Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 3929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 138, presso Parte_1
lo studio dell'Avv Maria Martignetti che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ezio 12, presso lo studio CP
dell'Avv Gian Ettore Gassani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
E con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 9993/2023, notificata il 26/6/2023,
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, nel dar conto di aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n 4076/2020, ha
- dichiarato cessato, far data dall'1.12.2021, l'obbligo gravante su di CP
corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento, Per_1
. negato l'assegno divorzile richiesto dalla , dichiarando cessato l'obbligo di PT
corrisponderle l'assegno di mantenimento a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio,
. dichiarato inammissibili le domande restitutorie del CP
. dichiarato compensate le spese di lite.
Nella sentenza si legge, per quel che qui interessa, che
. a decorrere dall'1.12.2021, il figlio è stato assunto con piena retribuzione, Per_1
conseguendo l'autosufficienza economica,
. quanto alle condizioni economiche degli ex coniugi: i) il pensionato, ha CP
attualmente un'entrata di circa euro 1.750 netti mensili, fruisce di indennità di circa euro 900 mensili perché affetto da cecità, ha dichiarato un unico conto corrente (conto
CR, con saldo di euro 21.201,97 al 30.6.2021), su cui si appoggia una carta bancomat, è titolare di titoli azionari CR per euro 113.761,74 al 30.06.2021, è proprietario di un terreno e di un magazzino rispettivamente in provincia di Pesaro e
Teramo, non sostiene spese per l'alloggio, in quanto ospite del padre, ii) la , PT
dipendente ministeriale, ha un reddito netto complessivo annuo pari ad euro 26.779 (ivi compreso l'assegno di mantenimento: cfr. 730 del 2021) e uno stipendio di circa euro
1.290 mensili, è proprietaria di un immobile in Roma acquistato nel 2014 e gravato da mutuo per euro 580 mensili, nonché di una quota pari al 3,78% di un immobile condominiale messo a reddito, ha dichiarato un unico conto corrente (conto ING, con saldo di euro 33.466,78 al 31.3.2021), su cui si appoggiano una carta di credito e una carta bancomat, nonché un conto deposito appoggiato sul predetto conto corrente (con saldo di euro 1,62 al 31/12/2020,
. persiste la sperequazione reddituale tra le parti già rilevata in sede di separazione, iii) nonostante la riduzione del reddito del per effetto del pensionamento e CP
considerate sia le somme da lui ricevute nel 2018 a titolo di TFR, sia le ingenti somme di denaro -dell'ordine di euro 500.000/700.000- transitate negli anni sul suo conto e di cui successivamente si è persa ogni traccia, iv) pur avendo la migliorato la PT
sua posizione complessiva, atteso che nel 2014 ha acquistato un immobile e ha sostenuto importanti spese di ristrutturazione, il tutto indice di floridità economica, e che si fa carico del mutuo in misura inferiore al canone di locazione che versava all'epoca della separazione,
. quanto alla dimensione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, la non ha dimostrato l'esistenza dell'intesa che l'avrebbe vista prevalentemente PT
dedita alla cura dello sposo e della casa, con ridimensionamento dell'impegno di lavoro, ha sempre lavorato, svolgendo nel corso degli anni la medesima attività di dipendente ministeriale ancora in essere, mentre il ha sempre svolto l'attività CP
di centralinista presso CR -e non già di bancario esperto in investimenti, come ex adverso sostenuto-, risultando oltretutto la sua liquidità riconducibile non alla sua attività lavorativa ma a disponibilità della sua famiglia d'origine.
