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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2144.2023 R.C. CIV.
tra
in persona del Parte_1
legale rappresentante protempore , con sede in Torino, Parte_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Cossa n. 2, presso e nello studio degli avv. Anna Luisa Caimmi ed Andrea Davide Arnaldi del foro di Milano che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in forza di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE= contro
Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario
[...]
protempore, con sede in Sassello,
elettivamente domiciliata in Torino via Cavalli n. 38, presso e nello studio degli avv. Elena Alfero ed Alice Merletti del foro di Torino che la
1 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Anna Luisa Caimmi ed Andrea Davide Arnaldi per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis;
in via preliminare: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis C.P.C, dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento della somma di €. 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n.
231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata dalla ricorrente al fine di ottenere il recupero coattivo del credito;
gli interessi come da domanda entro i limiti di legge, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00= per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 406,50= per esborsi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) C.P.C. e secondo comma, e di cui all'art. 634 C.P.C, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 C.P.C, non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto; confermare, in ogni sua parte, il credito dedotto dalla
2 ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare parte opponente al pagamento della somma capitale di € 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata dalla ricorrente al fine di ottenere il recupero coattivo del credito;
gli interessi come da domanda entro i limiti di legge, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
2.135,00= per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 406,50= per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) C.P.C e secondo comma, e di cui all'art. 634
C.P.C, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 C.P.C., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
in via subordinata nel merito: condannare in ogni caso controparte a versare alla convenuta la somma di €
228.00,00= oltre interessi dalla data delle fatture al saldo o comunque un corrispettivo proporzionato e corrispondente alle effettive prestazioni rese, oltre interessi sino al saldo;
nella denegata ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma all'attrice disporsi la compensazione delle predette somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo ivi oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Gli avv. Elena Alfero ed Alice Merletti per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Savona, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione; nel merito: accertare e
3 dichiarare che nulla è dovuto dall' Controparte_1
in favore della
[...] Parte_1
per le ragioni dedotte nella presente comparsa in riassunzione;
[...]
ridurre della somma accertanda, se dovuta e provata, l'importo dovuto dall' alla Controparte_1
società attrice in opposizione;
con il favore delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge e rimborso del contributo unificato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione datato 22.9.2023
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Savona l' Controparte_1
indicando quanto segue;
in data 27.7.2022 aveva notificato all' CP_1
di Servizi alla persona il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 5440.2022 emesso a suo favore e nei confronti dello stesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 228.000,00=, oltre a € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.135,00= per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende (provvedimento monitorio fondato su fatture emesse per prestazioni di servizi di somministrazione di lavoro); avverso il decreto ingiuntivo l' alla Controparte_1
persona aveva proposto opposizione ed aveva, in via Controparte_1
preliminare, eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino
a favore di quello di Savona e, nel merito, sostenuto l'inesistenza del credito azionato poiché da sempre aveva contestato la correttezza degli
4 importi indicati nelle fatture, con particolare riferimento al fatto che la percentuale di commissione calcolata sul costo di somministrazione inerente all'incarico conferito con l'offerta del 4.12.2018 era disallineata rispetto a quella di cui al preventivo e, comunque, eccepito la presenza nei contratti di somministrazione di clausole vessatorie non espressamente approvate per iscritto e, quindi, nulle;
aveva evidenziato inoltre, di essere stata sottoposta con atto n. 768 del 5.8.2022 dalla Giunta Regionale della
Liguria, a causa di gravi irregolarità registrate nella gestione patrimoniale, ad amministrazione straordinaria, ex art. 13 della L. n. 33.2014, che il
Commissario Straordinario, con comunicazione datata 5.9.2022, aveva indicato di potere giungere alla predisposizione di un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione del debito solo nel novembre 2022
e, al tempo stesso, che tutte le somme a disposizione dell' per il Pt_3
periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022 dovevano essere vincolate e destinate alle spese ordinarie per la prosecuzione del pubblico servizio, con conseguente inesigibilità del credito azionato in sede monitorio;
