TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2297/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297/ 2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.12.2025; promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA DANTE N. 52 presso lo studio dell'avv. DI MARIA SEBASTIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente e
(c.f. ), nato ad [...] il 21/02/, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in AVOLA, VIA NAPOLI N. 26, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 21.10.2025)
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso, depositato in data 27/06/2024 premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more-uxorio con dalla quale in data 6.2.2011 è nato Parte_2 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, chiedeva di regolamentare l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul medesimo, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con comparsa depositata in data 16.9.2024 si costituiva in giudizio chiedendo Parte_2 il rigetto delle domande di parte ricorrente e rappresentando che tra le stesse era intervenuto un accordo di cessata convivenza, sottoscritto in data 29.5.2020, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 7.11.2024 il Giudice delegato sentiva le parti personalmente comparse e con ordinanza riservata disponeva l'audizione del minore per l'udienza del 25.2.2025, all'esito Per_1 della quale formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna.
2) Assegna la casa familiare alla madre per viverci con il minore.
3) obbliga a contribuire al mantenimento dei figlio versando alla ricorrente, entro Parte_2 il 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo;
4) Rinuncia a ogni altra domanda;
5) Spese compensate.
All'udienza del 9.12.2025, precisato che nella proposta conciliativa formulata la casa familiare oggetto di assegnazione alla signora deve intendersi l'abitazione sita ad Avola Parte_1 in Via De Amici n. 38, secondo piano, le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa come precisata e il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
23.10.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità. Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2297/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato, come specificato all'udienza del 9.12.2025, e da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297/ 2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.12.2025; promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA DANTE N. 52 presso lo studio dell'avv. DI MARIA SEBASTIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente e
(c.f. ), nato ad [...] il 21/02/, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in AVOLA, VIA NAPOLI N. 26, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 21.10.2025)
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso, depositato in data 27/06/2024 premettendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more-uxorio con dalla quale in data 6.2.2011 è nato Parte_2 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, chiedeva di regolamentare l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul medesimo, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con comparsa depositata in data 16.9.2024 si costituiva in giudizio chiedendo Parte_2 il rigetto delle domande di parte ricorrente e rappresentando che tra le stesse era intervenuto un accordo di cessata convivenza, sottoscritto in data 29.5.2020, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 7.11.2024 il Giudice delegato sentiva le parti personalmente comparse e con ordinanza riservata disponeva l'audizione del minore per l'udienza del 25.2.2025, all'esito Per_1 della quale formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna.
2) Assegna la casa familiare alla madre per viverci con il minore.
3) obbliga a contribuire al mantenimento dei figlio versando alla ricorrente, entro Parte_2 il 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo;
4) Rinuncia a ogni altra domanda;
5) Spese compensate.
All'udienza del 9.12.2025, precisato che nella proposta conciliativa formulata la casa familiare oggetto di assegnazione alla signora deve intendersi l'abitazione sita ad Avola Parte_1 in Via De Amici n. 38, secondo piano, le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa come precisata e il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
23.10.2025).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità. Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2297/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato, come specificato all'udienza del 9.12.2025, e da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone