Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2517/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2517/2021 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Lesione personale” e pendente:
TRA
(P.IVA ) in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Divisione Sinistri, procuratore del legale rapp.te p.t., dott. CP_1
corrente in Trento, alla Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2,
[...] rapp.to e difeso, ai fini del presente procedimento, dal sottoscritto AVV. FRANCESCO MADONNA ( ) giusta C.F._1 mandato speciale a lite in calce all'atto introduttivo del giudizio presente atto ed elett.te dom.to presso il suo studio, in S. Maria C. Vetere alla Via Cardarelli, 5 (già ,3); Controparte_2
Appellante CONTRO
Controparte_3
Appellata contumace E
Appellato contumace CP_4
AVVERSO La sentenza n. 103/21 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dr. Luigi D'Aniello, all'esito del procedimento recante n. R.G. 1874/2020, in data 03/12/20 e notificata già esecutiva, unitamente all'atto di precetto, in data 28/01/21
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94 alla sig. in data 25/02/21 e al sig. Controparte_3 in rinotifica a mani proprie il 05/08/21, la CP_4 compagnia assicurativa appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 103/21 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 03/12/20 e notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 28/01/21. A supporto del dispiegato gravame, l'appellante società assumeva che: con atto di citazione notificato alla la sig.ra Parte_1 chiedeva risarcimento dei danni da lesioni Controparte_3 personali sofferte in occasione del sinistro stradale asseritamente occorso il 10/11/18 in Sant'Antimo allorquando, nel mentre attraversava la sede stradale di via Roma unitamente a tale Per_1
, veniva investita dal conducente dell'autocarro Tg. FO 805849
[...] di proprietà del sig. CP_4
Iscritta la causa sul ruolo del Giudice di Pace di Frattamaggiore per l'udienza dell'08/04/20, assegnata la trattazione al dott. D'Aniello, quest'ultimo fissava la prima udienza di trattazione alla data del 20/05/20, poi rinviata d'ufficio al 10.3.21, stante la sopraggiunta emergenza epidemiologica da Covid-19, (come da estratto del Portale del Giudice di Pace presso il Ministero della Giustizia). Con provvedimento del 30/10/20 il Giudice di Pace disponeva l'anticipazione al 02/11/20 della udienza inizialmente differita al
10/03/21, ma detto provvedimento, rilevava l'appellante, nonostante nessuno dei convenuti si fosse ancora costituito in giudizio, non veniva notificato, pertanto ella, rimaneva contumace. Espletata istruttoria con escussione di un teste e disposta la CTU medico – legale, la causa veniva definita con l'impugnata sentenza, con la quale il Giudice di Pace accogliendo la domanda dispiegata dalla condannava la compagnia contumace in Controparte_3 primo grado- odierna appellante- a risarcirle la somma pari ad €
11.071,15, oltre interessi e refusione delle spese di lite.
