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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4924/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:50
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. GI AD Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE ANGELIS SILVANO Avv. Mardarella presente in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COLUZZI ALESSANDRO avv. Facenna presente in sost
CP_2
Avv. MORGANTI DAVID avv. La Monaca presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
RT CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4924 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to De Angelis Parte_1 C.F._1
VA (C.F. e domiciliata nel suo studio in Velletri, via S. Salvatore n.18 C.F._2 per delega in atti;
APPELLANTE
E
MP (RM) – C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Coluzzi Alessandro (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Marino, Via Appia Nuova Km 21,00 n. 214, in virtù di procura in atti
APPELLATA
E
(conferitaria del ramo di azienda assicurativo Controparte_4 [...]
[...] per atto notaio di Milano del Controparte_5 Persona_1
28/06/2013 rep. 18568/5.996 con effetto 01/07/2013) già (C.F. - Controparte_6 P.IVA_2
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Morganti David, (C.F. P.IVA_3
), giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 40;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il Parte_1 Controparte_3
al fine di far accertare, con riferimento al sinistro accorsole in data 13/09/2008, la
[...] responsabilità di quest'ultimo e per l'effetto condannando al risarcimento dei danni dalla stessa sofferti.
Si costituiva in giudizio il " ", il quale contestava quanto ex Controparte_3 adverso dedotto e chiedeva di essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa del terzo TA
Assicurazioni d'Italia S.p., con la quale il Condominio convenuto, all'epoca del sinistro de quo, era assicurato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la (già , Controparte_4 Controparte_6 la quale sollevava eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla Dea, contestava altresì nel merito la ricostruzione, come esposta da parte attrice, dei fatti inerenti al sinistro e concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata;
e comunque in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertare i danni ex adverso lamentati e richiesti nella misura da ritenersi più congrua.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1092/2019, pubblicata in data 7/06/2019, così statuiva:
“.- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento nei confronti della
(Già ma della somma di €.4.000,00; - condanna parte attrice Controparte_4 Controparte_6 al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, preliminarmente disporre la sospensione delle esecutorietà dell'opposta sentenza, in prosieguo riformare l'impugnata sentenza n
1092/2019 del Tribunale di Velletri e dichiarare la responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione del sinistro ex art. 2051 c.c. condannando gli appellati al risarcimento dei danni: danno biologico, patrimoniale, morale, permanente, estetico, emergente, e per spese di trasporto, con rivalutazione ed interessi,(punto 19 dell'originario atto di citazione ) nella misura che risulterà
3 determinata secondo la CT di parte del Dott. Morganti allegata al fascicolo di primo grado, ed all'esito condannare i convenuti per quanto di ragione al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla appellante per le motivazioni offerte e per le causali dedotte in atti , nella misura che la Parte_1
Corte determinerà , per le motivazioni innanzi ed in atti spiegate nei limiti della somma indicata in primo grado in € 26.000,00 ,con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”.
si è costituita, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3 ill.ma Corte di Appello adita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta: 1) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n° Parte_1
1092/2019 resa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Velletri, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto da parte appellante, dichiarare la (già Controparte_5 CP_6
), in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare il
[...] [...]
(RM), in forza di polizza di assicurazione con la stessa sottoscritta, Controparte_7 condannandola a pagare direttamente a parte appellante quanto dovutole dall'esponente
a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese) per effetto della propria CP_1 eventuale condanna. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita, contrariis reiectis: Sulla domanda di manleva: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva svolta dal Controparte_8
[...
per la mancata attivazione del procedimento di mediazione preventiva obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con ulteriori modificazioni nella Legge n. 98/2013; Sulla domanda attorea: 2) in via pregiudiziale: a) rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza n. 1092/2019 emessa dal Tribunale Civile di Velletri non ricorrendone i presupposti di legge;
b) accertare e dichiarare la genericità ed indeterminatezza della domanda attorea ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., e pertanto dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, l'atto di chiamata in causa di terzo di 3) in via principale: a) rigettare l'appello avversario e comunque tutte Controparte_4 le domande formulate da parte appellante, in quanto inammissibili, generiche, infondate e non provate, e per l'effetto b) confermare integralmente la sentenza n. 1092/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Velletri, con la conseguente conferma dell'obbligo di restituzione da parte dell'attrice alla
Compagnia esponente dell'importo ad essa corrisposto di € 4000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e/o della domanda;
4) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, a) accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'incidente di cui è causa evitando ingiustificate duplicazioni
4 delle poste risarcitorie;
b) negare sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi
e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla Giurisprudenza della
Suprema Corte;
c) accertare e dichiarare che l'importo già corrisposto dalla Compagnia pari complessivamente ad € 4.000,00 è integralmente satisfattivo dei danni patiti dall'odierna attrice e pertanto rigettare le ulteriori richieste risarcitorie formulate dalla sig.ra perché infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto;
d) detrarre dalla somma eventualmente ritenuta dovuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 4000,00 ad essa già corrisposto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“In via preliminare questo Giudice non accoglie l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Part
e dall'Assicurazione, del diritto della ad ottenere il risarcimento del danno, provata CP_1
è infatti l'interruzione del termine di prescrizione, dapprima in data 28/07/2009 e poi in data
02/07/2014.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento. Il fondamento normativo applicabile al caso di specie, è rinvenibile nell'art. 2051 C.c.: «Danno cagionato da cose in custodia» il quale statuisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito". In materia condominiale, l'ente - condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in caso contrario, dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi. Precisamente, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare situazioni di pericolo che siano insorte, nonché di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa. Tale forma cli responsabilità presunta, può essere superata dal custode solamente dando prova del caso fortuito ovvero provando quell' impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile ovvero non segnalabile nemmeno con l'ordinaria diligenza, sia nella condotta del danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Dal canto suo il danneggiato avrà l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, ovvero di dimostrare che l'evento si sia prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa.
