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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13681 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con gli avv.ti Ruocco Domenico e Giugliano Carmine Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti D'Avino Francesca Maria e Palladino Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
- condannare la società l pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
*
Per Controparte_1
1) Rigettare l'avversa opposizione in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto oltre che assolutamente non provata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, pienamente efficace e legittimo;
2) Accertate e dichiarare il diritto della a vedersi ristorata del danno patito per Controparte_1 responsabilità di parte opponente per lite temeraria e, conseguentemente, condannare la società CP_2
[...
[...] [
al risarcimento del danno ex art. 96 cpc III comma, quantificato in quella somma ritenuta equa e di
[...] giustizia e proporzionata al valore dalla causa;
3) In tutti i casi, condannare controparte al versamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte opposta ha azionato in via monitoria la somma di € 18.841,80 avendo fornito alla società Parte_1
[... prodotti per l'attività di ristorazione che l'opponente svolge nel locale con insegna ”, sita a Pt_1
Santa Maria a Vico (CE), alla Via Nazionale n. 364.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2601/2024 sulla scorta del seguente unico Pt_1 motivo, eccependo l'inidoneità delle fatture, in quanto documenti contabili, a provare la pretesa creditoria, essendo documenti sufficienti per la sola emissione del provvedimento monitorio.
L'opposizione è infondata.
E' appena il caso di rilevare che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. sentenza n. 2421/2006).
Ebbene, il creditore opposto ha fornito elementi tali da dimostrare l'esistenza del credito in esame, mentre parte opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito avversario.
Segnatamente, il credito ingiunto è così dimostrato:
- i DDT prodotti in sede monitoria sono stati sottoscritti per ricezione della merce al momento dell'avvenuta consegna e le firme non sono state disconosciute dal debitore opponente;
- , in seguito a formale messa in mora da parte dell'odierno creditore opposto, non ha Pt_1
contestato gli importi addebitati, limitandosi semplicemente a chiedere di posticipare il pagamento delle somme in oggetto per mancanza di flussi di cassa, come emerge testualmente dalla mail sub doc. n. 6 di parte opposta:
2 Ogni altra considerazione sulla opposizione appare pertanto superflua.
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo n. 2601/2024 va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 18.841,80).
La semplicità della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave;
al riguardo la Corte di Pt_1
Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla
3 giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, : Pt_1
- ha contestato il credito ingiunto del tutto genericamente, senza dedurre alcun serio argomento volto a paralizzare la pretesa avversaria;
- ha proposto l'opposizione pur avendo riconosciuto il credito;
- ha dilatato il più possibile i tempi dell'opposizione al decreto ingiuntivo, citando parte opposta con prima udienza fissata solo il 27.11.2024, a circa tre mesi dalla scadenza del termine a comparire, con fini evidentemente defatigatori;
- si è completamente disinteressata dell'odierno processo: (i) non avendo depositato alcuna memoria ex art. 171 ter cpc e nemmeno la precisazione delle conclusioni;
(ii) non avendo partecipato ad alcuna udienza.
Tutti i motivi poc'anzi evidenziati dimostrano la natura pretestuosa della opposizione e va stigmatizzata la scelta difensiva di per avere proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente dilatoria, Pt_1
“determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente -avallata dalla censurabile difesa1 di che ha Pt_1
contribuito al predetto sviamento del sistema giurisdizionale consentendo la proposizione dell'opposizione- merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali, con evidenti ricadute sul buon andamento della giurisdizione. Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”2.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2601/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
2.500,00.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le difese di “devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una Pt_1 parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo -rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere- è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (cfr. Cass. ordinanza n. 15209/2018, pag. 6 parte motiva). Ebbene, è appena il caso di osservare che la scelta di non proporre l'odierna opposizione avrebbe giovato non solo al sistema giurisdizionale, bensì sarebbe stata financo più favorevole alla stessa , evitandole le spese di lite e la condanna ex Pt_1 art. 96 c.p.c..
4 2 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con gli avv.ti Ruocco Domenico e Giugliano Carmine Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti D'Avino Francesca Maria e Palladino Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
- condannare la società l pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
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Per Controparte_1
1) Rigettare l'avversa opposizione in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto oltre che assolutamente non provata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, pienamente efficace e legittimo;
2) Accertate e dichiarare il diritto della a vedersi ristorata del danno patito per Controparte_1 responsabilità di parte opponente per lite temeraria e, conseguentemente, condannare la società CP_2
[...