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Avverso la suddetta sentenza, l'appellante proponeva il dispiegato gravame, eccependone la nullità per essere stata resa in totale dispregio delle più elementari regole del contraddittorio, nonché
“absit iniuria verbis con la complicità” del Giudice di Pace. Quale primo motivo di appello indicava la nullità della sentenza e mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.e ai, ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione e conseguentemente della sentenza, con rimessione degli atti al Giudice del primo grado. All'uopo richiamava la normativa adottata per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, in particolare il secondo comma dell'art 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18., con il quale, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, veniva sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ad eccezione di quelli espressamente esclusi;
nonché l'art 36 del menzionato decreto, che statuiva il termine del 15 aprile 2020, previsto dalla norma sopra citata ai commi 1 e 2, prorogato sino all'11 maggio 2020. Di contro, rappresentava che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato alla il 07/02/20, per Parte_1
l'udienza dell'08/04/20; pertanto contestava che alla data dell'udienza fissata dall'istante in citazione, altresì rispetto a quella del 20/05/20, differita d'ufficio dal Giudice, non risultavano rispettati i termini a comparire in forza della sospensione straordinaria disposta dal Legislatore durante il periodo emergenziale, di guisa che eccepiva che dall'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio (art. 163 -bis c.p.c.) derivava la nullità dell'atto di citazione, essendo tale termine perentorio, inderogabile ed assoluto. Sul punto rilevava che per consolidato orientamento giurisprudenziale, (ex plurimis Cass. 5435/99) nel computo dei termini di comparizione ex art. 163 - bis c.p.c. si deve tener conto anche della sospensione feriale (nel caso di specie, straordinario) dei termini processuali. Dunque, che a seguito dell'inosservanza di detto termine, la nullità dell'atto è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale qualora il convenuto non si sia costituito in giudizio (Cass. 15.6.2000, n. 8146; conf. Cass. 28.7.1981, n. 4846). Ed, ancora, che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se questo ultimo eccepisce tali vizi il Giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. Eccepiva che nella specie l'udienza di trattazione, fissata dal Giudice di Pace per il 20/05/20, non veniva celebrata, persistendo ancora il n. 2517/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 2517/2021 R.G.A.C.
periodo emergenziale, e quindi differita d'ufficio a quella del 10/03/21 ore 11,00, come dall'estratto del Portale Giustizia;
altresì che in data 30/10/2020, probabilmente a seguito di apposita istanza di anticipazione proposta dall'istante, era stato emesso un provvedimento mediante il quale il Giudice di Pace anticipava l'udienza di prima comparizione dal 10/3/21 al 2/11/20. Contestava che nella trattazione di detta udienza, regolarmente celebrata, sarebbe stato onere di parte avversa richiedere la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alle parti non costituite, in considerazione del fatto che non risultavano rispettati i termini a comparire;
oppure, in alternativa, onere del Giudice di Pace quello di ordinare all'istante previa verifica della non integrità del contraddittorio, la rinnovazione della notifica, a nulla rilevando che alla data di celebrazione effettiva dell'udienza detti termini risultavano rispettati, giacché “Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado e in appello), si deve fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione;
nel caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando quei termini risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5”. (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.7.2014, n. 15128). Quale secondo motivo di censura, indicava la nullità della sentenza per omessa notifica della ordinanza di anticipazione della prima udienza di trattazione; all'uopo ribadiva che con riguardo alla prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado, fissata per il 20/05/20, differita d'ufficio al 10/03/21 e, successivamente, anticipata con provvedimento del 30/10/2020 all'udienza del 02/11/2020, contestava non esserle stato notificato il provvedimento di anticipazione della prima udienza di trattazione;
pertanto che nel caso di specie, oltre a non essere stato mai notificato il decreto di anticipazione della prima udienza di trattazione, non risultava neppure sussistere il congruo termine tra il provvedimento di anticipazione -venerdì 30/10/20 - e l'udienza fissata - lunedì 02/11/20. Pertanto, impugnava la parte di sentenza in cui il Giudice di Pace alla pagina 2 statuiva “Con atto di citazione ritualmente notificato,
, conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice ex art. Controparte_3
144 D. lgs. 209/05 e la compagnia di Assicurazioni CP_4 Pt_1
, nonché la parte in cui veniva dichiarata la contumacia di
[...] essa ed eccepiva la nullità di detta sentenza per avere il Parte_1
Giudice di primo grado deciso la causa dichiarando la contumacia della nonostante il mancato rispetto dei termini a Parte_1 comparire tra la data di notifica dell'atto introduttivo e la prima n. 2517/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 2517/2021 R.G.A.C.