Ha proposto tempestivo appello la , deducendo che PT
. percepisce circa € 1.250 netti mensili, assorbito in gran parte dal mutuo a tasso variabile, scadenza 2039 (attuale rata mensile € 837 e pari fino al 2022 a circa € 600 mensili), l'acquisto della casa è stato possibile, quasi esclusivamente, grazie al predetto mutuo venticinquennale, non ha affrontato spese di ristrutturazione, come evidente dall'esame dei suoi estratti conti, non gode più, dall'epoca della separazione -cioè dal
2007-, nonostante sia ipovedente con invalidità al 73%, di indennità di accompagno e pensione di invalidità, ciò che consente di escludere il miglioramento della sua condizione economica e la condizione di autosufficienza, . il v) gode di pensione per 1896,91 euro netti (1.750,00 x 13 mensilità /12 CP
mensilità), dell'indennità di accompagno per € 959, dei “buoni taxi sociali Percepiti dal Comune di Roma (Pronto Taxi 6645)” per € 300, per un totale € 3.155,91, vi) dispone di T.F.R. (sett. 2018) liquidato in euro 81.982,57, della liquidità di € 21.201,97 sul Conto CR (Saldo al 30.6.2021) e di titoli azionari CR per euro €
113.761,74 (controvalore al 30.6.2021), vii) ha sempre svolto attività di intermediazione finanziaria, come emerge dal fatto che sul suo conto corrente emergono continue movimentazioni, relative all'acquisto e alla vendita di “titoli, fondi e certificati” per l'elevato importo di € 1.521.319,61, viii) non ha chiarito la sorte del notevole importo di € 4.215.437,23, di cui € 3.709.275,77 transitati su c/c Banca di
Roma n°838535 intestato a , € 358.958,06 transitati su c/c Banca di Roma CP
n°1606131 intestato a e suo padre, € 147.203,40 CP Controparte_2
transitati su c/c B.N.L. n°521151 a nome e a sua madre, CP CP_3
€ 90.000 investiti nel deposito titoli CR intestato a ,
[...] CP
. nessun rilievo è stato dato al fatto che il ha ereditato dalla madre, CP CP_3
(deceduta il 24 novembre 2013), le somme e gli investimenti che quest'ultima
[...]
aveva in banca, circostanza questa non contestata da controparte che non ha depositato la denuncia di successione e l'estratto dei conti bancari della madre e nemmeno è stato destinatario del sollecitato ordine di esibizione o assoggettato ad indagine tributaria,
. nessun rilievo è stato dato dal Tribunale al fatto che ix) il abitando presso il CP
padre, non ha spese abitative, non ha spese per mutui e finanziamenti, è esente da spese mediche per patologie, è proprietario di un appartamento in Roseto degli Abruzzi, di un terreno e di un magazzino rispettivamente in provincia di Pesaro e Teramo -che non ha menzionato nella propria dichiarazione sostitutiva e in sede fiscale, nemmeno precisando se e quali redditi tragga dai predetti immobili-, x) il padre dell'attuale appellato percepisce una pensione, l'indennità di accompagno, la pensione di reversibilità della moglie ed ha, a suo nome, rilevantissimi investimenti bancari,
. il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle sue limitate condizioni reddituali che non le consentirebbero di vivere una vita dignitosa in difetto di una congrua contribuzione da parte dell'ex marito, oltre che del fatto che, nel corso del rapporto matrimoniale e fino alla data della separazione, anche alla luce della totale disabilità del marito (cieco al 100%) e della quasi totale cecità del figlio, la deducente è stata gravata da tutti i compiti domestici, occupandosi, in prima persona, della conduzione della casa e dell'accudimento del marito e del figlio, circostanza questa mai ex adverso specificamente contestata, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare quindi pacifica o, quanto meno, comprovata in via presuntiva,
. quanto agli obblighi di contribuzione, il Tribunale avrebbe dovuto ancorare la decorrenza della relativa cessazione alla pubblicazione della sentenza impugnata, sul presupposto che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o definitiva con la sentenza di prime cure), versate medio tempore dal a titolo sostanzialmente CP
alimentare, sono state comunque, in atto o in potenza, consumate, per fini di sostentamento, dal coniuge debole e dal figlio, con conseguente esclusione di ogni, eventuale successiva azione di ripetizione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e la prevalente esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia da riconoscere parte debole nel rapporto,
. in applicazione del principio della soccombenza, la deducente ha diritto a vedersi rifuse le spese del doppio grado di giudizio.
Ha chiesto alla Corte di riconoscerle un assegno divorzile di € 1.000 mensili, con decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo indice ISTAT, e, in subordine, di ancorare la cessazione dell'obbligo di provvedere alla contribuzione in favore dell'ex coniuge e del figlio alla pubblicazione della impugnata sentenza definitiva, con vittoria di spese in favore della procuratrice antistataria, avv.