aveva specificato, in ogni caso, che era errata la percentuale delle commissioni calcolate nella misura del 4,80% anzichè del 2,20%, come previsto in preventivo e che l'appaltatore neppure aveva provato la regolarità della sua posizione contributiva, necessaria per la ricezione dei pagamenti;
l'opponente Controparte_1
aveva quindi concluso per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Torino a favore di quello di Savona ovvero per la revoca del decreto ingiuntivo;
rilevava di essersi costituita nella fase di opposizione contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ed indicando, nel merito, di avere provveduto alla corretta esecuzione delle proprie obbligazioni derivate dalla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro e di non avere ricevuto il pagamento del dovuto
5 a titolo di retribuzioni e contributi già da lei corrisposti ai somministrati;
aveva evidenziato, inoltre, che l' mai aveva Controparte_1
contestato di non dovere provvedere al pagamento degli importi azionati in sede monitoria al punto che aveva in più occasioni riconosciuto l'effettività della propria posizione debitoria, che, indipendentemente da eventuali vincoli in relazione alle somme a disposizione dell'ingiunta, aveva interesse ad ottenere un titolo che accertasse la sussistenza della propria posizione creditoria, che la percentuale delle commissioni era stata concordata dalle parti ed espressamente accettata dalla debitrice e che la sua posizione contributiva era regolare;
aveva concluso, quindi, per la reiezione dell'opposizione; indicava che il Tribunale di Torino, con ordinanza datata
14.6.2023 aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Savona con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
5440.2022 del Tribunale di Torino e sua condanna al pagamento delle spese di quella fase del giudizio e che, per tale motivo, aveva provveduto alla riassunzione della causa di fronte al Giudice competente;
richiedeva, pertanto, il pagamento di quanto a lei dovuto in forza delle argomentazioni poste alla base del provvedimento monitorio poi revocato.
Concludeva, quindi, chiedendo confermarsi il proprio credito già quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare l' al Controparte_1 Controparte_1
pagamento dell'importo di € 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n.
231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata al fine di ottenere il recupero coattivo del credito oltre alle spese della procedura di ingiunzione come già liquidate o, in ogni caso ed in subordine, condannare l' e a Controparte_1
6 versare alla convenuta la somma di € 228.000,00= oltre interessi dalla data delle fatture al saldo.
Si costituiva l' Controparte_1
che, di fatto, richiamava le eccezioni di merito già sollevate
[...]
in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Torino.
Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
26.4.2024, il Giudicante fissava udienza di comparizione delle parti al fine di verificare eventuale possibilità conciliativa e, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 11.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza.
All'udienza del 20.9.2024, la causa veniva assegnata a decisione con termine alle parti di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per le eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che tra Controparte_1
e siano
[...] Parte_1
intervenuti nel 2020 vari contratti somministrazione di lavoro, poi prorogati e che la struttura ospedaliera abbia utilizzato la forza lavoro fornita da . Parte_1
Osserva il Giudicante che i contratti di somministrazione richiamati appaiono completi nel loro contenuto in tutti gli elementi con la possibilità pertanto di comprendere in base a quanto riportato in essi e nei relativi
7 allegati, un calcolo preciso del corrispettivo dovuto all'odierna attrice: in particolare negli allegati “A” ai singoli contratti, denominati “Condizioni commerciali e tariffe”, le parti avevano stabilito gli importi differenziati per tipologia di addebito e previsto le tariffe dovute per le varie voci spettanti ai lavoratori e non vi sono concreti elementi per potere affermare che dette condizioni economiche fossero diverse rispetto a quelle contenute nell'offerta discussa dalle parti nella fase precontrattuale e poi recepite, nei successivi contratti di somministrazione lavoro intervenuti.
D'altra parte risulta parimenti dalla documentazione in atti, con riferimento alla corrispondenza scambiata dalla parti, che circa l'interpretazione di alcune clausole del rapporto negoziale e delle concerete modalità di applicazione, siano poi intervenuti chiarimenti tra le parti, al punto che l'originario rapporto di somministrazione lavoro così come applicato è stato più volte prorogato e la stessa Azienda , Parte_4
come si ricava dalla corrispondenza scambiata via email, risalente all'ottobre 2020 (e, quindi, a periodo successivo rispetto all'avvenuta emissione di tutte le fatture, intervenuta tra l'aprile ed il settembre del
2020, sulle quali si fonda la pretesa di di pagamento Parte_1
dell'importo di € 228.000,00=; docc. 13 e 14 di fascicolo di parte attrice) aveva riconosciuto la sussistenza della sua posizione debitoria (senza alcuna contestazione sulla quantificazione degli importi di cui alle fatture insolute e sui criteri in forza dei quali era stata calcolata la debenza del dovuto) e si era limitata a richiedere la concessione di termini di dilazione di pagamento (con previsione di un piano di rientro del debito mediante pagamenti rateali), fatto poi avvenuto senza esito positivo.
