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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 259/2019 R.G. avente ad oggetto: Morte e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) rappresentati e difesi dall' avv. Luisa Colosimo ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito alla via Indipendenza n. 30 di Catanzaro
Attori
E
in persona del in carica pro tempore, c.f. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, c.f.
presso i cui uffici in via Gioacchino Da Fiore n. 34 è legalmente domiciliato. P.IVA_2
Convenuto
Conclusioni: come da verbale del 27.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2019 gli attori Parte_1 Parte_2
e , in qualità rispettivamente di coniuge e di figli di ,
[...] Pt_3 Pt_4 Persona_1 convenivano in giudizio il per l'accertamento della responsabilità per la Controparte_1 morte cagionata al prossimo congiunto, deceduto a seguito di una trasfusione, in conseguenza di un'evoluzione degenerativa dell'epatite C.
Chiedevano al contempo, a responsabilità acclarata del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condanna del convenuto al ristoro del danno non patrimoniale subito iure proprio, ovvero CP_1 morale ed esistenziale da perdita del rapporto parentale, e stimato nella misura di € 282.150,00 in favore della coniuge e di € 272.745,00 per ciascun altro figlio, o di quella Parte_1
1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Nell'atto introduttivo del giudizio veniva ricostruita la vicenda fattuale, cronologicamente ancorata al 1990, allorquando , marito e padre degli attori, era stato ricoverato presso Persona_1
l' , a seguito di fratture multiple riportate in occasione di un Controparte_3 sinistro stradale e di gravità tale da avere reso necessario il ricorso ad OToni con l'impiego di due sacche di sangue, al quale era seguito, nel successivo anno, altro ricovero presso il Centro medico riabilitativo di Campoli del Monte Taburno, dove gli erano state somministrate diverse unità di plasma e di emoderivati quali plasma, albumina e fattore XII.
Successivamente, nell'aprile del 2007, per la prima volta, gli era stata diagnosticata dai sanitari della Divisione di Malattie infettive dell' , la positività al virus dell'epatite C Controparte_4 alla quale si correlava un'epatopatia cronica che si evolveva in una serie di ulteriori stati morbosi quali ascite, anemia, sideropenia milza accessoria e altre affezioni tanto che, per le gravissime complicanze da epatite cronica da virus C, in data 06.05.14 il decedeva. Pt_2
Ad una settimana di distanza dall'evento morte veniva pronunciata sentenza del 14.05.2014 dal
Tribunale di Catanzaro, a conclusione del giudizio n. 4190 del 2009, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità extracontrattuale del nella causazione della Controparte_1 malattia epatica del per avere omesso i controlli legalmente previsti a presidio di Persona_1 garanzia dell'incolumità dei pazienti in occasione di OToni, accertando quindi il rapporto di causalità tra le OToni e la contrazione delle gravi malattie epatiche.
Ancora con verbale della Commissione Medica di Messina n. 262 del 16.12.2014 adita dalla al fine di conseguire assegno una tantum ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 238 Pt_1 del 1997, veniva accertato che la causa del decesso di fosse ascrivibile all'epatite Persona_1
C dalla quale a sua volta erano derivate altre infermità collaterali.
La diffida all'indirizzo del del 20.01.2017 per ottenere il ristoro dei danni Controparte_1 non patrimoniali occorsi agli attori per avere direttamente patito l'evento luttuoso de quo, rimaneva priva di riscontro.
Il danno non patrimoniale succitato è direttamente correlato alla compromissione della vita morale, esistenziale e relazionale dei prossimi congiunti che ha cagionato negli stessi una notevole sofferenza interiore, essendo venuta meno una quotidianità di affetto e condivisione.
In particolare nell'immediatezza dell'evento luttuoso, cadeva in uno stato Parte_1 depressivo pervasivo e perdurante che la induceva, su sollecitazione familiare, nel 2025 al ricorso alle cure del Centro di Salute Mentale presso l'ASP di , dove le venivano CP_5 diagnosticati depressione associata ad ansia libera e somatizzata e comportamenti anancastici.