5 Questo Giudice non accoglie la domanda di parte attrice in quanto non considera assolto
l'onere probatorio posto in capo alla parte danneggiata. Nel caso di specie infatti, parte attrice, lamenta di un cattivo stato di manutenzione dei luoghi, ma di fatto non fornisce prova alcuna a tal riguardo come invece avrebbe dovuto;
la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., infatti, presuppone la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione di specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione (Cass. 1157/2013); dagli atti di causa non è emerso invece con chiarezza l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro, le foto allegati in atti non riportano data certa e non possono pertanto essere collocate in un determinato momento storico.
Parte attrice si è limitata inoltre a dimostrare il fatto in sé (la caduta) e alcuni danni (fisici) che la stessa avrebbe presumibilmente subito a seguito della suddetta caduta, non provato è però con certezza il rapporto causale tra le lesioni e la caduta, cosa invece a cui parte attrice era tenuta (vedasi
Cassazione 24480/2016). Questo Giudice accoglie la domanda della di Controparte_5 restituzione della somma di €. 4.000,00. Come provato in atti (all. n. 4 alla comparsa di costituzione
e risposta della ) la versava, a bonario componimento della Controparte_9 CP_4
Part controversia, alla Sig.ra la somma di € 4.000,00 come da atto di quietanza. Nonostante il Part percepimento della somma, la agiva in giudizio contro il Condominio, al fine di ottenere risarcimento dei danni;
data la mancata prova della responsabilità del Condominio, la somma che Part la ha percepito dalla assicurazione costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2055 c.c.,
e come tale deve essere restituita. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione. Le spese di lite seguono la soccombenza.”.
L'appello è articolato in un unico motivo con cui la sentenza è censurata per avere escluso il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Parte attrice ha agito ex art. 2051 c.c. nei confronti del per una caduta verificatasi CP_1 per la rottura di un gradino.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul
6 danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità
7 medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019,
n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass. 26 novembre
2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n.
25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017,
n. 26533; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1 dicembre
2021, n. 37708; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti,
Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
8 “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_1
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”(Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
9 Ciò premesso, in linea di fatto durante la fase istruttoria è stato sentito quale teste , Tes_1 il quale ha dichiarato che il giorno in questione si trovava in casa e la moglie gli ha riferito quello che era accaduto, entrando dolorante. Ha dichiarato quindi di avere constatato che una parte del gradino si era staccata.
Rilevato che l'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento grava sul danneggiato, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato tale nesso. Il teste Tes_1 non ha assistito alla caduta, riportando quanto dichiarato da parte attrice.
Va sul punto evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. n. 4530/2025). Pertanto la valenza della dichiarazione del teste Tes_1 circa la dinamica della caduta riferita dalla moglie è priva di valenza probatoria. Il fatto poi che il teste abbia visto che una parte del gradino si era staccata non vale a provare che la caduta sia verificata a causa di tale gradino. E analoghi rilievi valgono per le foto prodotte.
Inoltre alcuna valenza probatoria può avere la dichiarazione resa dall'appellante in sede di interrogatorio formale, atteso che la valenza probatoria è limitata a quanto oggetto di confessione e non ai fatti favorevoli alla parte stessa.
