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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8743/2024 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARCO SILVESTRI, elettivamente domiciliata in VA, Via Garibaldi 3
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. MAURO SCANCARELLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VA, Via XX Settembre 19/6
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la società (di seguito, per brevità, ”) chiamava davanti al Controparte_1 CP_1
Tribunale di VA la società (di seguito, per brevità, “ ) chiedendone la condanna al Parte_1 Pt_1 pagamento della somma di euro 143.219,23, oltre interessi moratori dal 25.07.2024 e spese, a titolo di saldo del c/c n. 2020220, come accertato dalla sentenza n. 1810/2024.
Con decreto ingiuntivo n. 2114/2024 del 4.09.2024 provvisoriamente esecutivo il Giudice accoglieva il ricorso di
TE e ingiungeva a il pagamento della somma richiesta. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pt_1
VA , affinchè, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, lo stesso CP_1 venisse revocato, accertando e dichiarando che nulla era dovuto da al convenuto opposto. In via Pt_1 subordinata chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse comunque revocato e venisse dichiarata la compensazione tra il credito vantato da e il controcredito vantato dalla banca a titolo di spese di spese di lite per euro CP_1
10.288,26 e di CTU per euro 5.202,08.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che la sentenza n. 1810/24 aveva accertato il saldo del conto corrente n.
2020220 al 31.12.2020; che la predetta sentenza non era passata in giudicato, attesa l'impugnazione proposta dalla medesima (R.G. 747/24) anche con riguardo al capo concernente il saldo rideterminato;
che il CP_1
pagina 1 di 4 credito azionato in via monitoria era incerto, in quanto il c/c n. 2020220 poteva avere tre differenti saldi: uno al
31.12.2020, come accertato dalla sentenza 1810/2024; uno comprensivo dell'espunzione degli addebiti per interessi usurari, come dedotto in appello, e uno al luglio 2024, atteso che fino a quella data il c/c aveva continuato ad operare. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità dell'azione per abusivo frazionamento del credito.
Con ordinanza ex art. 649 c.p.c. il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto monitorio avanzata da parte opponente.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo. In via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannato al pagamento della somma di euro
133.219,23. Chiedeva, altresì, la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese l'opposta deduceva che l'appello incidentale proposto da era tardivo e Pt_1 comunque limitato ad una riduzione del saldo di appena € 10.117,00, lasciando incontestato il credito per almeno
€ 133.219,23 (doc. 3); che la compensazione eccepita da controparte era inammissibile per identità di titolo (in quanto derivante dalla medesima sentenza) e che l'appello proposto da senza reformatio in pejus era CP_1 volto al miglioramento del risultato contabile e non poteva ridurre il credito ingiunto.
Il Giudice, dopo aver proposto transattivamente il versamento da parte di della somma di euro 127.728,89 Pt_1 alla , nonché dell'ulteriore somma di euro 11.773,70, quale differenza tra l'importo (euro 21.890,70) che CP_1 con atto di appello la aveva chiesto di riconoscere in suo favore relativamente al rapporto di conto CP_1 corrente impugnato e l'importo di euro 10.117,00, del quale aveva chiesto, con appello incidentale, la CP_2 rettifica in danno della e spese di lite integralmente compensate, rimetteva la causa in decisione con CP_1 concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Solo BA IG dichiarava di accettare la proposta del giudice.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
La sentenza n. 1810/2024, posta a fondamento del ricorso monitorio, ha accertato – a seguito di CTU – un saldo attivo alla data del 31.12.2020 di € 143.219,23 in favore della società sul conto corrente n. 2020220. CP_1
Successivamente, entrambe le parti hanno proposto impugnazione. In particolare, ha proposto CP_1 appello principale volto a ottenere una rettifica migliorativa del saldo, deducendo l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo regolato sul medesimo conto, mentre ha proposto appello incidentale tardivo, contestando esclusivamente la legittimità delle Pt_1 commissioni bancarie, chiedendo una rettifica del saldo in diminuzione nella misura di € 10.117,00, pari alla differenza tra l'importo accertato dal Tribunale e quello ritenuto corretto dalla (€ 139.557,59). Pt_1
Come affermato da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27246/2024), il giudicato interno si forma per la mancata impugnazione di capi della sentenza che siano completamente autonomi rispetto a quelli impugnati, ovvero che risolvono questioni controverse dotate di propria individualità, e che integrano una decisione autonoma e indipendente, non formandosi, invece, quando si tratta di mere argomentazioni o di presupposti necessari di un capo unitario (cfr. sentenza citata laddove statuisce: “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”).