udienza fissata in atto di citazione. In subordine chiedeva dichiarare la sentenza di primo grado nulla per erronea dichiarazione di contumacia della convenuta assicurazione, giacché ribadiva non essere mai stato ad essa notificato il decreto di anticipazione della prima udienza di trattazione. In applicazione dell'art 354 c.p.c. ultimo comma, qualora accolta l'eccepita nullità di tutti gli atti processuali, chiedeva disporsi la rinnovazione a norma dell'art. 356 c.p.c., onde consentire al convenuto -incolpevole contumace di primo grado -di esercitare tutte le attività precluse in conseguenza della nullità. Al tal fine eccepiva che sia l'odierna appellata che l'altro pedone asseritamente coinvolto nel fatto dedotto (tale ) fossero soggetti plurisinistrati Persona_2 siccome coinvolti in molteplici sinistri stradali. Ed ancora censurava l'ostruzionistico comportamento dell'attrice-appellata, per non avere, in dispregio degli obblighi imposti dall'art. 148 C.A., inviato alla la documentazione sanitaria attestante l'entità delle Parte_1 lesioni asseritamente sofferte e quella comprovante l'avvenuta guarigione, ritenendo suddetto comportamento integrare fattispecie di improponibilità della domanda. Contestava, inoltre, le avverse pretese pecuniarie, come apodittiche, infondate e non supportate da alcun valido elemento documentale. Quale terzo motivo di gravame veniva individuato nella sussistenza di vizi della pronuncia e richiesta di riforma della stessa, contestando l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace accolto l'avversa domanda, priva di valido sostegno probatorio. All'uopo eccepiva che la prova testimoniale espletata nel corso del primo grado fosse del tutto generica e lacunosa. Impugnava altresì gli esiti della CTU a firma del dott. sia riguardo il Persona_3 riconoscimento della sussistenza del nesso causale, sia per gli esorbitanti postumi invalidanti accordati alla danneggiata pur a fronte di una lesività infima (se non del tutto inesistente) che evidenziava emergere dal referto di Pronto Soccorso. Segnatamente precisava che i sanitari dell'Ospedale di Giugliano, che avevano prestato alla sig.ra le prime cure, le avevano Controparte_3 diagnosticato esclusivamente traumi contusivi, con prognosi di guarigione di soli sette giorni. Di contro l'appellante contestava che, pur sussistendo molteplici e chiari elementi che avrebbero dovuto indurre il CTU a valutazioni di ampia cautela ed attenzione, lo stesso aveva riconosciuto in favore della sig.ra una I.P. del CP_3
6%. Impugnava pertanto, la parte di sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace (alla pag. 2) così motivava: “La domanda è fondata ed in pari misura va accolta. La deposizione del teste di parte attorea, apparso attendibile, la documentazione prodotta agli atti ed il grafico eseguito su richiesta del giudicante, hanno consentito di ricostruire la
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reale dinamica del sinistro ed hanno permesso di accertare che effettivamente il sinistro ebbe a verificarsi secondo il dettato esposto dall'istante” , e chiedeva riformarsi con una che accertata la lacunosità della deposizione e la sua inidoneità a ricostruire il fatto storico, dichiarasse non superata la presunzione di corresponsabilità ricadente sul pedone, parzialmente riducendo l'ammontare del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ed, ancora, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui (pag. 6), aveva così statuito: “Ebbene gli esiti invalidanti vanno valutati sulla scorta della CTU medico – legale redatta dal dott.
