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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4305/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4305/2018 avente ad oggetto risarcimento del danno, promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCONE Controparte_1 P.IVA_1
ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per lo effetto: dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso in data 20/10/2015 e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento per il danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale, morale, patrimoniale, per ITT e ITP e per rimborso spese, voci meglio specificate in premessa, della somma di
€ 78567,76 o di quell'altra che sarà ritenuta equa dal Giudice adito, operata la detrazione delle somme che saranno eventualmente dovute dall' , oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al CP_2 soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché prescritta;
in subordine ridurre il chiesto risarcimento tenuto conto delle somme già corrisposte dall' e dall' ed alla luce di quanto provato nel corso del giudizio. Con il favore CP_2 CP_3 delle spese e compensi.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1 esponendo che: Controparte_1 in data 20/10/2015 alle ore 6,30 viaggiava quale terzo trasportato nell'autovettura Ford Mondeo targata BL070PB di proprietà di e condotta da;
Parte_2 Parte_3 il conducente della predetta autovettura percorreva la S.C. 21 Santa Croce Camerina – Punta Braccetto quando, giunto all'altezza del Km 0.480, non avvedendosi in tempo di un'autovettura che si trovava ferma sul margine destro della sua corsia di marcia e che gli ostacolava il passaggio, sterzava repentinamente a sinistra per evitare di urtarla, entrando in collisione con l'autovettura Citroen Xsara targata BL454NY, di proprietà di , proveniente dal senso opposto;
Controparte_4
a seguito del violento impatto riportava gravissime lesioni e veniva urgentemente trasportato presso l'Ospedale di Ragusa dove gli veniva riscontrata una contusione polo superiore renale, una contusione dorsolombare ed una contusione al bacino;
riportava postumi permanenti nella misura del 12%, un'invalidità temporanea totale di mesi sei e un'invalidità temporanea parziale al 50% di mesi due;
in data 14/12/2015 inviava una lettera a.r. nella quale esponeva i fatti e diffidava l'assicurazione a provvedere ad un risarcimento immediato dei danni da lui patiti, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia;
successivamente inviava proposta di negoziazione assistita che, tuttavia, non veniva riscontrata dall'assicurazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 78.567,76 o di quell'altra ritenuta di giustizia, con la detrazione delle somme eventualmente dovute dall' , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì della domanda sino CP_2 al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo Controparte_1 l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda avanzata da con vittoria di Parte_1 spese e compensi.
Il giudizio tra le odierne parti in causa deve essere dichiarato estinto in quanto l'attore non ha integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina
l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 27078/2022; Cass. n. 17963/2021). Con ordinanza del 10.7.2023 il Giudice ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario assegnando termine fino al Parte_2 15.9.2023 e rinviando per la comparizione delle parti all'udienza del 09.1.2024. In data 9.10.2023, il Giudice, su istanza avanzata dall'attore in data 14.9.2023, assegnava termine fino al 15.11.2023 per la citazione in giudizio del litisconsorte necessario. All'udienza del 9.1.2024, il Giudice, ritenuto che la notifica a non era andata a buon Parte_2 fine, assegnava all'attore ulteriore termine di giorni sessanta per l'integrazione del contraddittorio, previe ricerche anagrafiche, e rinviava la causa all'udienza del 2.7.2024.