La terapia psicoanalitica intrapresa ha apportato solo dei marginali miglioramenti in quanto vive tutt'ora un malessere esistenziale invalidante e compromissivo della vita Parte_1 di relazione anche di quella più intima e strettamente familiare.
2 Il figlio in qualità di primogenito si è dovuto far carico delle responsabilità familiari e ha Pt_2 messo in atto un meccanismo protettivo di rimozione dell'evento morte che gli inibisce qualsiasi condivisione del proprio dolore.
, al pari del fratello, vive una condizione di forte stress e tensione emotiva che si riverbera Pt_3 negativamente sulla vita relazionale e familiare e da ultimo , figlio minore, è stato talmente Pt_4 destabilizzato dalla perdita del genitore tanto da essersi rifugiato in casa abbandonando gli studi universitari intrapresi e riportando condizioni psichiche fiaccate da stati depressivi, attacchi di panico e disturbi del sonno, per la cura dei quali è seguito da un neuropschiatra che gli ha diagnosticato un disturbo ansioso depressivo.
Le ripercussioni negative dell'evento morte nei rispettivi congiunti sono state tutte amplificate dal fatto che ci fosse una convivenza con la vittima, e tutti i familiari fossero stati parti attive nell'assistenza del congiunto malato.
Sulla responsabilità extracontrattuale del non sussistono dubbi essendo stata Controparte_1 la stessa acclarata incontrovertibilmente dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio R.G. n.
4190/2009 definito con sentenza del 14 maggio 2014 passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato la responsabilità ex art. 2043 c.c. del per il contagio del virus HCV Controparte_1 contratto da a seguito delle trasfusioni da questi ricevute, tra il 1990 e il 1991, nel Persona_1 corso di ricoveri ospedalieri e per il danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica (cirrosi epatica HCV correlata, encefalopatia epatica, varifici esofagee F2) dallo stesso riportata in conseguenza della epatite.
Concludevano, pertanto, instando per il risarcimento del danno iure proprio per il ristoro di tutte le conseguenze dannose causalmente derivate dal fatto illecito che ha prodotto la morte del prossimo congiunto, comprensive del danno morale e dinamico relazionale
In data 28.03.2019 si costituiva in giudizio il che in relazione ai fatti di causa Controparte_1 eccepiva non fosse stata data prova del nesso causale tra la malattia virale contratta da Per_1
e la responsabilità dell'ente convenuto.
[...]
Le parti attrici avrebbero dovuto dimostrare che la contrazione dell'infezione da epatite HcV da parte del loro prossimo congiunto fosse ascrivibile ad un comportamento colposo del Ministero della Salute in termini di ritardo nella predisposizione di controlli e di adozione di misure preventive atte ad impedire il contagio.
Il vaglio del comportamento tenuto dal convenuto deve essere contestualizzato all'epoca del verificarsi dei fatti di causa, tenendo presenti le conoscenze medico cliniche coeve all'epoca degli stessi.
Nel periodo de quo in cui vennero praticate le OToni la letteratura scientifica non contemplava determinate infezioni scoperte e conoscibili solo negli anni successivi e pertanto non prevenibili con la diligenza ordinaria del . Controparte_1
3 Per valutare eventuali profili di responsabilità del convenuto necessita operare una “prognosi postuma”, cioè accertare se al momento del prodursi dell' evento dannoso tale esito nefasto fosse prevedibile e scongiurabile in relazione alle conoscenze tecnico scientifiche del momento storico di verificazione dell'accadimento de quo.
Nel caso di specie, avuto riguardo all'epoca in cui furono praticate le OToni, notevolmente antecedente alla data dell'avvenuta identificazione dell'infezione virale, lo stato delle conoscenze dell'epoca della scienza medica non consentiva al di adempiere all'attività di Controparte_1 controllo e di vigilanza sulle strutture sanitarie aventi compiti operativi e di porre in essere quelle misure preventive la cui omissione diversamente avrebbe configurato una responsabilità per colpa omissiva.