In tal senso, d'altra parte, anche la questione della diversa percentuale delle commissioni calcolate nella misura del 4,80% anzichè del 2,20%, che
8 era stata oggetto delle doglianze da parte dell' con nota Parte_5
prot. n. 177 del 30.3.2020 (doc. 2 di parte convenuta) in cui è stato effettivamente lamentato che, la percentuale di commissione sul costo di somministrazione, inerente all'incarico affidato con l'offerta del
4.12.2018, come calcolata nelle fatture, era disallineata rispetto a quella in essa indicata, era stata affrontata dalle parti e, più in dettaglio, a fronte delle richieste di chiarimenti dell' sul sopra indicato Parte_5
scostamento, con email datata 27.4.2020 aveva precisato che la Pt_1
propria offerta prevedeva, per quanto atteneva alla fatturazione della tariffa oraria un margine fisso del 2,2%, e per quanto afferiva, invece alle maggiorazioni e agli straordinari che in ordine agli altri costi fatturati le
“(…) eventuali altre tipologie di causali saranno adeguate alla tariffa oraria con l'applicazione della maggiorazione prevista dal C.C.N.L sulla tariffa stessa;
qualsiasi altro costo sostenuto dalla scrivente, non previsto CP_2
dal presente preventivo, in favore dei lavoratori somministrati sarà addebitato all'utilizzatore così come previsto dal D.L.vo n. 81.2015 e successive modificazione (…)” e che “(…) in virtù di tale previsione la marginalità, relativa alle maggiorazioni e straordinari, è stata maggiore, tale da determinare lo scostamento da voi evidenziato (…)”: dopo tale risposta, evidentemente ritenuta, almeno di fatto, soddisfacente (anche se ulteriori generiche richieste di approfondimenti della situazione erano state riportate nella missiva di risposta inviata dall' Controparte_1
in data 29.4.2020; doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta), il rapporto è poi proseguito tra le parti secondo le modalità ed i conteggi già applicati dall'odierna attrice (al punto che il successivo già richiamato piano di rientro ipotizzato nell'ottobre 2020 si fondava sulle pretese dell'attrice come quantificate nelle fatture emesse) e, pertanto, non possono essere ritenute fondate (anche alla luce del comportamento concludente dalla
9 stessa tenuta) le doglianze in oggi sollevate dall' a Controparte_1
tale proposito.
Risultano poi documentati anche i costi già anticipati da Parte_1
ai lavoratori somministrati all'Ente come risultanti dalle
[...]
corrispondenti buste paga prodotte in giudizio, ed allegate nell'originario giudizio monitorio e, ancora, non appaiono fondate le eccezioni di vessatorietà di alcune delle clausole di cui ai richiamati contratti di somministrazione, che l'esponente pone a fondamento del proprio diritto di credito.
Circa poi la doglianza della convenuta secondo cui solo Parte_1
sarebbe stata l'unico soggetto ad essere obbligato al pagamento di retribuzioni e contributi, nei confronti del prestatore di lavoro, e non invece l'Azienda utilizzatrice delle prestazioni, va osservato che in realtà detta interpretazione non può ricavarsi dalle condizioni di somministrazione, disciplinanti anche la tariffa applicabile e le modalità di fatturazione e di pagamento delle prestazioni eseguite.
Infine, in relazione, all'eccezione secondo cui l'azienda ospedaliera, stante la procedura di amministrazione straordinaria a cui è sottoposta sarebbe tenuta a destinare tutte le somme a sua disposizione alle spese ordinarie per la prosecuzione del pubblico servizio, con conseguente inesigibilità del credito azionato, detta argomentazione (a prescindere da ogni valutazione sulla sua eventuale fondatezza nel merito) appare del tutto irrilevante poiché la normativa richiamata dalla convenuta non può in ogni caso pregiudicare il diritto di ad ottenere un titolo che Parte_1
riconosca l'effettività dell'ammontare del suo credito, anche se esso non fosse poi, allo stato, concretamente esigibile.
Risulta infine assolutamente generica l'eccezione sollevata da
[...]
relativa alla assenza della documentazione in capo a CP_1 CP_3
[...]
