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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2025 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
– parte attrice- contro
Controparte_1
– parte convenuta –
Motivi della decisione Con atto di citazione, in qualità di titolare della omonima Ditta Parte_1 individuale, evocava in , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, per s i: «condannare, in forza dell'anzidetto accertamento, a risarcire al Sig. in Controparte_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima Dit llo stesso patiti e tti di cui in parte narrativa e segnatamente il risarcimento del danno al mezzo cagionato dal sinistro stradale del 29/05/2025, il danno da mancato guadagno per non avere potuto lavorare con il taxi oggetto di causa tra la data del sinistro e nei 20 giorni successivi, se del caso liquidando lo stesso anche in via equitativa, il danno per aversi dovuto l'attore esporre finanziariamente a corrispondere il pagamento delle riparazioni del taxi e il danno dato dalle spese legali stragiudiziali e di avvio della negoziazione assistita anch'esse anticipate dall'odierno attore oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dagli esborsi o dal verificarsi del danno al soddisfo. Tenendo in ogni caso conto della mancata adesione all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Con vittoria di spese di lite per le quali si chiede applicazione aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/'14 (poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto)».
Con atto recante data 13.11.2023, depositato telematicamente, Parte_1 rinunciava agli atti del giudizio ex art. 306 Cpc. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione
1 dott. Pasquale LONGARINI mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) In ragione della mancata costituzione della parte convenuta, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali. Così deciso in Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2025 R.G
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
– parte attrice- contro
Controparte_1
– parte convenuta –
Motivi della decisione Con atto di citazione, in qualità di titolare della omonima Ditta Parte_1 individuale, evocava in , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, per s i: «condannare, in forza dell'anzidetto accertamento, a risarcire al Sig. in Controparte_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima Dit llo stesso patiti e tti di cui in parte narrativa e segnatamente il risarcimento del danno al mezzo cagionato dal sinistro stradale del 29/05/2025, il danno da mancato guadagno per non avere potuto lavorare con il taxi oggetto di causa tra la data del sinistro e nei 20 giorni successivi, se del caso liquidando lo stesso anche in via equitativa, il danno per aversi dovuto l'attore esporre finanziariamente a corrispondere il pagamento delle riparazioni del taxi e il danno dato dalle spese legali stragiudiziali e di avvio della negoziazione assistita anch'esse anticipate dall'odierno attore oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dagli esborsi o dal verificarsi del danno al soddisfo. Tenendo in ogni caso conto della mancata adesione all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Con vittoria di spese di lite per le quali si chiede applicazione aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/'14 (poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto)».
Con atto recante data 13.11.2023, depositato telematicamente, Parte_1 rinunciava agli atti del giudizio ex art. 306 Cpc. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc. L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: _ nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione
1 dott. Pasquale LONGARINI mediante appello;
_ all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006) In ragione della mancata costituzione della parte convenuta, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali. Così deciso in Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI