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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 25491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25491/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IMPERATO LUCIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la residenza dei minori sia presso la madre (condizione esclusivamente formale attesi i tempi di permanenza presso ciascun genitore);
DISPONE che i genitori possano tenere con sè i minori accordandosi, volta per volta, in considerazione dei loro impegni di lavoro e degli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
DISPONE che il sig. versi, a titolo di compartecipazione al contributo al mantenimento Parte_1
dei minori (ancorchè il regime di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore sia paritario), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 600,00 (€. 300,00 per ciascun figlio minore);
DISPONE che i ricorrenti concorrino nella misura del 50% nelle spese mediche, scolastiche, sportive e di tempo libero dei figli;
DISPONE che i genitori si consultino preventivamente in ordine ad eventuali viaggi da intraprendere in compagnia dei minori;
DISPONE che i genitori si consultino costantemente ogni qualvolta dovessero sorgere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo dei figli, l'indirizzo scolastico o, comunque, le scelte tutte che appariranno determinanti e, sempre, in ogni caso, nell'interesse dei minori;
DÀ ATTO che i genitori si autorizzino reciprocamente al rilascio del passaporto dei figli minori sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29 maggio 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25491/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IMPERATO LUCIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la residenza dei minori sia presso la madre (condizione esclusivamente formale attesi i tempi di permanenza presso ciascun genitore);
DISPONE che i genitori possano tenere con sè i minori accordandosi, volta per volta, in considerazione dei loro impegni di lavoro e degli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
DISPONE che il sig. versi, a titolo di compartecipazione al contributo al mantenimento Parte_1
dei minori (ancorchè il regime di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore sia paritario), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 600,00 (€. 300,00 per ciascun figlio minore);
DISPONE che i ricorrenti concorrino nella misura del 50% nelle spese mediche, scolastiche, sportive e di tempo libero dei figli;
DISPONE che i genitori si consultino preventivamente in ordine ad eventuali viaggi da intraprendere in compagnia dei minori;
DISPONE che i genitori si consultino costantemente ogni qualvolta dovessero sorgere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo dei figli, l'indirizzo scolastico o, comunque, le scelte tutte che appariranno determinanti e, sempre, in ogni caso, nell'interesse dei minori;
DÀ ATTO che i genitori si autorizzino reciprocamente al rilascio del passaporto dei figli minori sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29 maggio 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.