Ne consegue il rigetto dell'appello assorbita ogni ulteriore questione (anche quanto alla manleva).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000, valori nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore del in Parte_1 Controparte_3
e di delle spese del grado che liquida per ciascuna parte in € 2.906,00 per CP_1 Controparte_4 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come
10 successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AD AL Tilocca
11
Sezione VI civile
R.G. 4924/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:50
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. GI AD Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE ANGELIS SILVANO Avv. Mardarella presente in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COLUZZI ALESSANDRO avv. Facenna presente in sost
CP_2
Avv. MORGANTI DAVID avv. La Monaca presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
RT CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4924 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to De Angelis Parte_1 C.F._1
VA (C.F. e domiciliata nel suo studio in Velletri, via S. Salvatore n.18 C.F._2 per delega in atti;
APPELLANTE
E
MP (RM) – C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Coluzzi Alessandro (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Marino, Via Appia Nuova Km 21,00 n. 214, in virtù di procura in atti
APPELLATA
E
(conferitaria del ramo di azienda assicurativo Controparte_4 [...]
[...] per atto notaio di Milano del Controparte_5 Persona_1
28/06/2013 rep. 18568/5.996 con effetto 01/07/2013) già (C.F. - Controparte_6 P.IVA_2
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Morganti David, (C.F. P.IVA_3
), giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 40;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il Parte_1 Controparte_3
al fine di far accertare, con riferimento al sinistro accorsole in data 13/09/2008, la
[...] responsabilità di quest'ultimo e per l'effetto condannando al risarcimento dei danni dalla stessa sofferti.
Si costituiva in giudizio il " ", il quale contestava quanto ex Controparte_3 adverso dedotto e chiedeva di essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa del terzo TA
Assicurazioni d'Italia S.p., con la quale il Condominio convenuto, all'epoca del sinistro de quo, era assicurato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la (già , Controparte_4 Controparte_6 la quale sollevava eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla Dea, contestava altresì nel merito la ricostruzione, come esposta da parte attrice, dei fatti inerenti al sinistro e concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata;
e comunque in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertare i danni ex adverso lamentati e richiesti nella misura da ritenersi più congrua.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1092/2019, pubblicata in data 7/06/2019, così statuiva:
“.- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento nei confronti della
(Già ma della somma di €.4.000,00; - condanna parte attrice Controparte_4 Controparte_6 al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, preliminarmente disporre la sospensione delle esecutorietà dell'opposta sentenza, in prosieguo riformare l'impugnata sentenza n
1092/2019 del Tribunale di Velletri e dichiarare la responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione del sinistro ex art. 2051 c.c. condannando gli appellati al risarcimento dei danni: danno biologico, patrimoniale, morale, permanente, estetico, emergente, e per spese di trasporto, con rivalutazione ed interessi,(punto 19 dell'originario atto di citazione ) nella misura che risulterà
3 determinata secondo la CT di parte del Dott. Morganti allegata al fascicolo di primo grado, ed all'esito condannare i convenuti per quanto di ragione al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla appellante per le motivazioni offerte e per le causali dedotte in atti , nella misura che la Parte_1
Corte determinerà , per le motivazioni innanzi ed in atti spiegate nei limiti della somma indicata in primo grado in € 26.000,00 ,con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”.
si è costituita, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3 ill.ma Corte di Appello adita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta: 1) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n° Parte_1
1092/2019 resa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Velletri, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto da parte appellante, dichiarare la (già Controparte_5 CP_6
), in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare il
[...] [...]
(RM), in forza di polizza di assicurazione con la stessa sottoscritta, Controparte_7 condannandola a pagare direttamente a parte appellante quanto dovutole dall'esponente
a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese) per effetto della propria CP_1 eventuale condanna. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita, contrariis reiectis: Sulla domanda di manleva: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva svolta dal Controparte_8
[...
per la mancata attivazione del procedimento di mediazione preventiva obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con ulteriori modificazioni nella Legge n. 98/2013; Sulla domanda attorea: 2) in via pregiudiziale: a) rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza n. 1092/2019 emessa dal Tribunale Civile di Velletri non ricorrendone i presupposti di legge;
b) accertare e dichiarare la genericità ed indeterminatezza della domanda attorea ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., e pertanto dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, l'atto di chiamata in causa di terzo di 3) in via principale: a) rigettare l'appello avversario e comunque tutte Controparte_4 le domande formulate da parte appellante, in quanto inammissibili, generiche, infondate e non provate, e per l'effetto b) confermare integralmente la sentenza n. 1092/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Velletri, con la conseguente conferma dell'obbligo di restituzione da parte dell'attrice alla
Compagnia esponente dell'importo ad essa corrisposto di € 4000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e/o della domanda;
4) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, a) accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'incidente di cui è causa evitando ingiustificate duplicazioni
4 delle poste risarcitorie;
b) negare sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi
e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla Giurisprudenza della
Suprema Corte;
c) accertare e dichiarare che l'importo già corrisposto dalla Compagnia pari complessivamente ad € 4.000,00 è integralmente satisfattivo dei danni patiti dall'odierna attrice e pertanto rigettare le ulteriori richieste risarcitorie formulate dalla sig.ra perché infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto;
d) detrarre dalla somma eventualmente ritenuta dovuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 4000,00 ad essa già corrisposto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“In via preliminare questo Giudice non accoglie l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Part
e dall'Assicurazione, del diritto della ad ottenere il risarcimento del danno, provata CP_1
è infatti l'interruzione del termine di prescrizione, dapprima in data 28/07/2009 e poi in data
02/07/2014.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento. Il fondamento normativo applicabile al caso di specie, è rinvenibile nell'art. 2051 C.c.: «Danno cagionato da cose in custodia» il quale statuisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito". In materia condominiale, l'ente - condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in caso contrario, dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi. Precisamente, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare situazioni di pericolo che siano insorte, nonché di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa. Tale forma cli responsabilità presunta, può essere superata dal custode solamente dando prova del caso fortuito ovvero provando quell' impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile ovvero non segnalabile nemmeno con l'ordinaria diligenza, sia nella condotta del danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Dal canto suo il danneggiato avrà l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, ovvero di dimostrare che l'evento si sia prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa.