[...] [
al risarcimento del danno ex art. 96 cpc III comma, quantificato in quella somma ritenuta equa e di
[...] giustizia e proporzionata al valore dalla causa;
3) In tutti i casi, condannare controparte al versamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte opposta ha azionato in via monitoria la somma di € 18.841,80 avendo fornito alla società Parte_1
[... prodotti per l'attività di ristorazione che l'opponente svolge nel locale con insegna ”, sita a Pt_1
Santa Maria a Vico (CE), alla Via Nazionale n. 364.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2601/2024 sulla scorta del seguente unico Pt_1 motivo, eccependo l'inidoneità delle fatture, in quanto documenti contabili, a provare la pretesa creditoria, essendo documenti sufficienti per la sola emissione del provvedimento monitorio.
L'opposizione è infondata.
E' appena il caso di rilevare che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. sentenza n. 2421/2006).
Ebbene, il creditore opposto ha fornito elementi tali da dimostrare l'esistenza del credito in esame, mentre parte opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito avversario.
Segnatamente, il credito ingiunto è così dimostrato:
- i DDT prodotti in sede monitoria sono stati sottoscritti per ricezione della merce al momento dell'avvenuta consegna e le firme non sono state disconosciute dal debitore opponente;
- , in seguito a formale messa in mora da parte dell'odierno creditore opposto, non ha Pt_1
contestato gli importi addebitati, limitandosi semplicemente a chiedere di posticipare il pagamento delle somme in oggetto per mancanza di flussi di cassa, come emerge testualmente dalla mail sub doc. n. 6 di parte opposta:
2 Ogni altra considerazione sulla opposizione appare pertanto superflua.
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo n. 2601/2024 va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 18.841,80).
La semplicità della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
La proposizione della odierna opposizione merita la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo agito pretestuosamente, sicuramente con colpa grave;
al riguardo la Corte di Pt_1
Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla
3 giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del
13.09.2018).
Ebbene, : Pt_1
- ha contestato il credito ingiunto del tutto genericamente, senza dedurre alcun serio argomento volto a paralizzare la pretesa avversaria;
- ha proposto l'opposizione pur avendo riconosciuto il credito;
- ha dilatato il più possibile i tempi dell'opposizione al decreto ingiuntivo, citando parte opposta con prima udienza fissata solo il 27.11.2024, a circa tre mesi dalla scadenza del termine a comparire, con fini evidentemente defatigatori;
- si è completamente disinteressata dell'odierno processo: (i) non avendo depositato alcuna memoria ex art. 171 ter cpc e nemmeno la precisazione delle conclusioni;
(ii) non avendo partecipato ad alcuna udienza.
Tutti i motivi poc'anzi evidenziati dimostrano la natura pretestuosa della opposizione e va stigmatizzata la scelta difensiva di per avere proposto una iniziativa giudiziaria manifestamente dilatoria, Pt_1
“determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte opponente -avallata dalla censurabile difesa1 di che ha Pt_1
contribuito al predetto sviamento del sistema giurisdizionale consentendo la proposizione dell'opposizione- merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo, strumento volto alla tutela dei diritti e non all'elusione dei propri obblighi contrattuali, con evidenti ricadute sul buon andamento della giurisdizione. Ebbene, l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018 (per come confermate dalle Tabelle del 4 giugno 2024), secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”2.
La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. comporta l'applicazione dell'art. 96 quarto comma c.p.c. e dunque la condanna di parte opponente in favore della cassa delle ammende per la medesima somma di denaro riconosciuta per la lite temeraria a parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2601/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
5) condanna parte opponente a corrispondere in favore della cassa delle ammende la somma di €
2.500,00.
Così deciso in Milano il 30 gennaio 2025
Il giudice (Federico Salmeri) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le difese di “devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una Pt_1 parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo -rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere- è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (cfr. Cass. ordinanza n. 15209/2018, pag. 6 parte motiva). Ebbene, è appena il caso di osservare che la scelta di non proporre l'odierna opposizione avrebbe giovato non solo al sistema giurisdizionale, bensì sarebbe stata financo più favorevole alla stessa , evitandole le spese di lite e la condanna ex Pt_1 art. 96 c.p.c..
4 2 “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi)” (cfr. Cass. ordinanza n. 26435/2020).
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