In ogni caso, gli attori non hanno assolto all'onere della prova ai sensi dell' art. 2697 c.c., non risultando dimostrata la colpa del , né il nesso causale tra la condotta di Controparte_1 questo ed il danno attribuitogli.
Il giudizio della C.M.O. del Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro, circa la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e la contrazione dell'epatite virale, non è in ogni caso di per sé bastevole a sostenere la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché Controparte_6 il nesso eziologico rappresenta un elemento necessario ma non è condizione unica e sufficiente per sostenere l'azione di responsabilità extracontrattuale, risultando necessaria la contestuale prova della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo.
Gli attori fanno genericamente riferimento ad un obbligo di vigilanza da parte del Controparte_1
che non si sostanzia normativamente in tali ampi termini, non potendosi desumere né
[...] dall'art. 1, l. n. 296 del 1958 - il quale attribuisce all'ex (ora Controparte_6 Controparte_1
), un dovere di vigilanza complessiva sulla salute pubblica, che prescinde dalla vigilanza
[...] specifica,, demandata alle strutture sanitarie dislocate sul territorio (oggi aziende sanitarie e ospedaliere), peraltro ormai dotate di autonoma personalità giuridica e sottoposte alla vigilanza delle Regioni: cfr. l. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale né da altre specifiche previsioni di legge.
All'epoca dei fatti, l'attività di vigilanza del consisteva nel concedere la Controparte_6 prescritta autorizzazione per la produzione alle officine di produzione (art. 161, R.d. 27 luglio 1934,
n. 1265; artt.
1-8 R.d. 3 marzo 1927, n. 478) e la prescritta registrazione per la messa in commercio di specialità medicinali (artt. 162-165, R.d. 27 luglio 1934, n. 126).
In seguito, in sede di recepimento delle direttive comunitarie in materia di specialità medicinali con il d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178 il legislatore ha previsto che l'oggetto del controllo del Ministero della Sanità sia l'idoneità del produttore ad esercitare il controllo e non il controllo stesso posto in essere dal produttore.
In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di un risarcimento agli attori lo stesso non sarebbe integralmente cumulabile con l'indennizzo ex lege n. 210/92 e pertanto in tale
4 eventualità si chiede lo scomputo dalla liquidazione del danno della somma percepita dall'attrice a titolo di indennizzo una tantum ex lege n. 210 del 1992.
In merito alla pluralità di voci risarcitorie chieste dagli attori, se ne contesta l'individualizzazione e frammentazione che producono una duplicazione dell'unica voce di danno non patrimoniale che deve essere oggetto di puntuale prova e non presunto per il solo evento morte ,oltre a dover essere parametrato in relazione alla effettività del vincolo affettivo.
Quanto al danno patrimoniale si eccepisce che gli attori non ne hanno richiesto né l'accertamento né la liquidazione, non avendo nemmeno dedotto di essere a carico del de cuius.
Si insiste pertanto, nel rigetto della domanda nonchè in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento e di ritenuta responsabilità del , nella statuizione di un divieto Controparte_1 di cumulo tra la domanda risarcitoria ed il diritto all'indennizzo ex lege n. 210/92, e, di conseguenza nello scomputo dalle stime risarcitorie riconosciute della somma percepita a titolo di indennizzo una tantum ex lege n. 210/92.
In ogni caso si insiste nel dichiarare non dovuto il danno non patrimoniale e quello patrimoniale, riducendo, in ogni caso, per quanto di ragione, il quantum eventualmente riconosciuto con divieto di corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme che per ipotesi dovessero essere riconosciute in giudizio.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta ed esperimento della Consulenza tecnica di Ufficio, all'udienza del 27.03.25 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni 20 per lo scambio delle conclusionali e ulteriori 20 giorni per lo scambio delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento per i motivi che si esplicitano a seguire.
