Sentenza 12 marzo 2024
Massime • 1
È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2024, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
cioè replicare che il terzo acquista il suo diritto da chi lo ha “precariamente” a sua volta acquistato, a differenza invece della vendita non condizionata in cui l’acquisto è immediato e definitivo, ed è successivamente risolto per l’inadempimento di una delle parti. Siffatta obiezione costituisce in realtà una petizione di principio: essa spiega come il meccanismo opera ma non dice perché è lecito che operi. Ossia: la scelta della condizione risolutiva di adempimento presuppone risolto positivamente il problema del pregiudizio ai terzi. Solo dopo aver dimostrato che è lecito scegliere un meccanismo che pone i terzi in una condizione meno favorevole, si può invero spiegare come e perché questo meccanismo opera. 9 di 13 Dunque, la questione è se mediante la condizione di adempimento l’interesse dei terzi venga a dipendere dalla mera volontà delle parti, che risulterebbero a tale stregua legittimate a disporre a piacimento degli interessi altrui. La risposta negativa discende dalla circostanza che, quanto ai beni mobili, i terzi sono tutelati dalla regola del possesso vale titolo, e per quelli immobili, dato il requisito di forma cui sono soggetti, deve naturalmente essere reso esplicito che l’acquisto è risolutivamente condizionato all’adempimento, e di tale condizionamento va data altresì pubblicità (art. 2659, secondo comma c.c.). La tutela del terzo è dunque garantita da queste regole e non può ovviamente prescindere dalla diligenza a costui richiesta di verificare il titolo di provenienza del suo acquisto, ed accertarsi se è stato condizionato. Resta poi una considerazione di fondo: che l’elusione di norme imperative, come anche di norme favorevoli ad un terzo (art. 1344 c.c.), presuppone che l’atto elusivo non abbia altro interesse che quello di sottrarsi al vincolo o di ledere il diritto altrui, nel senso che non può sostenersi l’elusività di atti che rispondono ad interessi apprezzabili delle parti: in tal caso semmai potrà parlarsi di un conflitto tra l’uno e l’altro interesse, ma non già di elusione o di disposizione del diritto altrui. Medesime considerazioni possono farsi per la condizione di adempimento sospensiva, come è nel caso che ci occupa. Anche in tale ipotesi il venditore può avere interesse ad evitare l’effetto traslativo immediato, proprio del consenso, rimanendo proprietario del bene fino a che non avrà ricevuto il corrispettivo: in caso contrario, ossia in caso di effetto non condizionato, deve poi agire per la risoluzione del contratto per inadempimento e recuperare il bene, con le difficoltà già segnalate per la condizione risolutiva. 10 di 13 Né vale obiettare che il venditore, almeno di bene immobile, ha a sua garanzia l’ipoteca legale sul bene, perché comunque, in caso di inadempimento, ha l’onere di attivare una procedura per far valere l’ipoteca, mentre la vendita sospensivamente condizionata all’adempimento della controparte gli evita anche questa attività. Si obietta che, tuttavia, la condizione sospensiva di adempimento configura una condizione meramente potestativa, come tale illecita, poiché il suo avverarsi dipende dalla mera volontà del debitore. Ma va evidenziato che la condizione (adempiere o meno, e dunque rendere o meno efficace il contratto) non è meramente potestativa in quanto la scelta non è arbitraria, costituendo l’esito dell’apprezzamento di interessi da parte dell’obbligato: costui non decide arbitrariamente se adempiere o meno, ma lo fa valutando gli interessi sottesi all’adempimento e quelli delusi dall’inadempimento. Secondo un principio di diritto di questa Corte “ La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato”. (Cass. 11774 / 2007; Cass. 18239/ 2014; Cass. 30143/ 2019). E dunque la scelta del debitore di adempiere o meno non è meramente potestativa, posto che essa è l’esito (e naturalmente la valutazione segue un modello astratto, non rilevando la condizione 11 di 13 del debitore scellerato o irresponsabile) di una ponderazione di vantaggi e svantaggi. Oltre a ciò, la condizione di adempimento è altresì ammissibile sul piano dommatico. Si è in dottrina criticamente sostenuto che la condizione presuppone un evento futuro ed incerto, e tale non può considerarsi l’adempimento, essendovi il debitore obbligato. Va al riguardo peraltro osservato che sotto il profilo considerato l’adempimento assume invero rilievo come fatto, e non già quale obbligo. E come fatto esso è incerto, atteso che il debitore, pur essendo obbligato ad adempiere, potrebbe per converso decidere di rimanere inadempiente. Si è in dottrina ulteriormente sostenuto che ove l’efficacia del contratto venga a rimanere subordinata all’adempimento, la stessa insorgenza dell’obbligo di adempiere rimarrebbe preclusa. Più precisamente, si obietta che, nel momento in cui si condiziona l’efficacia del contratto all’adempimento di una delle parti, si postula che quest’ultima sia, per l’appunto, obbligata ad adempiere, il che contraddice il fatto che l’efficacia del contratto è sospesa in attesa dell’adempimento. Ma tale obiezione non tiene conto del fatto che ad essere condizionata è non già la nascita dell’obbligo bensì il suo adempimento: l’obbligo di adempiere sorge comunque. Inoltre, il contratto è comunque efficace quanto, per l’appunto, all’effetto di condizionamento: non si può dire che, da un lato, si ha un contratto inefficace, in quanto sospensivamente condizionato all’adempimento, e che dall’altro, un tale contratto prevede però l’obbligo di adempiere, con ciò verificandosi una contraddizione. Non si può dire ciò, in quanto il contratto non è condizionato nel suo momento programmatico, ma in quello esecutivo: ad essere dedotto in condizione è il concreto adempimento di una delle prestazioni già concordate. Dunque, il condizionamento non incide 12 di 13 su ciò che si concorda: l’accordo raggiunto sul contenuto del contratto, e dunque quali siano le obbligazioni delle parti, è un accordo immediatamente efficace, non dipende dalla condizione. Piuttosto, è il momento esecutivo ad essere soggetto a condizione. Il contratto, perfezionato ed efficace quanto al suo contenuto, è invece soggetto a condizione quanto alla sua esecuzione: non sarà eseguito dalla parte se l’altra non avrà adempiuto e ciò spiega bene come mai possa sorgere un obbligo da un contratto sospensivamente condizionato all’adempimento: l’obbligo sorge in quanto dipende dall’accordo, attiene al momento programmatico, genetico, che non è condizionato;
ad esserlo è il momento esecutivo ossia l’adempimento della parte adempiente. All’infondatezza dei motivi nei suesposti termini consegue il rigetto del ricorso. Attesa la rilevanza della questione trattata può peraltro disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma 23.1.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 13 di 13