5 Questo Giudice non accoglie la domanda di parte attrice in quanto non considera assolto
l'onere probatorio posto in capo alla parte danneggiata. Nel caso di specie infatti, parte attrice, lamenta di un cattivo stato di manutenzione dei luoghi, ma di fatto non fornisce prova alcuna a tal riguardo come invece avrebbe dovuto;
la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., infatti, presuppone la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione di specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione (Cass. 1157/2013); dagli atti di causa non è emerso invece con chiarezza l'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro, le foto allegati in atti non riportano data certa e non possono pertanto essere collocate in un determinato momento storico.
Parte attrice si è limitata inoltre a dimostrare il fatto in sé (la caduta) e alcuni danni (fisici) che la stessa avrebbe presumibilmente subito a seguito della suddetta caduta, non provato è però con certezza il rapporto causale tra le lesioni e la caduta, cosa invece a cui parte attrice era tenuta (vedasi
Cassazione 24480/2016). Questo Giudice accoglie la domanda della di Controparte_5 restituzione della somma di €. 4.000,00. Come provato in atti (all. n. 4 alla comparsa di costituzione
e risposta della ) la versava, a bonario componimento della Controparte_9 CP_4
Part controversia, alla Sig.ra la somma di € 4.000,00 come da atto di quietanza. Nonostante il Part percepimento della somma, la agiva in giudizio contro il Condominio, al fine di ottenere risarcimento dei danni;
data la mancata prova della responsabilità del Condominio, la somma che Part la ha percepito dalla assicurazione costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2055 c.c.,
e come tale deve essere restituita. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione. Le spese di lite seguono la soccombenza.”.
L'appello è articolato in un unico motivo con cui la sentenza è censurata per avere escluso il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Parte attrice ha agito ex art. 2051 c.c. nei confronti del per una caduta verificatasi CP_1 per la rottura di un gradino.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul
6 danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità
7 medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019,
n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass. 26 novembre
2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n.
25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017,
n. 26533; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1 dicembre
2021, n. 37708; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti,
Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
8 “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_1
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”(Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
9 Ciò premesso, in linea di fatto durante la fase istruttoria è stato sentito quale teste , Tes_1 il quale ha dichiarato che il giorno in questione si trovava in casa e la moglie gli ha riferito quello che era accaduto, entrando dolorante. Ha dichiarato quindi di avere constatato che una parte del gradino si era staccata.
Rilevato che l'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento grava sul danneggiato, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato tale nesso. Il teste Tes_1 non ha assistito alla caduta, riportando quanto dichiarato da parte attrice.
Va sul punto evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. n. 4530/2025). Pertanto la valenza della dichiarazione del teste Tes_1 circa la dinamica della caduta riferita dalla moglie è priva di valenza probatoria. Il fatto poi che il teste abbia visto che una parte del gradino si era staccata non vale a provare che la caduta sia verificata a causa di tale gradino. E analoghi rilievi valgono per le foto prodotte.
Inoltre alcuna valenza probatoria può avere la dichiarazione resa dall'appellante in sede di interrogatorio formale, atteso che la valenza probatoria è limitata a quanto oggetto di confessione e non ai fatti favorevoli alla parte stessa.
Ne consegue il rigetto dell'appello assorbita ogni ulteriore questione (anche quanto alla manleva).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000, valori nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore del in Parte_1 Controparte_3
e di delle spese del grado che liquida per ciascuna parte in € 2.906,00 per CP_1 Controparte_4 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come
10 successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AD AL Tilocca
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