La vicenda fattuale è quella pacifica tra le parti narrata nell'atto introduttivo che ha la sua origine nell'evento morte del prossimo congiunto della cui causazione parte convenuta Persona_1 contesta di avere la responsabilità giuridica ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto, all'epoca dei fatti di causa, il , sulla base delle conoscenze scientifiche contestuali al decesso, CP_1 CP_1 non avrebbe potuto conoscere e quindi prevenire, a mezzo la predisposizione di controlli ad hoc,
l'insorgenza di infezioni che sarebbero state conoscibili solo negli anni di là a venire.
Le eccezioni in oggetto vanno rigettate in quanto il , ex lege (ex plurimis, Controparte_1
Cass. n. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine anche alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti a epatite e a infezione da HIV contratte da soggetti OT (Cass. Civ. n. 17685/2011; Cass. Civ. n. 9404/2011; Cass. Civ. S.U. n.
584/2008; Cass. Civ. S.U. n. 576/2008).
5 Con riguardo ai presupposti di responsabilità in capo al , la giurisprudenza Controparte_1 consolidata ritiene che, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 4.5.1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussistesse sulla base della legislazione vigente ( L.592/1967, D.P.R. 1256/1971,L. 592/1967; L. 519/1973, ; L.
833/1978,) un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del
, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in Controparte_6 materia sanitaria.
L'omissione da parte del di attività funzionali alla realizzazione dello scopo Controparte_1 per il quale l'ordinamento gli attribuisca il potere lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, siano derivate violazioni di diritti soggettivi di terzi.
In particolare, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito), deve ritenersi sussistente la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus Controparte_1
(HCV e HIV), che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge (Sezioni Unite della Cassazione CP_1
n. 576-585 dell'11.1.2008).
Nel caso di specie, il nesso di causalità tra il decesso di e la contrazione della Persona_1 patologia epatica HCV, per come evolutasi in altri stati morbosi rilevanti, a seguito delle OToni infette alle quali la vittima era stata sottoposta in ambito ospedaliero, è stato riconosciuto con sentenza n. 1133/14 del Tribunale di Catanzaro oltre ad essere stato acclarato dal
CTU come da relazione in atti. Persona_2
Dal suddetto provvedimento decisorio passato in giudicato emerge infatti che nel momento in cui fu sottoposto ad OTone le conoscenze scientifiche fossero tali da rendere Persona_1 noto che il sangue potesse veicolare il virus né è emersa all'epoca prova liberatoria da parte del di avere adottato tutte le misure tecniche necessarie per scongiurare tale Controparte_1 rischio.
Vagliato ed affermato definitivamente il presupposto giuridico del “danno da uccisione” in capo al
, prodromico alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale avanzata dagli attori CP_1 iure proprio, va evidenziato che i prossimi congiunti della vittima, per il ristoro del pregiudizio subito abbiano l'onere di provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale.
Poiché la Costituzione, all'art. 29, garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia, il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale. Secondo le Sezioni Unite, n. 26972 dell'11.111.2008, inoltre, "la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)" e "tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile".
6 Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727 c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
“A fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.” (Cass. Civ. n. 25541 del 30.09.2022). Deve riconoscersi, dunque, una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita, questo come riflesso dinamico relazionale. Vi è quindi un quantum ristoratore che deve tener in considerazione non solo la sofferenza che la perdita di un congiunto arreca, ma anche quanto questa sofferenza, da intendersi sotto il profilo morale, sia destinata ad accompagnare il parente sopravvissuto nel suo residuo arco di vita.