[...] che attesti la sua regolarità contributiva.
[...]
Per le ragioni esposte risulta fondata la pretesa creditoria azionata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
alla persona ospedale come già Controparte_1 CP_1
quantificata nel decreto ingiuntivo n. 5440.2022 emesso dal Tribunale di
Torino (e poi revocato dallo stesso Tribunale per la propria ritenuta incompetenza territoriale), per l'importo di € 228.000,00=, oltre a €
240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a €
2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, e, pertanto, l'
[...]
alla persona ospedale va condannata a Controparte_1 CP_1
corrispondere a favore di tali Parte_1
importi, oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora
(diffida del 15.4.2022; doc. n. 8 del fascicolo di Parte_1
della fase monitoria celebrata davanti al Tribunale di
[...]
Torino) fino al saldo effettivo.
Le spese del seguente giudizio (non certamente quelle della fase monitoria, poiché il decreto ingiuntivo emesso è stato poi revocato dal Tribunale di
Torino con ordinanza con la quale Parte_1
è stata anche condannata a pagare le spese di lite della fase di opposizione a decreto ingiuntivo) seguono la soccombenza e vanno accollate ad l' con Controparte_1
applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di scaglione tra € 52.000,00= e €
260.000,00=, valori medi di tariffa per la fase di studio e di introduzione e minimi per quella istruttoria (nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisione (mero richiamo delle argomentazioni di diritto già esposte nella fase introduttiva).
11 Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
CONDANNA
alla persona ospedale al Controparte_1 CP_1
pagamento a favore di Parte_1
dell'importo di € 228.000,00=, oltre a € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2
D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, oltre interessi legali decorrenti dalla data del 15.4.2022 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al Controparte_1
pagamento a favore di delle Parte_1
spese processuali che liquida in € 786,00= per esborsi e € 9.142,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A
Sentenza esecutiva
Così deciso in Savona, oggi 21.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2144.2023 R.C. CIV.
tra
in persona del Parte_1
legale rappresentante protempore , con sede in Torino, Parte_2
elettivamente domiciliata in Milano, Via Cossa n. 2, presso e nello studio degli avv. Anna Luisa Caimmi ed Andrea Davide Arnaldi del foro di Milano che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in forza di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE= contro
Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario
[...]
protempore, con sede in Sassello,
elettivamente domiciliata in Torino via Cavalli n. 38, presso e nello studio degli avv. Elena Alfero ed Alice Merletti del foro di Torino che la
1 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Anna Luisa Caimmi ed Andrea Davide Arnaldi per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis;
in via preliminare: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis C.P.C, dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento della somma di €. 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n.
231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata dalla ricorrente al fine di ottenere il recupero coattivo del credito;
gli interessi come da domanda entro i limiti di legge, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00= per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 406,50= per esborsi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) C.P.C. e secondo comma, e di cui all'art. 634 C.P.C, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 C.P.C, non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto; confermare, in ogni sua parte, il credito dedotto dalla
2 ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare parte opponente al pagamento della somma capitale di € 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata dalla ricorrente al fine di ottenere il recupero coattivo del credito;
gli interessi come da domanda entro i limiti di legge, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
2.135,00= per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 406,50= per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) C.P.C e secondo comma, e di cui all'art. 634
C.P.C, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 C.P.C., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
in via subordinata nel merito: condannare in ogni caso controparte a versare alla convenuta la somma di €
228.00,00= oltre interessi dalla data delle fatture al saldo o comunque un corrispettivo proporzionato e corrispondente alle effettive prestazioni rese, oltre interessi sino al saldo;
nella denegata ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma all'attrice disporsi la compensazione delle predette somme con l'importo recato dal decreto ingiuntivo ivi oggetto di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Gli avv. Elena Alfero ed Alice Merletti per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Savona, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione; nel merito: accertare e
3 dichiarare che nulla è dovuto dall' Controparte_1
in favore della
[...] Parte_1
per le ragioni dedotte nella presente comparsa in riassunzione;
[...]
