Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 31 marzo 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Giarrizzo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia,
contro
l’Università -OMISSIS-, il Ministero dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia,
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Eugenio Marano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per ottemperanza
- alla sentenza di questo T.a.r. n. -OMISSIS-;
- alla sentenza di questo T.a.r. n. -OMISSIS-;
del verbale del sorteggio effettuato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comunicato alle parti a mezzo PEC il -OMISSIS-, mediante il quale venivano individuati due professori ordinari quali componenti della commissione giudicatrice deputata al rinnovo delle relative procedure concorsuali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l 5 settembre 2024:
per l’annullamento
- del sorteggio dei due nuovi commissari di concorso con ogni conseguente statuizione in merito;
- del decreto del Rettore dell’Università di IA, n.-OMISSIS-, mediante il quale è stata nominata una nuova commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – settore scientifico-disciplinare BIO/03 “-OMISSIS- – presso il Dipartimento di -OMISSIS- 4^ serie speciale n. -OMISSIS-;
per la nominare un Commissario ad acta estraneo all’Università di IA ed al Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’incarico di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari per l’immediato adempimento della procedura concorsuale, tra cui provvedere preliminarmente alla corretta nomina dei due commissari di concorso attraverso 1) votazione preliminare da parte dei soli professori ordinari in servizio nel settore scientifico-disciplinare BIO/03 “-OMISSIS-”; 2) successivo sorteggio di due commissari (ai sensi dell’art. 1, co. 5, D.L. n. 180 del 10.11.08, conv. in L. n. 1 del 9.1.09).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e dell’Università degli Studi IA e del Ministero dell’università e della ricerca di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 2 aprile 2024 e depositato il successivo 15 aprile 2024, l’odierno ricorrente ha premesso:
- di avere partecipato, nel giugno del 2020, ad un concorso per ricercatore universitario, presso l’Università di IA, in precedenza già annullato con sentenze del C.G.A.R.S. n.-OMISSIS-;
- di avere proposto ricorso avverso gli esiti della presente procedura accolto con un nuovo annullamento – il secondo – del concorso in esame (cfr. sentenza T.a.r. Sicilia, IA, sentenza n. -OMISSIS-,).
- in data 19-20 febbraio 2024, il Ministero procedeva alla nomina dei due commissari di concorso proprio mediante quelle procedure di sorteggio indicate nei ricorsi per chiarimenti ottemperativi ritenuti per ben due volte inammissibili dal T.a.r. per la Sicilia, IA (ordinanza -OMISSIS- e sent.-OMISSIS-);
- l’Università di IA, ad oggi, non ha eseguito la sentenza-OMISSIS- nella quale è statuito che “nella riedizione della procedura concorsuale, l’Amministrazione dovrà prendere in esame l’aspetto contestato dalla parte ricorrente, al fine di pervenire ad una soluzione, in termini di esclusione ovvero di ammissione della dott.ssa -OMISSIS-.”
- ad oggi, quindi, nonostante il decorso di tre anni dal secondo annullamento del concorso non si è ancora pervenuti all’effettiva e concreta esecuzione del giudicato.
Tanto premesso, il ricorrente si duole della procedura di nomina e sorteggio dei commissari, a suo dire, effettuata in violazione del giudicato amministrativo nonché della mancata esclusione dalla procedura della controinteressata.
Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni intimate e la controinteressata che hanno eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse nonché l’infondatezza del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato i successivi atti di sorteggio e di nomina dei componenti della Commissione.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
In particolare, in data-OMISSIS-, la controinteressata ha depositato copia del rinnovo delle operazioni di sorteggio fissate per il -OMISSIS-.
Il ricorso è inammissibile.
E invero, sia ove il presente gravame venga interpretato come volto ad ottenere l’ottemperanza della sentenza di questo giudice sia qualora possa qualificarsi come domanda di annullamento degli atti indicati in oggetto, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse.
Come già evidenziato da questo giudice nell’ordinanza cautelare n. 199/2024 (non impugnata) l’eventuale illegittimità dell’ammissione di un altro partecipante nonché eventuali vizi della procedura di nomina non costituiscono circostanze inveranti un interesse concreto e attuale a ricorrere ex art. 100 c.p.c. poiché:
- da un lato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, (Cons. Stato, sez. VII, sent. 3417/2022 e 6414/23) l’atto di nomina della commissione, quando non si dubiti della “serenità di giudizio” tale da determinare l’espressa richiesta di ricusazione, non produce, di per sé, un effetto lesivo immediato e comunque tale da determinare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; infatti, la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo ed esclusivamente nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750);
- per altro verso, la lamentata omessa esclusione della contro-interessata dalla procedura concorsuale non costituisce una lesione della sfera giuridica del ricorrente il cui conseguimento dell’utilità sperata, anche ove rimanesse l’unico aspirante al posto, sarebbe sottoposto alla fisiologica alea concorsuale così come emerge dall’art. 7 del bando e dal meccanismo sotteso alla valutazione comparativa che presuppone, in ogni caso, un giudizio di idoneità del singolo candidato (T.a.r. per la Sicilia, IA, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413).
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
La peculiarità della questione esaminata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
PA IA SA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.