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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/12/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2738 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 24/04/2025
da
( , con l'avv. ZANTEDESCHI Parte_1 C.F._1
MICHELE
ricorrente nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
convenuto non costituito e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“ a) l'assegnazione della casa sita a Sona (VR), Via Reno n. 12 alla Pt_1
, genitore collocatario, che vi risiederà unitamente ai figli e
[...] Per_1
Per_2
b) fermo restando l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre il periodo di permanenza Parte_1
presso i genitori è regolato come segue: -la madre terrà con sé i figli, con diritto-dovere del padre di passare del tempo con loro secondo il seguente 2
schema: -la prima e la terza settimana del mese: il lunedì ed il giovedì dalle
19,00 alle 22,00; -la seconda e la quarta settimana del mese: il lunedì dalle
19,00 alle 22,00, dal venerdì alle ore 19,00 e sino alla domenica sera alle
19,00. -i figli trascorreranno con i rispettivi genitori un periodo di almeno 2
settimane nel periodo di chiusura estiva delle scuole. -i figli trascorreranno con i rispettivi genitori un periodo ininterrotto di almeno 2 giorni nel periodo delle festività pasquali, rispettando l'alternanza di anno in anno tra la SS. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. -i figli trascorreranno con i rispettivi genitori un periodo ininterrotto di almeno 1 settimana nel periodo delle festività natalizie (ad esempio 22-28 e 28-04)., rispettando l'alternanza di anno in anno tra il SS. Natale ed il giorno di S. Silvestro.
c) l'obbligo a carico del di corrispondere ad un CP_1 Parte_1
assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli e da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo Famiglia adottato presso il Tribunale di
Verona datato 13 dicembre 2024;
d) l'obbligo del di corrispondere ad un assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 300,00, a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
e) l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento sia delle tasse CP_1
(IMU) sia delle spese condominiali della casa coniugale, sia delle spese di luce e
internet connesse all'immobile, mentre le spese di gas, acqua e Tari vengono pagate
al 50%;
f) l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
g) spese legali ripartite alla metà.”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”. All'udienza del 4/11/2025 il convenuto, benché non costituito, è comparso personalmente, e le parti hanno concordato le condizioni riportate in epigrafe, che sono conformi all'interesse dei figli e coerenti rispetto alla situazione personale, abitativa ed economica, quale risulta dalle concordi dichiarazioni e da quanto documentato. Le parti hanno concordato che le spese di lite siano tra gli stessi ripartite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Modifica le condizioni di separazione nel senso riportato in epigrafe;
2) Dispone che le spese di lite siano sostenute da entrambe le parti in misura uguali.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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