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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 10588 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti TARANTINO ERASMO e LA CAVERA CLAUDIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal Funzionario dott. VALENTI VITO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.200,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Tarantino Erasmo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 12/07/2024 parte ricorrente in epigrafe deduceva che con decreto del 08/02/2024 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
1 consulente tecnico d'ufficio, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/05/2021); di avere notificato all' in data 08/02/2024, il decreto di omologa;
che il successivo CP_1
13/02/2024 era stato trasmesso all' il modello AP-70. CP_2
Deduceva parte ricorrente che l' non aveva provveduto al pagamento e CP_2 concludeva quindi con la domanda di condanna al pagamento della prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che deduceva di avere provveduto al pagamento della prestazione in data 03/02/2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come appare evidente dalle difese delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto - virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 10588 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti TARANTINO ERASMO e LA CAVERA CLAUDIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal Funzionario dott. VALENTI VITO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 1.200,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Tarantino Erasmo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 12/07/2024 parte ricorrente in epigrafe deduceva che con decreto del 08/02/2024 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
1 consulente tecnico d'ufficio, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (04/05/2021); di avere notificato all' in data 08/02/2024, il decreto di omologa;
che il successivo CP_1
13/02/2024 era stato trasmesso all' il modello AP-70. CP_2
Deduceva parte ricorrente che l' non aveva provveduto al pagamento e CP_2 concludeva quindi con la domanda di condanna al pagamento della prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che deduceva di avere provveduto al pagamento della prestazione in data 03/02/2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come appare evidente dalle difese delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto - virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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