Martignetti. Ha nuovamente chiesto alla Corte, in via istruttoria, xi) di ordinare a controparte di produrre nel prefiggendo termine: la dichiarazione di successione di sua madre, i CUD e le dichiarazioni dei redditi percepiti all'epoca della separazione e negli ultimi tre anni, la lista movimenti e gli estratti conto, di tutti i conti correnti, bancari e postali, con decorrenza dal gennaio 2016, aggiornati all'attualità, intestati o cointestati al o sui quali abbia o abbia avuto delega alle operazioni di conto, ivi compresi CP quelli sopra elencati, la lista movimenti e gli estratti dei conti titoli, bancari e postali, dal mese di gennaio 2016 aggiornati all'attualità, intestati o cointestati al ricorrente o sui quali abbia o abbia avuto delega alle operazioni di conto ivi compresi quelli sopra elencati, la lista movimenti e degli estratti conto dei libretti bancari e/o postali, delle carte di credito e debito o carte ricaricabili, intestate o cointestate al ricorrente o sui quali abbia o abbia avuto delega ad operare, dal mese di gennaio 2016 aggiornati all'attualità ivi compresi quelli sopra elencati, gli estratti di tutti i contratti assicurativi, piani di accumulo e/o di qualsivoglia prodotto bancario, finanziario o assicurativo, anche di investimento o simile, intestato o cointestato al o sui cui il predetto CP
abbia o abbia avuto delega ad operare, dal mese di gennaio 2016 all'attualità, xii) di disporre indagini di Polizia tributaria al fine di accertare di quali conti correnti bancari o postali il disponga direttamente o indirettamente, anche a mezzo delega, ed il CP
totale degli importi affluiti sui conti suddetti nel corso degli ultimi tre anni, se il predetto disponga di conto titoli e quali titoli vi siano affluiti (azioni, fondi comuni di investimento) nel corso degli ultimi tre anni, quali redditi gli derivino da forme di investimento e comunque, da qualsiasi fonte finanziaria.
Costituendosi, il ha dedotto che CP
. è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. l'appello che
“non fa altro che ripetere pedissequamente quanto già dedotto negli scritti difensivi prodotti nel primo grado del giudizio senza contestare con effettive obiezioni le questioni giuridiche e fattuali sollevate dal Giudice di primo grado”,
. quanto al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale 1) ha correttamente applicato i principi che governano la materia, fra i quali quello che richiede la riconducibilità del divario a “scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia”, 2) ha fatto leva sul mancato assolvimento dell'onere della prova spettante alla che “non ha dato prova di PT
aver contribuito alla formazione del patrimonio comune, né tantomeno di aver sacrificato le proprie aspettative professionali”, 3) ha colto, infatti, che, “come più volte evidenziato nei propri atti difensivi”, la “ha sempre lavorato e trattenuto PT
l'intero stipendio per sé, omettendo di contribuire (anche simbolicamente) al ménage familiare per tutta la durata della vita coniugale”, visto che, nei dieci anni di matrimonio, i coniugi hanno vissuto per circa sei anni presso i genitori del deducente e per gli ultimi quattro in un appartamento in locazione, con spese di vitto, alloggio, utenze a carico rispettivamente dei primi e del solo che la cura della casa è CP
sempre stata affidata alla domestica che, retribuita dal deducente e dai suoi genitori, si prendeva cura dei genitori anziani, gravemente ipovedenti, e del oltre che del CP
figlio , nelle ore in cui la era fuori casa -lavorando costei dalle prime Per_1 PT
ore del mattino fino al tardo pomeriggio (dalle ore 8:00 alle 18:00)-, 4) ha colto non veridicità delle maldestre e strumentali affermazioni di controparte che seguita a ripetere anche in questa sede (vedi pag. 20 del ricorso introduttivo), continuamente contestate da questa difesa (vedi comparse conclusionali e atti di primo grado) secondo cui “la sig.ra , per tutta la durata del matrimonio, si sarebbe principalmente PT
dedicata alla cura del marito e del figlio e alla gestione della casa”>, affermazione che anche in questa fase di gravame omette di dimostrare, alla stessa stregua del PT
nesso causale tra la differenza reddituale ed il ruolo endofamiliare asseritamente assunto,
. la doglianza afferente la mancata considerazione delle differenze reddituali non coglie nel segno, mancando la prova che con il suo apporto ella ha contribuito alla formazione del patrimonio comune: e del resto la coppia non ha costituito un patrimonio condiviso, prova ne sia che l'appartamento nel quale hanno vissuto era locato;