pagina 3 di 4 All'udienza del 2.7.2024, il Giudice, ritenuto che la notifica a non era nuovamente Parte_2 andata a buon fine, assegnava all'attore ulteriore termine di giorni sessanta per l'integrazione del contraddittorio e rinviava la causa all'udienza del 14 gennaio 2025. L'attore non integrava il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario entro il termine assegnato all'udienza del 2.7.2024. Osserva la giurisprudenza di legittimità che “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. II n. 7460/2015, Cass. I n. 157/1998). L'estinzione del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio è preliminare ed assorbe l'esame di ogni altra questione. In conclusione, il giudizio pendente tra e la deve Parte_1 Controparte_1 essere dichiarato estinto. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4305/2018: DICHIARA l'estinzione del giudizio tra l'attore e la convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4305/2018 avente ad oggetto risarcimento del danno, promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MORGANTE MARCELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCONE Controparte_1 P.IVA_1
ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per lo effetto: dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso in data 20/10/2015 e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso, a titolo di risarcimento per il danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale, morale, patrimoniale, per ITT e ITP e per rimborso spese, voci meglio specificate in premessa, della somma di
€ 78567,76 o di quell'altra che sarà ritenuta equa dal Giudice adito, operata la detrazione delle somme che saranno eventualmente dovute dall' , oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al CP_2 soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
pagina 1 di 4 CONVENUTO
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché prescritta;
in subordine ridurre il chiesto risarcimento tenuto conto delle somme già corrisposte dall' e dall' ed alla luce di quanto provato nel corso del giudizio. Con il favore CP_2 CP_3 delle spese e compensi.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1 esponendo che: Controparte_1 in data 20/10/2015 alle ore 6,30 viaggiava quale terzo trasportato nell'autovettura Ford Mondeo targata BL070PB di proprietà di e condotta da;
Parte_2 Parte_3 il conducente della predetta autovettura percorreva la S.C. 21 Santa Croce Camerina – Punta Braccetto quando, giunto all'altezza del Km 0.480, non avvedendosi in tempo di un'autovettura che si trovava ferma sul margine destro della sua corsia di marcia e che gli ostacolava il passaggio, sterzava repentinamente a sinistra per evitare di urtarla, entrando in collisione con l'autovettura Citroen Xsara targata BL454NY, di proprietà di , proveniente dal senso opposto;
Controparte_4
a seguito del violento impatto riportava gravissime lesioni e veniva urgentemente trasportato presso l'Ospedale di Ragusa dove gli veniva riscontrata una contusione polo superiore renale, una contusione dorsolombare ed una contusione al bacino;
riportava postumi permanenti nella misura del 12%, un'invalidità temporanea totale di mesi sei e un'invalidità temporanea parziale al 50% di mesi due;
in data 14/12/2015 inviava una lettera a.r. nella quale esponeva i fatti e diffidava l'assicurazione a provvedere ad un risarcimento immediato dei danni da lui patiti, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia;
successivamente inviava proposta di negoziazione assistita che, tuttavia, non veniva riscontrata dall'assicurazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 78.567,76 o di quell'altra ritenuta di giustizia, con la detrazione delle somme eventualmente dovute dall' , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì della domanda sino CP_2 al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo Controparte_1 l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda avanzata da con vittoria di Parte_1 spese e compensi.
Il giudizio tra le odierne parti in causa deve essere dichiarato estinto in quanto l'attore non ha integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina
l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 27078/2022; Cass. n. 17963/2021). Con ordinanza del 10.7.2023 il Giudice ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario assegnando termine fino al Parte_2 15.9.2023 e rinviando per la comparizione delle parti all'udienza del 09.1.2024. In data 9.10.2023, il Giudice, su istanza avanzata dall'attore in data 14.9.2023, assegnava termine fino al 15.11.2023 per la citazione in giudizio del litisconsorte necessario. All'udienza del 9.1.2024, il Giudice, ritenuto che la notifica a non era andata a buon Parte_2 fine, assegnava all'attore ulteriore termine di giorni sessanta per l'integrazione del contraddittorio, previe ricerche anagrafiche, e rinviava la causa all'udienza del 2.7.2024.
pagina 3 di 4 All'udienza del 2.7.2024, il Giudice, ritenuto che la notifica a non era nuovamente Parte_2 andata a buon fine, assegnava all'attore ulteriore termine di giorni sessanta per l'integrazione del contraddittorio e rinviava la causa all'udienza del 14 gennaio 2025. L'attore non integrava il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario entro il termine assegnato all'udienza del 2.7.2024. Osserva la giurisprudenza di legittimità che “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. II n. 7460/2015, Cass. I n. 157/1998). L'estinzione del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio è preliminare ed assorbe l'esame di ogni altra questione. In conclusione, il giudizio pendente tra e la deve Parte_1 Controparte_1 essere dichiarato estinto. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4305/2018: DICHIARA l'estinzione del giudizio tra l'attore e la convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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