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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1876/2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cannoletta come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Marcello Raho come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva condannarsi l' CP_1 alla riliquidazione della propria pensione lamentando il computo della stessa in modo erroneo sulla scorta dei dati contenuti nell'estratto contributivo.
Instaurato il contraddittorio, l' si costitutiva in giudizio riconoscendo la fondatezza della domanda CP_1
e deducendo di aver provveduto a riliquidare la pensione, pagando anche gli arretrati per € 771,41.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Pacifica la riliquidazione della pensione con pagamento degli arretrati, è venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti. Su concorde richiesta delle stesse deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che la riliquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio onde dette spese - liquidate come da dispositivo nei limiti del valore della prestazione - vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 750,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1876/2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cannoletta come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Marcello Raho come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva condannarsi l' CP_1 alla riliquidazione della propria pensione lamentando il computo della stessa in modo erroneo sulla scorta dei dati contenuti nell'estratto contributivo.
Instaurato il contraddittorio, l' si costitutiva in giudizio riconoscendo la fondatezza della domanda CP_1
e deducendo di aver provveduto a riliquidare la pensione, pagando anche gli arretrati per € 771,41.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Pacifica la riliquidazione della pensione con pagamento degli arretrati, è venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti. Su concorde richiesta delle stesse deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che la riliquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio onde dette spese - liquidate come da dispositivo nei limiti del valore della prestazione - vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 750,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)