a tanto si aggiunga che il deducente, avendo versato, dalla sentenza di separazione (maggio 2010) e fino a quella divorzio (giugno 2023), importanti somme a titolo di mantenimento -euro
149.150 (950 mensile) quanto alla ed euro 104.150 per il figlio (650 PT
mensile)- ha operato nel senso di riequilibrare la disparità reddituale delle parti “dovuta solo ed esclusivamente dalla naturale diversità di titoli e ruoli lavorativi”,
. quanto alla situazione economica delle parti, 5) l'appellante ha un reddito mensile di circa euro 1.500 (comprensivo della tredicesima), integrato da indennità per sé -fino al 2007- e per il figlio (fino al 2016), anch'esso ipovedente;
gode, in quanto invalida per oltre il 73% di una serie di agevolazioni (anche fiscali) e dell'esenzione da spese mediche, non partecipando alle spese familiari è riuscita ad accumulare in un periodo di tempo relativamente breve significativi risparmi -disponendo nel gennaio 2009 della somma di 50.000, lievitata al 3.10.2012 ad euro 80.816,02-; ha potuto acquistare l'appartamento (in Via Veglia n.31 Roma) e sostenere ingenti spese di ristrutturazione
(evidenziate dalle denunce dei redditi) grazie alle somme di mantenimento accantonate
-nel 2014 infatti è riuscita a limitare l'importo mutuato per acquisto e ristrutturazione ad euro 145.000- e non ha rinegoziato il mutuo, pur avendo avuto numerose opportunità; non ha giustificato l'azzeramento del conto sul quale nel 2017 vi Pt_2
era una giacenza di euro 30.000, percepisce pro quota il canone locatizio dell'appartamento condominiale mentre, pure in questa fase, assume di pagare le spese condominiali;
non specifica provenienza o causale dei versamenti di assegni sul conto
, effettua prestiti alla sigra spende oltre 6000 euro per “acquisto e Pt_2 Pt_3
manutenzione dei fiori”, si concede continuamente viaggi e vacanze, beneficia, dal
1/12/2021, del reddito del figlio -che contribuisce al mènage- per euro 1700/mese, oltre buoni pasto e indennità di euro 500; non ha chiesto alla Corte un'anticipazione dell'udienza, 6) il deducente, pensionato dal settembre 2018 con un introito mensile netto di 1.700 euro, gode di un'indennità di accompagnamento di 900 euro mensili per la sua cecità assoluta -utilizzata interamente per le esigenze quotidiane e come tale non cumulabile e non soggetta a regimi fiscali-; necessita, anche per le sue difficili condizioni fisiche (invalido al 100%), di assistenza costante per le faccende di casa e gli spostamenti;
si è trovato, dovendo versare 1.600 euro a madre e figlio, a chiedere ospitalità all'anziano genitore (in via Monte Bianco n. 114); è contitolare, insieme alla sorella, del terreno di Albano di scarso valore economico, ricevuto in eredità dalla madre -eredità che non comprendeva somme e investimenti, come già chiarito in sede di separazione-; ha ricevuto in eredità dal padre (morto il 5.08.2023) il 50% dell'appartamento di Roseto degli Abruzzi e il 50% dell'immobile di Roma (via Monte
Bianco n. 114), il cui residuo 50% ha acquistato nel 2024 dalla sorella, a tanto destinando il TFR ricevuto per euro 81.900; si trova ora a non poter più contare sull'apporto economico del padre, deceduto;
non ha potuto generare, con il suo lavoro da centralinista presso CR, gli importi transitati per euro 500.000/700.000 su conti la cui cointestazione si giustificava con l'opportunità di far avere un tasso vantaggioso al padre che detti redditi produceva in quanto titolare di una ricevitoria per lotterie nazionali;
non ha fruito di tali somme trasferite dal padre, “legittimo proprietario”, su un conto personale -previa estinzione di quello cointestato, alla chiusura del conto risalente al 2006- e dallo stesso investite per l'acquisto dell'appartamento di Via Monte Bianco e per lavori di rimozione di amianto nell'immobile di Roseto;
non ha mai avuto la disponibilità dei 4.000.000 di euro menzionati da controparte, nemmeno mai transitati sui conti cointestati e neppure accertati dal Giudice della separazione -che ha sempre confermato importi significativamente inferiori, circa 500.000/700.000 euro-,
. quanto alla decorrenza della cessazione degli obblighi contributivi, è da escludere che gli assegni, considerata la relativa entità -euro 950 per la moglie e euro 650 per il figlio- possano svolgere una funzione solo alimentare, ciò cui si aggiunge che va esclusa la funzione alimentare “ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” e ove sia “revocata l'originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge”,
. infondata è la doglianza afferente le spese del primo grado, avendo il Tribunale fatto applicazione dell'art 91 cpc.