che questo Giudice fa sua per l'obiettività con cui è stata Persona_3 redatta. Lo stesso ha confermato l'assunto attoreo ed ha accertato la seguente invalidità temporanea e permanente: danno biologico 6% gg 7 al 100% di ITT, gg. 30 di ITP al 50% e gg. 20 di ITP al 25% e gg 20 al 10%”, con una statuizione che, accertato che gli esiti lesivi residuati dalla appellata debbano essere liquidati secondo i criteri sanciti dalla L. 27/12, dichiarasse le lesioni guarite senza residuo di postumi invalidanti e, conseguenzialmente, riconoscendo esclusivamente la inabilità temporanea. Tanto premesso, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cod. proc. civ., citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice d'appello, all'udienza del 20 giugno 2021, e concludeva, chiedendo :- Dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per i motivi tutti richiamati nel presente atto di appello e, per l'effetto, ricorrendo la fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c. , disporre la rinnovazione di tutti gli atti processuali di primo grado anch'essi affetti da nullità. -Nel merito, in riforma parziale della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la parziale infondatezza della domanda attorea, dichiarando il pari concorso di colpa della appellata nella causazione del sinistro, accordando alla medesima il risarcimento della sola inabilità temporanea. Assegnato il presente giudizio al ruolo della scrivente giudice, veniva disposto rinvio all'udienza del 10.3.2022 previa rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ritenuto ritualmente instaurato in contraddittorio, il procedimento veniva rinviato più volte ai fini del reperimento del fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace;
infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25.11.2024, riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190-352 cpc.
3-In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia degli appellati e Ed invero, nonostante la Controparte_3 CP_4 ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei loro confronti (perfezionatasi da ultimo in data 25.2.21 a mezzo posta certificata nei confronti della e in rinotifica a mani Controparte_3
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proprie in data 5.8.21 nei confronti del responsabile civile CP_4 cfr. produzione parte appellante) questi non si costituivano nel presente processo di appello, di guisa che degli stessi ne va dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione,
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preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
5.Nel merito In via preliminare -per evidente precedenza logica- va esaminato il motivo di appello concernente la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di lite. Il motivo è fondato per omessa integrazione del contraddittorio. Orbene, quello che rileva in via preliminare ed assorbente, è che vi sia stata una notifica della citazione introduttiva, nulla ex art.164 c.p.c., per violazione dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. e non sanata. In questo caso, pertanto, deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art.354 c.p.c. Mette conto evidenziare che nel momento in cui l'appellante assicurazione è stata condannata con la sentenza qui impugnata per atto di precetto notificato in data 28.1.21, in quanto litisconsorte necessario e quindi parte necessaria del processo, anche se non regolarmente citata, la stessa è diventata sicuramente legittimata a proporre appello avverso detta sentenza, non potendosi considerare terzo. La giurisprudenza sul punto è ormai pacifica. Infatti, anche più di recente, la Cassazione ha ribadito che “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio
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deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano” (Corte Cass. sez. III ordinanza n. 25770/2019). Infatti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile è necessaria, ai fini di una completa ed uniforme trattazione della causa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
Ne consegue, che la presente causa deve essere rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c., secondo il quale “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma”. La citata norma, congiuntamente all'art. 353 c.p.c., configura le ipotesi di rimessione al primo giudice, che sono da ritenersi eccezioni tassative, alla regola dal principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione previsto all'art. 161 c.p.c., per cui al giudice d'appello è tenuto a trattenere la causa nel merito e deciderla. Né effetto sanante ha la proposizione dell'impugnazione oggi sottoposta al vaglio del Tribunale: lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni: ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto (come nella specie) già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione (Cass., 27.12.2013, n. 28695). Pertanto, in considerazione del difetto di integrità del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario, relativamente al giudizio di primo grado, conseguente alla nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, ai sensi dell'art. 354, 1° comma c.p.c., la causa va rimessa innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, con fissazione del termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, ex art. 353, 2° comma c.p.c. per la riassunzione del processo.
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Sulle spese Quanto alle spese del giudizio, va premesso che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550). Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio di gravame, per dichiarare interamente compensate le spese di tale ultimo giudizio nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 2517/2021, così provvede:
-Dichiara la contumacia di e Controparte_3 CP_4
-Dichiara la nullità della sentenza appellata n.103/21 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dr. Luigi D'Aniello, all'esito del procedimento recante n.R.G. 1874/2020, in data 03/12/20; per l'effetto: letto l'art. 354, 1° comma c.p.c., rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, fissando il termine di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo
-Compensa le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Aversa, 25/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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