'appello avversario e ogni domanda con esso proposta nei confronti del
con condanna a compensi e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per Controparte_2 legge compresi ovvero, in denegato caso di accoglimento dell'appello per causa addebitabile all'Agente della riscossione, compensare le spese nei confronti del e Controparte_2 condannare alle spese di lite anche a favore di questo ” Controparte_1 CP_2 OSSERVA
1) Per pacifica giurisprudenza, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non di atto di espropriazione forzata, bensì di mezzo di coazione indiretta, ovvero di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento.
Di conseguenza, l'impugnativa del fermo amministrativo, e del relativo preavviso -che è autonomamente impugnabile: ex multis Cass. n°24042 del 2018, non appartiene al genus delle opposizioni esecutive, perché nessuna esecuzione è iniziata o minacciata.
Appartiene al genus delle azioni cognitive, risolvendosi in una richiesta di accertamento negativo del credito che il fermo è volto a cautelare e quindi, della conseguente pretesa di eseguirlo ( ex multis Cass. n. 6790 del 2024).
Va quindi proposta dinanzi al giudice cui, in base alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, è attribuita la cognizione della controversia sul diritto alla cui cautela il fermo è indirizzato (vedi Cass. SU n°15354 del 2015).
Quindi, ove il credito sia costituito da sanzioni amministrative irrogate per violazione di disposizioni del Codice della Strada, dinanzi al giudice di pace competente, secondo il rito disciplinato dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n°150/11, come nella specie avvenuto.
E' escluso, pertanto, che il ricorso introduttivo di primo grado possa considerarsi improponibile per difetto attuale d'interesse, che invece sussiste, ovvero tardivo per mancato rispetto dei termini fissati dall'art.617 cpc, che nella specie non vengono affatto in rilievo (in termini, Cass. n°15349 del 2020 e n°18041 del 2019).
In parte qua, la motivazione del primo giudice non è corretta, come denunciato dall'appellante con il secondo e terzo motivo di gravame.
2) Tuttavia, per giurisprudenza altrettanto pacifica, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello” (così Cass. n°4889 del 2016).
Prescindendo dalle censure mosse dall'appellante alle motivazioni rese dal primo giudice, di cui si è detto, l'appellante si affida ad un unico motivo di gravame, che riguarda “l'eccepito difetto di notifica della cartella n. 07020180024711122000 di € 1.744,29 asseritamente notificata in data
16.4.2019 con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'art. 60 primo comma lett. e) DPR
n.600/1973”. 3) Il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa è correlato a crediti per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada portate in due distinte cartelle:
a) cartella n.07020180024711122000, relativa a credito della;
Controparte_3
b) cartella n.07020190033328561000 relativa a credito del Controparte_2
Quest'ultimo credito, impugnato, è divenuto definitivo a seguito di sentenza n.1083 del 2014, come documentato dal comune ed attestato in sentenza dal primo giudice.
Com'è noto, il credito derivante da giudicato giudiziale è soggetto a prescrizione decennale, qui certamente non decorsa.
Nel gravame, nulla è specificamente detto in relazione alla cartella sub b).
Ne consegue che tale cartella, prima ancora che incontestabile, non risulta contestata in questa sede di gravame.
4) L'appellante, evidentemente, ritiene che la prescrizione del credito portato nella cartella sub a), derivante dalla allegata nullità della sua notifica, sia condizione sufficiente per ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, nonostante la definitività e persistente attualità del credito portato nella cartella sub b).
E' vero l'esatto contrario: “in caso di impugnazione avverso preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, la pronuncia di nullità relativa ad una delle cartelle presupposte non inficia automaticamente la validità del preavviso stesso, se restano comunque efficaci le altre cartelle esattoriali poste a suo fondamento” (Cass. n°9097del 2025)
5) L'appello, per tale assorbente ragione, non merita accoglimento.
6) Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese sopportate dalle controparti costituite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.
1.100 ed €.5.200, considerato il credito a cui cautela è preannunciato il fermo.
. 7) Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”, ove ricorrenti le altre condizioni di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n° 93/24 resa dal Giudice di Pace di proposto da nei confronti dell' CP_2 Parte_1 Controparte_4
del e della , nella contumacia di quest'ultima così
[...] Controparte_2 Controparte_3 provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute dalle appellate costituite per Parte_1 il presente grado di giudizio, che liquida
-quanto all' in complessivi €.
1.701 per compenso, oltre spese Controparte_1 generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge;
-quanto al comune di in complessivi €.
1.701 per compenso, oltre spese generali in ragione CP_2 del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n° 115/02 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
EL LL