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, il saldo accertato in primo grado rappresenta il risultato finale di una valutazione contabile unitaria, frutto della somma e della sottrazione di molteplici voci: interessi, commissioni, spese, rimborsi di rate di mutuo, ecc. Non è possibile scindere artificialmente l'accertamento complessivo effettuato in sentenza relativo all'ammontare del saldo in segmenti autonomi e indipendenti. Le impugnazioni proposte da e pur CP_1 Pt_1 riferendosi a poste distinte, concorrono a modificare – in aumento o in diminuzione – il medesimo saldo oggetto del ricorso monitorio.
Ne consegue che nessuna parte dell'accertamento contenuto nella sentenza può oggi ritenersi definitivamente consolidata, e il credito azionato da con il ricorso per ingiunzione non può dirsi fondato su titolo CP_1 giudiziale definitivo.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che la sentenza n. 1810/2024 sia passata in giudicato, quantomeno nella parte in cui accerta un saldo pari ad euro 133.000,00, resterebbe comunque da verificare la sussistenza del requisito della esigibilità del credito, ai fini dell'accertamento della legittimità dell'azione monitoria e della domanda proposta.
La società opposta ha agito in via monitoria sulla base della richiamata sentenza, la quale ha accertato il saldo del conto corrente n. 2020220 alla data del 31 dicembre 2020. Ora, sebbene sia pacifico che una sentenza di accertamento dell'esistenza di un credito possa, in linea astratta, fondare un ricorso monitorio contenente la domanda di condanna al pagamento di quel credito, ciò è possibile solo ove si possa effettivamente parlare di credito e laddove il credito accertato sia certo, liquido ed esigibile.
A tal fine, è opportuno anzitutto richiamare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il correntista non può proporre domanda di ripetizione dell'indebito finché il conto corrente rimane aperto, essendo in tale fase esperibile esclusivamente l'azione di accertamento del saldo ad una certa data. Come chiarito in Cass. S.U. n. 24418/2010: “Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. [...] Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento […]. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso […]. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Tale principio, ampiamente recepito dalla giurisprudenza successiva, si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ne consegue che il diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
In ispecie, è pacifico che la chiusura del conto corrente sia intervenuta soltanto nel luglio 2024 (doc. 4 fascicolo monitorio), ossia oltre tre anni e mezzo dopo la data dell'accertamento giudiziale. Ciò comporta che la situazione accertata in sentenza non rappresenta il saldo finale del rapporto, e quindi un credito in favore del correntista, ma pagina 3 di 4 una situazione contabile provvisoria perché riferita a un momento antecedente alla conclusione definitiva del contratto di conto corrente.
Inoltre, il saldo finale non è stato provato da , che avrebbe dovuto produrre gli estratti conto successivi al CP_1
31.12.2020, fornire quanto meno una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza e/o comunque dimostrare la mancanza di ogni movimentazione del conto successiva alla pronuncia della sentenza e la mancanza di alcuna variazione rispetto alle risultanze dell'accertamento effettuato nell'anno
2020. Al contrario la sin dalla sua costituzione, ha allegato e documentato tramite la produzione di alcuni Pt_1 estratti conto riferiti al periodo intermedio (docc. m-o) la presenza di movimentazioni successive del conto dovute ad operazioni sia in entrata (numerosi versamenti anche in contanti) che in uscita (addebiti ratei mutuo).
In conclusione, non è provata l'esistenza di un credito certo, attuale ed esigibile in favore di derivante CP_1 dai titoli per cui è causa e la parte opposta non può legittimamente fondare la domanda di condanna sul solo accertamento risalente al 2020, e ciò anche a voler prescindere dalla questione – già affrontata – dell'assenza di giudicato interno sull'accertamento del saldo effettuato nella sentenza prodotta.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Sono assorbite e dunque non vanno valutate sia l'eccezione di compensazione che l'eccezione di improcedibilità per abusivo frazionamento del credito formulate dalla banca.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, decurtata del 50% la fase istruttoria poiché consistita nel mero deposito delle memorie integrative.
La domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta opposta ex art. 96 c.p.c. va rigettata avuto riguardo all'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2114/2024 del 4/09/2024;
dichiara assorbite la domanda di compensazione e l'eccezione di improcedibilità formulate dalla banca;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta opposta;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
379,50 per esborsi e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
VA, il 13.6.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8743/2024 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARCO SILVESTRI, elettivamente domiciliata in VA, Via Garibaldi 3
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. MAURO SCANCARELLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VA, Via XX Settembre 19/6
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la società (di seguito, per brevità, ”) chiamava davanti al Controparte_1 CP_1
Tribunale di VA la società (di seguito, per brevità, “ ) chiedendone la condanna al Parte_1 Pt_1 pagamento della somma di euro 143.219,23, oltre interessi moratori dal 25.07.2024 e spese, a titolo di saldo del c/c n. 2020220, come accertato dalla sentenza n. 1810/2024.
Con decreto ingiuntivo n. 2114/2024 del 4.09.2024 provvisoriamente esecutivo il Giudice accoglieva il ricorso di
TE e ingiungeva a il pagamento della somma richiesta. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pt_1
VA , affinchè, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, lo stesso CP_1 venisse revocato, accertando e dichiarando che nulla era dovuto da al convenuto opposto. In via Pt_1 subordinata chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse comunque revocato e venisse dichiarata la compensazione tra il credito vantato da e il controcredito vantato dalla banca a titolo di spese di spese di lite per euro CP_1
10.288,26 e di CTU per euro 5.202,08.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che la sentenza n. 1810/24 aveva accertato il saldo del conto corrente n.
2020220 al 31.12.2020; che la predetta sentenza non era passata in giudicato, attesa l'impugnazione proposta dalla medesima (R.G. 747/24) anche con riguardo al capo concernente il saldo rideterminato;
che il CP_1
pagina 1 di 4 credito azionato in via monitoria era incerto, in quanto il c/c n. 2020220 poteva avere tre differenti saldi: uno al
31.12.2020, come accertato dalla sentenza 1810/2024; uno comprensivo dell'espunzione degli addebiti per interessi usurari, come dedotto in appello, e uno al luglio 2024, atteso che fino a quella data il c/c aveva continuato ad operare. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità dell'azione per abusivo frazionamento del credito.
Con ordinanza ex art. 649 c.p.c. il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto monitorio avanzata da parte opponente.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo. In via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannato al pagamento della somma di euro
133.219,23. Chiedeva, altresì, la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese l'opposta deduceva che l'appello incidentale proposto da era tardivo e Pt_1 comunque limitato ad una riduzione del saldo di appena € 10.117,00, lasciando incontestato il credito per almeno
€ 133.219,23 (doc. 3); che la compensazione eccepita da controparte era inammissibile per identità di titolo (in quanto derivante dalla medesima sentenza) e che l'appello proposto da senza reformatio in pejus era CP_1 volto al miglioramento del risultato contabile e non poteva ridurre il credito ingiunto.
Il Giudice, dopo aver proposto transattivamente il versamento da parte di della somma di euro 127.728,89 Pt_1 alla , nonché dell'ulteriore somma di euro 11.773,70, quale differenza tra l'importo (euro 21.890,70) che CP_1 con atto di appello la aveva chiesto di riconoscere in suo favore relativamente al rapporto di conto CP_1 corrente impugnato e l'importo di euro 10.117,00, del quale aveva chiesto, con appello incidentale, la CP_2 rettifica in danno della e spese di lite integralmente compensate, rimetteva la causa in decisione con CP_1 concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Solo BA IG dichiarava di accettare la proposta del giudice.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
La sentenza n. 1810/2024, posta a fondamento del ricorso monitorio, ha accertato – a seguito di CTU – un saldo attivo alla data del 31.12.2020 di € 143.219,23 in favore della società sul conto corrente n. 2020220. CP_1
Successivamente, entrambe le parti hanno proposto impugnazione. In particolare, ha proposto CP_1 appello principale volto a ottenere una rettifica migliorativa del saldo, deducendo l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo regolato sul medesimo conto, mentre ha proposto appello incidentale tardivo, contestando esclusivamente la legittimità delle Pt_1 commissioni bancarie, chiedendo una rettifica del saldo in diminuzione nella misura di € 10.117,00, pari alla differenza tra l'importo accertato dal Tribunale e quello ritenuto corretto dalla (€ 139.557,59). Pt_1
Come affermato da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27246/2024), il giudicato interno si forma per la mancata impugnazione di capi della sentenza che siano completamente autonomi rispetto a quelli impugnati, ovvero che risolvono questioni controverse dotate di propria individualità, e che integrano una decisione autonoma e indipendente, non formandosi, invece, quando si tratta di mere argomentazioni o di presupposti necessari di un capo unitario (cfr. sentenza citata laddove statuisce: “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”).
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, il saldo accertato in primo grado rappresenta il risultato finale di una valutazione contabile unitaria, frutto della somma e della sottrazione di molteplici voci: interessi, commissioni, spese, rimborsi di rate di mutuo, ecc. Non è possibile scindere artificialmente l'accertamento complessivo effettuato in sentenza relativo all'ammontare del saldo in segmenti autonomi e indipendenti. Le impugnazioni proposte da e pur CP_1 Pt_1 riferendosi a poste distinte, concorrono a modificare – in aumento o in diminuzione – il medesimo saldo oggetto del ricorso monitorio.
Ne consegue che nessuna parte dell'accertamento contenuto nella sentenza può oggi ritenersi definitivamente consolidata, e il credito azionato da con il ricorso per ingiunzione non può dirsi fondato su titolo CP_1 giudiziale definitivo.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che la sentenza n. 1810/2024 sia passata in giudicato, quantomeno nella parte in cui accerta un saldo pari ad euro 133.000,00, resterebbe comunque da verificare la sussistenza del requisito della esigibilità del credito, ai fini dell'accertamento della legittimità dell'azione monitoria e della domanda proposta.
La società opposta ha agito in via monitoria sulla base della richiamata sentenza, la quale ha accertato il saldo del conto corrente n. 2020220 alla data del 31 dicembre 2020. Ora, sebbene sia pacifico che una sentenza di accertamento dell'esistenza di un credito possa, in linea astratta, fondare un ricorso monitorio contenente la domanda di condanna al pagamento di quel credito, ciò è possibile solo ove si possa effettivamente parlare di credito e laddove il credito accertato sia certo, liquido ed esigibile.
A tal fine, è opportuno anzitutto richiamare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il correntista non può proporre domanda di ripetizione dell'indebito finché il conto corrente rimane aperto, essendo in tale fase esperibile esclusivamente l'azione di accertamento del saldo ad una certa data. Come chiarito in Cass. S.U. n. 24418/2010: “Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. [...] Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento […]. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso […]. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Tale principio, ampiamente recepito dalla giurisprudenza successiva, si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ne consegue che il diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
In ispecie, è pacifico che la chiusura del conto corrente sia intervenuta soltanto nel luglio 2024 (doc. 4 fascicolo monitorio), ossia oltre tre anni e mezzo dopo la data dell'accertamento giudiziale. Ciò comporta che la situazione accertata in sentenza non rappresenta il saldo finale del rapporto, e quindi un credito in favore del correntista, ma pagina 3 di 4 una situazione contabile provvisoria perché riferita a un momento antecedente alla conclusione definitiva del contratto di conto corrente.
Inoltre, il saldo finale non è stato provato da , che avrebbe dovuto produrre gli estratti conto successivi al CP_1
31.12.2020, fornire quanto meno una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza e/o comunque dimostrare la mancanza di ogni movimentazione del conto successiva alla pronuncia della sentenza e la mancanza di alcuna variazione rispetto alle risultanze dell'accertamento effettuato nell'anno
2020. Al contrario la sin dalla sua costituzione, ha allegato e documentato tramite la produzione di alcuni Pt_1 estratti conto riferiti al periodo intermedio (docc. m-o) la presenza di movimentazioni successive del conto dovute ad operazioni sia in entrata (numerosi versamenti anche in contanti) che in uscita (addebiti ratei mutuo).
In conclusione, non è provata l'esistenza di un credito certo, attuale ed esigibile in favore di derivante CP_1 dai titoli per cui è causa e la parte opposta non può legittimamente fondare la domanda di condanna sul solo accertamento risalente al 2020, e ciò anche a voler prescindere dalla questione – già affrontata – dell'assenza di giudicato interno sull'accertamento del saldo effettuato nella sentenza prodotta.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Sono assorbite e dunque non vanno valutate sia l'eccezione di compensazione che l'eccezione di improcedibilità per abusivo frazionamento del credito formulate dalla banca.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, decurtata del 50% la fase istruttoria poiché consistita nel mero deposito delle memorie integrative.
La domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta opposta ex art. 96 c.p.c. va rigettata avuto riguardo all'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2114/2024 del 4/09/2024;
dichiara assorbite la domanda di compensazione e l'eccezione di improcedibilità formulate dalla banca;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta opposta;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 Parte_1
379,50 per esborsi e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
VA, il 13.6.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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