Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg2714 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. COCCIA ELENA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Toledo n.205,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2
dall'avv. DIOMAIUTA VINCENZA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Argento n.2,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e CP_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il CP_2
15/05/1995 e che dalla loro unione nascevano i figli: il Per_1
1
economicamente autosufficienti e il 07.09.2007, minore, Per_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“B. Disporre che la LI minore , di anni 17, venga affidata congiuntamente Per_3
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, genitore collocatario, nella ex casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Manzoni 89;
C. Disporre che la casa coniugale, di proprietà comune ad entrambi i coniugi, sita in
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Manzoni 89 venga assegnata alla Signora che vi vivrà con la LI;
CP_1 Per_3
D. In relazione alla LI , studentessa liceale, tenuto conto dell'approssimarsi Per_3
del compimento della sua maggiore età, entrambi i genitori concordano affinché sia ella stessa di volta in volta a stabilire il calendario di visite col padre, comprensivo di pernottamenti, vacanze (natalizie, pasquali ed estive), con preventiva informazione al genitore collocatario, signora CP_1
E. Il Sig. si accolla in via esclusiva il pagamento dell'intero mutuo CP_2
concesso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in data 14.07.2009 fino a sua completa estinzione che avverrà in data 30.12.2039, relativo al contratto di
Compravendita Rep. N. 6594 sottoscritto in data 07.09.2009, insistente sulla ex casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Manzoni 89, in comproprietà al 50% dei coniugi, con rata mensile di Euro 750,00;
2 F. 11 Sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della LI CP_2
la somma di Euro 300,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 28 Per_3
di ogni mese, sulle coordinate di carta poste pay Evolution 5333171228457871 della Signora somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT come per legge, oltre alla contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese extra e straordinarie per la LI così come disciplinate ed indicate nel
Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Napoli col COA Napoli;
G. La Signora percepirà l'intero importo dell'assegno unico in favore della CP_1
LI con l'obbligo da parte del Sig. di effettuare la rinuncia sul portale Inps CP_2
in favore della moglie dandogliene immediata comunicazione;
H. 11 Sig. si fa carico altresì in via esclusiva della spesa di connessione CP_2
internet in favore della LI pari ad Euro 30,00 mensili da corrispondere Per_3
entro la data della fattura commerciale e fino a quando la stessa risiederà presso la casa familiare;
L La Signora OT si impegna ad intestarsi le ulteriori SIM ed utenze telefoniche, oggi tutte a nome del Sig. alla data di sottoscrizione del seguente CP_2
ricorso;
h 11 Sig. si obbliga a versare mensilmente, a mezzo bonifico sulle CP_2
coordinate di carta poste pay Evolution 5333171228457871 della Signora
[...]
entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, a titolo di mantenimento di CP_1
quest'ultima, la somma di Euro 400,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat annuali, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, in considerazione della circostanza che non ha mai lavorato per dedicarsi alla famiglia;
K. 11 Sig. verserà, entro e non oltre cinque giorni lavorativi a partire CP_2
dalla firma del presente accordo di separazione, con bonifico bancario, alle seguenti coordinate di carta poste pay Evolution 5333171228457871 in favore della Signora la somma di Euro 5000,00 (cinquemila,00); CP_1
L. Il Sig. si obbliga, al compimento del diciottesimo compleanno della CP_2
LI, a versare in suo favore la somma di Euro 5000,00 a titolo di fondo studi, con modalità da concordarsi con la LI stessa;
3 M. La Signora OT, alla sottoscrizione del seguente accordo, si obbliga alla restituzione della carta Bancomat intestata al Sig. emessa dalla ING Bank CP_2
collegata al c/c n. 452667,
N. Le parti si obbligano al mutuo e reciproco rispetto comunicando con lettera raccomandata almeno un mese prima l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.71, parte Parte_1
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
4 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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