Se questa è la cornice entro la quale deve porsi la fattispecie, deve rilevarsi che è la vittima a dover dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito, che nel caso “potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza”. Se è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare, sia esso coniuge, genitore, figlio o fratello, di tal che il rapporto parentale non necessita di specifica prova, per dimostrarne il patimento, per essere tale sofferenza di comune esperienza, sarà il convenuto a dover dimostrare il fatto contrario, ossia l'inesistenza del legame affettivo (così Cass. civ., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397). E' demandato al danneggiato, comunque, fornire la prova di concrete circostanze che consentano di aumentare il valore tabellare ai fini della quantificazione del danno, così da permettere al giudice di avere elementi adeguati per la personalizzazione dello stesso.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato il nesso parentale che ebbe a legare ciascuno di essi al de cuius, oltre ad avere dimostrato anche l'intercorso rapporto di convivenza tramite l'allegazione documentale dello stato di famiglia e dei certificati storici di residenza.
Allo scopo di quantificare il risarcimento del danno per la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico. Non è consentito, di regola, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, essendo questi ultimi i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo.
E' ammissibile la liquidazione equitativa pura, ossia non conforme ai valori astrattamente previsti dalle tabelle in uso, solo quando ricorrono circostanze peculiari di cui sia fornita logica e congrua motivazione (Cass. 16 dicembre 2022, n. 37009; Cass. 13 dicembre 2022, n. 36297; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300).
7 Per la liquidazione di tale danno, presa a base la Tabella Milanese del 2024, devono considerarsi una serie di parametri, che tengono conto dei seguenti elementi: l'età del defunto, sul presupposto che quanto più sia avanzata, tanto meno intenso sarà il dolore per la perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato comunque provato in un prossimo futuro;
l'età del congiunto che domanda il risarcimento, sul presupposto che gli adulti facciano fronte alle emozioni con maggiore forza d'animo ed elaborino il lutto più agevolmente dei bambini e dei ragazzi;
il rapporto di parentela tra la vittima ed il superstite, sul presupposto che quanto più esso è stretto, maggiore è il dolore causato dalla sua interruzione;
la convivenza col defunto, sul presupposto che, dove questa vi fosse, la perdita della persona cara produce una maggiore sofferenza in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite;
la composizione del nucleo familiare, sul presupposto che la vicinanza di persone care nei momenti di dolore è un valido aiuto al superamento del lutto e che, per contro, la solitudine aggrava la sofferenza;
le modalità di commissione dell'illecito, sul presupposto che quanto più queste siano state drammatiche o addirittura tragiche, tanto più acuto sarà il dolore provato dalla famiglia della vittima.
All'epoca del decesso in data 06.05.2014 aveva soli 57 anni e, alla luce della Persona_1 durata della vita media, aveva ancora un'apprezzabile prospettiva di vita futura;
la moglie aveva
56 anni ed una vita di convivenza matrimoniale di ben 36 anni, mentre i figli avevano rispettivamente 33, 31 e 23 anni oltre ad essere tutti conviventi e quindi a far presupporre inevitabilmente una maggiore ripercussione emotiva dell'evento morte a lacerare una quotidianità affettiva di abitudini e relazioni.
Il danno non patrimoniale subito iure proprio da perdita del rapporto parentale con l'ausilio delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 è stimabile, secondo i suindicati parametri, nella misura di € 238.571,00 per € 254,215 cadauno per i figli ed ed euro Parte_1 Pt_2 Pt_3
262.037,00 per il figlio , somme computate con criteri valutativi riferiti alla data della Pt_4 presente decisione, sicché vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso del 06.05.2014, rivalutata anno per anno.
Da tale perdita ai congiunti superstititi può derivare oltre al suddetto danno morale (sofferenza interiore o emotiva) anche un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica dei medesimi con riflessi sulla loro capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per i medesimi fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361).
Il danno biologico è rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e
8 provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.(Suprema Corte, sez. I, con Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018)
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la consolidata giurisprudenza … ha da lungo tempo affermato che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all''integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n.
19153 del 19.7.2018). Pertanto, il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (così, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del
27.3.2018)” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2022) 02-09-2022, n. 25887).
Nel caso di specie, ed il figlio minore riportavano delle Parte_1 Parte_4 dirette conseguenze psicopatologiche allegate documentalmente e accertate in sede di Consulenza tecnica di Ufficio svolta nel presente giudizio che stimava, con ragionamento condivisibile e al quale ci si richiama, in capo alla prima la sussistenza di un danno biologico del 6% e di una inabilità temporanea di 180 giorni nella misura del 50% ed in capo al secondo un danno biologico del 10% ed una inabilità temporanea di 180 giorni nella misura del 50%.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili e non sono stati mossi specifici rilievi dalla convenuta sul punto. D'altro canto, considerando l'età del de cuius al momento della morte, l'età della moglie, rimasta vedova con tre figli conviventi, e l'età del figlio minore , appena Pt_4
23enne, appare tale situazione di fatto humus per lo sviluppo delle psicopatologie riscontrare dal
CTU.
I suddetti danni sono, pertanto, stimabili utilizzando le Tabelle di Milano per le microlesioni aggiornate al 2024 nella misura di € 7.440,09 per il danno biologico permanente ed euro 4971,60 per quello temporaneo a 50% e nella misura di gg 180; quanto al figlio , il danno biologico Pt_4 permanente è quantificato in euro 23.120,00 euro e quello temporaneo in gg 180 al 50% per euro
10.350,00 (essendosi già computato il danno morale nel risarcimento da danno parentale); il danno biologico complessivamente determinato in euro 12,411,69 per ed in euro Parte_1
33.470,00 per , determinato utilizzando le Tabelle di Milano rispettivamente per le Parte_4 microlesioni e per le macrolesioni aggiornate al 2025.
Venendo alla disamina dell'ulteriore eccezione di parte convenuta che nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dagli attori chiede lo scorporo dalla stessa dell'indennizzo percepito una tantum ex lege 210/92 la stessa non merita accoglimento per le motivazioni esplicitate a seguire.
9 Viene in soccorso la Suprema Corte che stabilisce che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di Controparte_1 OToni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 possa essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili”
(Cass. n. 20909 del 2018; Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n. 8866/2021).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente che invochi lo scomputo, in ogni caso pur avendo lo stesso finalità di evitare inutili e depauperanti duplicazioni risarcitorie trova il suo presupposto giuridico nella circostanza che le somme in detrazione siano imputabili a diritti aventi entrambi carattere ereditario, mentre nel caso di specie, tanto il danno da perdita parentale quanto quello più prettamente biologico hanno natura iure proprio.
Lo scomputo è quindi ammesso rispetto al risarcimento dei danni da lesione che spetti alla persona che abbia contratto malattia da trasfusione, poiché indennizzo e risarcimento rappresentano un ristoro monetario dello stesso danno.
La perdita parentale sofferta dai familiari è invece un danno diverso e autonomo, che non trova alcun ristoro nell'indennizzo a suo tempo erogato (cfr., ex multis, trib. Firenze, 22 gennaio
2015; trib. Roma, 30 ottobre 2008).
Pertanto, il richiesto scomputo di tale somme non può essere riconosciuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 260.001 a € 520.000 con applicazione dei minimi in ragione della bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del Ministro in carica pro tempore al pagamento del danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico in favore di nella misura di € Parte_1
250.982,69, in favore del figlio nella misura di € 295.507,00, nonché al ristoro del Pt_4 danno non patrimoniale nei confronti di ed nella misura Parte_2 Parte_3 di 254,215 254,215 cadauno;
su tali somme vanno riconosciuti gli interessi compensativi e legali come indicato in parte motiva;
- Condanna il al pagamento delle spese legali in favore di Controparte_1 [...]
e nella misura di € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
21.850,00 (euro 11.500,00 aumentato del 30% per ciascuno degli altri tre assistiti) da
10 liquidarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore distrattario, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro 20.5.2025 Dott. Adele Ferraro
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