Ha chiesto alla Corte di rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 9993/2023,
“obbligare la sig.ra alla restituzione della somme percepite a titolo di PT
mantenimento per sé e per il figlio dalle date indicate dal Giudice di primo grado” e condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “per le strategie temerarie assunte nell'arco di tutto il procedimento, così come evidenziate e provate per tabulas e per aver agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa e difesa”. Ha chiesto alla Corte altresì di respingere le avverse istanze istruttorie, che “si riferiscono alla documentazione bancaria dal 2016, alla dichiarazione di successione (depositata anche in sede di divorzio), carteggio già depositato in sede di separazione e valutato dai Giudici nei tre gradi di giudizio”, e di non disporre le indagini tributarie, già respinte dal Tribunale con ordinanza del 6.04.2021, nonché di accogliere le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183, comma 2, nn 2 e 3, cpc, deducente laddove si ritenesse di accedere alle istanze istruttorie della . PT
Con note del 23/1/2025, la ha contestato la ex adverso eccepita PT
inammissibilità ex art 342, cpc, ha ribadito quanto già dedotto circa l'insufficienza del suo reddito mensile di euro 1400, nonchè
. negato di godere di agevolazioni per via dell'invalidità, di aver sostenuto spese di ristrutturazione, di aver avuto una liquidità di euro 30.000 sul conto , di Pt_2
effettuare frequenti viaggi e vacanze, di percepire rendite dell'appartamento condominiale, di cui è proprietaria al 3,78%,
. dedotto di aver già rinegoziato il mutuo il 1/6/2023, ciò che è stato vanificato dagli eventi bellici russo-ucraini, di aver comprovato che i versamenti sul suo conto costituivano rimborsi provenienti dalle società di gas e luce, di non beneficiare dei redditi del figlio che contribuisce alla sola spesa alimentare,
. ribadito la ricostruzione della condizione economica del già proposta, ciò cui CP
ha aggiunto che l'importo della pensione è aumentato ad € 2.123,33 -e non è più pari a quello di € 1.750 mensili-, e che, per effetto della morte del padre del (agosto CP
2023), costui è venuto a ereditare le notevoli disponibilità di denaro e gli appartamenti di Roseto e Roma, quest'ultimo acquistato quanto al 50% per euro 110.000, importo non corrispondente all'effettivo valore del bene,
. asserito che mai specificamente e tempestivamente il ha contestato che ella, CP
in accordo col marito, si è occupata di tutti i compiti domestici, rinunciando a progressioni lavorative e/o alla ricerca di migliori occasioni lavorative, risultando il suo sacrificio desumibile in via presuntiva dalla condizione di disabilità del marito, . ribadito che il Tribunale avrebbe dovuto presumere che le maggiori somme, versate medio tempore a titolo sostanzialmente alimentare, sono state, in atto o in potenza, consumate, per fini di sostentamento, dal coniuge debole e dal figlio, “alla luce delle esigenze equitative-solidaristiche, che trovano sede nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia, anche nelle situazioni di crisi della unione”,
. dedotto, quanto alla domanda volta a sentir “obbligare la sig.ra alla PT
restituzione della somme percepite a titolo di mantenimento per sé e per il figlio dalle date indicate dal Giudice di primo grado”>, che il Tribunale ha ritenuto inammissibile la pretesa, avanzata in primo grado solo all'udienza del 7 giugno 2022 e, quindi, del tutto tardivamente, per l'impossibilità di consentire il simultaneus processus tra domande soggetti a riti diversi, ciò che avrebbe dovuto indurre “l'appellato [ad] impugnare specificamente la sentenza di primo grado sul punto […] e non, meramente, inserire la propria domanda restitutoria nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta”,
. sollecitato alla Corte l'applicazione del criterio di cui all'art 91 cpc, con conseguente condanna del alle spese del doppio grado. CP
Ha reiterato le conclusioni, anche istruttorie, già proposte.
Con le note del 24/1/2025, il ha dedotto che il Tribunale CP
. ha fatto corretta applicazione dei principi che presiedono al riconoscimento dell'assegno divorzile, segnalando il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla e negando l'esistenza dell'accordo fra i coniugi circa la PT
ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia,
. ha appurato che il Tribunale ha correttamente ancorato la cessazione dell'obbligo nei confronti del figlio al momento della sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Inail e segnalato l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile, conseguentemente annullando l'obbligo relativo a decorrere dalla sentenza sullo status, negando la funzione alimentare degli assegni,
. ha applicato correttamente il criterio della soccombenza per la regolamentazione delle spese del primo grado. Ha riproposto le conclusioni già rassegnate.
Con le note del 19/2/2025, la ha dedotto che controparte non ha allegato né PT
comprovato il dolo e/o la colpa grave richiesti dalla spiegata domanda di risarcimento ex art 96 cpc, insistendo per il resto nelle deduzioni e contestazioni già svolte.
Con le note del 25/2/2025, il nel riassumere le deduzioni già svolte, ha CP
precisato che gli interventi di ristrutturazione si desumono dalle dichiarazioni reddituali del 2017/2020, che dagli estratti conto 2022, 2023 e 2024 emergono le spese di viaggio sostenute dalla , che il deducente non riscuote la somma di euro 300 mese dei PT
buoni taxi sociali, visto che il Comune rimborsa direttamente la società taxi per i servizi forniti, che la domanda restitutoria relativa al figlio non è tardiva, visto che l'assunzione del figlio è di pochi giorni precedente la scadenza del termine per la conclusionale. Ha concluso come da comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi.
E' pervenuto il parere del PG.
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27/3/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi i termini di cui all'art 127 ter cpc.
Con note del 21/3/2025, la si è riportata alle conclusioni prese. PT
Con note del 26/3/2025, il si è riportato alle conclusioni prese. CP
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc, risultando enunciati le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, nonché le doglianze che fanno leva sulla valutazione dei dati reddituali e sul mancato riconoscimento della relativa riconducibilità del divario economico a scelte operate durante la convivenza matrimoniale, oltre che sulla decorrenza della cessazione degli obblighi contributivi e sulla regolazione delle spese del primo grado.
Vanno disattese le istanze istruttorie, in quanto volte ad accertare le effettive disponibilità del a fronte di un divario economico che il Tribunale ha ritenuto CP
sussistere fra i coniugi e che non risulta negato specificamente dal che assume CP
peraltro di aver “assolto, con il versamento di importanti somme a titolo di mantenimento in favore della ex moglie, a riequilibrare la disparità reddituale delle parti dovuta solo ed esclusivamente dalla naturale diversità di titoli e ruoli lavorativi”
(cfr comparsa pag 11).
Venendo all'appello, non v'è ragione di tornare sul divario economico per quanto su chiarito, restando controverso se esso possa ricondursi a scelte effettuate durante il matrimonio e tali da imporre, onde assicurare cure alla famiglia, il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente.
Al riguardo si osserva che, in primo grado, il nel promuovere la domanda di CP
divorzio, ha chiesto negarsi l'assegno divorzile all'ex moglie sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa e non aveva contribuito ai bisogni familiari, che esso deducente aveva sempre provveduto a soddisfare, mentre la , “gravemente PT
ipovedente” e “dipendente ministeriale”, ha allegato l'intesa che “nell'adempimento dei doveri tradizionalmente connessi ai rispettivi ruoli di coniuge, la moglie si sarebbe prevalentemente dedicata alla cura dello sposo e della casa, adeguando il suo occasionale impegno lavorativo (collaborazioni in ambito archeologico) alle prioritarie esigenze familiari, mentre il marito, bancario, avrebbe contribuito […] con i redditi derivanti dalla sua attività lavorativa” (cfr comparsa pag 7 e memoria integrativa): ora, non può sottacersi che
. avendo il negato in radice il diritto all'assegno divorzile, in difetto dei CP
presupposti che ne fondano il riconoscimento, non può all'odierno appellato imputarsi di non aver mai formulato la specifica contestazione che consentirebbe di ritenere pacifici i fatti allegati,
. peraltro, non risultano allegati, nemmeno nel prosieguo, fatti specifici, oltretutto necessari a fronte della prospettazione della che la vuole “gravemente PT
ipovedente” e “dipendente ministeriale”, affermazione quest'ultima che, tra l'altro, non appare in linea con quella che, enunciata nella memoria integrativa, fa riferimento ad un “occasionale impegno lavorativo” in correlazione con “collaborazioni in ambito archeologico”, . la mancanza di dettaglio e chiarezza nell'allegazione, in un contesto in cui entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa e il figlio nutriva delle aspettative lavorative poi soddisfatte, non giova nemmeno alla possibilità di ritenere comprovata la dedotta ripartizione dei ruoli che la vuole prevalentemente dedita a marito e figlio per via presuntiva, ossia desumendola dalla condizione di disabilità del primo e della “quasi cecità” del secondo.