ridurre della somma accertanda, se dovuta e provata, l'importo dovuto dall' alla Controparte_1
società attrice in opposizione;
con il favore delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge e rimborso del contributo unificato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione datato 22.9.2023
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Savona l' Controparte_1
indicando quanto segue;
in data 27.7.2022 aveva notificato all' CP_1
di Servizi alla persona il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 5440.2022 emesso a suo favore e nei confronti dello stesso dal Tribunale di Torino per l'importo di € 228.000,00=, oltre a € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.135,00= per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende (provvedimento monitorio fondato su fatture emesse per prestazioni di servizi di somministrazione di lavoro); avverso il decreto ingiuntivo l' alla Controparte_1
persona aveva proposto opposizione ed aveva, in via Controparte_1
preliminare, eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino
a favore di quello di Savona e, nel merito, sostenuto l'inesistenza del credito azionato poiché da sempre aveva contestato la correttezza degli
4 importi indicati nelle fatture, con particolare riferimento al fatto che la percentuale di commissione calcolata sul costo di somministrazione inerente all'incarico conferito con l'offerta del 4.12.2018 era disallineata rispetto a quella di cui al preventivo e, comunque, eccepito la presenza nei contratti di somministrazione di clausole vessatorie non espressamente approvate per iscritto e, quindi, nulle;
aveva evidenziato inoltre, di essere stata sottoposta con atto n. 768 del 5.8.2022 dalla Giunta Regionale della
Liguria, a causa di gravi irregolarità registrate nella gestione patrimoniale, ad amministrazione straordinaria, ex art. 13 della L. n. 33.2014, che il
Commissario Straordinario, con comunicazione datata 5.9.2022, aveva indicato di potere giungere alla predisposizione di un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione del debito solo nel novembre 2022
e, al tempo stesso, che tutte le somme a disposizione dell' per il Pt_3
periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022 dovevano essere vincolate e destinate alle spese ordinarie per la prosecuzione del pubblico servizio, con conseguente inesigibilità del credito azionato in sede monitorio;
aveva specificato, in ogni caso, che era errata la percentuale delle commissioni calcolate nella misura del 4,80% anzichè del 2,20%, come previsto in preventivo e che l'appaltatore neppure aveva provato la regolarità della sua posizione contributiva, necessaria per la ricezione dei pagamenti;
l'opponente Controparte_1
aveva quindi concluso per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Torino a favore di quello di Savona ovvero per la revoca del decreto ingiuntivo;
rilevava di essersi costituita nella fase di opposizione contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ed indicando, nel merito, di avere provveduto alla corretta esecuzione delle proprie obbligazioni derivate dalla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro e di non avere ricevuto il pagamento del dovuto
5 a titolo di retribuzioni e contributi già da lei corrisposti ai somministrati;
aveva evidenziato, inoltre, che l' mai aveva Controparte_1
contestato di non dovere provvedere al pagamento degli importi azionati in sede monitoria al punto che aveva in più occasioni riconosciuto l'effettività della propria posizione debitoria, che, indipendentemente da eventuali vincoli in relazione alle somme a disposizione dell'ingiunta, aveva interesse ad ottenere un titolo che accertasse la sussistenza della propria posizione creditoria, che la percentuale delle commissioni era stata concordata dalle parti ed espressamente accettata dalla debitrice e che la sua posizione contributiva era regolare;
aveva concluso, quindi, per la reiezione dell'opposizione; indicava che il Tribunale di Torino, con ordinanza datata
14.6.2023 aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Savona con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
5440.2022 del Tribunale di Torino e sua condanna al pagamento delle spese di quella fase del giudizio e che, per tale motivo, aveva provveduto alla riassunzione della causa di fronte al Giudice competente;
richiedeva, pertanto, il pagamento di quanto a lei dovuto in forza delle argomentazioni poste alla base del provvedimento monitorio poi revocato.
Concludeva, quindi, chiedendo confermarsi il proprio credito già quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare l' al Controparte_1 Controparte_1
pagamento dell'importo di € 228.00,00=, oltre € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231.2022 per ogni fattura azionata, oltre € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n.
231.2002 relativamente all'attività stragiudiziale effettuata al fine di ottenere il recupero coattivo del credito oltre alle spese della procedura di ingiunzione come già liquidate o, in ogni caso ed in subordine, condannare l' e a Controparte_1
6 versare alla convenuta la somma di € 228.000,00= oltre interessi dalla data delle fatture al saldo.
Si costituiva l' Controparte_1
che, di fatto, richiamava le eccezioni di merito già sollevate
[...]
in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Torino.
Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
26.4.2024, il Giudicante fissava udienza di comparizione delle parti al fine di verificare eventuale possibilità conciliativa e, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 11.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza.
All'udienza del 20.9.2024, la causa veniva assegnata a decisione con termine alle parti di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per le eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che tra Controparte_1
e siano
[...] Parte_1
intervenuti nel 2020 vari contratti somministrazione di lavoro, poi prorogati e che la struttura ospedaliera abbia utilizzato la forza lavoro fornita da . Parte_1
Osserva il Giudicante che i contratti di somministrazione richiamati appaiono completi nel loro contenuto in tutti gli elementi con la possibilità pertanto di comprendere in base a quanto riportato in essi e nei relativi
7 allegati, un calcolo preciso del corrispettivo dovuto all'odierna attrice: in particolare negli allegati “A” ai singoli contratti, denominati “Condizioni commerciali e tariffe”, le parti avevano stabilito gli importi differenziati per tipologia di addebito e previsto le tariffe dovute per le varie voci spettanti ai lavoratori e non vi sono concreti elementi per potere affermare che dette condizioni economiche fossero diverse rispetto a quelle contenute nell'offerta discussa dalle parti nella fase precontrattuale e poi recepite, nei successivi contratti di somministrazione lavoro intervenuti.
D'altra parte risulta parimenti dalla documentazione in atti, con riferimento alla corrispondenza scambiata dalla parti, che circa l'interpretazione di alcune clausole del rapporto negoziale e delle concerete modalità di applicazione, siano poi intervenuti chiarimenti tra le parti, al punto che l'originario rapporto di somministrazione lavoro così come applicato è stato più volte prorogato e la stessa Azienda , Parte_4
come si ricava dalla corrispondenza scambiata via email, risalente all'ottobre 2020 (e, quindi, a periodo successivo rispetto all'avvenuta emissione di tutte le fatture, intervenuta tra l'aprile ed il settembre del
2020, sulle quali si fonda la pretesa di di pagamento Parte_1
dell'importo di € 228.000,00=; docc. 13 e 14 di fascicolo di parte attrice) aveva riconosciuto la sussistenza della sua posizione debitoria (senza alcuna contestazione sulla quantificazione degli importi di cui alle fatture insolute e sui criteri in forza dei quali era stata calcolata la debenza del dovuto) e si era limitata a richiedere la concessione di termini di dilazione di pagamento (con previsione di un piano di rientro del debito mediante pagamenti rateali), fatto poi avvenuto senza esito positivo.
In tal senso, d'altra parte, anche la questione della diversa percentuale delle commissioni calcolate nella misura del 4,80% anzichè del 2,20%, che
8 era stata oggetto delle doglianze da parte dell' con nota Parte_5
prot. n. 177 del 30.3.2020 (doc. 2 di parte convenuta) in cui è stato effettivamente lamentato che, la percentuale di commissione sul costo di somministrazione, inerente all'incarico affidato con l'offerta del
4.12.2018, come calcolata nelle fatture, era disallineata rispetto a quella in essa indicata, era stata affrontata dalle parti e, più in dettaglio, a fronte delle richieste di chiarimenti dell' sul sopra indicato Parte_5
scostamento, con email datata 27.4.2020 aveva precisato che la Pt_1
propria offerta prevedeva, per quanto atteneva alla fatturazione della tariffa oraria un margine fisso del 2,2%, e per quanto afferiva, invece alle maggiorazioni e agli straordinari che in ordine agli altri costi fatturati le
“(…) eventuali altre tipologie di causali saranno adeguate alla tariffa oraria con l'applicazione della maggiorazione prevista dal C.C.N.L sulla tariffa stessa;
qualsiasi altro costo sostenuto dalla scrivente, non previsto CP_2
dal presente preventivo, in favore dei lavoratori somministrati sarà addebitato all'utilizzatore così come previsto dal D.L.vo n. 81.2015 e successive modificazione (…)” e che “(…) in virtù di tale previsione la marginalità, relativa alle maggiorazioni e straordinari, è stata maggiore, tale da determinare lo scostamento da voi evidenziato (…)”: dopo tale risposta, evidentemente ritenuta, almeno di fatto, soddisfacente (anche se ulteriori generiche richieste di approfondimenti della situazione erano state riportate nella missiva di risposta inviata dall' Controparte_1
in data 29.4.2020; doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta), il rapporto è poi proseguito tra le parti secondo le modalità ed i conteggi già applicati dall'odierna attrice (al punto che il successivo già richiamato piano di rientro ipotizzato nell'ottobre 2020 si fondava sulle pretese dell'attrice come quantificate nelle fatture emesse) e, pertanto, non possono essere ritenute fondate (anche alla luce del comportamento concludente dalla
9 stessa tenuta) le doglianze in oggi sollevate dall' a Controparte_1
tale proposito.
Risultano poi documentati anche i costi già anticipati da Parte_1
ai lavoratori somministrati all'Ente come risultanti dalle
[...]
corrispondenti buste paga prodotte in giudizio, ed allegate nell'originario giudizio monitorio e, ancora, non appaiono fondate le eccezioni di vessatorietà di alcune delle clausole di cui ai richiamati contratti di somministrazione, che l'esponente pone a fondamento del proprio diritto di credito.
Circa poi la doglianza della convenuta secondo cui solo Parte_1
sarebbe stata l'unico soggetto ad essere obbligato al pagamento di retribuzioni e contributi, nei confronti del prestatore di lavoro, e non invece l'Azienda utilizzatrice delle prestazioni, va osservato che in realtà detta interpretazione non può ricavarsi dalle condizioni di somministrazione, disciplinanti anche la tariffa applicabile e le modalità di fatturazione e di pagamento delle prestazioni eseguite.
Infine, in relazione, all'eccezione secondo cui l'azienda ospedaliera, stante la procedura di amministrazione straordinaria a cui è sottoposta sarebbe tenuta a destinare tutte le somme a sua disposizione alle spese ordinarie per la prosecuzione del pubblico servizio, con conseguente inesigibilità del credito azionato, detta argomentazione (a prescindere da ogni valutazione sulla sua eventuale fondatezza nel merito) appare del tutto irrilevante poiché la normativa richiamata dalla convenuta non può in ogni caso pregiudicare il diritto di ad ottenere un titolo che Parte_1
riconosca l'effettività dell'ammontare del suo credito, anche se esso non fosse poi, allo stato, concretamente esigibile.
Risulta infine assolutamente generica l'eccezione sollevata da
[...]
relativa alla assenza della documentazione in capo a CP_1 CP_3
[...]
[...] che attesti la sua regolarità contributiva.
[...]
Per le ragioni esposte risulta fondata la pretesa creditoria azionata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
alla persona ospedale come già Controparte_1 CP_1
quantificata nel decreto ingiuntivo n. 5440.2022 emesso dal Tribunale di
Torino (e poi revocato dallo stesso Tribunale per la propria ritenuta incompetenza territoriale), per l'importo di € 228.000,00=, oltre a €
240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a €
2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, e, pertanto, l'
[...]
alla persona ospedale va condannata a Controparte_1 CP_1
corrispondere a favore di tali Parte_1
importi, oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora
(diffida del 15.4.2022; doc. n. 8 del fascicolo di Parte_1
della fase monitoria celebrata davanti al Tribunale di
[...]
Torino) fino al saldo effettivo.
Le spese del seguente giudizio (non certamente quelle della fase monitoria, poiché il decreto ingiuntivo emesso è stato poi revocato dal Tribunale di
Torino con ordinanza con la quale Parte_1
è stata anche condannata a pagare le spese di lite della fase di opposizione a decreto ingiuntivo) seguono la soccombenza e vanno accollate ad l' con Controparte_1
applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di scaglione tra € 52.000,00= e €
260.000,00=, valori medi di tariffa per la fase di studio e di introduzione e minimi per quella istruttoria (nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisione (mero richiamo delle argomentazioni di diritto già esposte nella fase introduttiva).
11 Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
CONDANNA
alla persona ospedale al Controparte_1 CP_1
pagamento a favore di Parte_1
dell'importo di € 228.000,00=, oltre a € 240,00= quale importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2
D.L.vo n. 231.2002 per ogni fattura azionata, oltre a € 2.160,00= ex art. 6 D.L.vo n. 231.2002 per l'attività stragiudiziale effettuate per ottenere il recupero del credito, oltre interessi legali decorrenti dalla data del 15.4.2022 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al Controparte_1
pagamento a favore di delle Parte_1
spese processuali che liquida in € 786,00= per esborsi e € 9.142,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A
Sentenza esecutiva
Così deciso in Savona, oggi 21.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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