E' piuttosto la a non aver preso posizione sulle circostanze dedotte nella PT
memoria del 10/1/2022 dal e ribadite nel relativo atto introduttivo del presente CP
grado. Negli atti suddetti si legge che, durante la decennale vita matrimoniale, i coniugi hanno vissuto, nei primi sei anni, presso l'abitazione dei genitori del marito e, nei residui quattro, in una casa presa in affitto, che le spese di vitto e alloggio sono sempre state sostenute, nel primo periodo dai genitori del e, nel secondo periodo, dal CP
predetto integralmente, che la cura della casa, dei suoceri, del e del figlio CP Per_1
-quando la , il cui orario lavorativo era 8/18, era fuori casa- era affidata ad PT
una domestica retribuita dal e relativi genitori: al riguardo, invero, la CP PT
A) ha, peraltro nella sola memoria conclusionale di replica, limitato la sua difesa alla negazione della presenza di una “domestica a servizio dei coniugi”, per passare ad affermare che, grazie al suo impegno domestico, il poteva dedicarsi a tempo CP
pieno alla sua attività lavorativa di bancario, particolarmente esperto in investimenti
(cfr pag 10), asserto, questo che la , che non poteva non sapere quale attività PT
svolgesse il marito, poteva, con evidente vantaggio per la chiarezza delle sue prospettazioni, evitare, B) nessuna spiegazione ha fornito sul come, pur avendo un orario lavorativo assorbente -circostanza anche questa non smentita-, sarebbe riuscita a svolgere prevalentemente compiti domestici e di cura dei familiari e C) nessuna specifica contestazione ha sollevato nella presente fase ove come detto il ha CP
riportato le predette circostanze, nemmeno per confutare l'asserto che si legge in sentenza e secondo il quale “il ha sempre svolto l'attività di centralinista presso CP
CR e non già di bancario esperto in investimenti”. A tanto si aggiunga che non risulta ancora una volta allegato quali aspettative lavorative nutrisse la che ha sempre svolto un lavoro ministeriale e a quali PT
sacrifici in termini di carriera la predetta sia andata incontro: asserendo, inoltre, che, alla morte del padre, il ha ereditato le “notevolissime somme di denaro che il CP
padre ha sempre detenuto, anche a titolo di investimenti” (cfr memoria 23/1/2025), la ha di fatto riconosciuto che la liquidità di cui poteva disporre l'ex coniuge PT
proveniva dalla sua famiglia d'origine, ciò che esclude pure la configurabilità dell'ulteriore presupposto dell'assegno divorzile costituito dall'aver fornito un contributo all'altrui patrimonio.
Alla luce delle su esposte considerazioni, va confermato il capo della sentenza relativo alla negazione dell'assegno divorzile.
Venendo alla seconda censura, relativa alla decorrenza della cessazione degli obblighi contributivi, non è per un verso contestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio a far data dal 1/12/2021 e non è per l'altro revocabile in dubbio che, negato l'assegno divorzile, l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento debba cessare con la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio: la sentenza va dunque confermata sul punto,
a prescindere dal se gli importi versati e riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, questione da affrontare laddove si discuta della restituzione.
Non può accogliersi la domanda svolta per sentire “obbligare la sigra alla PT
restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento per sé e per il figlio”, non avendo il spiegato l'imprescindibile appello incidentale volto a conseguire la CP
rimozione della declaratoria di inammissibilità resa dal primo Giudice, restando tale accertamento, la cui erroneità non è argomentata, ostativo della verifica dei presupposti di quanto richiesto.
Con riferimento al terzo motivo di censura, corretta è la regolamentazione delle spese di primo grado che, anche nel caso di accoglimento delle domande della , non PT
potevano condurre alla chiesta condanna del considerato che sulla domanda di CP
divorzio le parti concordavano. Alla luce di tutto quanto premesso, le spese di lite vanno dichiarate compensate, dovendosi nel contempo respingere la domanda spiegata dal ai sensi dell'art CP
96, cpc, domanda che postula la soccombenza integrale del soggetto destinatario della pretesa in questione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello,
. rigetta la domanda diretta a sentire obbligare la alla restituzione di somme PT
e respinge la pretesa ex art 96 cpc,
. dichiara compensate le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori